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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10151 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 6.11.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Sono comparse, tramite note di trattazione scritta, le parti costituite le quali si riportano alle difese in atti. Parte attrice attesta che le note sono state redatte con la collaborazione della dott.ssa Carmela Vizzi, praticante avvocato
Il Giudice, decide il giudizio come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia
Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 28554/2024 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Oronzo Vizzi presso il cui studio, sito in Parte_1
Massa Lubrense (NA), alla Via Colli di Acquara n. 5 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Pansini e domiciliata presso il suo studio in Napoli , Riviera di Chiaia n. 276.
CONVENUTA
Con atto di citazione l'attrice di cui sopra conveniva in giudizio la
[...]
, esponendo principalmente Controparte_1
quanto segue: - che l'istante per problemi tiroidei manifestatisi durante l'anno 2014, consultava diversi specialisti della materia ed infine decideva di rivolgersi al Policlinico della
Seconda Università di Napoli;
- che accertata la necessità di una terapia chirurgica, qualche giorno prima del ricovero, veniva eseguita una consulenza ORL (ore 12,30 del 4.2.2015) in D.H. presso il VII servizio di chirurgia generale dell'
[...]
(ora Controparte_2 [...]
,) che evidenziava Controparte_3
“Fibrolaringoscopia con ottica flessibile. Asse longitudinale normoconformato, corde vocali vere normomobili, spazio glottico nella norma. Quadro di laringite cronica da fumo”;
- che il giorno 11 del mese di maggio 2015 l'istante , dunque, si ricoverava proprio presso il VII Servizio di Chirurgia Generale dell'AOU - Università degli Studi della Campania , per sottoporsi ad intervento chirurgico di Controparte_1
tiroidectomia totale. Dopo l'intervento, come si legge nel diario clinico nell'immediato post-operatorio, nonostante il “buono il risveglio con moderato tirage” per cui “si somministrava terapia medica”, veniva eseguita una consulenza
ORL che evidenziava: “Pz. sottoposta a tiroidectomia totale, presenta marcato tirage inspiratorio. Alla fibrolaringoscopia si evidenzia paresi delle corde vocali vere, che appaiono in posizione paramediana. Spazio respiratorio insufficiente.
Utile trasferimento in Unità Intensiva. Prossimo controllo tra 7 gg”;
- che l' istante veniva, quindi, accolta, lo stesso giorno, in terapia intensiva presso lo stesso nosocomio, dove, per l'aggravarsi delle condizioni, in data 18 maggio
2015, veniva sottoposta, a causa di una grave insufficienza respiratoria post- operatoria, ad un secondo intervento di “tracheostomia chirurgica”;
- che l' istante in data 28 maggio 2015 veniva dimessa dal reparto di terapia intensiva e trasferita presso il reparto di chirurgia generale della stessa struttura ospedaliera;
- che in data 26 giugno 2015, dopo una lunga degenza e terapie e cure somministrate presso lo stesso nosocomio, veniva eseguita una ulteriore consulenza ORL che evidenziava : “Paziente decannulata con esito cicatriziale della tracheostomia, pressoché afona, non presente tirage laringeo, il quadro fibrolaringoscopico non evidenzia modificazioni rispetto all'ultimo controllo del
7 giugno 2015. Le corde vocali vere paretiche in posizione paramediana, aspetto ovalare della glottide e triangolo posteriore, presentano lieve edema mucoso sul bordo libero basculante durante gli atti respiratori. Lo spazio respiratorio sembra sufficiente a riposo. Si consiglia terapia logopedica per la riabilitazione vocale e nuovo controllo tra circa un mese”;
- che l' istante, dopo ulteriori controlli e cure, veniva infine dimessa il 2 luglio 2015 con la diagnosi “Si consiglia terapia logopedica per la riabilitazione vocale, aerosolterapia e si invita a controllo tra un mese” riportando, a causa dei suddetti fatti, lesioni personali causate, dall'operato dei sanitari della azienda ospedaliera convenuta.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità professionale medica del/dei sanitario/i che era/erano di turno in data 11 maggio 2015, presso il VII
Servizio di Chirurgia Generale dell' Direttore Prof. Controparte_4 [...]
poiché, per i fatti di cui in premessa, ha/hanno proceduto al suddetto primo Per_1
intervento chirurgico di Tiroidectomia Totale e, nell'eseguirlo, non si sono attenuti alle buone pratiche clinico-assistenziali ed hanno, per imperizia, negligenza e/o imprudenza, leso i nervi ricorrenti, con paresi delle corde vocali e conseguente riduzione dello spazio glottico, procurando così le lesioni personali violando, colposamente, i doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale. Chiedeva di accertare e dichiarare, di conseguenza, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale diretta e/o indiretta della convenuta,
Controparte_5
e di condannarla al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni
[...]
da lesioni personali subite per l'evento per cui è causa, della somma di Euro 119.412,00.
Si costituiva l' Controparte_5
la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare
[...]
la nullità dell'atto di citazione. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza, in tutto o in parte, delle pretese avanzate dall'attrice e la insussistenza di qualsiasi responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, a suo carico in relazione ai fatti di cui si controverte nonché la inconfigurabilità del nesso causale tra il ricovero della paziente e i danni asseriti e per l'effetto, di rigettare le domande articolate dall'attrice nell'atto introduttivo.
Veniva espletata procedura ex art. 696 bis c.p.c. e depositata la consulenza tecnica preventiva a firma del dott. il dott. i quali Controparte_6 Persona_2
riscontravano errori di gestione da parte dei sanitari nella gestione della paziente.
La causa prodotta documentazione, e formulata proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c non accettata dalle parti veniva rinviata al 06/11/2025 ex art 281 sexies c.p.c.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta anche in ossequio alla riforma di cui alla L. 24/17, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta, i quali nel corso dell'esecuzione della tiroidectomia, provocavano la lesione di entrambi i nervi ricorrenti, con paresi delle corde vocali vere e spazio glottico ridotto.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta dal dott. e dal dott. i quali dall'analisi del caso per cui è causa e della CP_6 Per_2
documentazione depositata, evidenziavano alcune criticità nella gestione del caso da parte dei sanitari della struttura convenuta.
I consulenti evidenziavano, come nella specie, che “l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale è sicuramente in rapporto di causalità con il manifestarsi del postumo permanente verificatosi (paralisi della corda vocale vera sinistra) in quanto l'esame laringoscopico effettuato nell'immediato preoperatorio evidenziava una normomobilità delle corde vocali vere mentre lo stesso giorno dell'intervento la paziente presentava postoperatorio un tirage e una paresi bilaterale in posizione paramediana (accertata da una consulenza otorinolaringoiatrica con laringoscopia) che richiedeva l'immediato trasferimento d'urgenza nella Unità di terapia Intensiva per l'effettuazione di un intervento di tracheotomia”. Inoltre gli stessi evidenziavano che “l'esito è conseguenza di un errore in quanto l'intervento in oggetto non rientra nei casi di non facile e routinaria esecuzione. La diagnosi di ingresso deponeva per un gozzo multinodulare, con un aumento di volume della ghiandola non significativo, in assenza di una invasione mediastinica (gozzo immerso). Non si trattava peraltro di una patologia neoplastica la cui exeresi avrebbe potuto richiedere il sacrificio di una struttura anatomica quale il nervo ricorrente (la salvaguardia della vita risulta predominante sulla salvaguardia della funzione). Ma nel caso in oggetto ci troviamo in presenza di una comune patologia tiroidea (gozzo multinodulare) priva di significativi fattori di rischio (volume esorbitante, gozzo immerso mediastinico dislocante le strutture limitrofe). E dalla descrizione dell'intervento nel diario chirurgico non emergono particolari difficoltà riscontrate nel corso dell'intervento (presenza di aderenze, varianti anatomiche etc.)”.
I consulenti concludevano “I postumi permanenti descritti in atto di citazione, ossia
“inequivocabile lesione di entrambi i nervi ricorrenti con paralisi delle corde vocali vere” risultano solo in parte presenti in quanto corrispondono ai postumi presenti nell'immediato periodo postoperatorio. Infatti, successivamente, la paresi del nervo ricorrente di destra è andata risolvendosi mentre la paresi della corda vocale vera di destra
è andata stabilizzandosi in paralisi. Pertanto i postumi permanenti corrispondono a una paralisi ricorrenziale monolaterale della corda vocale vera di sinistra”
Gli stessi stimavano un danno biologico permanente in misura dell'11% riconoscendo un danno biologico temporaneo totale di 50 giorni ed un danno biologico temporaneo parziale di 30 giorni al 50%.
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in assenza di osservazioni da parte della struttura convenuta.
Ciò posto, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate nell'edizione del 2024.
Prima dell'edizione del 2021 le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data
8.03.2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame non
è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) si ritiene di considerare la sola voce di danno biologico, con l'esclusione dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale. Alla luce di quanto suddetto, calcolata l'età della paziente (68 anni) e valutata la percentuale menomativa dell'11% (percentuale di danno complessivo subito) si avrà un totale di euro
19.989,00.
A tale importo si stima un danno per ITT di 50 giorni ed una ITP di 30 giorni al 50% per un totale di euro 7.475,00 alla luce della medesima tabella già richiamata stimando un importo di ITT pari ad € 115/die considerando che nell'immediato venne sottoposta ad intervento chirurgico di urgenza di tracheotomia che ha di certo generato un forte patema d'animo nella paziente. Si aggiunga a questo che, come evidenziato dai ctu nell'immediato periodo postoperatorio risultò una “paralisi delle corde vocali vere” ma che successivamente, la paresi del nervo ricorrente di destra è andata risolvendosi mentre la paresi della corda vocale vera di destra è andata stabilizzandosi in paralisi.
Il danno totale risarcibile ammonta, dunque ad euro 27.464,00.
Parte attrice in atto introduttivo chiede, oltra al riconoscimento del danno biologico, anche
“un danno morale che andrà valutato riconoscendo alla istante una personalizzazione massima” ed “… anche il danno biologico di natura psichica.”
Orbene si impongono alcune precisazioni. Del danno biologico di natura psichica, inteso quale menomazione all'integrità del bene salute quale danno permanente, vi sono in atti certificazioni di una sindrome ansioso depressiva post reattiva che, però, non è indicata in diretta correlazione causale con gli eventi per cui è causa e di cui alcun cenno veniva fatto in sede di atp, né in ricorso ( se non in modo molto generico) né nella ctp.
Va peraltro osservato come in sede di ctu non sono state avanzate delle critiche alla bozza e che, in sede di ricorso di merito, la ricorrente si è limitata ad allegare una propria perizia id parte non precisando quale aspetto della ctu non si condividesse e , soprattutto, per quale ragione clinica al di là della percentuale menomativa differente evidenziata dal proprio consulente. Questo anche alla luce della ctp in atti elaborata in sed di atp a firma dei dott.ri e che stimavano il danno biologico in una misura pari al 13-14% Per_3 Per_4
alla luce delle difficoltà fonatorie della paziente. Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che l' attore, in atto introduttivo invoca una personalizzazione del danno in ragione dell'alterazione del proprio stato di benessere psichico e relazionale.
Ritiene chi scrive che non vi sia più spazio per un'autonoma figura di danno esistenziale, ma che anche il pregiudizio, che la dottrina e la giurisprudenza intendevano risarcire con il ricorso a tale categoria, ben possa trovare adeguato ristoro con il ricorso alla nozione ampliata di danno non patrimoniale, nel quale fare confluire appunto tutte le ripercussioni alla sfera personale del danneggiato. È evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo sull'art. 2059 c.c., di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.
Ed invero in applicazione dei principi sopra esposti e in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale”
(dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti ( quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale “personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno ( e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S.
Martino”. Illuminante, a tal proposito, la recentissima ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il
“danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisicain sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente
è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze
"dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.”
Circostanze specifiche ed eccezionali non riscontrabili nel caso di specie dove le conseguenze indicate nei capi di prova, non ammessi, sarebbero analoghe in ciascun soggetto paragonabile all'attore che avesse subito la medesima lesione e pertanto già rientranti nella valutazione del danno biologico “standard”.
Sull' importo, decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento per il presente procedimento per la voce studio, avendo già predisposto le difese per la fase di atp ed al medio per le restanti fasi espunta la fase decisionale non avendo il giudizio previsto il deposito note ex art. 190 cpc ed al valore medio per il procedimento di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma all'attualità € 27.464,00 Parte_1
oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (maggio 2015 ) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 27.464,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali per il presente procedimento cpc che liquida in € 786,00 per spese oltre € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea delle spese processuali per il procedimento di atp che liquida in € 286,00 per spese oltre €
3.056,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
D) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate nel procedimento di atp.
Napoli, 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
Sono comparse, tramite note di trattazione scritta, le parti costituite le quali si riportano alle difese in atti. Parte attrice attesta che le note sono state redatte con la collaborazione della dott.ssa Carmela Vizzi, praticante avvocato
Il Giudice, decide il giudizio come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia
Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 28554/2024 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Oronzo Vizzi presso il cui studio, sito in Parte_1
Massa Lubrense (NA), alla Via Colli di Acquara n. 5 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Pansini e domiciliata presso il suo studio in Napoli , Riviera di Chiaia n. 276.
CONVENUTA
Con atto di citazione l'attrice di cui sopra conveniva in giudizio la
[...]
, esponendo principalmente Controparte_1
quanto segue: - che l'istante per problemi tiroidei manifestatisi durante l'anno 2014, consultava diversi specialisti della materia ed infine decideva di rivolgersi al Policlinico della
Seconda Università di Napoli;
- che accertata la necessità di una terapia chirurgica, qualche giorno prima del ricovero, veniva eseguita una consulenza ORL (ore 12,30 del 4.2.2015) in D.H. presso il VII servizio di chirurgia generale dell'
[...]
(ora Controparte_2 [...]
,) che evidenziava Controparte_3
“Fibrolaringoscopia con ottica flessibile. Asse longitudinale normoconformato, corde vocali vere normomobili, spazio glottico nella norma. Quadro di laringite cronica da fumo”;
- che il giorno 11 del mese di maggio 2015 l'istante , dunque, si ricoverava proprio presso il VII Servizio di Chirurgia Generale dell'AOU - Università degli Studi della Campania , per sottoporsi ad intervento chirurgico di Controparte_1
tiroidectomia totale. Dopo l'intervento, come si legge nel diario clinico nell'immediato post-operatorio, nonostante il “buono il risveglio con moderato tirage” per cui “si somministrava terapia medica”, veniva eseguita una consulenza
ORL che evidenziava: “Pz. sottoposta a tiroidectomia totale, presenta marcato tirage inspiratorio. Alla fibrolaringoscopia si evidenzia paresi delle corde vocali vere, che appaiono in posizione paramediana. Spazio respiratorio insufficiente.
Utile trasferimento in Unità Intensiva. Prossimo controllo tra 7 gg”;
- che l' istante veniva, quindi, accolta, lo stesso giorno, in terapia intensiva presso lo stesso nosocomio, dove, per l'aggravarsi delle condizioni, in data 18 maggio
2015, veniva sottoposta, a causa di una grave insufficienza respiratoria post- operatoria, ad un secondo intervento di “tracheostomia chirurgica”;
- che l' istante in data 28 maggio 2015 veniva dimessa dal reparto di terapia intensiva e trasferita presso il reparto di chirurgia generale della stessa struttura ospedaliera;
- che in data 26 giugno 2015, dopo una lunga degenza e terapie e cure somministrate presso lo stesso nosocomio, veniva eseguita una ulteriore consulenza ORL che evidenziava : “Paziente decannulata con esito cicatriziale della tracheostomia, pressoché afona, non presente tirage laringeo, il quadro fibrolaringoscopico non evidenzia modificazioni rispetto all'ultimo controllo del
7 giugno 2015. Le corde vocali vere paretiche in posizione paramediana, aspetto ovalare della glottide e triangolo posteriore, presentano lieve edema mucoso sul bordo libero basculante durante gli atti respiratori. Lo spazio respiratorio sembra sufficiente a riposo. Si consiglia terapia logopedica per la riabilitazione vocale e nuovo controllo tra circa un mese”;
- che l' istante, dopo ulteriori controlli e cure, veniva infine dimessa il 2 luglio 2015 con la diagnosi “Si consiglia terapia logopedica per la riabilitazione vocale, aerosolterapia e si invita a controllo tra un mese” riportando, a causa dei suddetti fatti, lesioni personali causate, dall'operato dei sanitari della azienda ospedaliera convenuta.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità professionale medica del/dei sanitario/i che era/erano di turno in data 11 maggio 2015, presso il VII
Servizio di Chirurgia Generale dell' Direttore Prof. Controparte_4 [...]
poiché, per i fatti di cui in premessa, ha/hanno proceduto al suddetto primo Per_1
intervento chirurgico di Tiroidectomia Totale e, nell'eseguirlo, non si sono attenuti alle buone pratiche clinico-assistenziali ed hanno, per imperizia, negligenza e/o imprudenza, leso i nervi ricorrenti, con paresi delle corde vocali e conseguente riduzione dello spazio glottico, procurando così le lesioni personali violando, colposamente, i doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale. Chiedeva di accertare e dichiarare, di conseguenza, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale diretta e/o indiretta della convenuta,
Controparte_5
e di condannarla al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni
[...]
da lesioni personali subite per l'evento per cui è causa, della somma di Euro 119.412,00.
Si costituiva l' Controparte_5
la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare
[...]
la nullità dell'atto di citazione. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza, in tutto o in parte, delle pretese avanzate dall'attrice e la insussistenza di qualsiasi responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, a suo carico in relazione ai fatti di cui si controverte nonché la inconfigurabilità del nesso causale tra il ricovero della paziente e i danni asseriti e per l'effetto, di rigettare le domande articolate dall'attrice nell'atto introduttivo.
Veniva espletata procedura ex art. 696 bis c.p.c. e depositata la consulenza tecnica preventiva a firma del dott. il dott. i quali Controparte_6 Persona_2
riscontravano errori di gestione da parte dei sanitari nella gestione della paziente.
La causa prodotta documentazione, e formulata proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c non accettata dalle parti veniva rinviata al 06/11/2025 ex art 281 sexies c.p.c.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta anche in ossequio alla riforma di cui alla L. 24/17, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta, i quali nel corso dell'esecuzione della tiroidectomia, provocavano la lesione di entrambi i nervi ricorrenti, con paresi delle corde vocali vere e spazio glottico ridotto.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta dal dott. e dal dott. i quali dall'analisi del caso per cui è causa e della CP_6 Per_2
documentazione depositata, evidenziavano alcune criticità nella gestione del caso da parte dei sanitari della struttura convenuta.
I consulenti evidenziavano, come nella specie, che “l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale è sicuramente in rapporto di causalità con il manifestarsi del postumo permanente verificatosi (paralisi della corda vocale vera sinistra) in quanto l'esame laringoscopico effettuato nell'immediato preoperatorio evidenziava una normomobilità delle corde vocali vere mentre lo stesso giorno dell'intervento la paziente presentava postoperatorio un tirage e una paresi bilaterale in posizione paramediana (accertata da una consulenza otorinolaringoiatrica con laringoscopia) che richiedeva l'immediato trasferimento d'urgenza nella Unità di terapia Intensiva per l'effettuazione di un intervento di tracheotomia”. Inoltre gli stessi evidenziavano che “l'esito è conseguenza di un errore in quanto l'intervento in oggetto non rientra nei casi di non facile e routinaria esecuzione. La diagnosi di ingresso deponeva per un gozzo multinodulare, con un aumento di volume della ghiandola non significativo, in assenza di una invasione mediastinica (gozzo immerso). Non si trattava peraltro di una patologia neoplastica la cui exeresi avrebbe potuto richiedere il sacrificio di una struttura anatomica quale il nervo ricorrente (la salvaguardia della vita risulta predominante sulla salvaguardia della funzione). Ma nel caso in oggetto ci troviamo in presenza di una comune patologia tiroidea (gozzo multinodulare) priva di significativi fattori di rischio (volume esorbitante, gozzo immerso mediastinico dislocante le strutture limitrofe). E dalla descrizione dell'intervento nel diario chirurgico non emergono particolari difficoltà riscontrate nel corso dell'intervento (presenza di aderenze, varianti anatomiche etc.)”.
I consulenti concludevano “I postumi permanenti descritti in atto di citazione, ossia
“inequivocabile lesione di entrambi i nervi ricorrenti con paralisi delle corde vocali vere” risultano solo in parte presenti in quanto corrispondono ai postumi presenti nell'immediato periodo postoperatorio. Infatti, successivamente, la paresi del nervo ricorrente di destra è andata risolvendosi mentre la paresi della corda vocale vera di destra
è andata stabilizzandosi in paralisi. Pertanto i postumi permanenti corrispondono a una paralisi ricorrenziale monolaterale della corda vocale vera di sinistra”
Gli stessi stimavano un danno biologico permanente in misura dell'11% riconoscendo un danno biologico temporaneo totale di 50 giorni ed un danno biologico temporaneo parziale di 30 giorni al 50%.
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in assenza di osservazioni da parte della struttura convenuta.
Ciò posto, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate nell'edizione del 2024.
Prima dell'edizione del 2021 le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico”) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data
8.03.2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame non
è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) si ritiene di considerare la sola voce di danno biologico, con l'esclusione dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale. Alla luce di quanto suddetto, calcolata l'età della paziente (68 anni) e valutata la percentuale menomativa dell'11% (percentuale di danno complessivo subito) si avrà un totale di euro
19.989,00.
A tale importo si stima un danno per ITT di 50 giorni ed una ITP di 30 giorni al 50% per un totale di euro 7.475,00 alla luce della medesima tabella già richiamata stimando un importo di ITT pari ad € 115/die considerando che nell'immediato venne sottoposta ad intervento chirurgico di urgenza di tracheotomia che ha di certo generato un forte patema d'animo nella paziente. Si aggiunga a questo che, come evidenziato dai ctu nell'immediato periodo postoperatorio risultò una “paralisi delle corde vocali vere” ma che successivamente, la paresi del nervo ricorrente di destra è andata risolvendosi mentre la paresi della corda vocale vera di destra è andata stabilizzandosi in paralisi.
Il danno totale risarcibile ammonta, dunque ad euro 27.464,00.
Parte attrice in atto introduttivo chiede, oltra al riconoscimento del danno biologico, anche
“un danno morale che andrà valutato riconoscendo alla istante una personalizzazione massima” ed “… anche il danno biologico di natura psichica.”
Orbene si impongono alcune precisazioni. Del danno biologico di natura psichica, inteso quale menomazione all'integrità del bene salute quale danno permanente, vi sono in atti certificazioni di una sindrome ansioso depressiva post reattiva che, però, non è indicata in diretta correlazione causale con gli eventi per cui è causa e di cui alcun cenno veniva fatto in sede di atp, né in ricorso ( se non in modo molto generico) né nella ctp.
Va peraltro osservato come in sede di ctu non sono state avanzate delle critiche alla bozza e che, in sede di ricorso di merito, la ricorrente si è limitata ad allegare una propria perizia id parte non precisando quale aspetto della ctu non si condividesse e , soprattutto, per quale ragione clinica al di là della percentuale menomativa differente evidenziata dal proprio consulente. Questo anche alla luce della ctp in atti elaborata in sed di atp a firma dei dott.ri e che stimavano il danno biologico in una misura pari al 13-14% Per_3 Per_4
alla luce delle difficoltà fonatorie della paziente. Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che l' attore, in atto introduttivo invoca una personalizzazione del danno in ragione dell'alterazione del proprio stato di benessere psichico e relazionale.
Ritiene chi scrive che non vi sia più spazio per un'autonoma figura di danno esistenziale, ma che anche il pregiudizio, che la dottrina e la giurisprudenza intendevano risarcire con il ricorso a tale categoria, ben possa trovare adeguato ristoro con il ricorso alla nozione ampliata di danno non patrimoniale, nel quale fare confluire appunto tutte le ripercussioni alla sfera personale del danneggiato. È evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo sull'art. 2059 c.c., di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.
Ed invero in applicazione dei principi sopra esposti e in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale”
(dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti ( quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale “personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno ( e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S.
Martino”. Illuminante, a tal proposito, la recentissima ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il
“danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifarsi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisicain sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente
è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze
"dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.”
Circostanze specifiche ed eccezionali non riscontrabili nel caso di specie dove le conseguenze indicate nei capi di prova, non ammessi, sarebbero analoghe in ciascun soggetto paragonabile all'attore che avesse subito la medesima lesione e pertanto già rientranti nella valutazione del danno biologico “standard”.
Sull' importo, decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento per il presente procedimento per la voce studio, avendo già predisposto le difese per la fase di atp ed al medio per le restanti fasi espunta la fase decisionale non avendo il giudizio previsto il deposito note ex art. 190 cpc ed al valore medio per il procedimento di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma all'attualità € 27.464,00 Parte_1
oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (maggio 2015 ) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 27.464,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali per il presente procedimento cpc che liquida in € 786,00 per spese oltre € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea delle spese processuali per il procedimento di atp che liquida in € 286,00 per spese oltre €
3.056,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
D) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate nel procedimento di atp.
Napoli, 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio