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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5332/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marica MORARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola (BO), Via Appia n 65 con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 14 aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 7 ottobre 2012. Dall'unione è nata il [...]. _1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che _1 la stessa è maggiorenne. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19 gennaio 1945 e nata a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Imola il 7 ottobre 2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 91 Parte I - anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegna l'abitazione familiare, di proprietà della signora al signor Pt_2 già titolare di diritto di usufrutto sull'immobile, il quale continuerà ad Pt_1 abitarvi con mentre la moglie si è già trasferita altrove; _1
3) prende atto che la signora i è impegnata ad asportare dalla casa familiare i Pt_2 propri beni ed effetti personali entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso, avendo cura in tale periodo di sistemare i beni nella taverna dell'immobile;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la moglie continuerà a farsi carico dei costi relativi alle utenze dell'abitazione familiare e delle spese straordinarie che si rendessero necessarie. Qualora la stessa si trovasse in difficoltà con il pagamento delle utenze, il signor i rende disponibile a contribuire;
Pt_1
5) prende atto che ha espresso il desiderio di continuare a frequentare la madre _1 presso la casa familiare e, pertanto, il padre l'autorizza, per un periodo di tre mesi dalla firma del ricorso, a far visita alla figlia e a trascorrere tempo con la stessa presso l'abitazione familiare, previo congruo avviso al signor e nel rispetto delle Pt_1 esigenze dello stesso;
6) a far data dalla domanda dispone che ciascun genitore corrisponda mensilmente direttamente alla figlia la somma di 150,00 euro e che provveda direttamente al mantenimento ordinario della stessa per il tempo in cui l'avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di pagina 2 di 4 vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che:
- le parti hanno concordato che l'autovettura tg. FF489EX di proprietà della signora già in uso al marito, viene concessa in comodato gratuito allo stesso, il quale Pt_2 si farà carico dei relativi costi assicurativi, di mantenimento e di manutenzione;
- la signora anche ai fini di cui all'art. 94 del Codice della Strada, Pt_2 autorizza il signor richiedere alla Motorizzazione Civile l'annotazione del Pt_1 diritto riconosciuto sulla carta di circolazione del veicolo;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico, di avere diviso gli eventuali beni comuni, di essere economicamente autonomi e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marica MORARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola (BO), Via Appia n 65 con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 14 aprile 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 7 ottobre 2012. Dall'unione è nata il [...]. _1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che _1 la stessa è maggiorenne. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19 gennaio 1945 e nata a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Imola il 7 ottobre 2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 91 Parte I - anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegna l'abitazione familiare, di proprietà della signora al signor Pt_2 già titolare di diritto di usufrutto sull'immobile, il quale continuerà ad Pt_1 abitarvi con mentre la moglie si è già trasferita altrove; _1
3) prende atto che la signora i è impegnata ad asportare dalla casa familiare i Pt_2 propri beni ed effetti personali entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso, avendo cura in tale periodo di sistemare i beni nella taverna dell'immobile;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la moglie continuerà a farsi carico dei costi relativi alle utenze dell'abitazione familiare e delle spese straordinarie che si rendessero necessarie. Qualora la stessa si trovasse in difficoltà con il pagamento delle utenze, il signor i rende disponibile a contribuire;
Pt_1
5) prende atto che ha espresso il desiderio di continuare a frequentare la madre _1 presso la casa familiare e, pertanto, il padre l'autorizza, per un periodo di tre mesi dalla firma del ricorso, a far visita alla figlia e a trascorrere tempo con la stessa presso l'abitazione familiare, previo congruo avviso al signor e nel rispetto delle Pt_1 esigenze dello stesso;
6) a far data dalla domanda dispone che ciascun genitore corrisponda mensilmente direttamente alla figlia la somma di 150,00 euro e che provveda direttamente al mantenimento ordinario della stessa per il tempo in cui l'avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di pagina 2 di 4 vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che:
- le parti hanno concordato che l'autovettura tg. FF489EX di proprietà della signora già in uso al marito, viene concessa in comodato gratuito allo stesso, il quale Pt_2 si farà carico dei relativi costi assicurativi, di mantenimento e di manutenzione;
- la signora anche ai fini di cui all'art. 94 del Codice della Strada, Pt_2 autorizza il signor richiedere alla Motorizzazione Civile l'annotazione del Pt_1 diritto riconosciuto sulla carta di circolazione del veicolo;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico, di avere diviso gli eventuali beni comuni, di essere economicamente autonomi e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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