Articolo 1 del Decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1
Articolo 1 bis
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Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 , e successive modificazioni, e' differito al ((31 dicembre 2015)) . A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell' articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni. ((5)) 2. Il termine di cui all' articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall' articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e' differito al 31 dicembre 2013.
2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 4-quater) che "La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania".
Entrata in vigore il 1 marzo 2015
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