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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di omologazione del concordato preventivo presentato da:
C.F. , con sede legale in AF (NA) alla via Santa Maria La CP_1 P.IVA_1
Nova n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Lombrassa (C.F.
), Giorgio Olivari (C.F. ) e Luigi Piazza (C.F. C.F._1 C.F._2
); C.F._3
PROPONENTE sulle opposizioni promosse dai creditori:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._4
03/12/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Signoriello (C.F.
) ed Antonio Lamberti (C.F. ; C.F._5 C.F._6
[...]
, Controparte_2 con sede in PE Dosimo (CR), via Ostiano, n. 70 (P. IVA ); rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Marcello Palmieri;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._7 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Marziale e Anna Formisano;
Parte_3 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._8 Pt_4
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._9 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. , , Parte_5 C.F._10 Parte_6 nata a [...] il [...] (C.F. ), , nata a C.F._11 Parte_7
Napoli il 21/5/1978 (C.F. ), , nato C.F._12 Parte_8
a Napoli il 17/3/1973 (C.F. ), nato a C.F._13 Parte_9
AF il 22/2/1970 (C.F. , , nata ad [...] C.F._14 Parte_10 il 18/8/1972 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._15 Parte_11
14/11/1974 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._16 Parte_12
15/10/1975 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._17 Parte_13
18/07/1979 (C.F. ), , nata a [...] C.F._18 Parte_14 il 7/4/1966 (C.F. , , nata a [...] C.F._19 Parte_15 il 4/1/1967 (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nerino Allocati C.F._20
(C.F. ) e dall'avv. Luigi De Gennaro (C.F. ; C.F._21 C.F._22
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._23 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Asprone (C.F. ; C.F._24
[...]
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_16 C.F._25 rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Di Giovanni (C.F. ) e C.F._26 dall'avv. Maddalena Asprone (C.F. ; C.F._24
[...]
(anche solo ), con sede legale in Parte_17 Parte_17
TE (BO), frazione Villanova, via Villanova n. 29/7 (C.F. e P.IVA ), P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Masciullo (C.F. ) e C.F._27 dall'avv. Pier Luigi Morara (C.F. ); C.F._28
[...]
(anche solo Parte_18
”), con sede legale in AF (NA), in via Santa Maria La Nova n. 1 (C.F. e P. Pt_18
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Masciullo (C.F. P.IVA_4
) e dall'avv. Pier Luigi Morara (C.F. ); C.F._27 C.F._28
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_19 C.F._29 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_20 C.F._30 [...]
, nata a San Felice a [...] il [...] (C.F. Parte_21
), (C.F. ), nato C.F._31 Parte_22 C.F._32
a Napoli il 1/11/1961, (C.F. ), nata a [...] il Parte_23 C.F._33
7/1/1974, (C.F. ), nata a [...] il Parte_24 C.F._34
14/03/1978, (C.F. ), nata ad [...] il Parte_25 C.F._35
11/3/1958, (C.F. ), Parte_26 C.F._36 Parte_27 (C.F. ), nata il [...] ad [...], , nata il C.F._37 Parte_28
30/11/1976 a Torre Del Greco (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._38
Umberto Canetti (C.F. dall'Avv. Diego Canetti (C.F. C.F._39
); C.F._40
CREDITORI
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII e contemporanea richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII depositata il 27/6/2024, la società ha richiesto di essere ammessa CP_1 alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII, richiedendo altresì la concessione delle necessarie misure protettive di cui agli artt. 54 co. 2 e 55 co. 3 CCII.
Alla data di deposito della domanda era già pendente un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, depositato il 9/5/2024 da
[...]
”. Controparte_4
Con decreto del 9/7/2024, il Tribunale ha confermato inaudita altera parte le misure protettive tipiche e concesso le misure protettive atipiche di “divieto per i fornitori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno di a socio unico”, allo scopo di CP_1 preservare i rapporti di fornitura tra la proponente e il fornitore e, in generale, Controparte_5 la continuità aziendale posta a fondamento del piano di concordato.
Con decreto del 17/7/2024 il Tribunale di Napoli nord ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, riscontrando i presupposti prescritti dall'art. 47 CCII, e contestualmente nominando il dott. quale Giudice delegato e il dott. Giuseppe Persona_1
Castellano quale commissario giudiziale. Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti inoltre i termini per l'espressione del voto da parte dei creditori e disposto il versamento delle spese ex art. 47 co. 2 lett. d) determinate in € 50.000,00, prontamente depositate con assegno bancario.
Con successivo decreto del 18/7/2024, il Giudice delegato, dott. ha Persona_1 confermato le misure protettive concesse anche all'esito del contraddittorio tra le parti. Le misure protettive sono state successivamente prorogate con decreto del 30/7/2024, unitamente all'autorizzazione al “licenziamento per giusta causa ex art. 7 Statuto dei Lavoratori e artt. 238 e ss. CCNL applicato ai 30 lavoratori dipendenti che non hanno aderito alla proposta di di ricollocazione pattuita con il Protocollo di Ricollocazione Parte_29
Collettiva” ed ulteriormente prorogate con decreto del 12/12/2024.
All'esito delle operazioni di voto e della relazione sul relativo esito del commissario giudiziale, la società proponente ha chiesto l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 88 co. 2 CCII con istanza depositata in data 28/10/2024. Il Tribunale ha fissato l'udienza per l'omologa con decreto del 3/1/2025 al 19 febbraio 2025, successivamente rinviata al 2/4/2025, all'esito della quale si è riservato.
La società proponente ha ad oggetto la gestione di supermercati e ipermercati in Campania, tramite contratti di affiliazione;
dopo la cessione di svariati punti vendita e la chiusura di quello di AF, sono rimasti nella sua azienda i punti vendita di Castellammare, Torre Annunziata e OL, nonché la gestione di ristoranti in Castellammare e in OL.
Ha riferito poi che le cause della crisi erano da attribuire soprattutto alle difficoltà di gestione ed al sovraccarico di costi imprevisti dei punti vendita di maggiori dimensioni e, in particolare, dell'ipermercato di AF e di quello ceduto di Nola, che avevano costretto a CP_1 recedere dall'originario progetto di espansione. Lo scopo originario di infatti era CP_1 quello di diventare master franchisee di creando una piattaforma Controparte_6 logistica in Campania in franchising sotto il marchio , ma le condizioni avverse erano CP_2 state aggravate dal carente sostegno da parte di verso la quale si riservava di Parte_17 agire in via risarcitoria.
La proposta concordataria formulata da prevede un concordato in continuità CP_1 aziendale diretta da parte della stessa società proponente per i punti vendita di Castellammare e Torre, per i quali la cessione è prevista come soltanto eventuale, per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, e continuità indiretta per il punto vendita di OL e del connesso ristorante.
Il piano si sviluppa nell'arco temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di omologazione del concordato, originariamente stimata a partire da marzo 2024 fino a giugno 2029.
Nel dettaglio, la proposta prevede:
a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 6 CCII;
b) il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori subordinati e professionisti oltre i termini previsti dall'art. 109 co. 5 CCII di cui:
a. pagamento integrale entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 86 CCII per i crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti interessati dalla procedura di licenziamento collettivo per TFR, ferie non godute e altri accessori non pagati, con degradazione al CH soltanto perché pagati dilazionati, nella classe 1;
b. pagamento integrale entro il termine di 365 giorni ex art. 86 CCII per i crediti privilegiati dei professionisti esclusi dal ceto prededucibile, con degradazione al CH soltanto perché pagati dilazionati, nella classe 2; c) il pagamento parziale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis co. 1 n. 4, 5 e 5 bis per coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole, con collocazione nella classe 3, degradati al CH perché pagati in parte in denaro entro il termine più lungo di 660 giorni, in parte attraverso datio in solutum di due tipi di strumenti finanziari partecipativi (i primi a soddisfazione del 50% dell'importo del credito non soddisfatto in denaro, che attribuisce il diritto a partecipare agli utili della continuità, e i secondi a soddisfazione del 50% del restante importo non falcidiato, che attribuisce i diritti a partecipare ai proventi delle azioni giudiziali che saranno avviate da
[...] CP_ ;
d) la falcidia della parte decimale degli importi capitale e degli interessi passivi maturati fino alla data di avvio della procedura concordataria e la soddisfazione degli importi non falcidiati dei crediti AR attraverso la datio in solutum dei medesimi strumenti finanziari partecipativi;
e) la postergazione della soddisfazione del creditore concordatario di cui alla classe 17, riservata al
“socio postergato per crediti eventuali in surroga o regresso” a seguito della escussione delle garanzie personali che ha prestato;
f) nessuna soddisfazione per rinuncia dei “garanti personali per crediti eventuali in surroga o in regresso” di cui alla originaria classe 18;
g) trasformazione di in società per azioni, con contestuale costituzione del capitale CP_1 sociale ed emissione degli strumenti finanziari partecipativi;
h) la prosecuzione dell'attività aziendale in continuità diretta e poi indiretta del punto vendita di OL e del ristorante di OL, di cui è prevista la cessione nel 2027, e dei punti vendita di Castellammare, Torre Annunziata e del ristorante di Castellammare, di cui è prevista la cessione solo eventuale nel 2029 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi “target” di fabbisogno concordatario, con attribuzione dei proventi delle attività aziendali e delle cessioni ai titolari di strumenti partecipativi in continuità, secondo le rispettive categorie;
i) esercizio di azioni legali attive nell'interesse dei creditori concordatari non soddisfatti in denaro e con attribuzione dei proventi netti ai titoli di strumenti partecipativi della seconda tipologia.
In estrema sintesi, i punti principali del piano concordatario sono:
- la prosecuzione in continuità diretta delle attività dei punti vendita in Castellammare, Torre Annunziata e OL, fino alla data della loro cessione, anche al fine di incrementarne il valore;
- la cessione e la continuità diretta del punto vendita di OL e in continuità indiretta del ristorante di OL a partire dal primo semestre 2027, all'esito delle procedure competitive;
- cessione eventuale e continuità indiretta, solo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di fabbisogno del concordato al 31 dicembre 2018, dei punti vendita di Castellammare, del ristorante di Castellammare o, in alternativa, del punto vendita di Torre Annunziata;
- la definizione dei residui rapporti del punto vendita di AF e la cessione delle attrezzature situate al suo interno, all'offerente che ha presentato proposta di acquisto, unitamente all'assunzione degli addetti al punto vendita di AF, o ad altro acquirente individuato all'esito di procedura competitiva;
- esperimento di azioni legali con attribuzione dei proventi ai titoli di strumenti finanziari partecipativi della tipologia SFP contenzioso.
In termini economici, il piano prevede che saranno generati flussi in continuità per un importo pari ad almeno € 4,15 milioni (cd. “ipotesi target”), sostanzialmente derivanti dai flussi generati dalla gestione dei punti vendita attivi, dalla cessione del punto vendita di OL, del correlato ristorante nonché dalla cassa esistente (cfr. piano di concordato all'allegato D).
Qualora al 31/12/2028 non abbia conseguito i predetti flussi, la proposta CP_1 prevede che:
- in caso di flussi continuità effettivi compresi tra € 3,8 milioni e € 4,1 milioni, CP_1 procederà alla vendita dei punti di Castellammare e del correlato ristorante, il cui valore è stimato in € 390.000,00;
- in caso di flussi continuità effettivi minori di € 3,8 milioni, procederà alla CP_1 vendita del punto di Torre Annunziata il cui valore è stimato in € 1,3 milioni.
Alla proposta economica concorrono i proventi derivanti dalla coltivazione delle azioni legali attive. In caso di esito positivo dei contenziosi, la proponente ha prudenzialmente stimato in
€ 3.400.000,00 l'attivo ritraibile che, detratti i costi necessari, ammonterebbero al netto complessivo di € 3.000.000,00.
Il passivo concordatario è stato complessivamente stimato in € 24.132.661,00, suddiviso tra varie categorie di creditori, come illustrato nella seguente tabella.
Il passivo si compone anche di in un fondo rischi generico di € 200.000,00 e di ulteriori fondi rischi specifici connessi all'avveramento di determinati rischi già contemplati all'interno del piano. Il ceto creditorio è stato inoltre suddiviso in sedici classi, residuate dalle originarie diciotto, di cui soltanto le prime tre da soddisfare in danaro e le restanti mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi attraverso una originale datio in solutum.
La suddivisione in classi ai sensi dell'art. 87 co. 1 lett. m) CCII segue la seguente classificazione:
- classe 1: dipendenti, privilegiati degradati;
- classe 2: professionisti, privilegiati degradati;
- classe 3: coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole, privilegiati degradati;
Contr
- classe 4: e SACE per surroga, degradate al CH (intesa come classe eventuale perché, in caso di surroga, i privilegi spettanti sarebbero degradati al CH e soddisfatti con datio in solutum di strumenti finanziari partecipativi, ma più vantaggiosi rispetto a quelli attribuiti ai creditori delle classi inferiori);
- classe 5: banche garantite da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera omogenea a quelli delle classi 6 e 13, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore consistenza del Contr patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
- classe 6: leasing garantiti da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera omogenea a quelli delle classi 5 e 13, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore consistenza del Contr patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
- classe 7: creditori strategici per canoni di leasing, AR (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento comparativamente più favorevole);
- classe 8: creditori strategici per canoni di locazione, AR (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento comparativamente più favorevole);
- classe 9: imprese minori, AR (classe a tutela degli interessi dei creditori titolari di rapporti di fornitura di beni e servizi, verso il quale è riconosciuto un trattamento più favorevole di altri creditori AR);
- classe 10: leasing non garantito da fideiussioni, AR (crediti concordatari AR originari trattati in maniera analoga alla classe 11, ma che a differenza di questa raccoglie un creditore che è strategico per la continuità aziendale);
- classe 11: altri creditori AR non garantiti (crediti concordatari AR originari trattati in maniera analoga alla classe 10); - classe 12: creditore strategico garantito (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento più favorevole);
Contr
- classe 13: banche garantite da e SACE e da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera analoga a quelli delle classi 5 e 6, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore Contr consistenza del patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
Contr
- classe 14: banche garantite da e SACE e da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 15 e 16 in quanto di comune matrice bancaria);
- classe 15: banche garantite da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 14 e 16 in quanto di comune matrice bancaria);
- classe 16: leasing garantiti da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 14 e 15 in quanto di comune matrice bancaria).
L'impianto originario della proposta contemplava anche le classi 17 (socio postergato per eventuali crediti in surroga o regresso) e 18 (garanti personali per crediti eventuali in surroga o regresso), ma sono state espunte nella sua versione aggiornata per la rinuncia dei rispettivi creditori ad esercitare i diritti di surroga o regresso.
Il ceto bancario, che costituisce una rilevante realtà nel passivo, è rappresentato dalle classi 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 ed è variamente collocato in ciascuna di queste classi in dipendenza delle garanzie di cui è munito il titolare del credito. Si noti infatti che i crediti bancari originariamente garantiti solo da fideiussioni personali sono stati collocati nella classe 5, Contr mentre i crediti bancari assistiti da garanzia e SACE, oltre che da fideiussioni, sono stati invece collocati nella classe 13. Analogamente, nella classe 6 sono stati collocati i crediti derivanti da rapporti di leasing garantiti dal valore del bene concesso in leasing, oltre che da fideiussioni, mentre la classe 10 raccoglie i crediti delle società di leasing che sono garantite esclusivamente dal valore del bene concesso in leasing e non anche da fideiussioni personali.
Alcune di queste classi sono state configurate come “eventuali”, perché il loro popolamento è stato condizionato all'avveramento di eventi determinanti per l'insorgenza del titolo, purché entro la data utile per le espressioni di voto (classi 4, 5 e 6). La realizzazione eventuale degli eventi condizionanti ha imposto la configurazione di alcune classi come “alternative” perché al loro interno “sono collocati i medesimi creditori a seconda che rinuncino o no alle Fideiussioni Personali” (cfr. pag. 49 della proposta concordataria).
Nei fatti questo comporta che, in caso di mancata escussione delle garanzie, i crediti bancari Contr garantiti da e SACE e collocati nella eventuale classe 4 siano destinati a transitare in altra classe, nella specie la 14 o la 15. Analogamente, sempre a titolo esemplificativo i crediti bancari garantiti da fideiussione compresi nella classe eventuale 5 sarebbero destinati al travaso nella classe 15 in caso di mancata rinuncia alla garanzia.
La suddivisione dei creditori in classi e il rispettivo trattamento è esposto con maggiore dettaglio dalla tabella che segue.
Lo spessore del sindacato del Tribunale in questa sede è limitato ad un controllo sulla regolarità della procedura e sulla completezza della documentazione allegata, che si affianca ad un giudizio di fattibilità giuridica del piano di concordato, intesa come prognosi di concreta soddisfazione dei creditori concorsuali, secondo gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2013 n. 1521; Cass. 28 settembre 2017 n. 22691; Cass. 13 marzo 2015 n. 5107). Nel giudizio di fattibilità giuridica demandato al Tribunale, rientra anche la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi ragionevolmente contenuti. Esula invece dal sindacato del Tribunale ogni valutazione sulla convenienza, riservata come tale al ceto creditorio, sia nel vaglio della verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati, sia nei rischi temporali connessi alla realizzazione dell'attivo (Cassazione civile, 11/04/2025, n.9453).
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, il piano presentato può dirsi fattibile ai sensi dell'art. 112 CCII, in quanto dotato di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.
Le aspettative derivanti dai flussi della continuità aziendale appaiono fondate su una prognosi complessa, ma verosimile, accompagnata dalla liquidazione di assets di valore significativo (in particolare in relazione al punto vendita di AF) e da misure “paracadute”, che soccorrono in via subordinata ed eventuale per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, volti ad incrementare il realizzo con ulteriori liquidazioni (in relazione in particolare ai punti vendita di Torre Annunziata e di Castellammare). Sebbene i risultati auspicati dalla proponente siano fondati su previsioni, che come tali non sono di certa realizzazione, tuttavia questi appaiono verosimili e di concreta fattibilità: nella prospettiva riservata al Tribunale, gli assunti patrimoniali, economici e finanziari che sono stati posti a fondamento dei valori del piano appaiono coerenti e, ove correttamente attuati, astrattamente in grado di produrre il risultato prospettato, ove attuati con una seria gestione in continuità.
D'altra parte, la variabilità dei risultati della gestione è destinata ad influenzare il grado di rendimento degli strumenti finanziari e dunque la stessa misura di soddisfazione del ceto creditorio, con la conseguenza che le incertezze del piano, la variabilità dei flussi di cassa e la maggiore appetibilità della proposta sono state rimesse ad una esclusiva valutazione di convenienza dei creditori chiamati al voto.
Le modalità di soddisfazione dei creditori sono variegate e consistono sia in pagamenti in denaro, sia in datio in solutum, tramite attribuzione di strumenti finanziari partecipativi.
Tali strumenti finanziari sono stati graduati secondo tipologie e gradi di rendimento differenti, in dipendenza della classe di creditori beneficiaria (SFP contenzioso e SFP continuità, a loro volta suddivisi in vari gradi).
Per la precisione, la proponente prevede di ripartire tra i creditori il ricavato degli strumenti finanziari partecipativi nelle quantità indicate nella tabella che segue.
L'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi costituisce una originale forma di datio in solutum e, dunque, di modalità alternativa all'adempimento dell'obbligazione concordataria, che non è ostativa alla omologa del piano.
L'art. 84 co. 3 CCII non esclude modalità alternative di soddisfazione dei creditori, anzi ribadisce con formula di ampio contenuto che “nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta” e che “la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”. Tra queste utilità possono senz'altro rientrare anche gli strumenti finanziari partecipativi, perché si tratta di una utilità che, sebbene di incerta realizzazione, appare economicamente valutabile e specificamente individuata nelle sue caratteristiche essenziali.
La valutazione della componente aleatoria insita in questi strumenti finanziari deve essere apprezzata nella sua convenienza dal creditore chiamato al voto: in linea di principio, essa esula dai profili di ammissibilità della proposta, purché la prognosi sia fondata su una indagine oggettiva e su dati verificati. L'oggetto del vaglio giudiziale infatti non riguarda la capacità di effettivo rimborso degli strumenti finanziari, ma solo l'astratta attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori, come mezzi di pagamento diversi dal denaro, pertanto è sufficiente che essi non siano manifestamente privi, ab origine, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti (in questi termini già si è pronunciato il Tribunale Roma in data 11/03/2023, sebbene in relazione ad una fattispecie eterogenea di concordato liquidatorio).
Nella fattispecie la prognosi, seppure affidata ad elementi aleatori, riposa su una seria indagine e su dati affidabili e concreti, che rendono la proposta astrattamente adatta a soddisfare le ragioni dei creditori nei termini illustrati dal proponente, in termini di ragionevolezza ed elevata probabilità.
La loro emissione va dunque ammessa, purché la società assuma la forma di società per azioni, come da nuovo atto costitutivo depositato da da attuare subordinatamente alla CP_1 omologazione di cui all'art. 120 quinquies CCII.
Tali condizioni concorrenti consentono la diretta applicabilità dell'art. 2343 co. 6 c.c. anche alla società in concordato preventivo.
La proposta appare inoltre regolarmente impostata sotto il profilo della corretta formazione delle classi e della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. d) ed e), che hanno votato favorevolmente ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. b) CCII.
Ai sensi dell'art. 85 co. 3 CCII, nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria: nell'ottemperare a questa norma, la proposta aveva stilato un elenco di sedici classi nel rispetto del criterio della cd. “doppia omogeneità”, per posizione giuridica ed interessi economici, separando il trattamento dei creditori prelatizi muniti di grado privilegio superiore (classe 1 per i dipendenti, classe 2 per i professionisti, classe 3 per i coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole) da quelli non assistiti da cause legittime di prelazione o degradati (crediti bancari, canoni di locazione, leasing, imprese minori etc).
Diverso inoltre è il trattamento riservato ai creditori, laddove soltanto per le prime tre classi è stata contemplata la soddisfazione in denaro, mentre per le restanti è stata stabilita l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi, diverse per tipologia e per grado di rendimento (SFP contenzioso e SFP continuità, ciascuno con diversi gradi di rendimento). In particolare, la classe 1 riserva ai lavoratori un corretto trattamento nei termini di pagamento, che è garantito nei sei mesi dalla data della omologa: questa tempistica appare rispettosa sia dell'art. 86 CCII, per il rispetto del termine massimo della moratoria, sia dell'art. 109 co. 5 CCII, per essere stata la classe ammessa al voto.
Già nella formulazione della proposta alcune classi erano state previste come eventuali o
“condizionate”, in particolare le classi 4, 5 e 6. La classe 4 infatti comprende i crediti assistiti Contr da privilegio spettanti a e SACE per il caso di escussione da parte delle banche della garanzia fornita, ma in caso di mancata escussione era stato previsto che i crediti sarebbero confluiti nella classe 14 o 15, a seconda della rinuncia o meno alle garanzie. Analogamente per la classe 5, comprendente i crediti verso banche assistiti da fideiussioni rilasciate dai soci o dal in caso di mancata rinuncia alla garanzia sarebbero confluiti nella classe 15; Per_2 così anche per la classe 6, comprendente il credito di una società di leasing assistito da privilegio speciale, destinati a confluire nella classe 10.
Il commissario ha poi precisato che “Le classi 4, 5 e 6 non si sono formate e le relative posizioni sono confluite nelle classi dei creditori 14, 15 e 16, sicché risultano ammesse al voto le classi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 e quindi complessivamente n. 11 classi. Occorre altresì precisare che la classe 12 (creditore strategico garantito), che era composta dal credito del fornitore strategico è stata azzerata prima del voto per effetto della CP_5 compensazione integrale con efficacia retroattiva” (cfr. pp. 26 e 27 della relazione sul voto del commissario).
Di queste 11 classi residue, a seguito delle comunicazioni di rito, hanno espresso voto favorevole le seguenti:
▪ Classe 2 favorevole per il 71,72%;
▪ Classe 3 favorevole per il 54,30%;
▪ Classe 8 favorevole per l'85,29%;
▪ Classe 9 favorevole per il 71,69%;
▪ Classe 10 favorevole per il 100%;
▪ Classe 11 favorevole per il 60,12%;
Risulta dunque l'approvazione da parte della maggioranza delle classi nel numero di sei classi su un totale di undici, così come rielaborate dal commissario;
di queste, almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione, come preteso dall'art. 112 co. 2 lett. d) ai fini della omologazione (classe 2 e 3).
Per l'omologa del concordato in continuità aziendale infatti, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. f) CCII, è necessario verificare se tutte le classi abbiano espresso voto favorevole; in subordine, ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII, se una o più classi sono dissenzienti, occorre verificare se sussistono una serie di ulteriori condizioni congiunte, che ricorrono anche nella fattispecie. Nella fattispecie, mancando l'approvazione unanime di tutte le classi, occorre prendere in esame le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 2 CCII.
Procedendo con ordine, risultano senz'altro soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 2 lett. a), b) e c). La proponente infatti ha assicurato che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente quello di liquidazione in maniera da attribuire ai creditori delle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (criteri cd. della absolute priority rule e della relative priority rule).
Per la precisione, la proponente prevede di mettere a disposizione dei creditori concordatari € 2.824.669,00, di cui:
- € 1.213.132,00 corrispondente al valore di liquidazione, così come stimato dal perito ex art. 84 co. 5 CCII, sarà ripartito secondo la regola dell'absolute priority rule ex art. 84 co. 6 CCII a soddisfazione delle classi 1, 2 e in parte anche della 3;
- € 1.611.537,00, stima eccedente il valore di liquidazione, qualora fosse realizzato, secondo l'ipotesi ottimistica del piano, sarà ripartito in parte ai creditori della classe 3 secondo l'ordine dei privilegi e, per il resto, ai restanti creditori concordatari titolari di diversi strumenti finanziari partecipativi.
Mette inoltre a disposizione il valore risultante dalla ristrutturazione ex art. 120 quater CCII, pari ad € 1.395.125,00, e la liquidità derivante dalla continuità aziendale, dalle cessioni di rami d'azienda previste e dall'esercizio delle azioni legali attive, al netto dei rispettivi costi.
La proposta risulta quindi approvata dalla maggioranza delle classi ai sensi dell'art. 112 co. 2 lett. d) CCII.
Nell'illustrare l'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 110 CCII e nel rettificare la precedente relazione, viziata da errori di calcolo, il commissario dott. Castellano ha confermato l'esito delle votazioni delineato dalla proponente;
ha quindi illustrato le opposizioni presentate alla istanza di omologa.
Le opposizioni possono essere raccolte in due separate categorie, per l'affinità delle posizioni.
Anzitutto, sono pervenute opposizioni di trenta lavoratori, omogenee nel contenuto, che si dolgono essenzialmente del mancato riconoscimento di retribuzioni non corrisposte e del mancato pagamento delle spettanze da parte del fondo di tesoreria.
Le osservazioni del commissario devono essere condivise. Nella fase dell'omologa, il sindacato del Tribunale è confinato alla correttezza della procedura volta a favorire una soluzione della crisi concordata con i creditori;
a questa fase sono estranee controversie sull'accertamento del credito retributivo. Analogamente è irricevibile la richiesta, formulata ai fini dell'accesso al fondo, di emissione della dichiarazione di incapienza, che esula dall'oggetto del giudizio di omologazione (per ulteriori ragguagli sulla funzione del fondo di tesoreria, introdotto dall'art. 1 commi 755 e 756 L. 27/12/2006 n. 296 per garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto nelle imprese di maggiori dimensioni, e sui rapporti tra fondo di tesoreria e fondo di garanzia, si veda la circolare n. 70/2023). CP_8
Da parta sua, la proponente ha insistito per la correttezza degli importi riconosciuti ai lavoratori nel concordato, evidenziando i vizi di calcolo in cui sarebbero incorsi i creditori:
“nella determinazione degli importi pretesi per TFR alcuni opponenti non conteggiano gli Contr acconti di TFR che hanno già ricevuto da nel corso del rapporto di lavoro, richiamando l'importo indicato nella Certificazione Unica, senza considerare che tale documento non considera gli acconti corrisposti in pendenza di rapporto” (cfr. note di replica alle opposizioni dei creditori). Ha aggiunto poi che “anche se sussistessero, le differenze che sono state contestate sarebbero minime e sarebbero integralmente coperte dai fondi rischi stanziati a piano”, per cui è da ritenere che le osservazioni critiche dei lavoratori non spostino comunque gli equilibri della decisione.
In ogni caso, alla udienza del 2/4/2025, i lavoratori non hanno reiterato le osservazioni critiche sull'ammontare delle retribuzioni, ma soltanto sulla spettanza della dichiarazione di incapienza, per la quale hanno manifestato di serbare prioritario interesse.
Seguono l'opposizione di e quella, sostanzialmente analoga, di Parte_17
entrambe appartenenti al Gruppo Coop. Parte_18
La si duole essenzialmente di essere stata ingiustamente esclusa dal voto, ma Parte_17 ha anche lamentato sia carenze procedurali, assumendo ritardi nella trasmissione della relazione, sia la irrealizzabilità della ipotesi di risanamento.
Anche in questo caso le opposizioni non meritano condivisione.
Nel merito non può essere accolta l'osservazione, del tutto apodittica e opinabile, che la prospettiva di risanamento avanzata da sia del tutto remota, perché non può essere CP_1 esclusa la serietà e la proficuità delle iniziative prospettate nel piano, fondate su una prognosi ottimistica ma comunque verosimile, con la soddisfazione, seppure dilazionata e falcidiata, dei creditori concorsuali, in misura maggiore rispetto allo stimato valore di liquidazione, elementi sufficienti a dimostrare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. g) CCII.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 112 co. 3 CCII, è chiaro che in una eventuale liquidazione i creditori dovrebbe rinunciare ai flussi della continuità offerti dalla proponente e quindi a una prospettiva reddituale eccedente rispetto alla mera liquidazione degli assets aziendali. Nella fattispecie, la cessione dei punti vendita non è stata esclusa dalla proponente, ma è stata subordinata solo al mancato raggiungimento della ipotesi target e comunque soltanto dopo l'incremento della redditività degli esercizi commerciali per effetto della continuità diretta, con un'offerta di ampio contenuto che appare garantire sufficientemente i creditori concorsuali. Anche all'interno della originaria proposta di concordato, è stato esposto in maniera esaustiva Contr che “Le azioni per l'incremento dell'attivo sopra elencate consentiranno a la creazione in arco di piano di un valore eccedente il valore di liquidazione che, altrimenti, non vi sarebbe e costituiscono quindi un significativo vantaggio rispetto a quanto sarebbe conseguibile nell'alternativa della liquidazione giudiziale”, con affermazione che non trova puntuale smentita nella comparsa dell'opponente (così anche il punto 4.4.4. del piano di concordato, cfr. allegato C).
Tra l'altro, anche qualora i flussi di cassa non dovessero raggiungere i risultati ottimistici auspicati, la proponente ha già contemplato la possibilità di proseguire gli esercizi commerciali in continuità indiretta, previa loro cessione, offrendo un “piano B” che offre ai creditori una adeguata garanzia di solidità del piano e di serietà della proposta anche in caso di circostanze avverse.
Infine, la proposta di concordato contempla tra le sue attività principali una poderosa azione risarcitoria avverso, tra i vari membri del proprio accusata di CP_9 CP_2 Pt_17 aver concorso a ingenerare la crisi con politiche aziendali sfavorevoli: da qui emerge palese il conflitto di interesse rispetto a quello serbato dal restante ceto creditorio ai sensi dell'art. 109 co. 6 CCII.
In ogni caso, l'opposizione del creditore non supera la prova di resistenza, perché “Pur volendo considerare ai fini delle maggioranze il voto di , la cui posizione è Parte_17 stata inserita in un fondo rischi, l'espressione di voto della classe 11 resterebbe favorevole passando dal 60,12% al 54,1%” (cfr. relazione sul voto del commissario).
Anche per questi creditori vanno dunque integralmente condivise le argomentazioni avanzate a sostegno della omologabilità del piano.
In definitiva, il Collegio ritiene che sussistanto tutte le condizioni prescritte dagli artt. 112 ss. CCII per la omologabilità del piano, ivi comprese la regolarità della procedura, l'esito favorevole della votazione, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe e la fattibilità del piano.
Dall'omologazione del concordato consegue anche la possibilità per la proponente di attuare il piano di trasformazione societaria in società per azioni ai sensi dell'art, 116 co. 3 CCII, sul presupposto della sua pubblicità.
Per effetto della omologazione del piano, la sua esecuzione sarà sorvegliata dal Giudice delegato e dal commissario giudiziale già nominato ai sensi degli artt. 118 ss. CCII.
P.Q.M.
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da CP_1
DISPONE che il commissario giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato, depositando ogni tre mesi breve relazione riepilogativa delle attività compiute dalla proponente, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 118 CCII, trasmettendola ai creditori;
DISPONE la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 CCII;
DISPONE la pubblicazione della sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 48 co. 5 CCII.
Così deciso in Aversa alla camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Benedetta Magliulo dott. Michelangelo Petruzziello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di omologazione del concordato preventivo presentato da:
C.F. , con sede legale in AF (NA) alla via Santa Maria La CP_1 P.IVA_1
Nova n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Lombrassa (C.F.
), Giorgio Olivari (C.F. ) e Luigi Piazza (C.F. C.F._1 C.F._2
); C.F._3
PROPONENTE sulle opposizioni promosse dai creditori:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._4
03/12/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Signoriello (C.F.
) ed Antonio Lamberti (C.F. ; C.F._5 C.F._6
[...]
, Controparte_2 con sede in PE Dosimo (CR), via Ostiano, n. 70 (P. IVA ); rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Marcello Palmieri;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._7 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Marziale e Anna Formisano;
Parte_3 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._8 Pt_4
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._9 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. , , Parte_5 C.F._10 Parte_6 nata a [...] il [...] (C.F. ), , nata a C.F._11 Parte_7
Napoli il 21/5/1978 (C.F. ), , nato C.F._12 Parte_8
a Napoli il 17/3/1973 (C.F. ), nato a C.F._13 Parte_9
AF il 22/2/1970 (C.F. , , nata ad [...] C.F._14 Parte_10 il 18/8/1972 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._15 Parte_11
14/11/1974 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._16 Parte_12
15/10/1975 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._17 Parte_13
18/07/1979 (C.F. ), , nata a [...] C.F._18 Parte_14 il 7/4/1966 (C.F. , , nata a [...] C.F._19 Parte_15 il 4/1/1967 (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nerino Allocati C.F._20
(C.F. ) e dall'avv. Luigi De Gennaro (C.F. ; C.F._21 C.F._22
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._23 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Asprone (C.F. ; C.F._24
[...]
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_16 C.F._25 rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Di Giovanni (C.F. ) e C.F._26 dall'avv. Maddalena Asprone (C.F. ; C.F._24
[...]
(anche solo ), con sede legale in Parte_17 Parte_17
TE (BO), frazione Villanova, via Villanova n. 29/7 (C.F. e P.IVA ), P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Masciullo (C.F. ) e C.F._27 dall'avv. Pier Luigi Morara (C.F. ); C.F._28
[...]
(anche solo Parte_18
”), con sede legale in AF (NA), in via Santa Maria La Nova n. 1 (C.F. e P. Pt_18
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoriano Masciullo (C.F. P.IVA_4
) e dall'avv. Pier Luigi Morara (C.F. ); C.F._27 C.F._28
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_19 C.F._29 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_20 C.F._30 [...]
, nata a San Felice a [...] il [...] (C.F. Parte_21
), (C.F. ), nato C.F._31 Parte_22 C.F._32
a Napoli il 1/11/1961, (C.F. ), nata a [...] il Parte_23 C.F._33
7/1/1974, (C.F. ), nata a [...] il Parte_24 C.F._34
14/03/1978, (C.F. ), nata ad [...] il Parte_25 C.F._35
11/3/1958, (C.F. ), Parte_26 C.F._36 Parte_27 (C.F. ), nata il [...] ad [...], , nata il C.F._37 Parte_28
30/11/1976 a Torre Del Greco (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._38
Umberto Canetti (C.F. dall'Avv. Diego Canetti (C.F. C.F._39
); C.F._40
CREDITORI
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII e contemporanea richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII depositata il 27/6/2024, la società ha richiesto di essere ammessa CP_1 alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII, richiedendo altresì la concessione delle necessarie misure protettive di cui agli artt. 54 co. 2 e 55 co. 3 CCII.
Alla data di deposito della domanda era già pendente un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, depositato il 9/5/2024 da
[...]
”. Controparte_4
Con decreto del 9/7/2024, il Tribunale ha confermato inaudita altera parte le misure protettive tipiche e concesso le misure protettive atipiche di “divieto per i fornitori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno di a socio unico”, allo scopo di CP_1 preservare i rapporti di fornitura tra la proponente e il fornitore e, in generale, Controparte_5 la continuità aziendale posta a fondamento del piano di concordato.
Con decreto del 17/7/2024 il Tribunale di Napoli nord ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, riscontrando i presupposti prescritti dall'art. 47 CCII, e contestualmente nominando il dott. quale Giudice delegato e il dott. Giuseppe Persona_1
Castellano quale commissario giudiziale. Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti inoltre i termini per l'espressione del voto da parte dei creditori e disposto il versamento delle spese ex art. 47 co. 2 lett. d) determinate in € 50.000,00, prontamente depositate con assegno bancario.
Con successivo decreto del 18/7/2024, il Giudice delegato, dott. ha Persona_1 confermato le misure protettive concesse anche all'esito del contraddittorio tra le parti. Le misure protettive sono state successivamente prorogate con decreto del 30/7/2024, unitamente all'autorizzazione al “licenziamento per giusta causa ex art. 7 Statuto dei Lavoratori e artt. 238 e ss. CCNL applicato ai 30 lavoratori dipendenti che non hanno aderito alla proposta di di ricollocazione pattuita con il Protocollo di Ricollocazione Parte_29
Collettiva” ed ulteriormente prorogate con decreto del 12/12/2024.
All'esito delle operazioni di voto e della relazione sul relativo esito del commissario giudiziale, la società proponente ha chiesto l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 88 co. 2 CCII con istanza depositata in data 28/10/2024. Il Tribunale ha fissato l'udienza per l'omologa con decreto del 3/1/2025 al 19 febbraio 2025, successivamente rinviata al 2/4/2025, all'esito della quale si è riservato.
La società proponente ha ad oggetto la gestione di supermercati e ipermercati in Campania, tramite contratti di affiliazione;
dopo la cessione di svariati punti vendita e la chiusura di quello di AF, sono rimasti nella sua azienda i punti vendita di Castellammare, Torre Annunziata e OL, nonché la gestione di ristoranti in Castellammare e in OL.
Ha riferito poi che le cause della crisi erano da attribuire soprattutto alle difficoltà di gestione ed al sovraccarico di costi imprevisti dei punti vendita di maggiori dimensioni e, in particolare, dell'ipermercato di AF e di quello ceduto di Nola, che avevano costretto a CP_1 recedere dall'originario progetto di espansione. Lo scopo originario di infatti era CP_1 quello di diventare master franchisee di creando una piattaforma Controparte_6 logistica in Campania in franchising sotto il marchio , ma le condizioni avverse erano CP_2 state aggravate dal carente sostegno da parte di verso la quale si riservava di Parte_17 agire in via risarcitoria.
La proposta concordataria formulata da prevede un concordato in continuità CP_1 aziendale diretta da parte della stessa società proponente per i punti vendita di Castellammare e Torre, per i quali la cessione è prevista come soltanto eventuale, per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, e continuità indiretta per il punto vendita di OL e del connesso ristorante.
Il piano si sviluppa nell'arco temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di omologazione del concordato, originariamente stimata a partire da marzo 2024 fino a giugno 2029.
Nel dettaglio, la proposta prevede:
a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 6 CCII;
b) il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori subordinati e professionisti oltre i termini previsti dall'art. 109 co. 5 CCII di cui:
a. pagamento integrale entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 86 CCII per i crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti interessati dalla procedura di licenziamento collettivo per TFR, ferie non godute e altri accessori non pagati, con degradazione al CH soltanto perché pagati dilazionati, nella classe 1;
b. pagamento integrale entro il termine di 365 giorni ex art. 86 CCII per i crediti privilegiati dei professionisti esclusi dal ceto prededucibile, con degradazione al CH soltanto perché pagati dilazionati, nella classe 2; c) il pagamento parziale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis co. 1 n. 4, 5 e 5 bis per coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole, con collocazione nella classe 3, degradati al CH perché pagati in parte in denaro entro il termine più lungo di 660 giorni, in parte attraverso datio in solutum di due tipi di strumenti finanziari partecipativi (i primi a soddisfazione del 50% dell'importo del credito non soddisfatto in denaro, che attribuisce il diritto a partecipare agli utili della continuità, e i secondi a soddisfazione del 50% del restante importo non falcidiato, che attribuisce i diritti a partecipare ai proventi delle azioni giudiziali che saranno avviate da
[...] CP_ ;
d) la falcidia della parte decimale degli importi capitale e degli interessi passivi maturati fino alla data di avvio della procedura concordataria e la soddisfazione degli importi non falcidiati dei crediti AR attraverso la datio in solutum dei medesimi strumenti finanziari partecipativi;
e) la postergazione della soddisfazione del creditore concordatario di cui alla classe 17, riservata al
“socio postergato per crediti eventuali in surroga o regresso” a seguito della escussione delle garanzie personali che ha prestato;
f) nessuna soddisfazione per rinuncia dei “garanti personali per crediti eventuali in surroga o in regresso” di cui alla originaria classe 18;
g) trasformazione di in società per azioni, con contestuale costituzione del capitale CP_1 sociale ed emissione degli strumenti finanziari partecipativi;
h) la prosecuzione dell'attività aziendale in continuità diretta e poi indiretta del punto vendita di OL e del ristorante di OL, di cui è prevista la cessione nel 2027, e dei punti vendita di Castellammare, Torre Annunziata e del ristorante di Castellammare, di cui è prevista la cessione solo eventuale nel 2029 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi “target” di fabbisogno concordatario, con attribuzione dei proventi delle attività aziendali e delle cessioni ai titolari di strumenti partecipativi in continuità, secondo le rispettive categorie;
i) esercizio di azioni legali attive nell'interesse dei creditori concordatari non soddisfatti in denaro e con attribuzione dei proventi netti ai titoli di strumenti partecipativi della seconda tipologia.
In estrema sintesi, i punti principali del piano concordatario sono:
- la prosecuzione in continuità diretta delle attività dei punti vendita in Castellammare, Torre Annunziata e OL, fino alla data della loro cessione, anche al fine di incrementarne il valore;
- la cessione e la continuità diretta del punto vendita di OL e in continuità indiretta del ristorante di OL a partire dal primo semestre 2027, all'esito delle procedure competitive;
- cessione eventuale e continuità indiretta, solo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di fabbisogno del concordato al 31 dicembre 2018, dei punti vendita di Castellammare, del ristorante di Castellammare o, in alternativa, del punto vendita di Torre Annunziata;
- la definizione dei residui rapporti del punto vendita di AF e la cessione delle attrezzature situate al suo interno, all'offerente che ha presentato proposta di acquisto, unitamente all'assunzione degli addetti al punto vendita di AF, o ad altro acquirente individuato all'esito di procedura competitiva;
- esperimento di azioni legali con attribuzione dei proventi ai titoli di strumenti finanziari partecipativi della tipologia SFP contenzioso.
In termini economici, il piano prevede che saranno generati flussi in continuità per un importo pari ad almeno € 4,15 milioni (cd. “ipotesi target”), sostanzialmente derivanti dai flussi generati dalla gestione dei punti vendita attivi, dalla cessione del punto vendita di OL, del correlato ristorante nonché dalla cassa esistente (cfr. piano di concordato all'allegato D).
Qualora al 31/12/2028 non abbia conseguito i predetti flussi, la proposta CP_1 prevede che:
- in caso di flussi continuità effettivi compresi tra € 3,8 milioni e € 4,1 milioni, CP_1 procederà alla vendita dei punti di Castellammare e del correlato ristorante, il cui valore è stimato in € 390.000,00;
- in caso di flussi continuità effettivi minori di € 3,8 milioni, procederà alla CP_1 vendita del punto di Torre Annunziata il cui valore è stimato in € 1,3 milioni.
Alla proposta economica concorrono i proventi derivanti dalla coltivazione delle azioni legali attive. In caso di esito positivo dei contenziosi, la proponente ha prudenzialmente stimato in
€ 3.400.000,00 l'attivo ritraibile che, detratti i costi necessari, ammonterebbero al netto complessivo di € 3.000.000,00.
Il passivo concordatario è stato complessivamente stimato in € 24.132.661,00, suddiviso tra varie categorie di creditori, come illustrato nella seguente tabella.
Il passivo si compone anche di in un fondo rischi generico di € 200.000,00 e di ulteriori fondi rischi specifici connessi all'avveramento di determinati rischi già contemplati all'interno del piano. Il ceto creditorio è stato inoltre suddiviso in sedici classi, residuate dalle originarie diciotto, di cui soltanto le prime tre da soddisfare in danaro e le restanti mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi attraverso una originale datio in solutum.
La suddivisione in classi ai sensi dell'art. 87 co. 1 lett. m) CCII segue la seguente classificazione:
- classe 1: dipendenti, privilegiati degradati;
- classe 2: professionisti, privilegiati degradati;
- classe 3: coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole, privilegiati degradati;
Contr
- classe 4: e SACE per surroga, degradate al CH (intesa come classe eventuale perché, in caso di surroga, i privilegi spettanti sarebbero degradati al CH e soddisfatti con datio in solutum di strumenti finanziari partecipativi, ma più vantaggiosi rispetto a quelli attribuiti ai creditori delle classi inferiori);
- classe 5: banche garantite da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera omogenea a quelli delle classi 6 e 13, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore consistenza del Contr patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
- classe 6: leasing garantiti da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera omogenea a quelli delle classi 5 e 13, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore consistenza del Contr patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
- classe 7: creditori strategici per canoni di leasing, AR (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento comparativamente più favorevole);
- classe 8: creditori strategici per canoni di locazione, AR (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento comparativamente più favorevole);
- classe 9: imprese minori, AR (classe a tutela degli interessi dei creditori titolari di rapporti di fornitura di beni e servizi, verso il quale è riconosciuto un trattamento più favorevole di altri creditori AR);
- classe 10: leasing non garantito da fideiussioni, AR (crediti concordatari AR originari trattati in maniera analoga alla classe 11, ma che a differenza di questa raccoglie un creditore che è strategico per la continuità aziendale);
- classe 11: altri creditori AR non garantiti (crediti concordatari AR originari trattati in maniera analoga alla classe 10); - classe 12: creditore strategico garantito (formata da creditori strategici per la continuità aziendale, verso il quale è riconosciuto un trattamento più favorevole);
Contr
- classe 13: banche garantite da e SACE e da fideiussioni che rinunciano alle garanzie personali, AR (formata da creditori AR originari trattati in maniera analoga a quelli delle classi 5 e 6, per effetto della rinuncia alle fideiussioni personali che i creditori dovessero concedere dopo avere valutato la maggiore Contr consistenza del patrimonio di rispetto a quella dei patrimoni dei garanti personali);
Contr
- classe 14: banche garantite da e SACE e da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 15 e 16 in quanto di comune matrice bancaria);
- classe 15: banche garantite da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 14 e 16 in quanto di comune matrice bancaria);
- classe 16: leasing garantiti da fideiussioni che non rinunciano alle garanzie personali (crediti AR originari trattati in maniera omogenea alle classi 14 e 15 in quanto di comune matrice bancaria).
L'impianto originario della proposta contemplava anche le classi 17 (socio postergato per eventuali crediti in surroga o regresso) e 18 (garanti personali per crediti eventuali in surroga o regresso), ma sono state espunte nella sua versione aggiornata per la rinuncia dei rispettivi creditori ad esercitare i diritti di surroga o regresso.
Il ceto bancario, che costituisce una rilevante realtà nel passivo, è rappresentato dalle classi 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 ed è variamente collocato in ciascuna di queste classi in dipendenza delle garanzie di cui è munito il titolare del credito. Si noti infatti che i crediti bancari originariamente garantiti solo da fideiussioni personali sono stati collocati nella classe 5, Contr mentre i crediti bancari assistiti da garanzia e SACE, oltre che da fideiussioni, sono stati invece collocati nella classe 13. Analogamente, nella classe 6 sono stati collocati i crediti derivanti da rapporti di leasing garantiti dal valore del bene concesso in leasing, oltre che da fideiussioni, mentre la classe 10 raccoglie i crediti delle società di leasing che sono garantite esclusivamente dal valore del bene concesso in leasing e non anche da fideiussioni personali.
Alcune di queste classi sono state configurate come “eventuali”, perché il loro popolamento è stato condizionato all'avveramento di eventi determinanti per l'insorgenza del titolo, purché entro la data utile per le espressioni di voto (classi 4, 5 e 6). La realizzazione eventuale degli eventi condizionanti ha imposto la configurazione di alcune classi come “alternative” perché al loro interno “sono collocati i medesimi creditori a seconda che rinuncino o no alle Fideiussioni Personali” (cfr. pag. 49 della proposta concordataria).
Nei fatti questo comporta che, in caso di mancata escussione delle garanzie, i crediti bancari Contr garantiti da e SACE e collocati nella eventuale classe 4 siano destinati a transitare in altra classe, nella specie la 14 o la 15. Analogamente, sempre a titolo esemplificativo i crediti bancari garantiti da fideiussione compresi nella classe eventuale 5 sarebbero destinati al travaso nella classe 15 in caso di mancata rinuncia alla garanzia.
La suddivisione dei creditori in classi e il rispettivo trattamento è esposto con maggiore dettaglio dalla tabella che segue.
Lo spessore del sindacato del Tribunale in questa sede è limitato ad un controllo sulla regolarità della procedura e sulla completezza della documentazione allegata, che si affianca ad un giudizio di fattibilità giuridica del piano di concordato, intesa come prognosi di concreta soddisfazione dei creditori concorsuali, secondo gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2013 n. 1521; Cass. 28 settembre 2017 n. 22691; Cass. 13 marzo 2015 n. 5107). Nel giudizio di fattibilità giuridica demandato al Tribunale, rientra anche la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi ragionevolmente contenuti. Esula invece dal sindacato del Tribunale ogni valutazione sulla convenienza, riservata come tale al ceto creditorio, sia nel vaglio della verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati, sia nei rischi temporali connessi alla realizzazione dell'attivo (Cassazione civile, 11/04/2025, n.9453).
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, il piano presentato può dirsi fattibile ai sensi dell'art. 112 CCII, in quanto dotato di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.
Le aspettative derivanti dai flussi della continuità aziendale appaiono fondate su una prognosi complessa, ma verosimile, accompagnata dalla liquidazione di assets di valore significativo (in particolare in relazione al punto vendita di AF) e da misure “paracadute”, che soccorrono in via subordinata ed eventuale per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, volti ad incrementare il realizzo con ulteriori liquidazioni (in relazione in particolare ai punti vendita di Torre Annunziata e di Castellammare). Sebbene i risultati auspicati dalla proponente siano fondati su previsioni, che come tali non sono di certa realizzazione, tuttavia questi appaiono verosimili e di concreta fattibilità: nella prospettiva riservata al Tribunale, gli assunti patrimoniali, economici e finanziari che sono stati posti a fondamento dei valori del piano appaiono coerenti e, ove correttamente attuati, astrattamente in grado di produrre il risultato prospettato, ove attuati con una seria gestione in continuità.
D'altra parte, la variabilità dei risultati della gestione è destinata ad influenzare il grado di rendimento degli strumenti finanziari e dunque la stessa misura di soddisfazione del ceto creditorio, con la conseguenza che le incertezze del piano, la variabilità dei flussi di cassa e la maggiore appetibilità della proposta sono state rimesse ad una esclusiva valutazione di convenienza dei creditori chiamati al voto.
Le modalità di soddisfazione dei creditori sono variegate e consistono sia in pagamenti in denaro, sia in datio in solutum, tramite attribuzione di strumenti finanziari partecipativi.
Tali strumenti finanziari sono stati graduati secondo tipologie e gradi di rendimento differenti, in dipendenza della classe di creditori beneficiaria (SFP contenzioso e SFP continuità, a loro volta suddivisi in vari gradi).
Per la precisione, la proponente prevede di ripartire tra i creditori il ricavato degli strumenti finanziari partecipativi nelle quantità indicate nella tabella che segue.
L'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi costituisce una originale forma di datio in solutum e, dunque, di modalità alternativa all'adempimento dell'obbligazione concordataria, che non è ostativa alla omologa del piano.
L'art. 84 co. 3 CCII non esclude modalità alternative di soddisfazione dei creditori, anzi ribadisce con formula di ampio contenuto che “nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta” e che “la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”. Tra queste utilità possono senz'altro rientrare anche gli strumenti finanziari partecipativi, perché si tratta di una utilità che, sebbene di incerta realizzazione, appare economicamente valutabile e specificamente individuata nelle sue caratteristiche essenziali.
La valutazione della componente aleatoria insita in questi strumenti finanziari deve essere apprezzata nella sua convenienza dal creditore chiamato al voto: in linea di principio, essa esula dai profili di ammissibilità della proposta, purché la prognosi sia fondata su una indagine oggettiva e su dati verificati. L'oggetto del vaglio giudiziale infatti non riguarda la capacità di effettivo rimborso degli strumenti finanziari, ma solo l'astratta attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori, come mezzi di pagamento diversi dal denaro, pertanto è sufficiente che essi non siano manifestamente privi, ab origine, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti (in questi termini già si è pronunciato il Tribunale Roma in data 11/03/2023, sebbene in relazione ad una fattispecie eterogenea di concordato liquidatorio).
Nella fattispecie la prognosi, seppure affidata ad elementi aleatori, riposa su una seria indagine e su dati affidabili e concreti, che rendono la proposta astrattamente adatta a soddisfare le ragioni dei creditori nei termini illustrati dal proponente, in termini di ragionevolezza ed elevata probabilità.
La loro emissione va dunque ammessa, purché la società assuma la forma di società per azioni, come da nuovo atto costitutivo depositato da da attuare subordinatamente alla CP_1 omologazione di cui all'art. 120 quinquies CCII.
Tali condizioni concorrenti consentono la diretta applicabilità dell'art. 2343 co. 6 c.c. anche alla società in concordato preventivo.
La proposta appare inoltre regolarmente impostata sotto il profilo della corretta formazione delle classi e della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. d) ed e), che hanno votato favorevolmente ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. b) CCII.
Ai sensi dell'art. 85 co. 3 CCII, nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria: nell'ottemperare a questa norma, la proposta aveva stilato un elenco di sedici classi nel rispetto del criterio della cd. “doppia omogeneità”, per posizione giuridica ed interessi economici, separando il trattamento dei creditori prelatizi muniti di grado privilegio superiore (classe 1 per i dipendenti, classe 2 per i professionisti, classe 3 per i coltivatori diretti, artigiani e cooperative agricole) da quelli non assistiti da cause legittime di prelazione o degradati (crediti bancari, canoni di locazione, leasing, imprese minori etc).
Diverso inoltre è il trattamento riservato ai creditori, laddove soltanto per le prime tre classi è stata contemplata la soddisfazione in denaro, mentre per le restanti è stata stabilita l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi, diverse per tipologia e per grado di rendimento (SFP contenzioso e SFP continuità, ciascuno con diversi gradi di rendimento). In particolare, la classe 1 riserva ai lavoratori un corretto trattamento nei termini di pagamento, che è garantito nei sei mesi dalla data della omologa: questa tempistica appare rispettosa sia dell'art. 86 CCII, per il rispetto del termine massimo della moratoria, sia dell'art. 109 co. 5 CCII, per essere stata la classe ammessa al voto.
Già nella formulazione della proposta alcune classi erano state previste come eventuali o
“condizionate”, in particolare le classi 4, 5 e 6. La classe 4 infatti comprende i crediti assistiti Contr da privilegio spettanti a e SACE per il caso di escussione da parte delle banche della garanzia fornita, ma in caso di mancata escussione era stato previsto che i crediti sarebbero confluiti nella classe 14 o 15, a seconda della rinuncia o meno alle garanzie. Analogamente per la classe 5, comprendente i crediti verso banche assistiti da fideiussioni rilasciate dai soci o dal in caso di mancata rinuncia alla garanzia sarebbero confluiti nella classe 15; Per_2 così anche per la classe 6, comprendente il credito di una società di leasing assistito da privilegio speciale, destinati a confluire nella classe 10.
Il commissario ha poi precisato che “Le classi 4, 5 e 6 non si sono formate e le relative posizioni sono confluite nelle classi dei creditori 14, 15 e 16, sicché risultano ammesse al voto le classi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 e quindi complessivamente n. 11 classi. Occorre altresì precisare che la classe 12 (creditore strategico garantito), che era composta dal credito del fornitore strategico è stata azzerata prima del voto per effetto della CP_5 compensazione integrale con efficacia retroattiva” (cfr. pp. 26 e 27 della relazione sul voto del commissario).
Di queste 11 classi residue, a seguito delle comunicazioni di rito, hanno espresso voto favorevole le seguenti:
▪ Classe 2 favorevole per il 71,72%;
▪ Classe 3 favorevole per il 54,30%;
▪ Classe 8 favorevole per l'85,29%;
▪ Classe 9 favorevole per il 71,69%;
▪ Classe 10 favorevole per il 100%;
▪ Classe 11 favorevole per il 60,12%;
Risulta dunque l'approvazione da parte della maggioranza delle classi nel numero di sei classi su un totale di undici, così come rielaborate dal commissario;
di queste, almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione, come preteso dall'art. 112 co. 2 lett. d) ai fini della omologazione (classe 2 e 3).
Per l'omologa del concordato in continuità aziendale infatti, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. f) CCII, è necessario verificare se tutte le classi abbiano espresso voto favorevole; in subordine, ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII, se una o più classi sono dissenzienti, occorre verificare se sussistono una serie di ulteriori condizioni congiunte, che ricorrono anche nella fattispecie. Nella fattispecie, mancando l'approvazione unanime di tutte le classi, occorre prendere in esame le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 2 CCII.
Procedendo con ordine, risultano senz'altro soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 2 lett. a), b) e c). La proponente infatti ha assicurato che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente quello di liquidazione in maniera da attribuire ai creditori delle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (criteri cd. della absolute priority rule e della relative priority rule).
Per la precisione, la proponente prevede di mettere a disposizione dei creditori concordatari € 2.824.669,00, di cui:
- € 1.213.132,00 corrispondente al valore di liquidazione, così come stimato dal perito ex art. 84 co. 5 CCII, sarà ripartito secondo la regola dell'absolute priority rule ex art. 84 co. 6 CCII a soddisfazione delle classi 1, 2 e in parte anche della 3;
- € 1.611.537,00, stima eccedente il valore di liquidazione, qualora fosse realizzato, secondo l'ipotesi ottimistica del piano, sarà ripartito in parte ai creditori della classe 3 secondo l'ordine dei privilegi e, per il resto, ai restanti creditori concordatari titolari di diversi strumenti finanziari partecipativi.
Mette inoltre a disposizione il valore risultante dalla ristrutturazione ex art. 120 quater CCII, pari ad € 1.395.125,00, e la liquidità derivante dalla continuità aziendale, dalle cessioni di rami d'azienda previste e dall'esercizio delle azioni legali attive, al netto dei rispettivi costi.
La proposta risulta quindi approvata dalla maggioranza delle classi ai sensi dell'art. 112 co. 2 lett. d) CCII.
Nell'illustrare l'esito delle votazioni ai sensi dell'art. 110 CCII e nel rettificare la precedente relazione, viziata da errori di calcolo, il commissario dott. Castellano ha confermato l'esito delle votazioni delineato dalla proponente;
ha quindi illustrato le opposizioni presentate alla istanza di omologa.
Le opposizioni possono essere raccolte in due separate categorie, per l'affinità delle posizioni.
Anzitutto, sono pervenute opposizioni di trenta lavoratori, omogenee nel contenuto, che si dolgono essenzialmente del mancato riconoscimento di retribuzioni non corrisposte e del mancato pagamento delle spettanze da parte del fondo di tesoreria.
Le osservazioni del commissario devono essere condivise. Nella fase dell'omologa, il sindacato del Tribunale è confinato alla correttezza della procedura volta a favorire una soluzione della crisi concordata con i creditori;
a questa fase sono estranee controversie sull'accertamento del credito retributivo. Analogamente è irricevibile la richiesta, formulata ai fini dell'accesso al fondo, di emissione della dichiarazione di incapienza, che esula dall'oggetto del giudizio di omologazione (per ulteriori ragguagli sulla funzione del fondo di tesoreria, introdotto dall'art. 1 commi 755 e 756 L. 27/12/2006 n. 296 per garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto nelle imprese di maggiori dimensioni, e sui rapporti tra fondo di tesoreria e fondo di garanzia, si veda la circolare n. 70/2023). CP_8
Da parta sua, la proponente ha insistito per la correttezza degli importi riconosciuti ai lavoratori nel concordato, evidenziando i vizi di calcolo in cui sarebbero incorsi i creditori:
“nella determinazione degli importi pretesi per TFR alcuni opponenti non conteggiano gli Contr acconti di TFR che hanno già ricevuto da nel corso del rapporto di lavoro, richiamando l'importo indicato nella Certificazione Unica, senza considerare che tale documento non considera gli acconti corrisposti in pendenza di rapporto” (cfr. note di replica alle opposizioni dei creditori). Ha aggiunto poi che “anche se sussistessero, le differenze che sono state contestate sarebbero minime e sarebbero integralmente coperte dai fondi rischi stanziati a piano”, per cui è da ritenere che le osservazioni critiche dei lavoratori non spostino comunque gli equilibri della decisione.
In ogni caso, alla udienza del 2/4/2025, i lavoratori non hanno reiterato le osservazioni critiche sull'ammontare delle retribuzioni, ma soltanto sulla spettanza della dichiarazione di incapienza, per la quale hanno manifestato di serbare prioritario interesse.
Seguono l'opposizione di e quella, sostanzialmente analoga, di Parte_17
entrambe appartenenti al Gruppo Coop. Parte_18
La si duole essenzialmente di essere stata ingiustamente esclusa dal voto, ma Parte_17 ha anche lamentato sia carenze procedurali, assumendo ritardi nella trasmissione della relazione, sia la irrealizzabilità della ipotesi di risanamento.
Anche in questo caso le opposizioni non meritano condivisione.
Nel merito non può essere accolta l'osservazione, del tutto apodittica e opinabile, che la prospettiva di risanamento avanzata da sia del tutto remota, perché non può essere CP_1 esclusa la serietà e la proficuità delle iniziative prospettate nel piano, fondate su una prognosi ottimistica ma comunque verosimile, con la soddisfazione, seppure dilazionata e falcidiata, dei creditori concorsuali, in misura maggiore rispetto allo stimato valore di liquidazione, elementi sufficienti a dimostrare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. g) CCII.
D'altra parte, ai sensi dell'art. 112 co. 3 CCII, è chiaro che in una eventuale liquidazione i creditori dovrebbe rinunciare ai flussi della continuità offerti dalla proponente e quindi a una prospettiva reddituale eccedente rispetto alla mera liquidazione degli assets aziendali. Nella fattispecie, la cessione dei punti vendita non è stata esclusa dalla proponente, ma è stata subordinata solo al mancato raggiungimento della ipotesi target e comunque soltanto dopo l'incremento della redditività degli esercizi commerciali per effetto della continuità diretta, con un'offerta di ampio contenuto che appare garantire sufficientemente i creditori concorsuali. Anche all'interno della originaria proposta di concordato, è stato esposto in maniera esaustiva Contr che “Le azioni per l'incremento dell'attivo sopra elencate consentiranno a la creazione in arco di piano di un valore eccedente il valore di liquidazione che, altrimenti, non vi sarebbe e costituiscono quindi un significativo vantaggio rispetto a quanto sarebbe conseguibile nell'alternativa della liquidazione giudiziale”, con affermazione che non trova puntuale smentita nella comparsa dell'opponente (così anche il punto 4.4.4. del piano di concordato, cfr. allegato C).
Tra l'altro, anche qualora i flussi di cassa non dovessero raggiungere i risultati ottimistici auspicati, la proponente ha già contemplato la possibilità di proseguire gli esercizi commerciali in continuità indiretta, previa loro cessione, offrendo un “piano B” che offre ai creditori una adeguata garanzia di solidità del piano e di serietà della proposta anche in caso di circostanze avverse.
Infine, la proposta di concordato contempla tra le sue attività principali una poderosa azione risarcitoria avverso, tra i vari membri del proprio accusata di CP_9 CP_2 Pt_17 aver concorso a ingenerare la crisi con politiche aziendali sfavorevoli: da qui emerge palese il conflitto di interesse rispetto a quello serbato dal restante ceto creditorio ai sensi dell'art. 109 co. 6 CCII.
In ogni caso, l'opposizione del creditore non supera la prova di resistenza, perché “Pur volendo considerare ai fini delle maggioranze il voto di , la cui posizione è Parte_17 stata inserita in un fondo rischi, l'espressione di voto della classe 11 resterebbe favorevole passando dal 60,12% al 54,1%” (cfr. relazione sul voto del commissario).
Anche per questi creditori vanno dunque integralmente condivise le argomentazioni avanzate a sostegno della omologabilità del piano.
In definitiva, il Collegio ritiene che sussistanto tutte le condizioni prescritte dagli artt. 112 ss. CCII per la omologabilità del piano, ivi comprese la regolarità della procedura, l'esito favorevole della votazione, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe e la fattibilità del piano.
Dall'omologazione del concordato consegue anche la possibilità per la proponente di attuare il piano di trasformazione societaria in società per azioni ai sensi dell'art, 116 co. 3 CCII, sul presupposto della sua pubblicità.
Per effetto della omologazione del piano, la sua esecuzione sarà sorvegliata dal Giudice delegato e dal commissario giudiziale già nominato ai sensi degli artt. 118 ss. CCII.
P.Q.M.
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da CP_1
DISPONE che il commissario giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato, depositando ogni tre mesi breve relazione riepilogativa delle attività compiute dalla proponente, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 118 CCII, trasmettendola ai creditori;
DISPONE la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 113 CCII;
DISPONE la pubblicazione della sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 48 co. 5 CCII.
Così deciso in Aversa alla camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Benedetta Magliulo dott. Michelangelo Petruzziello