Sentenza 10 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17577 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7577 / 02 ee 61355 REPUBBLIC IN NOME DEL PO LO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente - R.G.N. 12819/98 Cron. 41307 Rel. Consigliere- Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud.09/07/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Set 02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CSSAZION CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 61355 AG RO, MO ER, MO EM, TA ES MA, elettivamente domiciliati in ROMA 27, presso 10 studio VIA ANTONIO BENNICELLI CEVOLOTTO GUILIO, difesi dall'avvocatodell'avvocato DI TORO MARIO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
Ministão delle finonze
contro
DEL REGISTRO DI VERONA, in persona del UFFICIO Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope2001 1718 legis;
-1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 86/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 26/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto 1'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SA NI, RA MA TT, SM e RE LE, a suo tempo, impugnarono a' termini deglia artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Verona, alla epoca operante, l'avviso di liquidazione n. scad. 39806, con il quale l'Ufficio del registro del suddetto capoluogo provinciale del Veneto a= veva intimato loro il pagamento di imposta suppletiva relativa ad un atto di vendita di cui erano stati partecipi (in qualità di alienanti). La commissione adita, con decisione n. 390/01/95, dichiarò inammissi= bile l'impugnativa sul rilievo della mancanza di motivi nel testo dello atto con il quale era stata proposta. Sull'appello della NI, della TT e dei LE, la Commis' sione tributaria regionale del Veneto, cui la vertenza era stata attri= buita ex art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza del 26 maggio 1998, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, considerando che "anche nell'appello mancano o risultano incerti i mo= tivi a sostegno dell'impugnazione". M SA AG, RA MA TT, RE ed SM LE ricor= rono, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado suindicata. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 7 lu= glio 1998, con controricorso del 10 settembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE A)-SA NI, RA MA TT, RE ed SM LE, con la prima delle due doglianze enucleabili dall'unico motivo del ri= corso, con il quale denunciano risaltare nella decisione nei termini illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Veneto "violazione ed errata interpretazione della norma in relazio= ne all'art. 8 L. 26.5.75 (recte 1965) e successive modiffche", lamentano avere il giudice del merito erroneamente "valutato privo di motivazione l'appello, la quale cosa altro che errata è incredibile, essendo stati sviluppati ben tre motivi di gravame". La lagnanza è immeritevole di ingresso perché, nella mancata indica= zione del tenore dei mezzi che, asseritamente, avrebbero corredato il gravame cennato, risulta priva di quel carattere di specificità che, a 18 17 ww w pena di inammissibilità, deve connotare ogni motivo di ricorso per cassa= zione, e, in definitiva, si risolve in una pura e semplice allegazione assiomatica dell'erroneità sostanziale della pronuncia contestata. B)-I ricorrenti, quindi, con la seconda delle censure estrapolabili dal ripetuto mezzo di ricorso, deducono essere la sentenza della commis' sione tributaria regionale viziata e passibile di cassazione per non a= vere detta commissione tenuto conto della circostanza che l'atto tassato risulterebbe essere stato posto in essere, con riguardo a fondo rustico, a seguito di esercizio da parte dell'avente diritto della facoltà di retratto prevista dall'art. 8 L. 26.V.1965 n. 590. Anche tale assunto è inammissibile perché non investe la ratio deci= dendi, in narrativa riprodotta, della pronuncia revocata in discussione. C) Corollario delle suesposte considerazioni è che il ricorso non può non essere dichiarato inammissibile. D)-Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste solidalmente a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, nelle spese processuali, che liquida nell'equivamente in euro di complessive £ 3.150.000, di cui l'equivalente in euro di £ ===== 3.000.000 per onorariultue importi queno bobi a deluto, Così deciso in Roma, nella camera Dix di consiglio della Sezione tri= butaria della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2001 IL CONSIGLIERE ESTENSOREт я PRESIDENTE eleniBoat: DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi. 10 DIC. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 T Osvaldo Ascanio