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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11256/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SAVOIA ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
( in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. VERRENGIA IDA;
Parte_2
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
[...]
CO OG, dall'avv. Veronica Perrone e dall'avv. Pasquale Galassi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.9.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente dall'1.6.2007 al 31.8.2010 del Parte_2
; di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 779/2013 del 9.4.2013 emesso dal
[...]
Tribunale di S. Maria CV . notificato in data 24.5.2013, non opposto e reso esecutivo , con il quale veniva ingiunto al in p. l. rapp.te e liquidatore p.t., di pagare al sig. Pt_3 Parte_1
la somma di Euro 6284,77 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429
[...]
c.p.c. a titolo di tfr e ultime tre mensilità; che al ricorrente a seguito della procedura esecutiva recante RGE 969/2014, veniva pagata, dal terzo pignorato Comune di Lusciano, a titolo di acconto del TFR la somma di Euro 2.761,82 a soddisfazione parziale del credito, restando ancora non pagata la somma di Euro 3.522,95; che dopoo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. ha trasmesso, con protocollo n. 6830 del 13.09.2024, all Gestione CP_1
dipendenti pubblici territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello Pt_2
TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che malgrado ciò l' non ha provveduto al CP_1 pagamento del TFR in questione.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo:
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.06.2007 al 31.08.2010 con il Parte_2
Province di , quale consorzio tra comuni con natura di ente
[...] Pt_2 Parte_2 pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
[...]
di nonché l'inadempimento dell' al Parte_2 Parte_2 CP_1 pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. Parte_1 dell'importo di euro 3.293,02 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 31.08.2012 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale.
Si è costituito il , che ha chiesto di dichiararsi il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva atteso che le somme richieste a titolo di TFR dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_1 Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Oggetto di contestazione, invece, è innanzitutto la legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFR.
Il resistente, infatti, sottolineando la natura pubblica dell'ente, ritiene sussistente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva per l'erogazione delle relative somme.
Con riferimento alla natura del , si condivide la ricostruzione Parte_2
ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si Parte_2 richiamano integralmente (cfr. ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola;
trib.
Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent.
n. 2943/2016 est. F. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro). Per_1
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_2
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. Parte_2
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass.
n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati.
Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Parte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio Pt_2 Pt_2 la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Parte_2
Tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, Parte_2 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il sia Parte_2
applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a
50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto dell'attività, Parte_2
è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di Parte_2 concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente ( cfr sentenza ON c/ CUB est. Parte_2
). Per_2
Ciò posto deve di conseguenza evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR.
In materia, occorre ricordare che sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31.12.2000. I dipendenti pubblici non rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato e per quelli assunti in data anteriore alla predetta hanno diritto al pagamento del TFS.
Con riguardo ai dipendenti di enti pubblici non economici, le somme dovute a titolo di TFS devono essere corrisposte dall' . CP_1
Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”. Deve ritenersi che anche con riferimento al TFR l'unico soggetto obbligato è l'ente previdenziale competente, nel caso di specie l' . A tal proposito, è opportuno richiamare i principi stabiliti da Corte CP_1
Costituzionale, 22/11/2018, n.213 secondo cui “Sono ammissibili gli interventi spiegati dall' nei giudizi di legittimità costituzionale Controparte_3 dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998, n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e
36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). L infatti, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si CP_1
discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un successivo giudizio la restituzione delle somme versate all (sentt. nn. 244 CP_1 del 2014, 240 del 2016)”. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' CP_1
A tal proposito, occorre ribadire che “6.1.– L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36
Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n.
159 del 2019).
La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte Costituzionale, 23/06/2023, (ud.
19/06/2023, dep. 23/06/2023), n.1309).
Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, ovvero nel caso di specie l'IPS, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.
Non influisce sul tale decorso, a parere di questo giudicante il dettato dell'art. 3 comma 10 bis della legge 335/2015, richiamato in alcuni precedenti della Corte di Appello.
La norma infatti recita testualmente: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_1
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31.12.2020), non si applicano fino al 31 dicembre 2022 (termie poi prorogato al
31.12.2025), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”
La ratio della norma è quella di garantire che le Pubbliche Amministrazioni possano regolarizzare la contribuzione omessa o incompleta entro determinati periodi, anche dopo che sono spirati i termini ordinari. Questa disposizione, prorogata nel tempo, evita che i lavoratori subiscano ritardi o perdano diritti previdenziali, consentendo di completare le necessarie verifiche e i versamenti arretrati senza che si consumi la prescrizione. .
A prescindere dalla applicabilità della norma ai consorzi di bacino, in quanto seppur enti pubblici economici non possono essere considerati amministrazioni pubbliche (cfr circolare n. 92 del 17.11.2023), va osservato che la stessa norma ha ad oggetto esclusivamente CP_1 gli obblighi contributivi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Tali obblighi risultano diversi dall'obbligo gravante sul Fondo, relativo al pagamento del
TFR inevaso, non condividendo questo giudicante l'opinione che i primi ( e quindi l'effettivo versamento) costituiscano presupposto per l'erogazione del secondo.
L'indicazione infatti per il calcolo dell'entità trattamento della retribuzione contributiva è effettuata a titolo di parametro, non rivenendosi alcuna norma che subordini l'erogazione dello stesso TFR all'effettivo versamento dei contributi e dovendosi altrimenti ritenere che essendo le PA ancora nei termini (prorogati al 31.12.2025) per la regolarizzazione della contribuzione non sarebbe attuale neppure il diritto al TFS che ne costituisce la conseguenza Ciò posto va osservato che , nel caso di specie è incontestato che il rapporto di lavoro sia cessato in data 31.8.2010
Successivamente, il ricorrente ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 779/2013 notificato il
24.5.2013 , avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, ad avviso del quale l'atto in questione è idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale, lo stesso non può spiegare alcun effetto interruttivo. A ben vedere, il decreto ingiuntivo è stato emesso ed in seguito notificato esclusivamente nei confronti del , ma non dell' , il quale, come esposto in Parte_2 CP_1 narrativa, è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.
Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”.
A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.
Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invio del modello
TFR1 da parte del all' , effettuato in data 13.9.2024 , il Parte_2 CP_1
quale è avvenuto quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale
. Malgrado lo scrivente sia a conoscenza dell'orientamento secondo cui “In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - CP_1 costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione” (
Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30526 ), sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nella fattispecie de qua, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello TFR1 da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.
Per analoghe ragioni non assume rilevanza la richiesta di accesso agli atti avanzata dal ricorrente all' CP_1
Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione in atti si individua nella notifica del ricorso per cui è causa avvenuta in data 17.9.2024 , quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . Non conferente risulta il richiamo operato da parte ricorrente nelle note di trattazione alla normativa emergenziale, che si riferisce espressamente alla sospensione dei termini di natura processuale e non ai termini di natura sostanziale come quello in esame
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la giurisprudenza contrastante sussistono le ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 16.12..2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11256/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SAVOIA ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
( in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. VERRENGIA IDA;
Parte_2
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
[...]
CO OG, dall'avv. Veronica Perrone e dall'avv. Pasquale Galassi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.9.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente dall'1.6.2007 al 31.8.2010 del Parte_2
; di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 779/2013 del 9.4.2013 emesso dal
[...]
Tribunale di S. Maria CV . notificato in data 24.5.2013, non opposto e reso esecutivo , con il quale veniva ingiunto al in p. l. rapp.te e liquidatore p.t., di pagare al sig. Pt_3 Parte_1
la somma di Euro 6284,77 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429
[...]
c.p.c. a titolo di tfr e ultime tre mensilità; che al ricorrente a seguito della procedura esecutiva recante RGE 969/2014, veniva pagata, dal terzo pignorato Comune di Lusciano, a titolo di acconto del TFR la somma di Euro 2.761,82 a soddisfazione parziale del credito, restando ancora non pagata la somma di Euro 3.522,95; che dopoo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. ha trasmesso, con protocollo n. 6830 del 13.09.2024, all Gestione CP_1
dipendenti pubblici territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello Pt_2
TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che malgrado ciò l' non ha provveduto al CP_1 pagamento del TFR in questione.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo:
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.06.2007 al 31.08.2010 con il Parte_2
Province di , quale consorzio tra comuni con natura di ente
[...] Pt_2 Parte_2 pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
[...]
di nonché l'inadempimento dell' al Parte_2 Parte_2 CP_1 pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. Parte_1 dell'importo di euro 3.293,02 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 31.08.2012 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale.
Si è costituito il , che ha chiesto di dichiararsi il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva atteso che le somme richieste a titolo di TFR dovevano essere corrisposte dall' , essendo il consorzio un ente pubblico. CP_1 Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Oggetto di contestazione, invece, è innanzitutto la legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFR.
Il resistente, infatti, sottolineando la natura pubblica dell'ente, ritiene sussistente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva per l'erogazione delle relative somme.
Con riferimento alla natura del , si condivide la ricostruzione Parte_2
ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si Parte_2 richiamano integralmente (cfr. ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola;
trib.
Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent.
n. 2943/2016 est. F. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro). Per_1
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_2
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. Parte_2
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass.
n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati.
Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Parte_2
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio Pt_2 Pt_2 la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Parte_2
Tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, Parte_2 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il sia Parte_2
applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a
50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto dell'attività, Parte_2
è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di Parte_2 concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente ( cfr sentenza ON c/ CUB est. Parte_2
). Per_2
Ciò posto deve di conseguenza evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR.
In materia, occorre ricordare che sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31.12.2000. I dipendenti pubblici non rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato e per quelli assunti in data anteriore alla predetta hanno diritto al pagamento del TFS.
Con riguardo ai dipendenti di enti pubblici non economici, le somme dovute a titolo di TFS devono essere corrisposte dall' . CP_1
Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”. Deve ritenersi che anche con riferimento al TFR l'unico soggetto obbligato è l'ente previdenziale competente, nel caso di specie l' . A tal proposito, è opportuno richiamare i principi stabiliti da Corte CP_1
Costituzionale, 22/11/2018, n.213 secondo cui “Sono ammissibili gli interventi spiegati dall' nei giudizi di legittimità costituzionale Controparte_3 dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998, n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e
36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). L infatti, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si CP_1
discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un successivo giudizio la restituzione delle somme versate all (sentt. nn. 244 CP_1 del 2014, 240 del 2016)”. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' CP_1
A tal proposito, occorre ribadire che “6.1.– L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
6.2.- La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36
Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n.
159 del 2019).
La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte Costituzionale, 23/06/2023, (ud.
19/06/2023, dep. 23/06/2023), n.1309).
Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, ovvero nel caso di specie l'IPS, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.
Non influisce sul tale decorso, a parere di questo giudicante il dettato dell'art. 3 comma 10 bis della legge 335/2015, richiamato in alcuni precedenti della Corte di Appello.
La norma infatti recita testualmente: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_1
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31.12.2020), non si applicano fino al 31 dicembre 2022 (termie poi prorogato al
31.12.2025), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”
La ratio della norma è quella di garantire che le Pubbliche Amministrazioni possano regolarizzare la contribuzione omessa o incompleta entro determinati periodi, anche dopo che sono spirati i termini ordinari. Questa disposizione, prorogata nel tempo, evita che i lavoratori subiscano ritardi o perdano diritti previdenziali, consentendo di completare le necessarie verifiche e i versamenti arretrati senza che si consumi la prescrizione. .
A prescindere dalla applicabilità della norma ai consorzi di bacino, in quanto seppur enti pubblici economici non possono essere considerati amministrazioni pubbliche (cfr circolare n. 92 del 17.11.2023), va osservato che la stessa norma ha ad oggetto esclusivamente CP_1 gli obblighi contributivi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Tali obblighi risultano diversi dall'obbligo gravante sul Fondo, relativo al pagamento del
TFR inevaso, non condividendo questo giudicante l'opinione che i primi ( e quindi l'effettivo versamento) costituiscano presupposto per l'erogazione del secondo.
L'indicazione infatti per il calcolo dell'entità trattamento della retribuzione contributiva è effettuata a titolo di parametro, non rivenendosi alcuna norma che subordini l'erogazione dello stesso TFR all'effettivo versamento dei contributi e dovendosi altrimenti ritenere che essendo le PA ancora nei termini (prorogati al 31.12.2025) per la regolarizzazione della contribuzione non sarebbe attuale neppure il diritto al TFS che ne costituisce la conseguenza Ciò posto va osservato che , nel caso di specie è incontestato che il rapporto di lavoro sia cessato in data 31.8.2010
Successivamente, il ricorrente ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 779/2013 notificato il
24.5.2013 , avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, ad avviso del quale l'atto in questione è idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale, lo stesso non può spiegare alcun effetto interruttivo. A ben vedere, il decreto ingiuntivo è stato emesso ed in seguito notificato esclusivamente nei confronti del , ma non dell' , il quale, come esposto in Parte_2 CP_1 narrativa, è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.
Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”.
A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.
Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invio del modello
TFR1 da parte del all' , effettuato in data 13.9.2024 , il Parte_2 CP_1
quale è avvenuto quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale
. Malgrado lo scrivente sia a conoscenza dell'orientamento secondo cui “In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - CP_1 costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione” (
Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30526 ), sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nella fattispecie de qua, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello TFR1 da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.
Per analoghe ragioni non assume rilevanza la richiesta di accesso agli atti avanzata dal ricorrente all' CP_1
Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione in atti si individua nella notifica del ricorso per cui è causa avvenuta in data 17.9.2024 , quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . Non conferente risulta il richiamo operato da parte ricorrente nelle note di trattazione alla normativa emergenziale, che si riferisce espressamente alla sospensione dei termini di natura processuale e non ai termini di natura sostanziale come quello in esame
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la giurisprudenza contrastante sussistono le ragioni per la compensazione delle spese processuali fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 16.12..2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo