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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 70/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 70 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025, promossa da
( ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Avezzano Parte_1 C.F._1 in Via Corradini n. 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Felli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
( nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
( ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( nato a [...] il [...] C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha dedotto di essere divorziato da Parte_1 Controparte_1 giusta sentenzao n. 854/2017. Il ricorrente ha, dunque, chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento previsto dalla summenzionata sentenza in favore dei figli e in quanto entrambi maggiorenni ed CP_3 CP_2 economicamente indipendenti.
Seppur notiziati del ricorso, non si sono costituiti in giudizio i resistenti anche se la resistente
[...]
è comparsa alla prima udienza di comparizione del 21.5.2025, dichiarando Controparte_4
1 spontaneamente come, in effetti il figlio sia assolutamente economicamente indipendente avendo CP_3 costituito un nuovo nucleo familiare affermando pure come il figlio , con diploma di licenza media CP_2 inferiore, viva ancora con lei pur lavorando e percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00.
Il giudice delegato, non dovendo adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, su richiesta del difensore del ricorrente che ha rinunziato a ogni termine, ha trattenuto la causa in decisione del Collegio.
2. Tanto premesso, si ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente con conseguente revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento alla resistente per i figli e . CP_3 CP_2
Quanto a , di anni 31, risulta infatti dimostrato come egli sia dipendente del Ministero della CP_3 [...]
, e che goda di redditi propri idonei a garantirgli l'autosufficienza economica senza ulteriore CP_5 necessità di contribuzione da parte del ricorrente tanto da avere costituito una propria famiglia.
Quanto al figlio , di anni 28, risulta parimente provato come egli svolga attività lavorativa per la società CP_2
Elite Surgelati di Avezzano percependo una retribuzione di € 800,00 mensili e che dunque sia anch'egli economicamente indipendente. A tal proposito occorre precisare come l'ammontare della retribuzione da egli percepita appaia idonea a garantirgli l'autosufficienza economica ed è, in ogni caso, corrispondente al titolo di studio conseguito (diploma di licenza media inferiore) e, perciò, anche alla sua qualificazione.
Sul punto deve, infatti, rammentarsi quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente non può, per soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa, ricorrere all'obbligo di mantenimento del genitore, ma deve ricorrere ai diversi strumenti di ausilio finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n.29264).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è, quindi, posto a carico del figlio richiedente, dovendo provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con impegno, attivato nella ricerca di un lavoro e che, in ragione del principio dell'auto- responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze che giustificano il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso che ci occupa, l'età adulta del figlio maggiorenne (quasi trentenne), unitamente al titolo di studi conseguito, consentono di ritenere cessato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti dovendo, egli, laddove ritenga il proprio reddito insoddisfacente, attivarsi per la ricerca di un nuovo impiego o ricorrere ad eventuali strumenti di ausilio finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito da egli attualmente percepito.
3. Nulla per le spese, non avendo i resistenti contrastato la domanda che, del resto, si appalesava unico mezzo per rimuovere gli effetti del disposto mantenimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, revoca dalla data di deposito del ricorso,
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento posto a carico di pei i figli Parte_1
e previsto con sentenza n. 854/2017 del Controparte_3 Controparte_2
18.9.2017;
- NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 70 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025, promossa da
( ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Avezzano Parte_1 C.F._1 in Via Corradini n. 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Felli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
( nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
( ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( nato a [...] il [...] C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha dedotto di essere divorziato da Parte_1 Controparte_1 giusta sentenzao n. 854/2017. Il ricorrente ha, dunque, chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento previsto dalla summenzionata sentenza in favore dei figli e in quanto entrambi maggiorenni ed CP_3 CP_2 economicamente indipendenti.
Seppur notiziati del ricorso, non si sono costituiti in giudizio i resistenti anche se la resistente
[...]
è comparsa alla prima udienza di comparizione del 21.5.2025, dichiarando Controparte_4
1 spontaneamente come, in effetti il figlio sia assolutamente economicamente indipendente avendo CP_3 costituito un nuovo nucleo familiare affermando pure come il figlio , con diploma di licenza media CP_2 inferiore, viva ancora con lei pur lavorando e percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00.
Il giudice delegato, non dovendo adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, su richiesta del difensore del ricorrente che ha rinunziato a ogni termine, ha trattenuto la causa in decisione del Collegio.
2. Tanto premesso, si ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente con conseguente revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento alla resistente per i figli e . CP_3 CP_2
Quanto a , di anni 31, risulta infatti dimostrato come egli sia dipendente del Ministero della CP_3 [...]
, e che goda di redditi propri idonei a garantirgli l'autosufficienza economica senza ulteriore CP_5 necessità di contribuzione da parte del ricorrente tanto da avere costituito una propria famiglia.
Quanto al figlio , di anni 28, risulta parimente provato come egli svolga attività lavorativa per la società CP_2
Elite Surgelati di Avezzano percependo una retribuzione di € 800,00 mensili e che dunque sia anch'egli economicamente indipendente. A tal proposito occorre precisare come l'ammontare della retribuzione da egli percepita appaia idonea a garantirgli l'autosufficienza economica ed è, in ogni caso, corrispondente al titolo di studio conseguito (diploma di licenza media inferiore) e, perciò, anche alla sua qualificazione.
Sul punto deve, infatti, rammentarsi quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente non può, per soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa, ricorrere all'obbligo di mantenimento del genitore, ma deve ricorrere ai diversi strumenti di ausilio finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n.29264).
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è, quindi, posto a carico del figlio richiedente, dovendo provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con impegno, attivato nella ricerca di un lavoro e che, in ragione del principio dell'auto- responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze che giustificano il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso che ci occupa, l'età adulta del figlio maggiorenne (quasi trentenne), unitamente al titolo di studi conseguito, consentono di ritenere cessato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti dovendo, egli, laddove ritenga il proprio reddito insoddisfacente, attivarsi per la ricerca di un nuovo impiego o ricorrere ad eventuali strumenti di ausilio finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito da egli attualmente percepito.
3. Nulla per le spese, non avendo i resistenti contrastato la domanda che, del resto, si appalesava unico mezzo per rimuovere gli effetti del disposto mantenimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, revoca dalla data di deposito del ricorso,
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento posto a carico di pei i figli Parte_1
e previsto con sentenza n. 854/2017 del Controparte_3 Controparte_2
18.9.2017;
- NULLA per le spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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