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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 546/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Enna Piazza _1 CodiceFiscale_1
Kennedy n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Bonasera (c.f.: ), giusta C.F._2 procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._3
l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Lorito (cod. fisc. , email: C.F._4 Email_1 pec: tel. 3476104940) che lo rappresenta e difende giusta Email_2 Email_3 procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 423/2017, pubblicata il 7.3.2017, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto _1 ingiuntivo n. 88/2010 con cui era stato ingiunto al predetto di pagare, a , la somma Controparte_1 di € 42.550,00, oltre accessori.
In estrema sintesi il primo giudice rigettava i motivi di opposizione con cui aveva eccepito Pt_1
l'annullabilità per violenza morale, ovvero la rescindibilità per lesione ultra dimidium, della scrittura privata del 28.7.2009, su cui si fondava la pretesa azionata da controparte, sì come rigettava, per assoluto difetto di prova, il motivo di opposizione con cui il predetto aveva eccepito l'inesistenza ovvero l'avvenuta estinzione del debito.
Sosteneva il primo giudice che “La scrittura del 28.7.2009 è fonte di prova delle somme di denaro ingiunta e della sua causale.
Dalla detta scrittura privata, infatti, risulta che si è obbligato a restituire a quanto Pt_1 CP_1 questi gli aveva dato in prestito (€ 40.800,00) e quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno connesso al mancato utilizzo dei capitali (€ 1.750,00).
Certa e chiara è l'obbligazione pecuniaria assunta da in favore di ”. Pt_1 CP_1
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. _1
Si costituiva in giudizio il chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità ovvero disporsene il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 769/2020, pubblicata in data 28.4.2020, questa Corte rigettava il secondo ed il terzo motivo di gravame, aventi ad oggetto le parti della sentenza impugnata in cui la stessa aveva rigettato i pagina 2 di 12 motivi di opposizione volti a fare valere la annullabilità/rescindibilità della scrittura del 28.7.2009, e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame, con cui il prospettava tardivamente, Pt_1 avendovi provveduto soltanto nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio per poi ribadirla nel motivo di gravame in questione (e per questo inammissibilmente ad avviso della Corte, visto che nell'atto introduttivo e nell'appendice scritta del giudizio di primo grado di giudizio l'intera difesa dell'appellante muoveva dall'assunto che la detta scrittura contenesse un riconoscimento di debito), che la scrittura in questione, lungi dal potere essere qualificata come riconoscimento di debito da parte sua, contenesse una espromissione ex art. 1272 c.c. mediante cui esso appellante si sarebbe assunto il debito della società verso il di cui, al contempo, contestava Controparte_2 CP_1
l'esistenza per assoluto difetto di prova.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. _1
La S.C., con ordinanza n. 9408/2024, pubblicata in data 8.4.2024, accoglieva il motivo di ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello con cui il prospettava Pt_1 che la scrittura del 28.7.2009 dovesse essere qualificata come espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c., dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazione come riconoscimento di debito anziché come contratto di espromissione della scrittura del 28.7.2009, in quanto afferente al merito della controversia per il cui esame rinviava a questa Corte (oltre che per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità), in diversa composizione, previo annullamento della sentenza della Corte di Appello impugnata.
Con citazione in riassunzione in data 11.4.2024 riassumeva la causa dinanzi a questa _1
Corte ed insisteva nell'accoglimento del motivo di gravame volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata con pronuncia che nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione, dichiarasse inesistente la pretesa creditoria sottostante e nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa.
Si costituiva in giudizio nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame che spetta a questa Corte in sede di rinvio esaminare, _1
ha sostenuto che ha errato il primo giudice a rigettare la sua opposizione a decreto ingiuntivo e
[...]
pagina 3 di 12 ciò perché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Siracusa, la scrittura del 28.7.2009 non contiene un riconoscimento di un suo debito personale bensì con essa il predetto ha inteso assumersi, quale espromittente, il debito (rectius parte del debito) che aveva maturato nei confronti Controparte_2 del debito di cui però non esisteva prova alcuna di talché esso, quale Controparte_1 espromittente, non intendeva risponderne sollevando l'eccezione consentitagli dall'art. 1272, comma 3,
c.c.
In particolare il sosteneva di avere opposto al creditore “l'inesistenza della Pt_1 CP_1 sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della complessiva somma di € Controparte_2
303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci.
L'inesistenza del predetto debito, inoltre, risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. Controparte_2 personali come si evince dagli allegati composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00 ad € 303.600,00”.
A fronte di ciò va innanzitutto osservato come il , fin dalla sua costituzione nel primo grado CP_1 di giudizio, abbia allegato le circostanze in forza delle quali era maturato il credito poi azionato con il ricorso per ingiunzione e che vedevano, in estrema sintesi, il conferimento da parte sua di un apporto finanziario, offerto al , operante da tempo nel settore della vendita di vetture, personalmente ed Pt_1 alla società (di cui il predetto era socio insieme al padre ed allo zio) per il pagamento di Controparte_2 debiti pregressi, a fronte del quale, d'intesa con il predetto e con altri soggetti che erano parimenti andati in suo soccorso finanziario, tali , e , al fine Persona_1 CP_3 Controparte_4 di ottenere una qualche forma di garanzia del rimborso oltre che per consentigli di partecipare alla iniziativa imprenditoriale del , era entrato a far parte della compagine sociale di altra società, la Pt_1
AU s.r.l. (di cui era dominus il e che era stata inizialmente costituita tra _1 persone di sua fiducia) e di cui i predetti finanziatori avevano prima rilevato parte delle quote per poi cederle allo stesso in data 10.9.2009, dopo che con la scrittura privata del 28.7.2009 _1
l'appellante si era impegnato a pagare le somme di denaro in essa indicate oltre che a procurare apposita fideiussione la quale, dopo essere stata rilasciata, si scopriva provenire da società non autorizzata e non poteva essere escussa, di talché, veniva presentato dal il ricorso in sede CP_1 monitoria.
pagina 4 di 12 Nel giudizio di primo grado, ed esattamente all'udienza del 10.7.2015, produceva Controparte_1 la sentenza n. 565/2015, pronunciata in data 5.6.2015, con cui il Tribunale penale di Siracusa aveva assolto esso appellato, insieme a e dal reato CP_3 Controparte_5 Controparte_4 di usura commesso in danno del ai predetti in concorso ascritto perché “in _1 corrispettivo di prestazioni di denaro complessivamente pari a circa € 150.000, si facevano promettere da (esercente attività imprenditoriale quale titolare di autosalone, il quale si _1 trovava in stato di bisogno a causa dei debito maturati) la restituzione della somma di € 303.600
(comprensiva di interessi al tasso del 78,415%)”.
Orbene, premesso che la detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con sentenza del
22.5.2025, di cui è stato prodotto il dispositivo (oltre che il verbale dell'esame dibattimentale a cui è stato sottoposto il in data 5.3.2024), e premesso altresì che la sentenza penale (nata dalla Pt_1 denuncia sporta dal nei confronti, tra gli altri, dell'odierno appellato), in cui peraltro _1 risultano parti le medesime del presente giudizio civile, può pacificamente essere utilizzata dal giudice civile al fine di desumerne le prove utilizzabili nel detto giudizio, ritiene la Corte che dall'esame della stessa, unitamente all'esame della scrittura privata del 28.7.2009, risulti in maniera evidente l'infondatezza del motivo di gravame articolato da . _1
In estrema sintesi dalla detta sentenza penale, fondata tra l'altro sulla testimonianza resa da
[...]
ad esso sostanzialmente sfavorevole, oltre che da numerosi altri testimoni, incluso il _1 tecnico che aveva forfettariamente determinato le plusvalenze della società Testimone_1
Autdynamica s.r.l. le cui quote sono state acquistate dall'appellante, per quanto qui interessa, risulta quanto segue:
era stato titolare di ditta individuale avente ad oggetto la vendita di autoveicoli dal 1999 _1 al 2004; nel 2004, insieme al padre ed allo zio, e , costituiva la CP_6 Persona_2 Controparte_2 nel 2008 la versava in condizioni di difficoltà economica;
Controparte_2 nello stesso anno “ha proposto di offrire un sostegno economico;
ed in effetti il Controparte_1 predetto ha iniziato ad apportare del denaro, aiutando il a saldare i debiti che esistevano Pt_1 presso taluni dei fornitori e a pagare le rate del finanziamenti contratti per il pagamento rateale del prezzo di vendita della autovetture”; analogamente avevano fatto, a seguito di intervento del , gli altri finanziatori imputati del CP_1 reato di usura;
pagina 5 di 12 sempre nel 2008 il aveva costituito una società, essendone il dominus atteso che _1
, titolare del 95% delle quote tramite altra società era un suo prestanome (come Persona_3 chiaramente definito in sentenza sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ) mentre il restante Pt_1
5% era intestato alla sorella la AU s.r.l., al fine di potere accedere al Controparte_7 credito bancario non potendovi più ricorrere la viste le condizioni in cui versava;
Controparte_2
a garanzia della restituzione delle somme apportate dal e dagli altri finanziatori per CP_1 consentire al di pagare i debiti della sua attività pregressa, al predetto ed agli altri _1 finanziatori, venivano cedute parte delle quote di AU s.r.l. (segnatamente in 20% al
, il 20% a , il 5% a il 15% ad Etna Special Bar s.r.l., CP_1 Controparte_5 CP_3 società facente capo alla madre di mentre il restante 40% rimaneva in capo del Controparte_4 prestanome ), amministratore unico della detta società veniva nominato Persona_4 CP_1
[...] in data 29.12.2008, scoppiava un incendio nei locali, appartenenti al padre ed allo zio di _1
e presso cui veniva esercitata l'attività di impresa di AU s.r.l., che danneggiava sia i locali che l'azienda;
“Dopo l'incendio, poiché sull'immobile ove avevano sede i locali aziendali era stato stipulato un contratto di assicurazione con la a nome della AU s.r.l., tra il e Controparte_8 Pt_1 gli imputati è sorta una diatriba concernente la spettanza del premio che si sarebbe dovuto riscuotere per effetto della verificazione del sinistro: il primo, infatti, intendeva fare valere la circostanza che nella polizza erano indicati come soggetti beneficiari proprietari dell'immobile (e cioè suo padre
e suo zio ), i secondi, da parte loro, credevano di avere diritto al CP_6 Persona_2 pagamento del premio perché il era il formale amministratore della società in nome della CP_1 quale era stato stipulato il contratto di assicurazione.
Pertanto, nei primi mesi del 2009, tra il e gli imputati si sono intavolate trattative per cercare Pt_1 di trovare una soluzione finalizzata a fare riottenere a quest'ultimi i soldi che avevano anticipato ed a chiudere l'esperienza della AU,
A tale scopo, il ha elaborato e scritto su un quaderno i conteggi delle somme che gli imputati Pt_1 gli avevano prestato per un totale di circa 150.000,00 euro;
gli imputati, però, hanno preteso la restituzione, oltre che della sorte capitale da loro consegnata, anche di ulteriori somme a titolo di
"plusvalenze" e relative imposte.
Per effetto degli accordi raggiunti nel corso di numerosi incontri (uno dei quali tenutosi in data
pagina 6 di 12 13.7.2009 ed al quale hanno partecipato , , _1 Persona_4 Controparte_1
e ), il , con scrittura privata del 28.7.2009 ha riconosciuto il Controparte_4 CP_3 Pt_1 proprio debito esistente nei confronti degli imputati, per un totale di euro 150.000,00, impegnandosi a restituire loro la somma complessiva di euro 303.600,00, e ciò a fronte delle "plusvalenze" maturate e delle "tasse statali” da versare in relazione all''operazione di “acquisto delle quote di AU
s.r.l.".
A garanzia della restituzione delle somme di cui si è riconosciuto debitore, inoltre, il si è Pt_1 impegnato ad emettere fideiussioni assicurative di pari importo
Omissis
Con il piano di rientro predisposto unitamente alla scrittura privata del 28.7.2009 e ad essa allegato, il
, quindi, al fine di restituire quanto ricevuto dagli imputati, si è impegnato a versare ai propri Pt_1 creditori 303.600,00 euro mediante 20 rate mensili, a partire dal 20.10.2009 e fino al 20.5.2011. In particolare, il predetto avrebbe dovuto restituire: a) a n. 20 rate da euro 2.040,00 Controparte_1 ciascuna, per un importo complessivo di curo 40.800,00: b) a n. 20 rate da euro CP_3
1.340,00 ciascuna, per un importo complessivo di euro 26.800,00; c) a n. 20 Controparte_5 rate da euro 1,750,00 ciascuna, per un importo complessivo di euro 35.000,00; d) alla società Etna
Special bar s.r.l, n. 20 rate da euro 9.200,00 ciascuna, per un importo complessivo di curo 184.000,00;
c) alla n. 20 rate da euro 850,00 ciascuna, per un importo Parte_2 complessivo di euro 17.000.00.
A fronte dell'assunzione dell'obbligo, da parte del , di restituire le somme prese a prestito ed i Pt_1 maggiori importi calcolati a titolo di plusvalenze e imposte e dell'obbligo di emettere, a garanzia di tale restituzione, le citate polizze fideiussorie, il e gli altri imputati si sono impegnati a CP_1 cedere al le proprie quote di partecipazione alla AU s.r.l., complessivamente pari al Pt_1
60% del capitale sociale e pari ad un valore nominale di euro 6.000,00. Tale cessione è stata poi formalizzata con atto pubblico rogato dal notaio di in data 10.9.2009, cessione per Per_5 CP_9 effetto della quale il ha riacquistato il controllo totalitario della compagine societaria, Pt_1 essendone divenuto il titolare formale, per il 60% del capitale, ed il titolare di fatto, per il restante
40%, tramite il di lui prestanome, (sottolineato aggiunto). Persona_4
Una volta riacquistata l'amministrazione della AU, il ha parzialmente ottenuto dalla Pt_1 società assicuratrice il risarcimento dei danni legati all'incendio dei locali aziendali, oltre ad una somma dalla in applicazione della legislazione antiracket. CP_10
pagina 7 di 12 Poiché già alla prima scadenza contrattuale la società garante non aveva versato il premio pattuito, il CP_
, il il e il tra il settembre e l'ottobre del 2009, si sono rivolti all'avv. CP_1 CP_5 CP_4
Lo Rito incaricandolo di escutere le garanzie fideiussorie portate dalle polizze rilasciate dal citato
Istituto finanziario italiano.
Nonostante la pronta denuncia del sinistro oggetto di garanzia (mancato pagamento della rata dovuta dal ), la società garante non ha provveduto al versamento di quanto spettante, per cui l'avv. Lo Pt_1
Rito si è visto costretto ad agire in via di ingiunzione nei confronti dell Controparte_11
[...]
Ottenuta l'emanazione di cinque decreti ingiuntivi da parte del Tribunale di Roma, il legale ha incontrato enormi difficoltà nel notificare gli atti alla società ingiunta perché di questa veniva trasferita continuamente la sede e perché i rappresentanti legali della stessa cambiavano di continuo.
Individuato comunque un rappresentante legale della società che risiedeva a Giugliano, in Campania, l'avv. Lo Rito è riuscito a notificare i decreti ingiuntivi e la società ingiunta ha proposto contro di essi opposizione, facendo valere uno degli articoli delle polizze in cui era dedotta
l'impossibilità di escutere e garanzie ove il soggetto garantito (cioè il )non avesse prestato una Pt_1 garanzia di tipo reale, cioè un'ipoteca, che di fatto non e stata mai concessa, per cui il gli CP_1 altri imputati non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme che il si era impegnato a Pt_1 restituire loro.
Constatato che vi erano consistenti elementi di anomalia, l'avv. Lo Rito, per conto dei propri assistiti, ha presentato una denuncia alla Banca d'Italia e alla Camera di Commercio di Roma contro il citato
denuncia dalla quale è scaturito un procedimento penale per falso in Controparte_11 bilancio ed abusivo esercizio di attività finanziaria a carico degli amministratori della citata società”
(v. pp. 6 – 7 della sentenza n. 565/2015).
Il Tribunale penale di Siracusa, sulla base di quanto sopra riportato, escludeva la sussistenza del fatto di reato contestato agli imputati (tra cui il ), consistente, come detto, nell'essersi fatti promettere CP_1 la restituzione di € 303.600 a fronte di un prestito di complessivi € 150.000 perché, premesso che gli esborsi sostenuti dagli imputati dovevano essere considerati non già quali meri finanziamenti bensì anche come conferimenti di capitale nella società AU s.r.l. della cui compagine sociale erano anche formalmente entrati a far parte, ravvisava nella differenza tra quanto erogato e quanto promesso in pagamento dal il controvalore delle plusvalenze delle quote sociali che il predetto Pt_1 aveva infine acquistato in data 10.9.2009.
pagina 8 di 12 Ciò posto è sufficiente esaminare la scrittura privata sottoscritta dal e da AU _1
s.r.l. in persona del suo legale rappresentante odierno appellato , per rendersi conto Controparte_1 della piena corrispondenza del suo contenuto con l'accertamento compiuto dal Tribunale Penale nella sentenza sopra citata.
Invero, nella detta scrittura il dà atto che: Pt_1 nel 2008, “in conseguenza dei miei problemi economici con … fu costituita Controparte_2
con amministratore unico e socio , ma non avendo Controparte_12 CP_13 Controparte_7 le garanzie sufficienti per avere crediti bancari cedettero la società ad Controparte_14
, persona di mia fiducia, per la quota del 95%, allo stesso tempo veniva ceduta la quota del 5%
[...] all'Etna Special Bar s.r.l. di proprietà di (madre di , insieme ad CP_15 Controparte_4 egli e nel contempo si associarono , , dando un Controparte_1 CP_3 Persona_1 aiuto economico alla società caduta in difficoltà…. L' usufruiva dei soldi Controparte_2 Controparte_2 in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati composto da n. 5 fogli dai quali è possibile riscontrarli…”;
“di comune accordo il 23.12.2008 fu riformulata la società inserendo per il 20% Controparte_1 per il 20% il sign. , per il 15% Etna Special Bar, per il 5% e per il Persona_1 CP_3
40% , persona di mia fiducia”; Persona_4
“l'ingresso in società non è mai stato considerato motivo di estinzione dei debiti, neanche parziale, non avendo ottenuto nessun vantaggio economico dall'operazione, ma con la prospettiva di un ricavo futuro”;
“Ma a causa dell'incendio sviluppatosi il 29.12.2008 all'interno dell'autosalone, quindi non più agibile, mi impegno a titolo personale e come socio di a restituire le somme a me Controparte_2 concesse in prestito pari a circa 150.000 di base e considerate le plusvalenze societarie e tasse statali come avviene di norma da un breve calcolo emetto fideiussioni assicurative pari a circa € 303.600 come da accordi fatti per consentire l'acquisto delle quote di ” (sottolineato Controparte_12 aggiunto);
“le somme dovute di cui riconosco essere debitore verranno suddivise nelle seguenti modalità: omissis;
€ 40.800,00”; Controparte_1
“a completamento dell'operazione la società AU s.r.l. (al momento) rappresentata dal sign.
si impegna …. a cedere le quote della suddetta società”. Controparte_1
pagina 9 di 12 Tanto premesso è agevole constatare la infondatezza del motivo di gravame tutto incentrato sulla inesistenza della obbligazione di asseritamente assunta, quale espromittente, dal Controparte_2
(“l'inesistenza della sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della CP_1 Controparte_2 complessiva somma di € 303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci. L'inesistenza del predetto debito, inoltre, risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali Controparte_2 come si evince dagli allegati composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00 ad € 303.600,00”).
Innanzitutto va osservato come per la differenza tra € 303.600,00 ed € 150.000,00, pari ad €
153.600,00, il non si sia affatto impegnato a pagare un debito di atteso che detta Pt_1 Controparte_2 differenza, come (sia pur in un italiano incerto e mediante un uso inappropriato di categorie giuridiche,
e tuttavia chiaramente) è indicato nella detta scrittura privata, costituisce il prezzo che il , in Pt_1
CP_ proprio, aveva promesso di pagare in favore di , ed Etna Special Bar s.r.l. (alias CP_1 CP_5
per la cessione delle quote di AU s.r.l. loro rispettivamente intestate Controparte_4
(poi effettivamente realizzato in data 10.9.2009 dopo l'inutile rilascio delle fideiussioni per l'ammontare indicato nella scrittura in esame) e secondo gli importi per ciascuno specificati.
Quanto alla somma di complessivi € 150.000 (“a me concesse in prestito”, come dichiarato dal Pt_1 nella scrittura in esame), che il si impegnava “a titolo personale e come socio di Pt_1 CP_2
(è dichiarato sempre nella scrittura in esame) a restituire ai suoi finanziatori, premesso che è assai
[...] poco credibile che l'appellante, socio di insieme a suo padre ed a suo zio, abbia reso le Controparte_2 dichiarazioni contenute nella scrittura del 28.7.2009 senza che le stesse fosse vere, cioè senza che il e gli altri avessero effettivamente sborsato il denaro servito per il pagamento dei debiti CP_1 sociali che il si impegnava a ripianare (dovendosi in proposito considerare che nell'esame a cui Pt_1 il è stato sottoposto all'udienza del 5.3.2024 del processo di appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Siracusa sopra menzionata, lo stesso ha dichiarato che i suoi finanziatori provvedevano a pagare i creditori di su indicazioni fornite dal medesimo;
– v. p. 14 del verbale Controparte_2 Pt_1 stenotipico ritualmente, in quanto documento di formazione successiva a tutti gli sbarramenti anteriori, prodotto dall'appellato nel presente giudizio di rinvio –), è la stessa sentenza n. 565/2015 che ha accertato l'esistenza del debito derivante dai pagamenti effettuati dal e dagli altri finanziatori CP_1
pagina 10 di 12 di Controparte_2
In definitiva, quindi, il motivo di appello articolato dal non può in alcun modo essere accolto Pt_1 atteso che il predetto è debitore del , in forza di quanto rappresentato nella scrittura privata CP_1 del 28.7.2009, in parte in ragione della promessa di pagamento assunta in funzione dell'acquisto delle quote di AU s.r.l. poi effettivamente realizzata (non importa se per un prezzo formalmente diverso attesa la palese simulazione dello stesso come si desume dalla stessa scrittura più volte citata del 28.7.2009sottoscritta, non soltanto dal , ma anche da ), ed in parte perché Pt_1 CP_1 impegnatosi personalmente a pagare il debito di nei confronti del , debito la Controparte_2 CP_1 cui esistenza, molto tardivamente contestata dall'appellante, è risultata comunque dimostrata alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Siracusa.
Le spese di lite relative al giudizio di cassazione ed a quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre, avuto riguardo alla conferma delle statuizioni rese in primo grado e nel primo giudizio di appello, la regolazione delle spese di lite in esse disposta resta immodificabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 546/24 R.G., avente ad oggetto – a seguito dell'annullamento, con ordinanza della Cassazione n. 9408/2024 pubblicata l'8.4.2024, della sentenza di questa Corte di Appello n. 769/2020 – l'appello proposto da _1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 423/2017, pubblicata in data 7.3.2017: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
5.500,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 7.500,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 11 di 12 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 546/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Enna Piazza _1 CodiceFiscale_1
Kennedy n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Bonasera (c.f.: ), giusta C.F._2 procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._3
l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Lorito (cod. fisc. , email: C.F._4 Email_1 pec: tel. 3476104940) che lo rappresenta e difende giusta Email_2 Email_3 procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 423/2017, pubblicata il 7.3.2017, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto _1 ingiuntivo n. 88/2010 con cui era stato ingiunto al predetto di pagare, a , la somma Controparte_1 di € 42.550,00, oltre accessori.
In estrema sintesi il primo giudice rigettava i motivi di opposizione con cui aveva eccepito Pt_1
l'annullabilità per violenza morale, ovvero la rescindibilità per lesione ultra dimidium, della scrittura privata del 28.7.2009, su cui si fondava la pretesa azionata da controparte, sì come rigettava, per assoluto difetto di prova, il motivo di opposizione con cui il predetto aveva eccepito l'inesistenza ovvero l'avvenuta estinzione del debito.
Sosteneva il primo giudice che “La scrittura del 28.7.2009 è fonte di prova delle somme di denaro ingiunta e della sua causale.
Dalla detta scrittura privata, infatti, risulta che si è obbligato a restituire a quanto Pt_1 CP_1 questi gli aveva dato in prestito (€ 40.800,00) e quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno connesso al mancato utilizzo dei capitali (€ 1.750,00).
Certa e chiara è l'obbligazione pecuniaria assunta da in favore di ”. Pt_1 CP_1
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. _1
Si costituiva in giudizio il chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità ovvero disporsene il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 769/2020, pubblicata in data 28.4.2020, questa Corte rigettava il secondo ed il terzo motivo di gravame, aventi ad oggetto le parti della sentenza impugnata in cui la stessa aveva rigettato i pagina 2 di 12 motivi di opposizione volti a fare valere la annullabilità/rescindibilità della scrittura del 28.7.2009, e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame, con cui il prospettava tardivamente, Pt_1 avendovi provveduto soltanto nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio per poi ribadirla nel motivo di gravame in questione (e per questo inammissibilmente ad avviso della Corte, visto che nell'atto introduttivo e nell'appendice scritta del giudizio di primo grado di giudizio l'intera difesa dell'appellante muoveva dall'assunto che la detta scrittura contenesse un riconoscimento di debito), che la scrittura in questione, lungi dal potere essere qualificata come riconoscimento di debito da parte sua, contenesse una espromissione ex art. 1272 c.c. mediante cui esso appellante si sarebbe assunto il debito della società verso il di cui, al contempo, contestava Controparte_2 CP_1
l'esistenza per assoluto difetto di prova.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. _1
La S.C., con ordinanza n. 9408/2024, pubblicata in data 8.4.2024, accoglieva il motivo di ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello con cui il prospettava Pt_1 che la scrittura del 28.7.2009 dovesse essere qualificata come espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c., dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazione come riconoscimento di debito anziché come contratto di espromissione della scrittura del 28.7.2009, in quanto afferente al merito della controversia per il cui esame rinviava a questa Corte (oltre che per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità), in diversa composizione, previo annullamento della sentenza della Corte di Appello impugnata.
Con citazione in riassunzione in data 11.4.2024 riassumeva la causa dinanzi a questa _1
Corte ed insisteva nell'accoglimento del motivo di gravame volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata con pronuncia che nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione, dichiarasse inesistente la pretesa creditoria sottostante e nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa.
Si costituiva in giudizio nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame che spetta a questa Corte in sede di rinvio esaminare, _1
ha sostenuto che ha errato il primo giudice a rigettare la sua opposizione a decreto ingiuntivo e
[...]
pagina 3 di 12 ciò perché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Siracusa, la scrittura del 28.7.2009 non contiene un riconoscimento di un suo debito personale bensì con essa il predetto ha inteso assumersi, quale espromittente, il debito (rectius parte del debito) che aveva maturato nei confronti Controparte_2 del debito di cui però non esisteva prova alcuna di talché esso, quale Controparte_1 espromittente, non intendeva risponderne sollevando l'eccezione consentitagli dall'art. 1272, comma 3,
c.c.
In particolare il sosteneva di avere opposto al creditore “l'inesistenza della Pt_1 CP_1 sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della complessiva somma di € Controparte_2
303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci.
L'inesistenza del predetto debito, inoltre, risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. Controparte_2 personali come si evince dagli allegati composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00 ad € 303.600,00”.
A fronte di ciò va innanzitutto osservato come il , fin dalla sua costituzione nel primo grado CP_1 di giudizio, abbia allegato le circostanze in forza delle quali era maturato il credito poi azionato con il ricorso per ingiunzione e che vedevano, in estrema sintesi, il conferimento da parte sua di un apporto finanziario, offerto al , operante da tempo nel settore della vendita di vetture, personalmente ed Pt_1 alla società (di cui il predetto era socio insieme al padre ed allo zio) per il pagamento di Controparte_2 debiti pregressi, a fronte del quale, d'intesa con il predetto e con altri soggetti che erano parimenti andati in suo soccorso finanziario, tali , e , al fine Persona_1 CP_3 Controparte_4 di ottenere una qualche forma di garanzia del rimborso oltre che per consentigli di partecipare alla iniziativa imprenditoriale del , era entrato a far parte della compagine sociale di altra società, la Pt_1
AU s.r.l. (di cui era dominus il e che era stata inizialmente costituita tra _1 persone di sua fiducia) e di cui i predetti finanziatori avevano prima rilevato parte delle quote per poi cederle allo stesso in data 10.9.2009, dopo che con la scrittura privata del 28.7.2009 _1
l'appellante si era impegnato a pagare le somme di denaro in essa indicate oltre che a procurare apposita fideiussione la quale, dopo essere stata rilasciata, si scopriva provenire da società non autorizzata e non poteva essere escussa, di talché, veniva presentato dal il ricorso in sede CP_1 monitoria.
pagina 4 di 12 Nel giudizio di primo grado, ed esattamente all'udienza del 10.7.2015, produceva Controparte_1 la sentenza n. 565/2015, pronunciata in data 5.6.2015, con cui il Tribunale penale di Siracusa aveva assolto esso appellato, insieme a e dal reato CP_3 Controparte_5 Controparte_4 di usura commesso in danno del ai predetti in concorso ascritto perché “in _1 corrispettivo di prestazioni di denaro complessivamente pari a circa € 150.000, si facevano promettere da (esercente attività imprenditoriale quale titolare di autosalone, il quale si _1 trovava in stato di bisogno a causa dei debito maturati) la restituzione della somma di € 303.600
(comprensiva di interessi al tasso del 78,415%)”.
Orbene, premesso che la detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con sentenza del
22.5.2025, di cui è stato prodotto il dispositivo (oltre che il verbale dell'esame dibattimentale a cui è stato sottoposto il in data 5.3.2024), e premesso altresì che la sentenza penale (nata dalla Pt_1 denuncia sporta dal nei confronti, tra gli altri, dell'odierno appellato), in cui peraltro _1 risultano parti le medesime del presente giudizio civile, può pacificamente essere utilizzata dal giudice civile al fine di desumerne le prove utilizzabili nel detto giudizio, ritiene la Corte che dall'esame della stessa, unitamente all'esame della scrittura privata del 28.7.2009, risulti in maniera evidente l'infondatezza del motivo di gravame articolato da . _1
In estrema sintesi dalla detta sentenza penale, fondata tra l'altro sulla testimonianza resa da
[...]
ad esso sostanzialmente sfavorevole, oltre che da numerosi altri testimoni, incluso il _1 tecnico che aveva forfettariamente determinato le plusvalenze della società Testimone_1
Autdynamica s.r.l. le cui quote sono state acquistate dall'appellante, per quanto qui interessa, risulta quanto segue:
era stato titolare di ditta individuale avente ad oggetto la vendita di autoveicoli dal 1999 _1 al 2004; nel 2004, insieme al padre ed allo zio, e , costituiva la CP_6 Persona_2 Controparte_2 nel 2008 la versava in condizioni di difficoltà economica;
Controparte_2 nello stesso anno “ha proposto di offrire un sostegno economico;
ed in effetti il Controparte_1 predetto ha iniziato ad apportare del denaro, aiutando il a saldare i debiti che esistevano Pt_1 presso taluni dei fornitori e a pagare le rate del finanziamenti contratti per il pagamento rateale del prezzo di vendita della autovetture”; analogamente avevano fatto, a seguito di intervento del , gli altri finanziatori imputati del CP_1 reato di usura;
pagina 5 di 12 sempre nel 2008 il aveva costituito una società, essendone il dominus atteso che _1
, titolare del 95% delle quote tramite altra società era un suo prestanome (come Persona_3 chiaramente definito in sentenza sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ) mentre il restante Pt_1
5% era intestato alla sorella la AU s.r.l., al fine di potere accedere al Controparte_7 credito bancario non potendovi più ricorrere la viste le condizioni in cui versava;
Controparte_2
a garanzia della restituzione delle somme apportate dal e dagli altri finanziatori per CP_1 consentire al di pagare i debiti della sua attività pregressa, al predetto ed agli altri _1 finanziatori, venivano cedute parte delle quote di AU s.r.l. (segnatamente in 20% al
, il 20% a , il 5% a il 15% ad Etna Special Bar s.r.l., CP_1 Controparte_5 CP_3 società facente capo alla madre di mentre il restante 40% rimaneva in capo del Controparte_4 prestanome ), amministratore unico della detta società veniva nominato Persona_4 CP_1
[...] in data 29.12.2008, scoppiava un incendio nei locali, appartenenti al padre ed allo zio di _1
e presso cui veniva esercitata l'attività di impresa di AU s.r.l., che danneggiava sia i locali che l'azienda;
“Dopo l'incendio, poiché sull'immobile ove avevano sede i locali aziendali era stato stipulato un contratto di assicurazione con la a nome della AU s.r.l., tra il e Controparte_8 Pt_1 gli imputati è sorta una diatriba concernente la spettanza del premio che si sarebbe dovuto riscuotere per effetto della verificazione del sinistro: il primo, infatti, intendeva fare valere la circostanza che nella polizza erano indicati come soggetti beneficiari proprietari dell'immobile (e cioè suo padre
e suo zio ), i secondi, da parte loro, credevano di avere diritto al CP_6 Persona_2 pagamento del premio perché il era il formale amministratore della società in nome della CP_1 quale era stato stipulato il contratto di assicurazione.
Pertanto, nei primi mesi del 2009, tra il e gli imputati si sono intavolate trattative per cercare Pt_1 di trovare una soluzione finalizzata a fare riottenere a quest'ultimi i soldi che avevano anticipato ed a chiudere l'esperienza della AU,
A tale scopo, il ha elaborato e scritto su un quaderno i conteggi delle somme che gli imputati Pt_1 gli avevano prestato per un totale di circa 150.000,00 euro;
gli imputati, però, hanno preteso la restituzione, oltre che della sorte capitale da loro consegnata, anche di ulteriori somme a titolo di
"plusvalenze" e relative imposte.
Per effetto degli accordi raggiunti nel corso di numerosi incontri (uno dei quali tenutosi in data
pagina 6 di 12 13.7.2009 ed al quale hanno partecipato , , _1 Persona_4 Controparte_1
e ), il , con scrittura privata del 28.7.2009 ha riconosciuto il Controparte_4 CP_3 Pt_1 proprio debito esistente nei confronti degli imputati, per un totale di euro 150.000,00, impegnandosi a restituire loro la somma complessiva di euro 303.600,00, e ciò a fronte delle "plusvalenze" maturate e delle "tasse statali” da versare in relazione all''operazione di “acquisto delle quote di AU
s.r.l.".
A garanzia della restituzione delle somme di cui si è riconosciuto debitore, inoltre, il si è Pt_1 impegnato ad emettere fideiussioni assicurative di pari importo
Omissis
Con il piano di rientro predisposto unitamente alla scrittura privata del 28.7.2009 e ad essa allegato, il
, quindi, al fine di restituire quanto ricevuto dagli imputati, si è impegnato a versare ai propri Pt_1 creditori 303.600,00 euro mediante 20 rate mensili, a partire dal 20.10.2009 e fino al 20.5.2011. In particolare, il predetto avrebbe dovuto restituire: a) a n. 20 rate da euro 2.040,00 Controparte_1 ciascuna, per un importo complessivo di curo 40.800,00: b) a n. 20 rate da euro CP_3
1.340,00 ciascuna, per un importo complessivo di euro 26.800,00; c) a n. 20 Controparte_5 rate da euro 1,750,00 ciascuna, per un importo complessivo di euro 35.000,00; d) alla società Etna
Special bar s.r.l, n. 20 rate da euro 9.200,00 ciascuna, per un importo complessivo di curo 184.000,00;
c) alla n. 20 rate da euro 850,00 ciascuna, per un importo Parte_2 complessivo di euro 17.000.00.
A fronte dell'assunzione dell'obbligo, da parte del , di restituire le somme prese a prestito ed i Pt_1 maggiori importi calcolati a titolo di plusvalenze e imposte e dell'obbligo di emettere, a garanzia di tale restituzione, le citate polizze fideiussorie, il e gli altri imputati si sono impegnati a CP_1 cedere al le proprie quote di partecipazione alla AU s.r.l., complessivamente pari al Pt_1
60% del capitale sociale e pari ad un valore nominale di euro 6.000,00. Tale cessione è stata poi formalizzata con atto pubblico rogato dal notaio di in data 10.9.2009, cessione per Per_5 CP_9 effetto della quale il ha riacquistato il controllo totalitario della compagine societaria, Pt_1 essendone divenuto il titolare formale, per il 60% del capitale, ed il titolare di fatto, per il restante
40%, tramite il di lui prestanome, (sottolineato aggiunto). Persona_4
Una volta riacquistata l'amministrazione della AU, il ha parzialmente ottenuto dalla Pt_1 società assicuratrice il risarcimento dei danni legati all'incendio dei locali aziendali, oltre ad una somma dalla in applicazione della legislazione antiracket. CP_10
pagina 7 di 12 Poiché già alla prima scadenza contrattuale la società garante non aveva versato il premio pattuito, il CP_
, il il e il tra il settembre e l'ottobre del 2009, si sono rivolti all'avv. CP_1 CP_5 CP_4
Lo Rito incaricandolo di escutere le garanzie fideiussorie portate dalle polizze rilasciate dal citato
Istituto finanziario italiano.
Nonostante la pronta denuncia del sinistro oggetto di garanzia (mancato pagamento della rata dovuta dal ), la società garante non ha provveduto al versamento di quanto spettante, per cui l'avv. Lo Pt_1
Rito si è visto costretto ad agire in via di ingiunzione nei confronti dell Controparte_11
[...]
Ottenuta l'emanazione di cinque decreti ingiuntivi da parte del Tribunale di Roma, il legale ha incontrato enormi difficoltà nel notificare gli atti alla società ingiunta perché di questa veniva trasferita continuamente la sede e perché i rappresentanti legali della stessa cambiavano di continuo.
Individuato comunque un rappresentante legale della società che risiedeva a Giugliano, in Campania, l'avv. Lo Rito è riuscito a notificare i decreti ingiuntivi e la società ingiunta ha proposto contro di essi opposizione, facendo valere uno degli articoli delle polizze in cui era dedotta
l'impossibilità di escutere e garanzie ove il soggetto garantito (cioè il )non avesse prestato una Pt_1 garanzia di tipo reale, cioè un'ipoteca, che di fatto non e stata mai concessa, per cui il gli CP_1 altri imputati non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme che il si era impegnato a Pt_1 restituire loro.
Constatato che vi erano consistenti elementi di anomalia, l'avv. Lo Rito, per conto dei propri assistiti, ha presentato una denuncia alla Banca d'Italia e alla Camera di Commercio di Roma contro il citato
denuncia dalla quale è scaturito un procedimento penale per falso in Controparte_11 bilancio ed abusivo esercizio di attività finanziaria a carico degli amministratori della citata società”
(v. pp. 6 – 7 della sentenza n. 565/2015).
Il Tribunale penale di Siracusa, sulla base di quanto sopra riportato, escludeva la sussistenza del fatto di reato contestato agli imputati (tra cui il ), consistente, come detto, nell'essersi fatti promettere CP_1 la restituzione di € 303.600 a fronte di un prestito di complessivi € 150.000 perché, premesso che gli esborsi sostenuti dagli imputati dovevano essere considerati non già quali meri finanziamenti bensì anche come conferimenti di capitale nella società AU s.r.l. della cui compagine sociale erano anche formalmente entrati a far parte, ravvisava nella differenza tra quanto erogato e quanto promesso in pagamento dal il controvalore delle plusvalenze delle quote sociali che il predetto Pt_1 aveva infine acquistato in data 10.9.2009.
pagina 8 di 12 Ciò posto è sufficiente esaminare la scrittura privata sottoscritta dal e da AU _1
s.r.l. in persona del suo legale rappresentante odierno appellato , per rendersi conto Controparte_1 della piena corrispondenza del suo contenuto con l'accertamento compiuto dal Tribunale Penale nella sentenza sopra citata.
Invero, nella detta scrittura il dà atto che: Pt_1 nel 2008, “in conseguenza dei miei problemi economici con … fu costituita Controparte_2
con amministratore unico e socio , ma non avendo Controparte_12 CP_13 Controparte_7 le garanzie sufficienti per avere crediti bancari cedettero la società ad Controparte_14
, persona di mia fiducia, per la quota del 95%, allo stesso tempo veniva ceduta la quota del 5%
[...] all'Etna Special Bar s.r.l. di proprietà di (madre di , insieme ad CP_15 Controparte_4 egli e nel contempo si associarono , , dando un Controparte_1 CP_3 Persona_1 aiuto economico alla società caduta in difficoltà…. L' usufruiva dei soldi Controparte_2 Controparte_2 in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati composto da n. 5 fogli dai quali è possibile riscontrarli…”;
“di comune accordo il 23.12.2008 fu riformulata la società inserendo per il 20% Controparte_1 per il 20% il sign. , per il 15% Etna Special Bar, per il 5% e per il Persona_1 CP_3
40% , persona di mia fiducia”; Persona_4
“l'ingresso in società non è mai stato considerato motivo di estinzione dei debiti, neanche parziale, non avendo ottenuto nessun vantaggio economico dall'operazione, ma con la prospettiva di un ricavo futuro”;
“Ma a causa dell'incendio sviluppatosi il 29.12.2008 all'interno dell'autosalone, quindi non più agibile, mi impegno a titolo personale e come socio di a restituire le somme a me Controparte_2 concesse in prestito pari a circa 150.000 di base e considerate le plusvalenze societarie e tasse statali come avviene di norma da un breve calcolo emetto fideiussioni assicurative pari a circa € 303.600 come da accordi fatti per consentire l'acquisto delle quote di ” (sottolineato Controparte_12 aggiunto);
“le somme dovute di cui riconosco essere debitore verranno suddivise nelle seguenti modalità: omissis;
€ 40.800,00”; Controparte_1
“a completamento dell'operazione la società AU s.r.l. (al momento) rappresentata dal sign.
si impegna …. a cedere le quote della suddetta società”. Controparte_1
pagina 9 di 12 Tanto premesso è agevole constatare la infondatezza del motivo di gravame tutto incentrato sulla inesistenza della obbligazione di asseritamente assunta, quale espromittente, dal Controparte_2
(“l'inesistenza della sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della CP_1 Controparte_2 complessiva somma di € 303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci. L'inesistenza del predetto debito, inoltre, risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali Controparte_2 come si evince dagli allegati composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00 ad € 303.600,00”).
Innanzitutto va osservato come per la differenza tra € 303.600,00 ed € 150.000,00, pari ad €
153.600,00, il non si sia affatto impegnato a pagare un debito di atteso che detta Pt_1 Controparte_2 differenza, come (sia pur in un italiano incerto e mediante un uso inappropriato di categorie giuridiche,
e tuttavia chiaramente) è indicato nella detta scrittura privata, costituisce il prezzo che il , in Pt_1
CP_ proprio, aveva promesso di pagare in favore di , ed Etna Special Bar s.r.l. (alias CP_1 CP_5
per la cessione delle quote di AU s.r.l. loro rispettivamente intestate Controparte_4
(poi effettivamente realizzato in data 10.9.2009 dopo l'inutile rilascio delle fideiussioni per l'ammontare indicato nella scrittura in esame) e secondo gli importi per ciascuno specificati.
Quanto alla somma di complessivi € 150.000 (“a me concesse in prestito”, come dichiarato dal Pt_1 nella scrittura in esame), che il si impegnava “a titolo personale e come socio di Pt_1 CP_2
(è dichiarato sempre nella scrittura in esame) a restituire ai suoi finanziatori, premesso che è assai
[...] poco credibile che l'appellante, socio di insieme a suo padre ed a suo zio, abbia reso le Controparte_2 dichiarazioni contenute nella scrittura del 28.7.2009 senza che le stesse fosse vere, cioè senza che il e gli altri avessero effettivamente sborsato il denaro servito per il pagamento dei debiti CP_1 sociali che il si impegnava a ripianare (dovendosi in proposito considerare che nell'esame a cui Pt_1 il è stato sottoposto all'udienza del 5.3.2024 del processo di appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Siracusa sopra menzionata, lo stesso ha dichiarato che i suoi finanziatori provvedevano a pagare i creditori di su indicazioni fornite dal medesimo;
– v. p. 14 del verbale Controparte_2 Pt_1 stenotipico ritualmente, in quanto documento di formazione successiva a tutti gli sbarramenti anteriori, prodotto dall'appellato nel presente giudizio di rinvio –), è la stessa sentenza n. 565/2015 che ha accertato l'esistenza del debito derivante dai pagamenti effettuati dal e dagli altri finanziatori CP_1
pagina 10 di 12 di Controparte_2
In definitiva, quindi, il motivo di appello articolato dal non può in alcun modo essere accolto Pt_1 atteso che il predetto è debitore del , in forza di quanto rappresentato nella scrittura privata CP_1 del 28.7.2009, in parte in ragione della promessa di pagamento assunta in funzione dell'acquisto delle quote di AU s.r.l. poi effettivamente realizzata (non importa se per un prezzo formalmente diverso attesa la palese simulazione dello stesso come si desume dalla stessa scrittura più volte citata del 28.7.2009sottoscritta, non soltanto dal , ma anche da ), ed in parte perché Pt_1 CP_1 impegnatosi personalmente a pagare il debito di nei confronti del , debito la Controparte_2 CP_1 cui esistenza, molto tardivamente contestata dall'appellante, è risultata comunque dimostrata alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Siracusa.
Le spese di lite relative al giudizio di cassazione ed a quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre, avuto riguardo alla conferma delle statuizioni rese in primo grado e nel primo giudizio di appello, la regolazione delle spese di lite in esse disposta resta immodificabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 546/24 R.G., avente ad oggetto – a seguito dell'annullamento, con ordinanza della Cassazione n. 9408/2024 pubblicata l'8.4.2024, della sentenza di questa Corte di Appello n. 769/2020 – l'appello proposto da _1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 423/2017, pubblicata in data 7.3.2017: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
5.500,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 7.500,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 11 di 12 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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