CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249004572253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249004572253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla la cartella di pagamento prodromica n.
13920160006835240000) deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato ed il difetto di motivazione della cartella prodromica per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente contestava la costituzione di ADER avvenuta a mezzo avvocato del libero foro;
evidenziava, a supporto della propria argomentazione difensiva, la recente sentenza della
Suprema Corte n. 32076/2025; la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La contestazione in ordine al difetto di costituzione di ADER, in quanto avvenuta a mezzo avvocato del libero foro, è infondata.
La Suprema Corte ha precisato come “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– SC, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)" Cass. Sez. Unite 30008/2019.
Ancora ”in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SC si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso" Cass. 28199/24.
Il giudizio tributario, anche alla stregua del nuovo Protocollo di intesa intervenuto in data 25.6.2024, non rientra tra le cause riservate all'Avvocatura dello Stato e, pertanto, ADER può liberamente avvalersi di avvocato del libero foro.
La sentenza valorizzata dal ricorrente (Cass. 32076/2025) non è pertinente in quanto attiene al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione che, da protocollo di intesa, a differenza del giudizio dinanzi alle
Corte di Giustizia Tributaria, è riservato all'Avvocatura dello Stato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva con consegna al destinatario.
Nessuna contestazione, stante la rituale notifica della stessa, può essere sollevata in questa sede in relazione alla predetta cartella di pagamento.
ADER, ancora, forniva prova, successivamente alla notifica della cartella di pagamento prodromica, della rituale notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 139
2022 9001099751 000 (depositata in copia agli atti del giudizio ed a cui risulta sottesa anche la cartella di pagamento prodromico in contestazione), in data 23.5.2023.
La notifica avveniva mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" Cass. Sez. Un. 10012/21.
Ancora “in tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio)….” Cass. ord. 2683/2019.
Dalla documentazione prodotta da ADER emerge il tentativo di notifica presso l'indirizzo del destinatario,
l'accertata irreperibilità a seguito di vari accessi, il deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e l'avviso di ricevimento da cui risulta la consegna del plico in data 23.5.2023.
Alla stregua di quanto sopra, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente, in data 3.4.2025, non risultava inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in tema di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249004572253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249004572253000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla la cartella di pagamento prodromica n.
13920160006835240000) deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato ed il difetto di motivazione della cartella prodromica per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente contestava la costituzione di ADER avvenuta a mezzo avvocato del libero foro;
evidenziava, a supporto della propria argomentazione difensiva, la recente sentenza della
Suprema Corte n. 32076/2025; la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La contestazione in ordine al difetto di costituzione di ADER, in quanto avvenuta a mezzo avvocato del libero foro, è infondata.
La Suprema Corte ha precisato come “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– SC, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)" Cass. Sez. Unite 30008/2019.
Ancora ”in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SC si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del
1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso" Cass. 28199/24.
Il giudizio tributario, anche alla stregua del nuovo Protocollo di intesa intervenuto in data 25.6.2024, non rientra tra le cause riservate all'Avvocatura dello Stato e, pertanto, ADER può liberamente avvalersi di avvocato del libero foro.
La sentenza valorizzata dal ricorrente (Cass. 32076/2025) non è pertinente in quanto attiene al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione che, da protocollo di intesa, a differenza del giudizio dinanzi alle
Corte di Giustizia Tributaria, è riservato all'Avvocatura dello Stato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva con consegna al destinatario.
Nessuna contestazione, stante la rituale notifica della stessa, può essere sollevata in questa sede in relazione alla predetta cartella di pagamento.
ADER, ancora, forniva prova, successivamente alla notifica della cartella di pagamento prodromica, della rituale notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 139
2022 9001099751 000 (depositata in copia agli atti del giudizio ed a cui risulta sottesa anche la cartella di pagamento prodromico in contestazione), in data 23.5.2023.
La notifica avveniva mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" Cass. Sez. Un. 10012/21.
Ancora “in tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio)….” Cass. ord. 2683/2019.
Dalla documentazione prodotta da ADER emerge il tentativo di notifica presso l'indirizzo del destinatario,
l'accertata irreperibilità a seguito di vari accessi, il deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e l'avviso di ricevimento da cui risulta la consegna del plico in data 23.5.2023.
Alla stregua di quanto sopra, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente, in data 3.4.2025, non risultava inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in tema di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.