Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 144. Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
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- 1. I Conti Correnti Della Società Vengono Bloccati Con La Liquidazione Giudiziale?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 4 ottobre 2026 · 1
La maggior parte dei guai che amministratori e soci si trovano ad affrontare dopo l'apertura della liquidazione giudiziale non nasce dall'insolvenza in sé, ma da quello che è stato fatto sui conti correnti nelle settimane immediatamente precedenti e nei giorni immediatamente successivi alla sentenza. La risposta breve alla domanda del titolo è sì, ma con una precisazione che cambia tutto: il conto corrente della società non viene semplicemente “bloccato” come accade con un pignoramento. Con l'apertura della liquidazione giudiziale il contratto di conto corrente bancario si scioglie per legge (art. 183 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019), la società perde …
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- 1. Trib. Ferrara, sentenza 29/04/2024, n. 426Provvedimento: […]Leggi di più...
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