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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 273. (( (Formazione del passivo). )) (( 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4))
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4))
Commentari • 27
- 1. Flash Newshttps://www.dirittobancario.it/ · 1
Con Provvedimento Direttoriale n. 172748 del 30 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo alla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/965 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per quanto riguarda lo scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari e Con Risposta n. 260 del 19 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della disciplina del plafond …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12812Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: OS IU, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza emessa il 30/04/2025 dal Tribunale del riesame di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani; Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione ai motivi di cui al capo 8) e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente agli altri motivi; Udito l'avv. Sandro D'Agostino, difensore di IU OS, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12812 …Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 416-bis cod. pen.·
- misure cautelari·
- connivenza·
- art. 40 cod. pen.·
- concorso morale·
- art. 110 cod. pen.·
- gravità indiziaria·
- concorso di persone nel reato·
- art. 391-ter cod. pen.·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- riesame·
- messa a disposizione·
- art. 629 cod. pen.·
- reato proprio esclusivo