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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1436/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 1436/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
13.11.2022 da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Senegal), il 2.10.1987, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Isacco Artom 75, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
- ricorrente –
Contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Palombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Veio n. 52/B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
Parte_2
che con ricorso depositato in data 13.11.2022 , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 21.12.2013 in Senegal con e che dall'unione sono CP_1
nati due figli, ancora minorenni, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, disporsi
1 l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso e porsi, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
che si è costituita in giudizio chiedendo disporsi il regime di affidamento più CP_1 adeguato all'interesse della prole e porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensile per ciascun figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie in misura del 50 %; che all'udienza del 27.1.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza sullo status, con rinuncia al termine per il deposito delle comparse conclusionali;
che, alla luce delle emergenze in atti, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e che si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione dell'attività istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Colobane in Senegal con atto trascritto nel Registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Carsoli, anno 2014, numero 2, parte II, serie C, ufficio 1;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 28.1.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 1436/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
13.11.2022 da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Senegal), il 2.10.1987, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Isacco Artom 75, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
- ricorrente –
Contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Palombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Veio n. 52/B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
Parte_2
che con ricorso depositato in data 13.11.2022 , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 21.12.2013 in Senegal con e che dall'unione sono CP_1
nati due figli, ancora minorenni, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, disporsi
1 l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso e porsi, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
che si è costituita in giudizio chiedendo disporsi il regime di affidamento più CP_1 adeguato all'interesse della prole e porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensile per ciascun figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie in misura del 50 %; che all'udienza del 27.1.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza sullo status, con rinuncia al termine per il deposito delle comparse conclusionali;
che, alla luce delle emergenze in atti, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e che si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione dell'attività istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a Colobane in Senegal con atto trascritto nel Registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Carsoli, anno 2014, numero 2, parte II, serie C, ufficio 1;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 28.1.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
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