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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 584/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 584/2020 RGAC vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
ND
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Salvatore De Luca
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 174/2020, pubblicata il
04.02.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 103/2016
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 17.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del protesto elevato a suo Controparte_1 carico in data 01.07.2013, relativo all'assegno postale dell'importo di € 8.331,71, tratto sul conto corrente n. 96743695, e, per l'effetto, la condanna di alla Controparte_1 cancellazione del proprio nome dal registro protesti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, rispettivamente, in euro 18.000,00 ed euro 8.000,00.
L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto che:
- in data 18.04.2013 aveva subito il furto della propria autovettura con contestuale sottrazione della carta bancomat, della carta posta pay, di un carnet di assegni postali in bianco e, in data
19.04.2013, aveva provveduto a denunciare il fatto presso la Legione Carabinieri Calabria, inviando correlata comunicazione all'ufficio postale presso il quale era titolare di conto corrente, sottoscrivendo, in data 20.04.2013, innanzi al funzionario del medesimo ufficio, apposita richiesta di annullamento degli assegni rubati;
- a distanza di oltre un anno, in occasione di una richiesta di finanziamento alla Compass
s.p.a., agenzia di Reggio Calabria, avanzata nel mese di luglio 2014 e rifiutata, aveva appreso
(in data 21.10.2014) dell'iscrizione del proprio nominativo nel registro dei protesti della
Camera di Commercio di Roma sin dal 1° luglio 2013, per un assegno dell'importo di euro
8.331,71, con la seguente causale “irregolarità dell'assegno – assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”;
- a fronte di reiterate richieste di chiarimenti rivolte a e alla Camera di Controparte_1
Commercio, rimaste prive di riscontro, con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto a ruolo con n.R.G. 1792/2015, egli aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione (o, in subordine, la sospensione) della pubblicazione del protesto e, con ordinanza del 10.11.2015, il giudice aveva accolto il ricorso, ordinando a e alla Camera di Commercio di Roma la sospensione della Controparte_1 pubblicazione del protesto elevato a carico dell'attore in data 01.07.2013 relativo all'assegno postale dell'importo di € 8.331,7.
2 Ciò premesso, l'attore ha instaurato il giudizio di merito, domandando la definitiva cancellazione del protesto elevato, evidenziando l'illegittima ed erronea condotta di
[...] che, nonostante fosse a conoscenza del furto e della mancanza di disponibilità Controparte_1 dell'intero carnet di assegni da parte sua, ha provveduto a levare il protesto a nome del correntista. Ha dedotto l'illegittimità dell'utilizzo della causale “assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato o smarrito o rubato”, evidenziando che la firma di traenza, essendo sufficientemente leggibile, era idonea ad escludere con certezza l'appartenenza al correntista. Ha aggiunto che la condotta illegittima di gli aveva CP_1 cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, attese le difficoltà economiche conseguenti al diniego di ogni richiesta di prestito in un periodo in cui ne aveva bisogno e la lesione della propria reputazione, anche in ambito lavorativo, avendo dovuto chiedere in prestito somme di denaro a parenti e colleghi per sostenere gli impellenti bisogni familiari.
costituitasi in giudizio e contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Nel dettaglio ha dedotto che, in fase di controllo del titolo, gli operatori addetti avevano rilevato la non conformità della sottoscrizione apposta sull'assegno con quella presente sullo specimen al momento dell'apertura del conto corrente sicché il titolo veniva restituito con protesto alla banca negoziatrice in quanto presentato nei termini utili per il pagamento, con la seguente causale: “Irregolarità dell'assegno – Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato - Assegno con firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen” . Ha precisato che quello adottato era l'unico rimedio esperibile ed attinente a tutti quei casi in cui la sottoscrizione non fosse chiaramente riconducibile a quella depositata sullo specimen al momento dell'apertura del conto corrente e in cui non ci sia stata specifica denuncia di smarrimento o furto, come nella fattispecie, attesa la genericità della denuncia in cui l'attore aveva fatto riferimento solo a otto assegni in bianco, senza indicazione della loro numerazione e del carnet dei quali facevano parte.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni, ha dedotto che le Controparte_1 eventuali conseguenze dannose subite dall'attore vanno esclusivamente imputate alla condotta tenuta dallo stesso, atteso che questi avrebbe dovuto avere cura nella custodia di titoli in bianco, potenzialmente utilizzabili da terzi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle condizioni contrattuali consegnate al cliente al momento dell'apertura del conto corrente, nonché proporre un'azione c.d. di ammortamento, richiedendo all'autorità giudiziaria un decreto di
3 sequestro del titolo denunciato smarrito o rubato. Ha rappresentato che parte attrice non ha dato prova né dei danni subiti né del loro nesso causale con la condotta della convenuta, precisando, altresì, che nel registro dei protesti risulta compiutamente pubblicizzato che il protesto è stato eseguito non già per mancanza di autorizzazione o per difetto di provvista, bensì in ragione dell'irregolarità del titolo, sicché un eventuale diniego di finanziamento non è imputabile alla condotta di Ha infine evidenziato la non risarcibilità del danno CP_1 morale per assenza della gravità della lesione .
La causa è stata istruita con i documenti ritualmente prodotti ed acquisizione della prova orale.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 174/2020, pubblicata il 04.02.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 103/2016, ha confermato l'illegittimità del protesto e, per l'effetto, ne ha ordinato la cancellazione dal corrispondente registro;
ha poi rigettato la domanda attorea nella parte diretta ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati, compensando le spese processuali.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per difetto di prova. Nel dettaglio ha dedotto di avere offerto concreti elementi di fatto dai quali desumere, in via presuntiva, il danno non patrimoniale. Ha precisato di essere stato costretto a rivolgere le proprie richieste di finanziamento a parenti e colleghi di lavoro a causa del diniego di finanziamento da parte di due società, diniego connesso proprio all'illegittimo protesto elevato nei suoi confronti. Ha aggiunto che la prova del pregiudizio morale e alla reputazione per essere stato costretto a chiedere aiuto ad amici e colleghi di lavoro, atteso il diniego dei prestiti richiesti, è emersa nitidamente dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) Accogliere l'appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'illegittima levata di protesto a suo carico, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 8.000,00, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa o della somma che sarà ritenuta giusta ed equa per i motivi in premessa specificati;
2) Con vittoria di spese, compenso ed accessori di legge, di
4 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ricevuto i secondi”.
costituitasi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. per non avere il gravame una ragionevole probabilità di accoglimento, ha contestato la difesa avversaria, evidenziando che il protesto per irregolarità, come nel caso di specie, non implica conseguenze pregiudizievoli per il correntista, in quanto è finalizzato soltanto alla trasparenza nella circolazione dei titoli di credito. Ha ribadito che l'appellante avrebbe dovuto avere cura nella custodia dei titoli in bianco, evidenziando che lo stesso aveva già presentato altre volte denuncia per smarrimento dei titoli. Ha precisato che l'appellante, pur invocando il pregiudizio non patrimoniale, non ha dato prova dei fondamentali e radicali cambiamenti di stile di vita o scelte di vita diverse, come richiesto dal prevalente orientamento in materia di danno non patrimoniale. Infine, ha dedotto che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'odierno appellante non ha chiarito, neppure in via generica, come la situazione di fraintendimento con le banche non sia stata suscettibile di recupero dopo l'emissione del provvedimento cautelare del 2015 di sospensione della pubblicazione del protesto levato.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello
è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU
21/03/2019, n. 7940).
5 Nella fattispecie, oggetto dell'appello è esclusivamente il capo della sentenza del Tribunale concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non anche quello relativo al risarcimento del danno patrimoniale né vi è impugnazione sull'accertamento dell' illegittimità del protesto con conseguente “ordine della cancellazione della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti del protesto elevato a carico di in data Parte_1
01.07.2013, relativo ad assegno postale dell'importo di euro 8.331,71 (num. rep. 1311), tratto su conto corrente BancoPosta n. 96743695” .
Circoscritto, dunque, il perimetro dell'odierna procedura al risarcimento del danno non patrimoniale, il gravame è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1 L'appellante ha dedotto che il danno non patrimoniale è consistito:
a) nell'umiliazione subita allorché, a seguito del diniego di due richieste di finanziamento conseguenti all'illegittimo contegno tenuto da è stato costretto “ad Controparte_1 elemosinare prestiti rivolgendosi a familiari, amici e colleghi di lavoro (tra cui il suo dirigente di settore)” e, nell'occasione, a confidare a terzi il motivo delle proprie richieste di denaro (ovverosia i problemi giudiziari del figlio) accettando persino somme irrisorie come
50,00 euro al fine di cercare di far fronte alle proprie difficoltà economiche;
b) nella lesione del diritto della persona sotto il profilo dell'onore, della reputazione, della vita di relazione.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della legittimità, il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. civ. 21865/2013; in senso conforme Cass. civ.
7594/2018). Esso va “individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. civ. 31537/2018). Al riguardo, è stato ancora chiarito che “in tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la
6 gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute” (Cass. civ. 23194/2013).
Il Collegio ritiene che l'attore abbia offerto sufficienti elementi da cui desumere, anche in via presuntiva, il danno non patrimoniale sub specie di danno morale consistente nel disagio e nell'umiliazione patiti nella richiesta di somme di denaro a parenti e colleghi cui ha dovuto esplicitare le ragioni della difficoltà economica, ossia lo stato detentivo del figlio e il rifiuto del finanziamento da parte degli istituti di credito.
Innanzitutto, può ritenersi dimostrato in via presuntiva il nesso di causalità tra il rifiuto delle richieste di finanziamento e l'illegittimità del protesto.
Le comunicazioni di diniego di Compass s.p.a. e sono datate rispettivamente CP_2
11.02.2015 e 21.12.2014, dunque successive di circa un anno rispetto all'iscrizione dell'attore nel registro dei protesti (01.07.2013). Benché esse non palesino le ragioni del rifiuto, il tenore della risposta sottintende una valutazione di scarsa affidabilità del correntista, sicché sia il dato temporale sia il contenuto delle comunicazioni lasciano presumere la connessione tra il diniego e l'iscrizione del protesto a carico del (cfr. comunicazione di Compass s.p.a. Pt_1 dell'11.02.2015 - allegato n. 3 all'atto di citazione - “Siamo spiacenti di non aver potuto dar seguito alla domanda di finanziamento inoltrata in data 14/07/2014 ma, in applicazione dei nostri criteri di valutazione del merito creditizio, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei prestiti, la scrivente società ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta”; e comunicazione di del 21.12.2014: “La nostra società si avvale di un CP_2 sistema di valutazione di merito creditizio, gestito da , nell'ambito del quale i Controparte_3
Suoi dati sono stati elaborati al fine di effettuare una corretta valutazione della Sua richiesta”
e, all'esito dell'elencazione delle banche dati consultate, “sulla base di questa valutazione integrata” ha concluso per l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda).
Sul punto va osservato che il Tribunale ha ritenuto il diniego degli operatori idoneo ad interrompere il nesso di causalità in quanto non giustificato alla luce della motivazione della levata del protesto, concernente non già la scarsa affidabilità del correntista ma la leggibilità della firma.
7 L'assunto non è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di nesso di causalità. In proposito giova richiamare il seguente e condivisibile principio di diritto:
“ Se la condotta di un soggetto si inserisce in una preesistente situazione di potenzialità dannosa costituente sviluppo di un processo produttivo di essa avviato dal fatto illecito altrui, non per questo diviene causa esclusiva dell'evento dannoso finale, anche se la condotta successiva, posta in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto antecedente, le ha invece aggravate per negligenza, imprudenza o imperizia. Infatti anche in questo caso, benché sussista la colpa, anche se grave, del soggetto intervenuto successivamente, essa non può tuttavia ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al fatto che ha reso necessario tale intervento, perché l'errore professionale in sè non è del tutto imprevedibile, ma si inserisce nella serie causale originata dall'azione preesistente e ne dipende perché, se manca questa, l'altra non verrebbe neppure ad esistenza. Perciò la mancata eliminazione di una situazione pericolosa, posta in essere dall'agente, ad opera di altra persona, quand'anche destinataria di un obbligo giuridico in tal senso, non rappresenta una distinta ed autonoma causa dell'evento, ma solo una condizione negativa perché quella continui ad esser efficiente ed operante” (Cass. civ. n. 15789/2003).
Dunque, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il rifiuto dell'operatore finanziario il quale, a seguito delle verifiche nelle banche dati, rilevi l'iscrizione del nominativo dell'istante nel registro protesti, benché per causa differente dall'assenza di provvista, e rigetti la domanda di finanziamento con motivazione che implica l'assenza di affidabilità del richiedente, non può essere qualificato come eccezionale ed atipico, ossia come condotta tale da porsi essa stessa in relazione causale con l'evento di danno, sicché non condivisibile è la pronuncia del Tribunale sul punto (Cass. civ. 8096 /2006, Cass. civ. 21563/2022).
I testimoni escussi , - colleghi dell'attore - e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
- cognata dell'attore - tutti escussi alla medesima udienza del 06.12.2017, con
[...] dichiarazioni concordanti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare hanno poi confermato:
a) la condizione di difficoltà economica del sig. negli anni 2014 e 2015 a causa dello Pt_1 stato di detenzione del figlio di cui ha dovuto personalmente occuparsi essendo la moglie disoccupata;
8 b) le richieste di supporto economico avanzate dal sig. avendo questi ricevuto rifiuto Pt_1 nella richiesta di accesso al credito.
IA ha affermato: è mio nipote, figlio dell'attore, è nato il Tes_5 Persona_1
30.01.1990. E' vero che mio nipote, a novembre del 2013, se non erro, è stato attinto da una misura cautelare in carcere. E' stato in carcere un anno e mezzo circa, ed il successivo anno agli arresti domiciliari. […] Mia sorella non lavora e non lavorava quando mio nipote è stato sottoposto a restrizione. Era dunque mio cognato a provvedere al pagamento di quanto necessario a mio nipote in carcere. Preciso che ogni settimana mio cognato e mia sorella, in occasione del colloquio in carcere con il figlio, gli portavano, entro il peso riconosciuto, sia degli alimenti che del vestiario. […] Anche io delle volte ho dato qualcosa , ma delle somme possibili nella mia condizione, non più di 50 euro. […]Preciso che soprattutto per le spese legali di difesa di mio nipote, il bisogno di denaro era notevole”.
ha dichiarato: lavora in Trenitalia ed è una risorsa Testimone_3 Parte_1 umana da me gestita da diversi anni. […]E' vero che nel febbraio e marzo 2015 l'attore mi ha chiesto un prestito che io ho dato[…]E' vero che ho prestato all'attore la somma di euro
300,00 secondo le mie possibilità economiche, questo nel febbraio e marzo 2015”
Ed infine : “Conosco dal 1995; da quella data siamo Testimone_4 Parte_1 colleghi di lavoro entrambi dipendenti di Trenitalia. Oltre che colleghi siamo nel tempo diventati amici.
E' vero che il figlio, l'unico, di , è stato ristretto in carcere. Parte_1 Persona_1
Questi problemi di giustizia del figlio risalgono a fine 2013. Che io sappia la moglie dell'attore non lavora anche se in passato, ma non so dire quando, faceva la parrucchiera;
forse poi ha smesso per problemi di salute.[…]Per la vicenda del figlio l'attore ha molto sofferto. Adesso il figlio ha trovato lavoro. E' vero che l'attore andava a visitare settimanalmente il figlio in carcere, è lui che l'ha sostenuto economicamente durante il periodo di restrizione. Sempre l'attore comprava quanto necessario da portare durante le visite settimanali. L'attore mi ha detto che, per le notevoli spese che ha dovuto affrontare per far fronte alla carcerazione del figlio, aveva chiesto un prestito personale.[…]Del resto per la necessità che aveva chiese a me di aiutarlo economicamente. Preciso che le spese legali per il figlio sono state sostenute dal padre[…]E' vero che nel gennaio 2015 l'attore mi chiese in prestito la somma di 3.000,00 euro che io non riuscii a corrispondere pienamente. Gli prestai
9 1.200,00 euro. Quello potevo avendo anche io 4 figli. mi ha restituito la Parte_1 somma prestata”.
In ragione della prova del danno morale, l'appello va accolto limitatamente al risarcimento di tale voce di danno esclusa dal primo giudicante, con la precisazione che nessun concorso di colpa è imputabile al danneggiato per non avere azionato la procedura di ammortamento del titolo: dalla documentazione in atti risulta che il sig. ha tempestivamente (in data Pt_1
19.04.2013) denunciato il furto del carnet di assegni subito il 18.04.2013 e contestualmente domandato a , in data 20.04.2013, il relativo annullamento, con l'indicazione dei CP_1 numeri degli assegni sottratti, tra cui figura quello oggetto di levata di protesto. Pertanto, avendo il agito con l'ordinaria diligenza esigibile ex art. 1227 c.c. va rigettata Pt_1
l'eccezione sollevata sul punto dall'appellata.
Va precisato che il danno non patrimoniale è ravvisabile nei termini sopra descritti, non risultando invece integrati i presupposti per la lesione alla reputazione. Sul punto è condivisibile quanto affermato dal primo giudice, il quale ha evidenziato che l'esplicitata motivazione del protesto non implica, nel caso di specie, l'insolvenza del correntista, così non potendosi verificare alcuna lesione dell'onore o della reputazione. Dalla formula utilizzata per il protesto, infatti, è chiaramente evincibile che esso è avvenuto per ragioni legate non già ad una mancanza di provvista sul conto, bensì per la non riferibilità della firma al correntista.
Dunque, la motivazione esplicitata nella levata del protesto da cui è evincibile la causa del protesto che esula dalla solvibilità del correntista consente di escludere la lesione alla reputazione e all'immagine. D'altra parte, l'appellante medesimo ha dedotto di avere sempre esercitato la professione di ferroviere e non quella di imprenditore, quindi nessuna ripercussione sulla reputazione commerciale è configurabile nella fattispecie.
Acclarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa. In proposito, il Collegio ritiene congruo parametrare il chiesto risarcimento all'importo dei prestiti ottenuti dal da familiari ed Pt_1 amici, dimostrati attraverso le testimonianze sopra richiamate, tenendo conto del limitato arco temporale in cui il pregiudizio connesso alle istanze a terzi è stato necessario per sopperire alle difficoltà economiche, ossia, secondo quanto dedotto dall'appellante medesimo, da luglio
2014 a novembre 2015.
10 In ragione dei criteri appena illustrati, viene riconosciuta a a titolo di danno Parte_1 morale la somma di euro 2.000,00, somma da intendersi già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi legali dal giorno dell'iscrizione dell'illegittimo protesto (01.07.2013) sino al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Quanto al primo grado sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale in ragione del notevole scarto quantitativo tra petitum (euro 26.000,00) e decisum (euro
2.000,00); per il presente grado di giudizio, essendo l'oggetto dell'impugnazione limitato al solo risarcimento del danno non patrimoniale (domandato nella misura pari ad euro 8.000,00), si ritiene congruo compensare le spese in misura pari ad 2/3 e porre la residua parte a carico dell'appellata, determinata in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità della causa, scaglione da
1.101,00 a 5.200,00 in considerazione del decisum, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma pari ad € 2.000, 00 oltre interessi in misura legale dal 1° luglio 2013 Parte_1 al soddisfo;
- compensa interamente le spese del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio in misura pari ad 1/3, che liquida, già nella predetta misura, in euro
486,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele ND che ne ha fatto richiesta;
- compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
11 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 ottobre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
12
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 584/2020 RGAC vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
ND
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Salvatore De Luca
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 174/2020, pubblicata il
04.02.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 103/2016
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 17.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del protesto elevato a suo Controparte_1 carico in data 01.07.2013, relativo all'assegno postale dell'importo di € 8.331,71, tratto sul conto corrente n. 96743695, e, per l'effetto, la condanna di alla Controparte_1 cancellazione del proprio nome dal registro protesti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, rispettivamente, in euro 18.000,00 ed euro 8.000,00.
L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto che:
- in data 18.04.2013 aveva subito il furto della propria autovettura con contestuale sottrazione della carta bancomat, della carta posta pay, di un carnet di assegni postali in bianco e, in data
19.04.2013, aveva provveduto a denunciare il fatto presso la Legione Carabinieri Calabria, inviando correlata comunicazione all'ufficio postale presso il quale era titolare di conto corrente, sottoscrivendo, in data 20.04.2013, innanzi al funzionario del medesimo ufficio, apposita richiesta di annullamento degli assegni rubati;
- a distanza di oltre un anno, in occasione di una richiesta di finanziamento alla Compass
s.p.a., agenzia di Reggio Calabria, avanzata nel mese di luglio 2014 e rifiutata, aveva appreso
(in data 21.10.2014) dell'iscrizione del proprio nominativo nel registro dei protesti della
Camera di Commercio di Roma sin dal 1° luglio 2013, per un assegno dell'importo di euro
8.331,71, con la seguente causale “irregolarità dell'assegno – assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”;
- a fronte di reiterate richieste di chiarimenti rivolte a e alla Camera di Controparte_1
Commercio, rimaste prive di riscontro, con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto a ruolo con n.R.G. 1792/2015, egli aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione (o, in subordine, la sospensione) della pubblicazione del protesto e, con ordinanza del 10.11.2015, il giudice aveva accolto il ricorso, ordinando a e alla Camera di Commercio di Roma la sospensione della Controparte_1 pubblicazione del protesto elevato a carico dell'attore in data 01.07.2013 relativo all'assegno postale dell'importo di € 8.331,7.
2 Ciò premesso, l'attore ha instaurato il giudizio di merito, domandando la definitiva cancellazione del protesto elevato, evidenziando l'illegittima ed erronea condotta di
[...] che, nonostante fosse a conoscenza del furto e della mancanza di disponibilità Controparte_1 dell'intero carnet di assegni da parte sua, ha provveduto a levare il protesto a nome del correntista. Ha dedotto l'illegittimità dell'utilizzo della causale “assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato o smarrito o rubato”, evidenziando che la firma di traenza, essendo sufficientemente leggibile, era idonea ad escludere con certezza l'appartenenza al correntista. Ha aggiunto che la condotta illegittima di gli aveva CP_1 cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, attese le difficoltà economiche conseguenti al diniego di ogni richiesta di prestito in un periodo in cui ne aveva bisogno e la lesione della propria reputazione, anche in ambito lavorativo, avendo dovuto chiedere in prestito somme di denaro a parenti e colleghi per sostenere gli impellenti bisogni familiari.
costituitasi in giudizio e contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Nel dettaglio ha dedotto che, in fase di controllo del titolo, gli operatori addetti avevano rilevato la non conformità della sottoscrizione apposta sull'assegno con quella presente sullo specimen al momento dell'apertura del conto corrente sicché il titolo veniva restituito con protesto alla banca negoziatrice in quanto presentato nei termini utili per il pagamento, con la seguente causale: “Irregolarità dell'assegno – Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato - Assegno con firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen” . Ha precisato che quello adottato era l'unico rimedio esperibile ed attinente a tutti quei casi in cui la sottoscrizione non fosse chiaramente riconducibile a quella depositata sullo specimen al momento dell'apertura del conto corrente e in cui non ci sia stata specifica denuncia di smarrimento o furto, come nella fattispecie, attesa la genericità della denuncia in cui l'attore aveva fatto riferimento solo a otto assegni in bianco, senza indicazione della loro numerazione e del carnet dei quali facevano parte.
Con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni, ha dedotto che le Controparte_1 eventuali conseguenze dannose subite dall'attore vanno esclusivamente imputate alla condotta tenuta dallo stesso, atteso che questi avrebbe dovuto avere cura nella custodia di titoli in bianco, potenzialmente utilizzabili da terzi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle condizioni contrattuali consegnate al cliente al momento dell'apertura del conto corrente, nonché proporre un'azione c.d. di ammortamento, richiedendo all'autorità giudiziaria un decreto di
3 sequestro del titolo denunciato smarrito o rubato. Ha rappresentato che parte attrice non ha dato prova né dei danni subiti né del loro nesso causale con la condotta della convenuta, precisando, altresì, che nel registro dei protesti risulta compiutamente pubblicizzato che il protesto è stato eseguito non già per mancanza di autorizzazione o per difetto di provvista, bensì in ragione dell'irregolarità del titolo, sicché un eventuale diniego di finanziamento non è imputabile alla condotta di Ha infine evidenziato la non risarcibilità del danno CP_1 morale per assenza della gravità della lesione .
La causa è stata istruita con i documenti ritualmente prodotti ed acquisizione della prova orale.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 174/2020, pubblicata il 04.02.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 103/2016, ha confermato l'illegittimità del protesto e, per l'effetto, ne ha ordinato la cancellazione dal corrispondente registro;
ha poi rigettato la domanda attorea nella parte diretta ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati, compensando le spese processuali.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per difetto di prova. Nel dettaglio ha dedotto di avere offerto concreti elementi di fatto dai quali desumere, in via presuntiva, il danno non patrimoniale. Ha precisato di essere stato costretto a rivolgere le proprie richieste di finanziamento a parenti e colleghi di lavoro a causa del diniego di finanziamento da parte di due società, diniego connesso proprio all'illegittimo protesto elevato nei suoi confronti. Ha aggiunto che la prova del pregiudizio morale e alla reputazione per essere stato costretto a chiedere aiuto ad amici e colleghi di lavoro, atteso il diniego dei prestiti richiesti, è emersa nitidamente dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) Accogliere l'appello, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'illegittima levata di protesto a suo carico, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 8.000,00, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa o della somma che sarà ritenuta giusta ed equa per i motivi in premessa specificati;
2) Con vittoria di spese, compenso ed accessori di legge, di
4 entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ricevuto i secondi”.
costituitasi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. per non avere il gravame una ragionevole probabilità di accoglimento, ha contestato la difesa avversaria, evidenziando che il protesto per irregolarità, come nel caso di specie, non implica conseguenze pregiudizievoli per il correntista, in quanto è finalizzato soltanto alla trasparenza nella circolazione dei titoli di credito. Ha ribadito che l'appellante avrebbe dovuto avere cura nella custodia dei titoli in bianco, evidenziando che lo stesso aveva già presentato altre volte denuncia per smarrimento dei titoli. Ha precisato che l'appellante, pur invocando il pregiudizio non patrimoniale, non ha dato prova dei fondamentali e radicali cambiamenti di stile di vita o scelte di vita diverse, come richiesto dal prevalente orientamento in materia di danno non patrimoniale. Infine, ha dedotto che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'odierno appellante non ha chiarito, neppure in via generica, come la situazione di fraintendimento con le banche non sia stata suscettibile di recupero dopo l'emissione del provvedimento cautelare del 2015 di sospensione della pubblicazione del protesto levato.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello
è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU
21/03/2019, n. 7940).
5 Nella fattispecie, oggetto dell'appello è esclusivamente il capo della sentenza del Tribunale concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non anche quello relativo al risarcimento del danno patrimoniale né vi è impugnazione sull'accertamento dell' illegittimità del protesto con conseguente “ordine della cancellazione della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti del protesto elevato a carico di in data Parte_1
01.07.2013, relativo ad assegno postale dell'importo di euro 8.331,71 (num. rep. 1311), tratto su conto corrente BancoPosta n. 96743695” .
Circoscritto, dunque, il perimetro dell'odierna procedura al risarcimento del danno non patrimoniale, il gravame è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1 L'appellante ha dedotto che il danno non patrimoniale è consistito:
a) nell'umiliazione subita allorché, a seguito del diniego di due richieste di finanziamento conseguenti all'illegittimo contegno tenuto da è stato costretto “ad Controparte_1 elemosinare prestiti rivolgendosi a familiari, amici e colleghi di lavoro (tra cui il suo dirigente di settore)” e, nell'occasione, a confidare a terzi il motivo delle proprie richieste di denaro (ovverosia i problemi giudiziari del figlio) accettando persino somme irrisorie come
50,00 euro al fine di cercare di far fronte alle proprie difficoltà economiche;
b) nella lesione del diritto della persona sotto il profilo dell'onore, della reputazione, della vita di relazione.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della legittimità, il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. civ. 21865/2013; in senso conforme Cass. civ.
7594/2018). Esso va “individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. civ. 31537/2018). Al riguardo, è stato ancora chiarito che “in tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la
6 gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute” (Cass. civ. 23194/2013).
Il Collegio ritiene che l'attore abbia offerto sufficienti elementi da cui desumere, anche in via presuntiva, il danno non patrimoniale sub specie di danno morale consistente nel disagio e nell'umiliazione patiti nella richiesta di somme di denaro a parenti e colleghi cui ha dovuto esplicitare le ragioni della difficoltà economica, ossia lo stato detentivo del figlio e il rifiuto del finanziamento da parte degli istituti di credito.
Innanzitutto, può ritenersi dimostrato in via presuntiva il nesso di causalità tra il rifiuto delle richieste di finanziamento e l'illegittimità del protesto.
Le comunicazioni di diniego di Compass s.p.a. e sono datate rispettivamente CP_2
11.02.2015 e 21.12.2014, dunque successive di circa un anno rispetto all'iscrizione dell'attore nel registro dei protesti (01.07.2013). Benché esse non palesino le ragioni del rifiuto, il tenore della risposta sottintende una valutazione di scarsa affidabilità del correntista, sicché sia il dato temporale sia il contenuto delle comunicazioni lasciano presumere la connessione tra il diniego e l'iscrizione del protesto a carico del (cfr. comunicazione di Compass s.p.a. Pt_1 dell'11.02.2015 - allegato n. 3 all'atto di citazione - “Siamo spiacenti di non aver potuto dar seguito alla domanda di finanziamento inoltrata in data 14/07/2014 ma, in applicazione dei nostri criteri di valutazione del merito creditizio, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei prestiti, la scrivente società ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta”; e comunicazione di del 21.12.2014: “La nostra società si avvale di un CP_2 sistema di valutazione di merito creditizio, gestito da , nell'ambito del quale i Controparte_3
Suoi dati sono stati elaborati al fine di effettuare una corretta valutazione della Sua richiesta”
e, all'esito dell'elencazione delle banche dati consultate, “sulla base di questa valutazione integrata” ha concluso per l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda).
Sul punto va osservato che il Tribunale ha ritenuto il diniego degli operatori idoneo ad interrompere il nesso di causalità in quanto non giustificato alla luce della motivazione della levata del protesto, concernente non già la scarsa affidabilità del correntista ma la leggibilità della firma.
7 L'assunto non è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di nesso di causalità. In proposito giova richiamare il seguente e condivisibile principio di diritto:
“ Se la condotta di un soggetto si inserisce in una preesistente situazione di potenzialità dannosa costituente sviluppo di un processo produttivo di essa avviato dal fatto illecito altrui, non per questo diviene causa esclusiva dell'evento dannoso finale, anche se la condotta successiva, posta in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto antecedente, le ha invece aggravate per negligenza, imprudenza o imperizia. Infatti anche in questo caso, benché sussista la colpa, anche se grave, del soggetto intervenuto successivamente, essa non può tuttavia ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al fatto che ha reso necessario tale intervento, perché l'errore professionale in sè non è del tutto imprevedibile, ma si inserisce nella serie causale originata dall'azione preesistente e ne dipende perché, se manca questa, l'altra non verrebbe neppure ad esistenza. Perciò la mancata eliminazione di una situazione pericolosa, posta in essere dall'agente, ad opera di altra persona, quand'anche destinataria di un obbligo giuridico in tal senso, non rappresenta una distinta ed autonoma causa dell'evento, ma solo una condizione negativa perché quella continui ad esser efficiente ed operante” (Cass. civ. n. 15789/2003).
Dunque, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il rifiuto dell'operatore finanziario il quale, a seguito delle verifiche nelle banche dati, rilevi l'iscrizione del nominativo dell'istante nel registro protesti, benché per causa differente dall'assenza di provvista, e rigetti la domanda di finanziamento con motivazione che implica l'assenza di affidabilità del richiedente, non può essere qualificato come eccezionale ed atipico, ossia come condotta tale da porsi essa stessa in relazione causale con l'evento di danno, sicché non condivisibile è la pronuncia del Tribunale sul punto (Cass. civ. 8096 /2006, Cass. civ. 21563/2022).
I testimoni escussi , - colleghi dell'attore - e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
- cognata dell'attore - tutti escussi alla medesima udienza del 06.12.2017, con
[...] dichiarazioni concordanti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare hanno poi confermato:
a) la condizione di difficoltà economica del sig. negli anni 2014 e 2015 a causa dello Pt_1 stato di detenzione del figlio di cui ha dovuto personalmente occuparsi essendo la moglie disoccupata;
8 b) le richieste di supporto economico avanzate dal sig. avendo questi ricevuto rifiuto Pt_1 nella richiesta di accesso al credito.
IA ha affermato: è mio nipote, figlio dell'attore, è nato il Tes_5 Persona_1
30.01.1990. E' vero che mio nipote, a novembre del 2013, se non erro, è stato attinto da una misura cautelare in carcere. E' stato in carcere un anno e mezzo circa, ed il successivo anno agli arresti domiciliari. […] Mia sorella non lavora e non lavorava quando mio nipote è stato sottoposto a restrizione. Era dunque mio cognato a provvedere al pagamento di quanto necessario a mio nipote in carcere. Preciso che ogni settimana mio cognato e mia sorella, in occasione del colloquio in carcere con il figlio, gli portavano, entro il peso riconosciuto, sia degli alimenti che del vestiario. […] Anche io delle volte ho dato qualcosa , ma delle somme possibili nella mia condizione, non più di 50 euro. […]Preciso che soprattutto per le spese legali di difesa di mio nipote, il bisogno di denaro era notevole”.
ha dichiarato: lavora in Trenitalia ed è una risorsa Testimone_3 Parte_1 umana da me gestita da diversi anni. […]E' vero che nel febbraio e marzo 2015 l'attore mi ha chiesto un prestito che io ho dato[…]E' vero che ho prestato all'attore la somma di euro
300,00 secondo le mie possibilità economiche, questo nel febbraio e marzo 2015”
Ed infine : “Conosco dal 1995; da quella data siamo Testimone_4 Parte_1 colleghi di lavoro entrambi dipendenti di Trenitalia. Oltre che colleghi siamo nel tempo diventati amici.
E' vero che il figlio, l'unico, di , è stato ristretto in carcere. Parte_1 Persona_1
Questi problemi di giustizia del figlio risalgono a fine 2013. Che io sappia la moglie dell'attore non lavora anche se in passato, ma non so dire quando, faceva la parrucchiera;
forse poi ha smesso per problemi di salute.[…]Per la vicenda del figlio l'attore ha molto sofferto. Adesso il figlio ha trovato lavoro. E' vero che l'attore andava a visitare settimanalmente il figlio in carcere, è lui che l'ha sostenuto economicamente durante il periodo di restrizione. Sempre l'attore comprava quanto necessario da portare durante le visite settimanali. L'attore mi ha detto che, per le notevoli spese che ha dovuto affrontare per far fronte alla carcerazione del figlio, aveva chiesto un prestito personale.[…]Del resto per la necessità che aveva chiese a me di aiutarlo economicamente. Preciso che le spese legali per il figlio sono state sostenute dal padre[…]E' vero che nel gennaio 2015 l'attore mi chiese in prestito la somma di 3.000,00 euro che io non riuscii a corrispondere pienamente. Gli prestai
9 1.200,00 euro. Quello potevo avendo anche io 4 figli. mi ha restituito la Parte_1 somma prestata”.
In ragione della prova del danno morale, l'appello va accolto limitatamente al risarcimento di tale voce di danno esclusa dal primo giudicante, con la precisazione che nessun concorso di colpa è imputabile al danneggiato per non avere azionato la procedura di ammortamento del titolo: dalla documentazione in atti risulta che il sig. ha tempestivamente (in data Pt_1
19.04.2013) denunciato il furto del carnet di assegni subito il 18.04.2013 e contestualmente domandato a , in data 20.04.2013, il relativo annullamento, con l'indicazione dei CP_1 numeri degli assegni sottratti, tra cui figura quello oggetto di levata di protesto. Pertanto, avendo il agito con l'ordinaria diligenza esigibile ex art. 1227 c.c. va rigettata Pt_1
l'eccezione sollevata sul punto dall'appellata.
Va precisato che il danno non patrimoniale è ravvisabile nei termini sopra descritti, non risultando invece integrati i presupposti per la lesione alla reputazione. Sul punto è condivisibile quanto affermato dal primo giudice, il quale ha evidenziato che l'esplicitata motivazione del protesto non implica, nel caso di specie, l'insolvenza del correntista, così non potendosi verificare alcuna lesione dell'onore o della reputazione. Dalla formula utilizzata per il protesto, infatti, è chiaramente evincibile che esso è avvenuto per ragioni legate non già ad una mancanza di provvista sul conto, bensì per la non riferibilità della firma al correntista.
Dunque, la motivazione esplicitata nella levata del protesto da cui è evincibile la causa del protesto che esula dalla solvibilità del correntista consente di escludere la lesione alla reputazione e all'immagine. D'altra parte, l'appellante medesimo ha dedotto di avere sempre esercitato la professione di ferroviere e non quella di imprenditore, quindi nessuna ripercussione sulla reputazione commerciale è configurabile nella fattispecie.
Acclarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa. In proposito, il Collegio ritiene congruo parametrare il chiesto risarcimento all'importo dei prestiti ottenuti dal da familiari ed Pt_1 amici, dimostrati attraverso le testimonianze sopra richiamate, tenendo conto del limitato arco temporale in cui il pregiudizio connesso alle istanze a terzi è stato necessario per sopperire alle difficoltà economiche, ossia, secondo quanto dedotto dall'appellante medesimo, da luglio
2014 a novembre 2015.
10 In ragione dei criteri appena illustrati, viene riconosciuta a a titolo di danno Parte_1 morale la somma di euro 2.000,00, somma da intendersi già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi legali dal giorno dell'iscrizione dell'illegittimo protesto (01.07.2013) sino al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Quanto al primo grado sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale in ragione del notevole scarto quantitativo tra petitum (euro 26.000,00) e decisum (euro
2.000,00); per il presente grado di giudizio, essendo l'oggetto dell'impugnazione limitato al solo risarcimento del danno non patrimoniale (domandato nella misura pari ad euro 8.000,00), si ritiene congruo compensare le spese in misura pari ad 2/3 e porre la residua parte a carico dell'appellata, determinata in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità della causa, scaglione da
1.101,00 a 5.200,00 in considerazione del decisum, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma pari ad € 2.000, 00 oltre interessi in misura legale dal 1° luglio 2013 Parte_1 al soddisfo;
- compensa interamente le spese del primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio in misura pari ad 1/3, che liquida, già nella predetta misura, in euro
486,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele ND che ne ha fatto richiesta;
- compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
11 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 ottobre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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