Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto da
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Granato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Marsio Blaiotta, anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Menniti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Consorzio della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
NZ IA, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
la società DoValue S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance S.r.l. e di Sestino Securitisation S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pensato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione n. 539 assunta dalla Giunta della Regione Calabria nella seduta del 31.10.2022, avente ad oggetto “Consorzio “Sibari-Crati”. Liquidazione coatta amministrativa e individuazione Commissario Liquidatore” e del Decreto dirigenziale n. 5349 del 17.5.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione della Regione Calabria, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visto l’atto di intervento “ ad adiuvandum ” di DoValue s.p.a.;
Visto l’atto di riassunzione ex art. 80 c.p.a. di DoValue s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TI De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è relativo alla riassunzione, da parte dell’interveniente DoValue s.p.a., di quello precedentemente dichiarato interrotto con la ordinanza di questo Tribunale del 27 giugno 2025, n. 1130, per la messa in stato di liquidazione della parte ricorrente, e relativo alla domanda di annullamento della deliberazione regionale n. 539/2022 con la quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio “Sibari-Crati”.
2. Rappresenta la parte in riassunzione che, in qualità di creditrice del Consorzio della Piana di Sibari e della Madia Valle di Crati, era intervenuta, con atto del 23.3.2023, nel pregresso giudizio di annullamento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino denunciando le violazioni di legge e l’eccesso di potere da cui sarebbe stata affetta la delibera regionale n. 539/2022 e che in tale qualità aveva interesse a riassumere il giudizio ex art. 80 c.p.a..
3. Con i motivi del ricorso in riassunzione, rubricati il primo “ 1) Violazione e falsa applicazione di norma di legge art. 15 co. 1 e 5 bis D.L. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 12, co. 6 bis D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/21. Violazione art. 1 L. Reg. Calabria n. 12/2006 ” e il secondo “ 2) Eccesso di potere per avere la Delibera n. 539/22 un fine diverso da quello prefissato dalla norma applicata ”, la richiedente ha denunciato che la delibera impugnata n. 539/2022 sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dalla legge speciale in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari; che pertanto l’impugnato provvedimento avrebbe leso le ragioni dei creditori.
4. Nel costituirsi la Regione Calabria ha eccepito, preliminarmente, sul presupposto dell’inammissibilità dell’intervento “ ad adiuvandum ” proposto da DoValue s.p.a. per non avere la parte prodotto la domanda di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta del Consorzio di Sibari, la conseguente inammissibilità dell’atto di riassunzione; sempre, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione e di interesse ad agire; in via preliminare ulteriore, l’improcedibilità del ricorso per l’omessa impugnazione dei successivi atti di nomina dell’Organismo liquidatore e del Comitato di sorveglianza; nel merito ha chiesto in ogni caso rigettarsi il ricorso in riassunzione.
5. Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’eccezione preliminare di inammissibilità dell’atto di riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a., a fronte dell’inammissibilità dell’intervento “ ad adiuvandum ”, come formulata dalla Regione Calabria, è ad avviso del Collegio fondata.
7. Occorre premettere che nel processo amministrativo l’istituto dell’intervento rappresenta uno strumento cardine mediante il quale si consente l’ingresso di terzi in un giudizio instaurato tra altri soggetti.
7.1. Il Collegio rileva che in questa sede la posizione del terzo concerne l’intervento “ ad adiuvandum ” ossia di quel tipo di intervento che può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, ai sensi dell’art. 28, co. 2, c.p.a., e non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abiliti a proporre ricorso in via principale.
7.2. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “ L'interventore adesivo dipendente è portatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti, rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia ” (Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2022, n. 6357).
7.3. Ne segue che il terzo ha interesse a far sì che il processo si concluda in modo favorevole per la parte che sostiene (“ ad adiuvandum ”) sicché fondamentale risulta l’esistenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente rilevante e non derivante da ragioni meramente fattuali.
7.4. Il terzo interveniente “ ad adiuvandum ” deve, quindi, essere titolare di un rapporto giuridico che poi è dipendente dal rapporto oggetto del processo originario e, una volta intervenuto, assume a tutti gli effetti lo status di parte - seppur accessoria - e resta tale fino al termine del processo, potendo avvalersi dei poteri di cui è titolare la parte stessa - come quello di riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
8. Nella vicenda in esame l’odierna ricorrente in riassunzione è intervenuta “ ad adiuvandum ” nell’originario processo sul presupposto di essere creditrice del Consorzio della Piana di Sibari e della Madia Valle di Crati e ha lamentato che l’impugnato provvedimento avrebbe leso le sue ragioni creditorie.
9. Ora il Collegio osserva che la liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale, disciplinato nel D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – c.d. Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII)- agli artt. 293-316, con il quale l’autorità amministrativa provvede alla liquidazione dell’impresa e alla successiva distribuzione ai creditori di quanto ricavato.
9.1. Nella suddetta procedura concorsuale la formazione dello stato passivo è una fase che si articola in due momenti: - una prima fase necessaria di natura amministrativa con il Commissario liquidatore che forma l’elenco dei crediti ammessi (anche indipendentemente dalle domande dei creditori) ai sensi degli artt. 308 ss.; - una seconda fase solo eventuale in cui l’autorità giudiziaria provvede sulle eventuali impugnazioni o domande tardive ai sensi dell’art. 310, co. 2.
9.2. Ne segue che il creditore diviene titolare di una posizione differenziata e qualificata, nell’ambito della suddetta procedura concorsuale, solo all’esito della formazione dello stato passivo da parte del Commissario liquidatore e, previo, deposito della domanda da parte del creditore stesso.
10. Nel caso di specie l’atto di intervento è stato proposto da DoValue s.p.a. sulla base della mera titolarità di crediti maturati nei confronti del Consorzio della Piana di Sibari e della Media Valle di Crati ma la suddetta società non ha provato né che il Commissario liquidatore avesse formato lo stato passivo né che la stessa avesse depositato la domanda di insinuazione al passivo.
11. Ebbene, ai fini della verifica della regolarità dell’intervento del terzo “ ad adiuvandum ” nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del creditore ad intervenire non può fondarsi solo sulla mera titolarità del credito – come sostenuto dalla difesa della società DoValue s.p.a.- ma presuppone che l’Organo commissariale della procedura concorsuale abbia formato lo stato passivo e il creditore abbia formulato apposita domanda.
11.1 E, infatti, solo con il perfezionamento dell’ammissione del creditore nella procedura concorsuale, questi è, poi, legittimato ad intervenire nel processo determinandosi il richiesto rapporto di dipendenza con la parte ricorrente ossia l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale.
12. La mancanza di titolarità di una posizione differenziata e qualificata in capo alla odierna ricorrente in riassunzione, DoValue s.p.a., come interveniente “ ad adiuvandum ”, implica che l’omessa assunzione della qualità di terzo ha escluso, conseguentemente, che la stessa potesse intervenire nel processo e, quindi, potesse proporre la odierna domanda di riassunzione.
13. L’atto di riassunzione deve essere, quindi, dichiarato inammissibile stante l’originaria non legittimazione ad intervenire “ ad adiuvandum ” da parte di DoValue s.p.a. Ne consegue l’estinzione del giudizio (si veda Consiglio di Stato, IV, 20 settembre 2022, n. 8114).
14. La decisione in rito e i peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente
OL Ciconte, Referendario
TI De NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De NI | DO ST |
IL SEGRETARIO