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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7117 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. IC AT Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa MA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3131 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del
27.11.2025 e vertente
TRA
in Roma ( , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico
UL ( ) e RT CA ( ) C.F._1 C.F._2
in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 21 ( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi
( in virtù di procura in calce al ricorso per decreto C.F._3
ingiuntivo
( ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato
( ) P.IVA_4
- PARTI APPELLATE -
NONCHÉ
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_5
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi ( in C.F._3
virtù di procura in calce alla comp arsa di costituzione del 13.2.2024
- PARTE INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6132/2021
pubblicata il 12.4.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 25807/2017 del 15.11.2017 il Tribunale di Roma ingiunse al
Roma (d'ora innanzi, per brevità, Parte_2
pag. 2 di 21 ) il pagamento della somma di € 120.937,00 (oltre interessi legali Parte_1
e spese della procedura) in favore della ricorrente a titolo Controparte_1
di corrispettivo spettante per la fornitura di gas naturale, portato da undici fatture emesse dal 15.7.2010 al 16.3.2012.
Con atto di citazione notificato in data 2.1.2018 il propose Parte_1
opposizione, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di essere esonerato, in caso di condanna, dal difesa – Controparte_2
proprietario fino al 2012 dell'edificio limitrofo, ubicato al civico n. 44,
anch'esso servito dalla centrale termica contrattualmente facente capo al
– per la chiamata in causa del quale chiedeva e otteneva la Parte_1
relativa autorizzazione. Concluse, pertanto, nei seguenti termini:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
dichiarare l'illegittimità e l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo, perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto o, in via subordinata, limitarlo nel suo ammontare.
In ogni caso, nella denegata ipotesi che venisse rigettata, anche parzialmente, la predetta opposizione e venisse riconosciuto il credito vantato dall'opposta, condannare il
[...]
, in persona del Ministro in carica, e per le motivazioni dedotte in giudizio, al CP_2
pagamento diretto a favore della società dell'intera somma eventualmente Controparte_1
ancora dovuta, o in via subordinata della quota di essa che sarà ritenuta di spettanza del
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati Controparte_2
del 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.»
Instaurato il contraddittorio con l'ingiungente/opposta e il terzo chiamato
(che eccepì il proprio parziale difetto di legittimazione passiva e pag. 3 di 21 l'inopponibilità della transazione), il Tribunale adito, con sentenza n.
6132/2021, rigettò vuoi l'opposizione, vuoi la domanda avanzata contro il difesa, condannando l'opponente a rifondere le spese, Controparte_2
liquidate in € 9.650,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle controparti.
2. Con atto di citazione notificato il 14.5.2021 il ha proposto Parte_1
appello, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni formulate in primo grado .
3. Si sono costituite le parti appellate, che hanno contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto. ha sollevato, Controparte_1
altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c.
4. Con comparsa del 13.2.2024 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c.
, deducendo di essere titolare del credito per cui è causa, in Controparte_4
forza di atto di cessione intervenuto con alla quale Controparte_5
aveva ceduto a sua volta il credito, nell'ambito di Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999. Si è riportata quindi interamente al contenuto degli scritti difensivi e ai documenti depositati da rassegnando le stesse conclusioni. Controparte_1
5. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 4.11.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
pag. 4 di 21 All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
6. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis
applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012,
conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n.
149/2022), in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (con particolare riguardo all'insussistenza della prova del credito azionato dall'ingiungente,
all'obbligo di pagamento in capo al difesa e all'erroneità del Controparte_2
capo sulle spese di lite) e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, non occorre ndo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. 13.12.2022 , n. 36481;
Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199).
7. Nel merito, l'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo si lamenta «Erronea valutazione delle prove documentali e contraddittoria motivazione della sentenza, laddove nella premessa da atto delle contestazioni formulate circa l'errata lettura iniziale del luglio 2009 riportata in pag. 5 di 21 fatture e nella motivazione fonda il rigetto dell'opposizione con la mancata contestazione delle letture indicate in fattura. Violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c. anche in relazione all'onere della prova gravante sull'opposta,
formalmente convenuta ma sostanzialmente parte attrice. ».
In particolare, l'appellante deduce che la sentenza presenterebbe una evidente contraddizione;
infatti, da un lato, si legge che «L'incontroversa sussistenza tra il condominio ed del rapporto di somministrazione de quo, la mancata Controparte_1
allegazione e prova dell'invio alla società somministrante di alcuna disdetta volta alla cessazione del rapporto contrattuale, l'assenza di alcuna richiesta di effettuare la voltura dell'utenza a terzi e la documentazione prodotta dalla società opposta inducono a ritenere sussistente il credito azionato, anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17041), in base al funzionamento del contatore, circostanza rimasta esente da contestazioni (cfr. Cass., 16.6.2011, n. 13193), e alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nell'apparecchio misuratore e quelli trascritti dal gestore nelle fatture, presunzione che opera fino a semplice contestazione da parte dell'utente che, nella specie, non ha allegato, né dimostrato, la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione de qua»; dall'altro, la sentenza riporta nel dettaglio le argomentazioni dell'opponente (p. 4) e le specifiche contestazioni sollevate nell'atto di opposizione, affermando che:
«il Condominio eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali allegate al ricorso;
assumeva che l'entità del consumo di gas naturale era inferiore ai dati riportati nel riepilogo delle fatture e, in particolare, esponeva di aver manifestato tale contestazione a CP_1
dal 2013, quando, “[...] con raccomandata del 26 febbraio 2013 (doc. 2) [era] stato
[...]
eccepito un palese errore nella fattura n. 2116966511 (doc. 3) emessa il 15 luglio 2010 ed pag. 6 di 21 avente scadenza 4 agosto 2010 in quanto riportante l'importo di € 110.843,18 molto al di sopra della media delle fatture precedentemente emesse e, addirittura, pari al consumo di gas di più esercizi annuali. In particolare, nel riepilogo fatture rappresentato in prima pagina (in basso) [veniva] indicata una lettura al 1° luglio 2009 di mc. 715.377 (lettura di attivazione evidentemente effettuata dalla società ed una seconda lettura (effettiva) CP_1
effettuata il 20 novembre 2009 di mc. 850.774, determinando un consumo di mc. 135.397, per una decina di giorni di accensione nel mese di novembre, e l'importo in fattura di
€110.843,18. Successivamente l'andamento dei consumi [era] stato molto inferiore, tanto è
vero che nelle successive letture effettive del 28.12.2009 e 28 gennaio 2010 i mc. segnati dal contatore erano, in pieno inverno, rispettivamente 862.882 e 875.740, quindi poco meno di
13.000 mc al mese.»
Emergerebbe chiaramente, dunque, l'erronea fatturazione del consumo iniziale di 715.377 mc al momento dell'attivazione (1.7.2009), desumibile anche dai fogli di calcolo dei consumi prodotti da l gestore in CP_1
corso di causa (docc. 2, 3 e 4), posti a base dei consumi e delle somme richieste a conguaglio, in realtà ammontanti al minore importo di €
16.626,45, pari al 15% della somma richiesta di € 100.843,18 (v. deduzioni svolte nella memoria conclusionale).
Il motivo è fondato nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Si richiama, innanzitutto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di somministrazione, la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale
affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un pag. 7 di 21 contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è
assistita da una mera presunzione sem plice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore (v. tra le più recenti, Cass. ord. 9.1.2025, n. 512; Cass. ord.
pag. 8 di 21 14.3.2024, n. 6959; Cass. ord. 25.1.2019, n. 13605; Cass. 22.11.2016, n.
23699).
Nella specie occorre evidenziare che il – diversamente da quanto Parte_1
affermato dal primo giudice – ha contestato, in modo puntuale e specifico , la prima delle undici fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo , ossia la fattura di conguaglio n. 2116966511 emessa il 15.7.2010 e avente scadenza il
4.8.2010 dell'importo di € 110.843,18, relativa a letture dei consumi comprese tra l'1.7.2009 e il 31.1.2010.
In particolare, ha lamentato, già prima dell'introduzione del giudizio (v.
lettera a.r. inviata a il 25.2.2013 – doc. 2 fasc. primo grado Controparte_1
), l'errore dei volumi misurati alla «prima lettura di attivazione» Parte_1
del contatore al 1.7.2009 di mc 715.377 riportato nella fattura , evidenziando l'assoluta incongruità dei consumi sua rispetto alla seconda lettura effettuata il
20.11.2009, pari a mc 850.774 (quindi mc 135.397 per soli dieci giorni di accessione dell'impianto del novembre 2009), che rispetto alla media dei consumi successivi, risultanti dalla stessa fattura, di molto inferiori,
nonostante il periodo invernale.
I documenti prodotti da nel corso del giudizio di Controparte_1
opposizione e, segnatamente, il prospetto prelievi/consumi comunicati dal distributore e-Distribuzione s.p.a. (doc. 2) e il “prospetto riepilogativo dati di lettura e analisi consumi” (doc. 3) non consentono di verificare la correttezza della fatturazione con particolare riguardo alla lettura di partenza , tenuto conto che, mentre la lettura (effettiva) al 20.11.2009 corrisponde a quella scritta nel prospetto riepilogativo citato ( mc 850.774), la lettura contestata pag. 9 di 21 all'1.7.2009 (mc 715.377), non solo non è presente nel prospetto, ma non è
neppure congrua rispetto a quella accertata il 31.12.2008 (nel corso di un intervento tecnico), pari a mc 806.166, in quanto inferiore ad essa sebbene successiva.
A fronte di tale precisa contestazione riguardante i consumi rilevati a luglio
2009, non superata, anche per quanto detto, dalla lettura dei documenti prodotti (che non comprendono le fatture del periodo prece dente),
[...]
si è limitata a sostenere la corretta fatturazione rispetto ai CP_1
consumi comunicati dal distributore, senza fornire chiarimenti o indicazioni sui prospetti prodotti e sulle incongruenze segnalate, sì da consentire l'esatta ricostruzione dei consumi per gli anni 2006-2009 e di individuare quale sia la misura effettiva dei consumi alla data dell'1.7.2009, posta alla base del calcolo del corrispettivo dovuto.
Nessun ulteriore elemento è possibile trarre dai documenti che si riferiscono all'accordo transattivo raggiunto dalle parti nel 2015 e al suo mancato adempimento da parte del;
documenti costituiti da un mero Parte_1
scambio di e-mail (docc. 6 e 7 fasc. primo grado ) , in una delle CP_1
quali l'avv. UL, per conto del , ha espressamente escluso la Parte_1
valenza di riconoscimento di debito dell'accordo (e-mail del 28.10.2015).
Alla stregua delle considerazioni suddette deve ritenersi che l'odierna appellata non abbia assolto all'onere, sulla medesima gravante, di provare che i consumi misurati e poi fatturati siano corretti , secondo i principi affermati in materia dalla S.C. sopra riportati;
con la conseguenza che non è dovuto il saldo della fattura di conguaglio n. 211696511 del 2010, pari a € 46.108,83,
pag. 10 di 21 di cui è stato chiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo (v.
estratto conto al 20.9.2017, doc. 2 fasc. monitorio).
In mancanza di contestazioni in ordine alle altre dieci fatture, è dovuto,
invece, dal il restante importo di € 74.828,17 Controparte_6
(120.937,00 – 46.108,83).
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali previsti dall'art. 1284,
comma 1, c.c., a far data dalla messa in mora (notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 21.11.2017), non già i c.d. super-interessi di cui all'art 1284,
comma 4, in mancanza di un'apposita ed esplicita domanda;
ciò in applicazione del principio secondo il quale l'applicazione di questi ultimi non integra un mero effetto legale, ma rinvia a una fattispecie complessa, i cui elementi sono suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale e devono,
pertanto, essere oggetto di autonoma allegazione da parte dell'attore (cfr. in termini, Cass. ord. 25.7.2025, n. 21327; Cass. 8.4.2025, n. 9527).
Non spettano nemmeno gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, che non richiedono, invece, alla luce dell'orientamento più recente, una specifica domanda del creditore (Cass. ord. 5.11.2024, n. 28413), essendo il condominio è un ente di gestione e non un soggetto esercente attività
d'impresa, che riveste la qualifica di consumatore (v. tra le tante, Cass. ord.
23.5.2024, n. 14410).
In definitiva, l'appello va in parte accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto n. 25807/2017 deve pag. 11 di 21 essere revocato e il a condannato al Parte_3
pagamento, in favore di della somma di € 74.828,17, oltre Controparte_1
interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 21.11.2017 al saldo.
La condanna viene resa in favore della cedente e non della CP_1
cessionaria , in applicazione del principio a mente del quale Controparte_7
la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22.10.2009 , n.
22424).
8. Con il secondo motivo (rubricato «Erronea valutazione della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalla stessa chiamata in causa in relazione all'individuazione dei destinatari del servizio di riscaldamento centralizzato in capo a due palazzine civici 32 e 44.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. per il mancato addebito della quota servizio riscaldamento in capo al terzo chiamato quale proprietario dell'intera palazzina civico 44.»)
l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale che ha svolto nei confronti del difesa, terzo chiamato, sul rilievo che il Controparte_2
opponente è l'unico soggetto nei cui confronti Parte_1 CP_1
ha effettuato la somministrazione di gas naturale in adempimento del
[...]
contratto di fornitura intercorso tra loro .
pag. 12 di 21 Osserva l'appellante che il , nel costituirsi in giudizio, non avrebbe CP_2
disconosciuto la questione tecnica dell'unico impianto per le due palazzine,
tanto da riconoscersi debitore della somma di € 8.321,64 (pag. 3 comparsa di risposta) relativamente a soli due alloggi vuoti (n. 947 e 960), rimasti di sua proprietà, e che nel 2017, dopo la vendita delle singole unità immobiliari, si sarebbe costituito un supercondominio termico tra i due fabbricati di Via
Rocca Priora n. 32 e n. 44, con addebito a ciascuno di essi in base a una tabella millesimale concordata (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, nella
Pa quale sono riportati 573/1000 millesimi per il civico n. e 427/1000 per il civico n. 44). La transazione per il debito con risalente alle CP_1
obbligazioni ante 2012 sarebbe stata, dunque, deliberata ed effettuata anche nell'interesse della palazzina del civico n. 44, cui il Ministero non avrebbe adempiuto.
L'appellante, quindi, richiamati i principi enunciati dalla S.C. in tema di mancanza della solidarietà per le obbligazioni ascritte a tutti i condomini,
chiede di accertare l'esistenza di una garanzia impropria nel rapporto e per l'effetto di condannare direttamente il Controparte_8
condomino moroso ( ) a versare le somme dovute ad Controparte_2
in proporzione al valore espresso in millesimi della sua Controparte_1
proprietà di Via Rocca Priora n. 44.
Il motivo va respinto.
Il Ministero della difesa, nel costituirsi in giudizi o, non ha contestato che i due fabbricati, ubicati ai civici n. 32 e n. 44 (quest'ultimo prima interamente di sua proprietà e attualmente, dopo le vendite avviate nel 2013, solo per due pag. 13 di 21 alloggi) fanno parte di un unico complesso immobiliare e hanno l'impianto di riscaldamento centralizzato in proprietà comune e indivisibile, tanto da essere stato costituito formalmente un supercondominio nel 2017 proprio per gestire i servizi e le parti comuni. Ha eccepito però di non essere legittimato a pagare la somma richiesta (tranne che per i due alloggi rimasti di sua proprietà,
gravando gli oneri per il consumo del riscaldamento degli altri alloggi sui singoli proprietari), la inopponibilità della transazione conclusa tra
[...]
e il Condominio del civico n. 32 , e comunque, la mancanza della CP_1
documentazione giustificativa della pretesa creditoria.
Orbene, osserva la Corte che, se è vero che le spese per cui è causa riguardano consumi di gas effettuati nel periodo in cui l'edificio era interamente di proprietà del difesa (l'ultima fattura è stata Controparte_2
emessa il 16.3.2012) e dunque sono irrilevanti le considerazioni svolte da quest'ultimo circa gli accordi presi con gli acquirenti /assegnatari degli alloggi con i singoli contratti , che ponevano a carico degli utenti gli oneri per il consumo del riscaldamento e del gas , è pur vero che difettano gli ulteriori presupposti per accogliere la domanda di pagamento formulata dal
, sia in termini di pagamento diretto in favore di Parte_1 CP_1
che di pagamento a suo favore .
[...]
Infatti, da un lato, non vi è prova che l'atto di transazione sia stato perfezionato dall'amministratore del osto al civico Parte_4
Pa 32, con modalità tali da vincolare anche il proprietario degli alloggi dell'edificio posto al n. 44, tenuto conto che, a fronte delle specifiche pag. 14 di 21 contestazioni sul punto sollevate dalla difesa erariale, nulla è stato allegato né tanto meno prodotto, se non lo scambio di e-mail del 2015 di cui si è detto.
Dall'altro, si rileva che il riparto delle spese di fornitura non è avvenuto sulla base di tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale o regolarmente approvate dall'assemblea di tutti i condomini (o loro rappresentanti) del supercondominio (per la cui costituzione non è necessario un formale atto). Non sono stati prodotti, invero, né le tabelle millesimali né
il verbale di assemblea (con relativa convocazione) nel corso della quale sarebbe stata approvata la ripartizione provvisoria dei contributi dovuti da ciascun condomino per il consumo di gas, nonostante l'espressa richiesta fatta dal già con la nota del 24.6.2016 – doc. 10 fasc. primo Controparte_9
grado ) e la contestazione specifica svolta in giudizio dalla difesa CP_2
del terzo chiamato.
Più in particolare, s i osserva al riguardo che la ripartizione delle spese di riscaldamento è stata effettuata sulla base di una tabella («Tabella D3 Riscad.
Delib. 2014») soltanto riportata nel «Bilancio preventivo gestione transazione gas 15/12/2015-31/7/2016, allegato alla lettera del 15.12.2015, con cui l'amministratore del aveva sollecitato il Parte_5
della difesa a pagare quanto dovuto in forza della transazione CP_2
raggiunta con (v. doc. allegato alla seconda memoria ex art. 183, CP_1
comma 6, n. 2 c.p.c. fasc. ); tabella, della cui adozione nulla Parte_1
viene detto, che è stata poi invocata in giudizio al fine di ripartire tra i proprietari dei due condomìni le spese per cui è causa.
pag. 15 di 21 In conclusione, la domanda svolta nei riguardi del difesa non Controparte_2
è fondata;
ciò che comporta la conferma della sentenza gravata, sia pure sulla base di una diversa motivazione.
9. Con il terzo motivo ci si duole della liquidazione delle spese del giudizio,
chiedendo di non riconoscere al difesa il compenso per la fase Controparte_2
decisoria (€ 4.050,00), stante il mancato deposito della comparsa conclusionale e la ridotta attività difensiva svolta che avrebbe svolto nella memoria di replica e la riduzione dell'importo riconosciuto per la fase di trattazione (€ 1.620,00), attesa la natura documentale della causa.
La doglianza è priva di pregio.
In ordine alle spese di trattazione/istruttoria, si richiama il principio per cui,
in tema di spese legali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione,
il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria (cfr. Cass. ord. 12.11.2025, n. 29925; Cass.
28.2.2023, 28627). Si aggiunga che nella specie il giudice di primo grado ha liquidato la somma di € 1.620.00, inferiore al compenso minimo previsto dalla tabella allegata al d.m. n. 55/2014, nel testo all'epoca vigente, per lo scaglione di riferimento, compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Non è censurabile neppure la liquidazione della fas e decisionale, effettuata ai valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che, a norma dell'art. 5, comma 4, lett. d), del d.m. n. 55/2014, s'intende per fase decisionale in via esemplificativa, «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle pag. 16 di 21 altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) »;
stante l'evidente svolgimento di alcune di queste attività da parte dell'Avvocatura generale dello Stato (quali, ad esempio la precisazione delle conclusioni e la redazione della memoria di replica) .
10. Passando alle spese, nei rapporti tra il da un lato, ed Parte_1 [...]
, dall'altro, trova applicazione il principio secondo il quale la riforma CP_1
della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. Cass. ord.
19.12.2024, n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022, n. 22306; Cass. 7.6.2021, n.
27056).
Alla stregua di tali principi, le spese di lite vanno poste interamente a carico del in forza del principio di soccombenza, valutato alla luce dei Parte_1
pag. 17 di 21 più recenti principi enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 31.10.2022, n. 32061 (confermati, tra le altre, da Cass. ord.
9.6.2023, n. 16430; Cass. ord. 3.2.2023, n. 3386), a mente del quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; presupposti che nella specie non ricorrono.
Tali spese si liquidano, nei limiti dell'accolto, come segue:
- per il giudizio di primo grado, in favore della sola nella Controparte_1
misura di € 9.650,00 per compensi, già liquidata in primo grado sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 , tenuto conto che lo scaglione di riferimento utilizzato non è cambiato (da € 52.000,01 a € 260.000,00) e che la liquidazione non è rideterminabile in aumento, stante il parziale accoglimento dell'appello proposto dal (Cass. ord. 5.10.2023, n. 28136); Parte_1
- per il giudizio di appello, in complessivi € 12.154,00 per compensi,
utilizzando, i parametri di cui al citato d.m. n. 55/2014, ma aggiornato dal d.m. n. 147/2022, scaglione indicato compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta e medi per le altre tre fasi (€ 2.977,00 per fase pag. 18 di 21 di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
Le spese del giudizio di appello si liquidano in via cumulativa per la cedente e cessionaria , in solido, in deroga al principio per cui la CP_4
solidarietà attiva non è espressamente p revista, avuto riguardo al fatto che nella specie le anzidette parti sono assistite dallo stesso difensore, che, una volta intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la cessionaria, ha sostanzialmente svolto attività solo per quest'ultima (v. note conclusionali del 12.11.2025) – cfr. Cass. 24.7.2017, n. 18256; Cass. 17.6.2005, n. 13001 .
Anche le spese della fase monitoria vanno poste a carico del , alla Parte_1
luce del principio a mente del quale non è determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, giacché la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese deve confrontarsi con il risultato del giudizio (Cass. ord. 9.8.2022 , n.
24482). Dette spese si liquidano, pertanto, in favore della sola CP_1
nella stessa misura liquidata dal giudice del procedimento monitorio,
[...]
pari a € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, per le ragioni già
esposte con riguardo alle spese del primo grado.
11. Nei rapporti tra l'appellante e il difesa, le spese del solo Controparte_2
giudizio di appello vanno poste a carico del soccombente e si Parte_1
liquidano in complessivi € 12.154,00 per compensi, in base ai criteri applicati nella liquidazione delle spese del grado nei rapporti alle altre parti.
P.Q.M.
pag. 19 di 21 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 6132/2021 pubblicata il 12.4.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal
[...]
Roma contro e rigetta l'appello Parte_6 Controparte_1
proposto dal suddetto contro il difesa;
Parte_1 Controparte_2
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 25807/2017 e condanna il pagamento, in favore di Parte_7
della somma di € 74.828,17, oltre interessi legali ex art. Controparte_1
1284, comma 1, c.c. dal 21.11.2017 al saldo;
3. condanna il in Roma alla rifusione Parte_3
delle spese dell'intero giudizio, che liquida:
a) per il procedimento monitorio , in € 406,50 per spese vive ed € 2.135,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, IV e CP, in favore di
[...]
CP_1
b) per il giudizio di primo grado, in € 9.650,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, IV e CP , in favore di Controparte_1
c) per il giudizio di appello, in € 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, IV e CP, in favore di e , Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro;
4. condanna il in Roma alla rifusione Parte_3
delle spese del giudizio di appello in favore del difesa, che Controparte_2
pag. 20 di 21 liquida in € 12.154,00 per compensi , oltre al rimborso di spese generali, IV e
CP.
Così deciso in Roma in data 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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