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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
PROCEDIMENTI RIUNITI
R.G. 4205/2023 E R.G. 4460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite R.G. n. 4205/2023 e R.G. n. 4460/2023 promosse da:
P.I. , con sede in Brindisi, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Faggiano, giusta procura in atti, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
- Attrice opponente -
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Genova (16126-Ge) alla Via Paolo Imperiale civ. 4, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Salvetti (Cod. Fisc. e dall'Avv. Paolo G. Piras (Cod.Fisc. ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 nello studio dei quali in Genova, alla Via G. D'Annunzio è elettivamente domiciliata,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice, con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28/04/2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 736/2023 – R.G. 1574/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 1/03/2023 per l'importo di € 5.999,90, oltre alle spese della procedura monitoria. La medesima attrice provvedeva quindi a iscrivere nuovamente a ruolo il medesimo atto di citazione avverso detto decreto ingiuntivo in data 8/05/2023, con assegnazione di R.G.
n. 4460/2023. Costituitasi in entrambi i giudizi la società opposta, provvedutosi alla riunione del procedimento R.G. 4460/2023 al procedimento R.G. 4205/2023, previamente iscritto a ruolo e assegnato a questo Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo. Quindi sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c.. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Si premette che in atti risulta documentato che tra le parti è stato sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica e gas e che l'odierna opponente ha regolarmente pagato parte delle fatture emesse nel corso del rapporto, salvo le ultime, per le quali è stato appunto richiesto e ottenuto l'opposto provvedimento monitorio. Parte opponente ha in primo luogo sollevato eccezione di incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Brindisi, città in cui la stessa ha la propria sede. Trattasi di eccezione palesemente infondata, in quanto dal predetto contratto risulta l'espressa accettazione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola di cui all'art. 25, che assegna la competenza territoriale al
Tribunale di Genova.
Parte opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, ma anche detta eccezione risulta priva di fondamento. Infatti, fermo che le fatture insolute risalgono al 2022, parte opposta ha documentato di avere interrotto la prescrizione dapprima con l'invio di una lettera di messa in mora e poi con la notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha comunque provato la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli a suo tempo comunicati dal Distributore (docc. 13 e 14 del relativo fascicolo di parte), provando quindi l'esatto ammontare del credito ingiunto.
La spiegata opposizione deve quindi essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. A quanto sopra segue comunque la condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 736/2023 – R.G. 1574/2023 emesso dal
Tribunale di Genova in data 1/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 22 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
R.G. 4205/2023 E R.G. 4460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite R.G. n. 4205/2023 e R.G. n. 4460/2023 promosse da:
P.I. , con sede in Brindisi, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Faggiano, giusta procura in atti, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
- Attrice opponente -
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Genova (16126-Ge) alla Via Paolo Imperiale civ. 4, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Salvetti (Cod. Fisc. e dall'Avv. Paolo G. Piras (Cod.Fisc. ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 nello studio dei quali in Genova, alla Via G. D'Annunzio è elettivamente domiciliata,
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierna attrice, con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28/04/2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 736/2023 – R.G. 1574/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 1/03/2023 per l'importo di € 5.999,90, oltre alle spese della procedura monitoria. La medesima attrice provvedeva quindi a iscrivere nuovamente a ruolo il medesimo atto di citazione avverso detto decreto ingiuntivo in data 8/05/2023, con assegnazione di R.G.
n. 4460/2023. Costituitasi in entrambi i giudizi la società opposta, provvedutosi alla riunione del procedimento R.G. 4460/2023 al procedimento R.G. 4205/2023, previamente iscritto a ruolo e assegnato a questo Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo. Quindi sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c.. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Si premette che in atti risulta documentato che tra le parti è stato sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica e gas e che l'odierna opponente ha regolarmente pagato parte delle fatture emesse nel corso del rapporto, salvo le ultime, per le quali è stato appunto richiesto e ottenuto l'opposto provvedimento monitorio. Parte opponente ha in primo luogo sollevato eccezione di incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Brindisi, città in cui la stessa ha la propria sede. Trattasi di eccezione palesemente infondata, in quanto dal predetto contratto risulta l'espressa accettazione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola di cui all'art. 25, che assegna la competenza territoriale al
Tribunale di Genova.
Parte opponente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, ma anche detta eccezione risulta priva di fondamento. Infatti, fermo che le fatture insolute risalgono al 2022, parte opposta ha documentato di avere interrotto la prescrizione dapprima con l'invio di una lettera di messa in mora e poi con la notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha comunque provato la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli a suo tempo comunicati dal Distributore (docc. 13 e 14 del relativo fascicolo di parte), provando quindi l'esatto ammontare del credito ingiunto.
La spiegata opposizione deve quindi essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. A quanto sopra segue comunque la condanna dell'opponente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 736/2023 – R.G. 1574/2023 emesso dal
Tribunale di Genova in data 1/03/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 22 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago