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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa LO AR Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 19/2024, in grado d'appello, promossa da
(C.F. e P.IVA Parte_1
) e P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Galli Righi ed elettivamente domiciliati a
Verona, via Pallone n. 8, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nonché Controparte_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
e Controparte_2 C.F._6
), quali eredi di , Controparte_3 C.F._7 Controparte_1
pagina 1 di 22 rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Misino e Laura Poggi ed elettivamente domiciliati a Verona, Stradone S. Maffei n. 8, presso lo studio dell'avv. Misino;
appellati – appellanti incidentali nonché contro
(P.I. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani ed elettivamente domiciliata a Venezia – Mestre, piazza Ferretto n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2178/2023 pronunciata dal Tribunale di
Verona
Conclusioni
Per gli appellanti principali
Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e nel merito annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 2178/2023 R.G. n. 2415/2019 del Tribunale di Verona – Prima
Sezione Civile emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023 repertorio n. 3999/2023 del 15.11.2023 notificata in data 28.11.202, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure da l' Parte_1
ed il Geom. che qui si riportano
[...] Parte_1 integralmente: nel merito:
“b) respingersi le domande tutte formulate ex adverso nei confronti del Geom. in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
c) respingersi le domande tutte formulate ex adverso nei confronti dell'
[...] in quanto infondate sia in fatto che Parte_1 in diritto;
in via subordinata rispetto alla domanda c): pagina 2 di 22 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice per i fatti di cui è causa dovesse accogliere la domanda relativa alla nullità del contratto di appalto con conseguente retrocessione di quanto percepito dall'
[...]
compensarsi le somme da retrocedere con il valore Parte_1 delle opere costruite, o con il maggior valore ottenuto dall'immobile degli attori in seguito all'ampliamento ed alla edificazione delle tettoie, o perlomeno con un indennizzo per l'attività prestata dall'Impresa, tenendo conto anche dei benefici fiscali di cui ha goduto e/o gode e/o godrà parte attrice in relazione ai pagamenti di cui chiede la retrocessione;
in via subordinata:
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice per i fatti di cui
è causa ritenesse di accogliere in tutto o in parte le domande formulate ex adverso nei confronti dei convenuti Geom. e/o Parte_1 [...]
condannarsi al risarcimento dei danni Parte_1
e/o alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo esclusivamente la CO di Assicurazioni;
Controparte_5 in via di ulteriore subordine:
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse per i fatti di cui è causa di accogliere in tutto o in parte le domande formulate ex adverso nei confronti dei convenuti Geom. e/o Parte_1 [...]
condannarsi la CO di Ass.ni Parte_1
Generali a manlevare o comunque tenere sollevati ed indenni i CP_5 convenuti Geom. e/o Parte_1 Parte_1
da ogni evento pregiudizievole ed a risarcire e/o restituire
[...] pertanto agli stessi tutte le somme al pagamento delle quali a qualsiasi titolo dovessero eventualmente essere condannati;
in ogni caso:
f) con vittoria delle competenze e delle spese, anche tecniche, maggiorate del 4%
CPA, 15% spese generali e 22% IVA.” pagina 3 di 22 e, conseguentemente voglia l'adita Corte d'Appello, disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze sollevate dalle odierne parti appellate dinanzi al
Tribunale di Verona e che verranno sollevate avanti codesta Ecc.ma Corte
d'Appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso con vittoria delle competenze e delle spese, anche tecniche di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del 4% CPA, 15% spese generali e 22%
IVA.
Per gli appellati – appellanti incidentali
Nel merito: quanto al convenuto Parte_1
1) In via principale
- in parziale riforma della sentenza di I grado accertare e dichiarare la nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso con il geom. per le ragioni tutte Parte_1 dedotte in giudizio anche con riferimento all'attività professionale resa con riferimento alla progettazione ed alla direzione dei lavori di realizzazione delle autorimesse/tettoie condannandosi lo stesso a retrocedere integralmente quanto percepito anche per tale attività; in via subordinata ed in caso di accoglimento dell'appello avversario
2) Accertati i gravi inadempimenti del convenuto dichiararsi la risoluzione dei contratti per le ragioni dedotte in giudizio e condannarsi lo stesso a retrocedere integralmente quanto percepito;
In ogni caso
3) Vittoria di spese di lite con Controparte_6 quanto al convenuto Parte_1
4) Confermarsi la sentenza ed accertare e dichiarare la nullità del contrato
d'appalto intercorso per le ragioni dedotte in giudizio con l'impresa Parte_1 condannandosi la stessa a retrocedere integralmente quanto percepito;
5) Vittoria di spese di lite con rimb. forf. 15%;
In ogni caso pagina 4 di 22 6) In riforma della sentenza condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori, in solido tra loro, tutti i danni patiti e patiendi nella misura che risulterà provata o, comunque, con determinazione equitativa oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 IV c. C.c.
In via istruttoria
Previa revoca delle ordinanze istruttorie pronunciate nel corso del giudizio si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183
c.p.c. che deve intendersi qui richiamata e, ciò, anche al fine di eseguire nuova
CTU con altro tecnico sul quesito di cui alla memoria. Riguardo alla CTU si richiamano tutte le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte e quanto già dedotto all'udienza del 20/12/2022.
Per Controparte_5
Nel merito: respingersi il motivo d'appello promosso dal geom. Parte_1
e dall'impresa volto alla modifica del capo della sentenza di Parte_1 primo grado che ha rigettato la domanda di garanzia formulata nei confronti di
, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente Controparte_5 confermare detto capo della sentenza impugnata;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello formulato dal geom. e dall'impresa Parte_1 Parte_1 accertata l'inoperatività delle polizze dagli stessi sottoscritte, rigettare la domanda di garanzia dai medesimi formulata perché infondata, in fatto ed in diritto;
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione, datato 7.3.2019, , e CP_1 CP_2 CP_3 premettendo:
[...]
- di essere proprietari del complesso immobiliare sito a Zevio (VR), via F.lli
Stevani n. 63,
- che, volendo essi realizzare un ampliamento dell'immobile e nuove autorimesse nelle corte di loro proprietà, si erano rivolti al geom. Pt_1
pagina 5 di 22 il quale confermava la possibilità di realizzare le tettoie in base al Parte_1
PRG vigente e l'ampliamento della cubatura del fabbricato in base alla normativa del c.d. “piano casa”,
- di avere, quindi, incaricato il professionista di predisporre le istanze e la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per l'edificazione, di eseguire i progetti per l'edificazione e di operare come direttore dei lavori,
- di avere appaltato i lavori alla società Parte_1 come proposto dal
[...] Parte_1
- che il di Zevio, a fronte della documentazione presentata per CP_7 realizzare le opere dal geom. a più riprese, aveva comunicato che la Parte_1 documentazione, anche integrativa, era carente, ordinando di non dare inizio ai lavori,
- che, successivamente, veniva presentata apposita DIA in variante della precedente e, senza attendere il decorso dei trenta giorni, il geometra aveva dato inizio ai lavori, rassicurando gli attori sulla legittimità Parte_1 degli interventi,
- che, in data 20.8.2013, il Comune di Zevio aveva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo al fine dell'emissione dell'ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi (le tettoie erano state realizzate in assenza di rilascio di permesso di Costruire;
non erano conformi, in termini di altezza, alle disposizioni del PRG vigente all'epoca della loro realizzazione, né a quello vigente al momento del sopralluogo;
la stessa istanza di rilascio del permesso di costruire risultava carente della documentazione minima necessaria per legge;
le opere di cui alla DIA in variante n. 47/13 risultavano realizzate in regime di diffida all'esecuzione delle stesse e non risultavano rispettose delle distanze dai confini di proprietà e dagli immobili circostanti relativamente alle parti di nuova edificazione),
pagina 6 di 22 - che con ordinanza n. 27/2013 del 12.9.2013, il Comune di Zevio ordinava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi,
- che in data 25.10.2013 veniva presentata istanza n. 25 Prot. 18170 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la creazione di un fabbricato di collegamento tra il fabbricato ampliato dai ricorrenti e quello esistente del confinante,
- che il Comune di Zevio (lettera Prot. 8448 del 13.5.2014) comunicava il diniego e la riapertura dei termini per la rimessa in pristino dei luoghi,
- di avere presentato ricorso al T.A.R. (R.G. n. 906/2014) contro i dinieghi di permesso di costruire in sanatoria del 13.5.2014 e del 25.10.2014, impugnativa rigettata dal TAR con sentenza n. 1139/2014,
- di avere appellato detta sentenza al Consiglio di Stato (R.G. 2275/2015) e, nel contempo, provveduto alla demolizione delle tettoie, motivo per cui il Consiglio di Stato, su istanza dei procuratori delle parti, aveva dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse compensando le spese,
- che il aveva percepito a titolo di compensi professionali la Parte_1 complessiva somma di euro 13.213,20,
- che per la realizzazione delle tettoie oggetto dell'ordine di demolizione del
Comune di Zevio, a cui essi avevano dovuto dare esecuzione, erano stati sostenuti costi pari ad euro 61.963,00,
- che, quale sanzione amministrativa, essi avevano provveduto a corrispondere l'importo di euro 37.287,20, facendo ricorso al credito bancario,
- che per la realizzazione dell'ampliamento i costi sostenuti erano risultati pari a euro 96.250,00, convenivano in giudizio il geom. e la società Parte_1 [...]
e, dopo avere eccepito la nullità del Parte_1 contratto d'opera stipulato con il geom. per violazione del combinato Parte_1 disposto dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929, dell'art. 1 r.d. n. 2229/1939 e dell'art. 2331 c.c., la nullità del contratto di appalto per avere avuto ad oggetto la pagina 7 di 22 realizzazione di progetti e interventi edilizi contrari alle norme edilizie ed urbanistiche, l'inadempimento, a fini risolutori del contratto d'opera stipulato con e del contratto d'appalto stipulato con la società convenuta, Controparte_8
e chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi loro versati e al risarcimento dei danni patiti per la realizzazione delle tettorie, poi demolite, e dell'ampliamento costruito in violazione delle distanze legali e per il pagamento della sanzione versata ai sensi dell'art. 34 TUE a titolo di sanzione ammnistrativa per non abbattere l'ampliamento, nonché le spese sostenute e da sostenere (costi di assistenza legale per la domanda di sanatoria e per il ricorso amministrativo;
costi preventivati per la realizzazione di un ulteriore edificio di collegamento).
1.1. I convenuti e la società si Parte_1 Parte_1 costituivano in giudizio e, contestata l'eccezione di nullità, annullabilità e risolvibilità dei contratti che avevano raggiunto gli obiettivi prefissati, ed evidenziato che:
- la demolizione delle tettoie non aveva causato alcun danno a parte attrice, posto che l' aveva provveduto a demolirle e a riedificarle Parte_1 senza costi per gli attori,
- la progettazione di un ulteriore manufatto al fine di giungere a costruire in aderenza, richiesta dal Comune, era stata eseguita dal geom. senza Parte_1 mai ottenere alcun corrispettivo,
- la sanzione amministrativa di euro 37.287,20 non poteva essere qualificata come danno avuto posto che il maggior valore complessivo di mercato dell'immobile superava l'importo della sanzione, peraltro liberamente concordata con il Comune di Zevio, chiedevano di chiamare in causa quale loro compagnia di Controparte_5 assicurazioni e di rigettare tutte le domande attoree.
1.2. Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia di Controparte_5 veniva disposto l'espletamento di CTU e, successivamente all'integrazione delle pagina 8 di 22 stessa, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata (n. 2178/2023), in forza della quale il Tribunale di Verona:
- descritte le opere realizzate (tettoie e ampliamento fabbricato),
- riportato l'iter dei lavori, le problematiche insorte, le diffide del e gli CP_7 atti dallo stesso adottati e gli esiti dei ricorsi proposti davanti al TAR e al
Consiglio di Sato,
- dato atto dell'avvenuta demolizione delle tettorie e del versamento da parte degli attori della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per l'ampliamento eseguito,
- evidenziate le conclusioni a cui era giunto il Consulente di ufficio (il Piano Casa poteva essere applicato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2009, soltanto se il fabbricato fosse stato legittimo;
l'edificio non rispettava la normativa in tema di distanze;
stante le carenze documentali, il corpo di fabbrica non era legittimo e non era più possibile applicare lo strumento del
Piano Casa, né sanare la nuova situazione creatasi), riteneva che:
- il rapporto tra il geometra e i clienti fosse nullo, con riferimento al progetto di ampliamento, che al professionista non spettasse alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c., e che il convenuto dovesse restituire a parte attrice la somma di euro 10.067,20, oltre interessi ex art. 2033 c.c., tenuto conto che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato. Nella fattispecie, come osservato anche dal CTU, la tettoia era assimilabile a una costruzione rurale di modesta entità (art. 16 lett. m) R.D. 274/1929) mentre l'edificio destinato a civile abitazione era un edificio a due piani, adiacente ad altri edifici con struttura in cemento armato e inserito in zona sismica, ancorché di medio-bassa accelerazione sismica di riferimento, la cui progettazione spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un pagina 9 di 22 geometra. Peraltro, non risultava che i calcoli fossero stati eseguiti e sottoscritti da un ingegnere,
- parimenti nullo fosse il contratto di appalto, con obbligo della società convenuta di restituire a parte attrice la somma di euro 156.350,00, oltre interessi ex art. 2033 c.c., per violazione di norme imperative in materia urbanistica, atteso che dagli atti di causa e dalla CTU risultava con chiarezza che sia le tettoie, poi demolite, che il fabbricato in ampliamento erano stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni amministrative. La fiscalizzazione non aveva sanato, né regolarizzato l'illecito trattandosi di procedura volta sola a evitare la demolizione. Non coglievano nel segno le difese di parte convenuta
(mancata conclusione dell'iter giudiziario;
ingerenza del committente CP_1
pure esso geometra) tenuto conto che dagli atti risultava
[...] pacificamente che i lavori di ampliamento erano iniziati subito dopo il deposito della DIA ed erano proseguiti nonostante le diffide, e quindi senza le necessarie autorizzazioni amministrative, e che, stante la nullità del contratto, era irrilevante che il committente si fosse ingerito nel pretendere misure non autorizzabili. Inoltre, la sanatoria che intervenga dopo l'esecuzione dei lavori non fa venir meno la nullità del contratto di appalto,
- infondata, invece, fosse la domanda di risarcimento del danno atteso che l'opera realizzata, per la quale veniva accolta la domanda di restituzione del compenso versato alla società appaltatrice, una volta realizzata la struttura di collegamento, sarebbe risultata conforme alle norme vigenti in materia di distanza e avrebbe avuto un valore di mercato superiore ai costi di realizzazione della struttura di collegamento;
- la domanda di manleva, formulata dai convenuti nei confronti di Controparte_5
non fosse fondata in quanto il rischio assicurato era il danno che il
[...] contraente era tenuto a pagare a titolo di danno procurato a terzi dall'attività del professionista e d'impresa e non la restituzione del compenso versato in forza di contratti nulli. pagina 10 di 22 2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e la società Parte_1
i quali, dopo avere ricostruito la vicenda, rilevata la Parte_1 partecipazione dei committenti, attori in primo grado, a qualsivoglia decisione in ordine alla realizzazione delle opere, avendo gli stessi sottoscritto tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia ed essendosi , Controparte_1 geometra, ingerito nella predisposizione del progetto ed evidenziato l'erroneità di tutte le determinazioni del Comune di Zevio, lamentano:
1) l'errato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto d'opera per la progettazione e l'error in judicando per violazione – sub specie di errata e/o mancata applicazione – degli artt. 16 lett. m) del r.d. 274/1929 e 2231 c.c.: secondo gli appellanti, l'assunto del Tribunale, secondo cui l'attività professionale di progettazione dell'ampliamento del fabbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra, sarebbe errato tenuto conto che il Comune di Zevio non lo aveva rilevato, che CP_1
geometra che conosceva bene la materia aveva accettato “la
[...] situazione così com'era”; che i calcoli erano stati eseguiti dall'arch. Per_1
(doc. n. 7), mentre l'arch. si era occupato del collaudo.
[...] Persona_2
Inoltre, il concetto di “modestia delle costruzioni” dovrebbe essere individuato sia nell'aspetto tecnico-quantitativo (ad es. ordinarietà e regolarità del complesso edilizio), sia nella consistenza (ad es. volumetria, superficie, numero dei piani) e, non essendoci allo stato un criterio legislativo e neppure precise disposizioni a livello nazionale identificanti il concetto di “modestia”, si dovrebbe ritenere che, alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica in ambito edilizio, della preparazione scolastica dei geometri, dell'aggiornamento formativo e dell'attuale quadro normativo in tema di indagini, progettazione, esecuzione, controllo e collaudo delle strutture, una progettazione architettonica, sebbene comportante l'uso del cemento armato, sia di competenza del geometra nell'ipotesi in cui si tratti di modesta costruzione, e pagina 11 di 22 ciò anche in zona sismica. Anche il CTU avrebbe riconosciuto la modestia del fabbricato oggetto di causa. Troverebbe, poi, applicazione la previsione di cui all'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave, non ravvisabili nella fattispecie. Ulteriore errore del Tribunale di
Verona consisterebbe nell'avere affermato che il compenso non spettava ai sensi dell'art. 2231 c.c., quando tale norma riguarda la “Mancanza d'iscrizione” ed essendo, invece, l'appellante regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Verona;
2) l'errato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto d'appalto in particolare error in judicando per violazione – sub specie di errata e/o mancata applicazione – degli artt. 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 2033 c.c.: gli interventi e i progetti del geom. non erano contrari alle norme edilizie ed Parte_1 urbanistiche, così come ritenuto anche dagli attori nel corso dei procedimenti avanti la giustizia amministrativa e posto che il Comune richiederebbe oggi agli appellati l'osservanza proprio delle istanze e dei progetti presentati dal geom.
Ad ogni modo, andando ad analizzare la documentazione, a seguito Parte_1 dell'integrazione richiesta dal Comune di Zevio, a) il permesso di costruire sarebbe stato approvato;
b) non essendosi concluso l'iter giudiziario di impugnazione non sarebbe dato sapere se il Comune di Zevio avesse ordinato legittimamente o meno la rimessione in pristino dei luoghi;
c) la problematica delle distanze poteva essere superata con la realizzazione di travi di collegamento tra i corpi di fabbrica esistenti e ciò avrebbe reso l'intero edificio realizzato conforme alle norme vigenti in materia di distanze. Il contratto di appalto, poi, non sarebbe nullo avendo previsto il preventivo ottenimento dei titoli (nel caso di specie ottenuti), ed essendo l'illiceità del contratto di appalto ravvisabile solo ove esso sia eseguito in carenza di titolo edilizio e non per il solo fatto che sia rilasciato dopo la data della stipulazione del contratto di appalto, ma pur sempre prima della realizzazione dell'opera. Comunque, anche in caso di nullità del contratto d'appalto, se l'opera è terminata, non pagina 12 di 22 competerebbe al committente la restituzione di quanto già corrisposto all'appaltatore. In ogni caso, l'appaltatore può proporre azione di indebito arricchimento, ex art. 2042 c.c., per farsi indennizzare del pregiudizio subito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
3) l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di compensazione in caso di condanna alla retrocessione del percepito: non si comprenderebbe il motivo per cui il Tribunale, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, non abbia, poi, preso posizione in ordine alla richiesta, formulata da parte convenuta, di compensazione delle somme da retrocedere con il valore delle opere costruite, o con il maggior valore ottenuto dall'immobile degli attori in seguito all'ampliamento ed alla edificazione delle tettoie, o perlomeno con un indennizzo per l'attività prestata dall'Impresa;
4) l'errato rigetto della richiesta di manleva e il vizio processuale di ultrapetizione: alla luce delle due polizze stipulate con Controparte_5 non si comprenderebbero le ragioni di tale rigetto anche in considerazione del fatto che per “danno” deve intendersi qualunque importo che un assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi quale civilmente responsabile in relazione a sentenze di condanna emesse nei confronti dell'assicurato stesso. Inoltre, la sentenza impugnata presenterebbe un vizio di ultrapetizione in quanto nessuna eccezione in ordine all'operatività della polizza era stata sollevata dalla CO rimasta contumace.
2.1. , e a loro volta, hanno proposto CP_1 CP_2 Controparte_3 appello incidentale deducendo:
1) la nullità del contratto d'opera per violazione articolo 16 lettera m) r.d. n.
274/1929 con riferimento alla progettazione e alla direzione dei lavori delle tettoie autorimesse – nullità del contratto d'opera per illiceità dell'oggetto artt.
1346 e 1418 c.c. – art. 112 c.p.c. omessa pronuncia: le tettoie/autorimesse non avrebbero nulla di rurale e il divieto di progettazione di opere realizzate pagina 13 di 22 con ricorso al cemento armato può essere derogato soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole;
2) l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria e la nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente: il Tribunale non avrebbe illustrato, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e, comunque, l'opera di collegamento sarebbe irrealizzabile e non economicamente percorribile ed esigibile e richiederebbe dei costi da ristorare;
3) gli interessi legali riconosciuti dal Tribunale dovrebbero essere determinati al tasso “legale” indicato dall'art. 1284, IV comma, c.c.
2.2. Nel presente giudizio si è costituita anche contumace Controparte_5 in primo grado, la quale evidenza la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia formulata dagli odierni appellanti principali non potendo la restituzione di compensi professionali costituire un danno e, conseguentemente, essere oggetto di copertura assicurativa. Contesta, inoltre, la sussistenza del vizio di ultrapetizione.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, occorre immediatamente rigettare la richiesta formulata dagli appellanti principali, in seno alla memoria di replica, di interruzione del processo conseguentemente alla morte di Controparte_1
Nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi successivamente alla costituzione della parte, l'interruzione non è automatica, ma consegue alla dichiarazione dell'evento in udienza o alla sua notificazione da parte del procuratore (art. 300
c.p.c.) e se l'avvocato della parte defunta non dichiara l'evento, il processo prosegue validamente. Inoltre, gli eredi della parte processuale deceduta possono decidere di costituirsi in giudizio, senza che il giudice dichiari l'interruzione, depositando il proprio atto di costituzione senza che l'avvocato dichiari la morte della parte.
pagina 14 di 22 In sostanza gli eredi interessati alla prosecuzione della causa possono evitare l'interruzione del giudizio intervenendo direttamente nel processo in corso, costituendosi al posto della parte deceduta, rendendo in tal modo superflua l'interruzione.
Ciò è avvenuto nella fattispecie atteso che , Controparte_4 Controparte_2
e eredi di (Pubblicazione testamento Controparte_3 Controparte_1 olografo anteriormente all'udienza del 15 ottobre 2025, Controparte_1 hanno depositato comparsa di intervento, costituendosi quali eredi del defunto ex artt. 300 e 302 c.p.c. Controparte_1
Si osserva, inoltre, che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse, l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cass. civ. n. 9672/1999; Cass. civ. n. 17199/2016).
3.1. Nel merito, ritiene il Collegio che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e debbano essere rigettati.
3.2 Infondato è il primo motivo di appello principale con il quale si contesta che l'attività professionale di progettazione dell'ampliamento del fabbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, spettasse, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra: assolutamente irrilevante appare la circostanza che il Comune di Zevio non avesse rilevato tale carenza o che, a dire dell'appellante principale, CP_1
geometra che conosceva bene la materia aveva accettato “la situazione
[...] così com'era” e che i calcoli erano stati eseguiti dall'arch. , tenuto Persona_1 conto che è principio pacifico quello secondo il quale (Cass. 10951/2023) ”Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. pagina 15 di 22 Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c.”.
Né è possibile superare il dato legislativo ritenendo che le qualifiche e competenze dei geometri possano legittimare un geometra a una progettazione architettonica con l'uso di cemento armato se si tratti di modesta costruzione, e ciò anche in zona sismica (Cass. n. 3021/2005 “...escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio d'alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi”).
Né corrisponde al vero che il CTU abbia riconosciuto la modestia del fabbricato oggetto di causa atteso che il CTU ha dichiarato che soltanto la tettoia era assimilabile ad una costruzione rurale di modesta entità, cosi come definita all'art. 16 lett. m), R.D. 274/1929, mentre l'edificio destinato a civile abitazione, invece, disposto su due piani, con struttura portante in cemento armato ed inserito in zona sismica proprio per tali caratteristiche non poteva essere considerato di modesta entità e conseguentemente con rientrava nelle competenze professionali dei geometri (Cass. n. 100/2021).
Appare poi neutra e priva di rilievo l'affermazione del CTU relativa al fatto che fino a 7-8 anni prima era prassi comune che i geometri svolgessero la funzione di direttori dei lavori di opere in cemento armato, anche particolarmente articolate,
e che una buona parte degli edifici italiani è stata realizzata sotto la direzione dei lavori svolta dai geometri.
Corretta appare, inoltre, la decisone del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il compenso non spettasse al professionista, ai sensi dell'art. 2231 c.c., in considerazione del fatto che quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto a tale albo dà luogo a una nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente pagina 16 di 22 e priva il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che viene meno il diritto al compenso.
Nella fattispecie la prestazione professionale resa dal non rientra tra CP_9 quelle che sono consentire ai geometri (Cass. n. 6402/2011; Cass. n.
5871/2016).
3.3. Parimenti infondato è il secondo motivo: contrariamente a quanto sostenuto dal il permesso di costruire non era stato approvato dal Comune di Parte_1
Zevio. Sul punto, il CTU, dopo avere richiamato tutta la normativa in materia ed esaminato la documentazione relativa all'ampliamento e alle tettorie (pagg. 22 e ss. CTU) ha precisato che i lavori di ampliamento vennero iniziati immediatamente dopo il deposito della D.I.A. 118/2012 e proseguirono nonostante le diffide a proseguire da parte del Comune di Zevio, ed ha evidenziato che, oltre alla problematica delle distanze, era insorta la problematica della legittimità del nuovo corpo di fabbrica. Infatti, il Piano Casa poteva essere applicato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2009, soltanto se il fabbricato era legittimo. Ma poiché il fabbricato era già stato realizzato e non vi erano i presupposti della legittimità della D.I.A. a causa della violazione della normativa in materia di distanze e a causa di alcune carenze documentali, il corpo di fabbrica realizzato non era legittimo e conseguentemente non era più possibile applicare lo strumento del Piano Casa o sanare la nuova situazione creatasi. Da tale situazione era derivato tutto l'iter successivo, conclusosi con l'ordinanza di demolizione, e il ricorso al TAR.
Del resto, nel rigettare l'impugnativa avverso i provvedimenti del Comune di
Zevio, nella sentenza n. 1139/2014, il TAR rilevava che la progettazione, sia delle tettoie, sia dell'ampliamento, costituivano violazione di quanto previsto nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 105 del 29.11.2011 e della Giunta
Comunale n. 216 del 18.12.2012 “…che, nel disciplinare l'applicazione del Piano
Casa nel territorio comunale imponevano il rispetto di determinate altezze,
pagina 17 di 22 distanze e di prestabiliti limiti agli aumenti volumetrici nel centro storico, parametri tutti pacificamente violanti nel caso di specie …”.
A fronte di tutto ciò appare irrilevante che l'iter giudiziario di impugnazione si sia concluso con la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal Consiglio di Stato solo perché era stata eseguita la rimessione in pristino.
Né le osservazioni del che parte da presupposti errati, sono idonee Parte_1 anche solo a permettere di poter ipotizzare un esito favorevole davanti al
Consiglio di Stato.
Risulta, quindi, totalmente smentito anche l'assunto degli appellanti principali secondo cui il contratto di appalto non sarebbe nullo avendo previsto il preventivo ottenimento dei titoli, titoli in realtà mai ottenuti.
Appare, perciò, inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n.
3913/2009, pronunciata in un caso in cui la concessione era stata rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto, ma prima della realizzazione dell'opera, quindi in un caso in cui l'adempimento del contratto era stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, mentre nel caso di specie i titoli edilizi non sono stati mai ottenuti e l'opera è stata realizzata nonostante il Comune di Zevio avesse diffidato i richiedenti a non dare inizio ai lavori.
3.3.1. Deve, poi, precisarsi che la domanda ex art. 2042 c.c. non è stata mai formulata dagli appellanti principali, convenuti nel giudizio di primo grado, essendosi gli stessi soltanto limitati ad asserire (pag. 51 comparsa di costituzione e risposta) che l'azione di indebito arricchimento “può” essere proposta dall'appaltatore che non abbia ricevuto il corrispettivo pattuito a causa della nullità del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta autorizzazione edilizia, senza, però, formulare espressamente e motivatamente tale domanda, come si evince con chiarezza dall'atto di costituzione in giudizio e dalle conclusioni ivi contenute.
pagina 18 di 22 3.4. Anche il terzo motivo non può essere accolto fondandosi lo stesso sul presupposto che l'ampliamento potesse essere sanato e reso regolare, mentre tale ampliamento, allo stato, non risulta essere stato sanato.
3.5. Quanto alla censura relativa al rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di (quarto motivo) si osserva che, come Controparte_5 emerge dalle polizze prodotte (art. 1), il rischio assicurato atteneva ai danni cagionati a terzi da fatti colposi posti in essere nell'esercizio della professione o dell'attività. Erano, cioè, assicurazioni per la responsabilità civile, e non per la restituzione dei compensi percepiti dagli assicurati a seguito della nullità dei contratti.
In altre parole, la restituzione dei compensi percepiti non costituiva un danno risarcibile a terzi e non era, pertanto, oggetto della copertura assicurativa.
Né la sussistenza di tale copertura, e quindi l'accoglimento della domanda di manleva, poteva derivare dalla circostanza che la CO assicuratrice fosse rimasta contumace nel giudizio di primo grado, in quanto era onere degli assicurati dimostrare che tale asserita voce di danno fosse oggetto di copertura assicurativa (Cass. n. 30656/2017) e compito del giudice valutare se l'evento rientrasse nella copertura assicurativa, e ciò a prescindere dalla contumacia dell'assicuratore.
4. Passando ad esaminare l'appello incidentale ritiene il Collegio che le censure formulate non abbiano pregio: per quanto riguarda la tettoia (primo motivo), come risulta dalla CTU, si tratta di strutture molto semplici assimilabili alle costruzioni rurali essendo costituite da pilastri in acciaio che sostengono delle travi orizzontali principali e dei travetti secondari inclinati in acciaio sormontati da lamiere metalliche grecate di colore marrone.
In ordine, invece, all'asserita nullità della sentenza e al rigetto della domanda risarcitoria (secondo motivo), contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non solo il Tribunale ha esplicitato le ragioni della sua decisione ma l'iter logico e motivazionale della sentenza appare corretto: il CTU, sulla base pagina 19 di 22 delle pronunce di legittimità relative al sistema di misurazione delle distanze
(lineare), ha, infatti, precisato che la problematica delle distanze può essere superata con la realizzazione di travi di collegamento tra i corpi di fabbrica esistenti (pag. 32 consulenza) e, a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice ha puntualmente replicato con adeguate e CP_1 motivate risposte (pag. 37).
D'altra parte, occorre rilevare che l'ampliamento ha permesso ai di CP_1 avere un aumento di cubatura del loro immobile che compensa il costo della fiscalizzazione.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova che per fare fronte a detti costi gli appellanti abbiano fatto ricorso al credito bancario, così come che gli stessi abbiano perso la possibilità di locare l'immobile, anche in considerazione della circostanza che nell'atto di citazione di primo grado si assumeva che l'ampliamento era finalizzato a ricavare un immobile da dare in uso alla figlia.
Né costituiscono dei costi risarcibili gli esborsi asseritamente sostenuti dai per strutturare l'immobile (impianti, serramenti, rivestimenti, ecc.), CP_1 tenuto conto che l'immobile viene dagli stessi utilizzato.
Medesime valutazioni si impongono relativamente alle spese sostenute per i contenziosi promossi avanti al TAR e al Consiglio di Stato trattandosi di decisioni da ascrivere ai e ai loro avvocati. CP_1
Infine, non possono essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c., sulle somme che il Tribunale ha condannato il geom. e l' Parte_1 [...]
a restituire agli attori (terzo motivo): la condanna al Parte_1 pagamento degli interessi “maggiorati” deve essere chiesta espressamente (Cass.
n. 3499/2025 ”...la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente), mentre nella fattispecie nell'atto di citazione non vi era domanda in tal senso, e il Tribunale non ha specificato che tali interessi fossero dovuti ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. (Cass. S.U. n. 12449/2024, secondo cui
“...ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna pagina 20 di 22 specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
Stante il rigetto di entrambi gli appelli le spese di lite del grado devono essere interamente compensate tra gli appellanti principali e gli appellanti incidentali.
Nel rapporto, invece, tra gli appellanti principali e le spese di Controparte_5 lite del grado seguono la soccombenza di e della società Parte_1
e vengono liquidate come in dispositivo (valore Parte_1 della causa euro 166.410,00, secondo parametri medi) senza fase istruttoria
(Cass. n. 10206/2021; Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 7343/2025).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2178/2023 emessa dal Tribunale di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti principali e gli appellanti incidentali;
- condanna e la società Parte_1 Parte_1
a corrispondere a le spese di lite
[...] Controparte_5
pagina 21 di 22 del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
LO AR
Il Consigliere estensore
LE SI
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa LO AR Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 19/2024, in grado d'appello, promossa da
(C.F. e P.IVA Parte_1
) e P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Galli Righi ed elettivamente domiciliati a
Verona, via Pallone n. 8, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nonché Controparte_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
e Controparte_2 C.F._6
), quali eredi di , Controparte_3 C.F._7 Controparte_1
pagina 1 di 22 rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Misino e Laura Poggi ed elettivamente domiciliati a Verona, Stradone S. Maffei n. 8, presso lo studio dell'avv. Misino;
appellati – appellanti incidentali nonché contro
(P.I. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani ed elettivamente domiciliata a Venezia – Mestre, piazza Ferretto n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2178/2023 pronunciata dal Tribunale di
Verona
Conclusioni
Per gli appellanti principali
Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale e nel merito annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 2178/2023 R.G. n. 2415/2019 del Tribunale di Verona – Prima
Sezione Civile emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023 repertorio n. 3999/2023 del 15.11.2023 notificata in data 28.11.202, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure da l' Parte_1
ed il Geom. che qui si riportano
[...] Parte_1 integralmente: nel merito:
“b) respingersi le domande tutte formulate ex adverso nei confronti del Geom. in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
c) respingersi le domande tutte formulate ex adverso nei confronti dell'
[...] in quanto infondate sia in fatto che Parte_1 in diritto;
in via subordinata rispetto alla domanda c): pagina 2 di 22 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice per i fatti di cui è causa dovesse accogliere la domanda relativa alla nullità del contratto di appalto con conseguente retrocessione di quanto percepito dall'
[...]
compensarsi le somme da retrocedere con il valore Parte_1 delle opere costruite, o con il maggior valore ottenuto dall'immobile degli attori in seguito all'ampliamento ed alla edificazione delle tettoie, o perlomeno con un indennizzo per l'attività prestata dall'Impresa, tenendo conto anche dei benefici fiscali di cui ha goduto e/o gode e/o godrà parte attrice in relazione ai pagamenti di cui chiede la retrocessione;
in via subordinata:
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice per i fatti di cui
è causa ritenesse di accogliere in tutto o in parte le domande formulate ex adverso nei confronti dei convenuti Geom. e/o Parte_1 [...]
condannarsi al risarcimento dei danni Parte_1
e/o alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo esclusivamente la CO di Assicurazioni;
Controparte_5 in via di ulteriore subordine:
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse per i fatti di cui è causa di accogliere in tutto o in parte le domande formulate ex adverso nei confronti dei convenuti Geom. e/o Parte_1 [...]
condannarsi la CO di Ass.ni Parte_1
Generali a manlevare o comunque tenere sollevati ed indenni i CP_5 convenuti Geom. e/o Parte_1 Parte_1
da ogni evento pregiudizievole ed a risarcire e/o restituire
[...] pertanto agli stessi tutte le somme al pagamento delle quali a qualsiasi titolo dovessero eventualmente essere condannati;
in ogni caso:
f) con vittoria delle competenze e delle spese, anche tecniche, maggiorate del 4%
CPA, 15% spese generali e 22% IVA.” pagina 3 di 22 e, conseguentemente voglia l'adita Corte d'Appello, disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze sollevate dalle odierne parti appellate dinanzi al
Tribunale di Verona e che verranno sollevate avanti codesta Ecc.ma Corte
d'Appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso con vittoria delle competenze e delle spese, anche tecniche di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del 4% CPA, 15% spese generali e 22%
IVA.
Per gli appellati – appellanti incidentali
Nel merito: quanto al convenuto Parte_1
1) In via principale
- in parziale riforma della sentenza di I grado accertare e dichiarare la nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso con il geom. per le ragioni tutte Parte_1 dedotte in giudizio anche con riferimento all'attività professionale resa con riferimento alla progettazione ed alla direzione dei lavori di realizzazione delle autorimesse/tettoie condannandosi lo stesso a retrocedere integralmente quanto percepito anche per tale attività; in via subordinata ed in caso di accoglimento dell'appello avversario
2) Accertati i gravi inadempimenti del convenuto dichiararsi la risoluzione dei contratti per le ragioni dedotte in giudizio e condannarsi lo stesso a retrocedere integralmente quanto percepito;
In ogni caso
3) Vittoria di spese di lite con Controparte_6 quanto al convenuto Parte_1
4) Confermarsi la sentenza ed accertare e dichiarare la nullità del contrato
d'appalto intercorso per le ragioni dedotte in giudizio con l'impresa Parte_1 condannandosi la stessa a retrocedere integralmente quanto percepito;
5) Vittoria di spese di lite con rimb. forf. 15%;
In ogni caso pagina 4 di 22 6) In riforma della sentenza condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori, in solido tra loro, tutti i danni patiti e patiendi nella misura che risulterà provata o, comunque, con determinazione equitativa oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 IV c. C.c.
In via istruttoria
Previa revoca delle ordinanze istruttorie pronunciate nel corso del giudizio si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183
c.p.c. che deve intendersi qui richiamata e, ciò, anche al fine di eseguire nuova
CTU con altro tecnico sul quesito di cui alla memoria. Riguardo alla CTU si richiamano tutte le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte e quanto già dedotto all'udienza del 20/12/2022.
Per Controparte_5
Nel merito: respingersi il motivo d'appello promosso dal geom. Parte_1
e dall'impresa volto alla modifica del capo della sentenza di Parte_1 primo grado che ha rigettato la domanda di garanzia formulata nei confronti di
, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente Controparte_5 confermare detto capo della sentenza impugnata;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello formulato dal geom. e dall'impresa Parte_1 Parte_1 accertata l'inoperatività delle polizze dagli stessi sottoscritte, rigettare la domanda di garanzia dai medesimi formulata perché infondata, in fatto ed in diritto;
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione, datato 7.3.2019, , e CP_1 CP_2 CP_3 premettendo:
[...]
- di essere proprietari del complesso immobiliare sito a Zevio (VR), via F.lli
Stevani n. 63,
- che, volendo essi realizzare un ampliamento dell'immobile e nuove autorimesse nelle corte di loro proprietà, si erano rivolti al geom. Pt_1
pagina 5 di 22 il quale confermava la possibilità di realizzare le tettoie in base al Parte_1
PRG vigente e l'ampliamento della cubatura del fabbricato in base alla normativa del c.d. “piano casa”,
- di avere, quindi, incaricato il professionista di predisporre le istanze e la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per l'edificazione, di eseguire i progetti per l'edificazione e di operare come direttore dei lavori,
- di avere appaltato i lavori alla società Parte_1 come proposto dal
[...] Parte_1
- che il di Zevio, a fronte della documentazione presentata per CP_7 realizzare le opere dal geom. a più riprese, aveva comunicato che la Parte_1 documentazione, anche integrativa, era carente, ordinando di non dare inizio ai lavori,
- che, successivamente, veniva presentata apposita DIA in variante della precedente e, senza attendere il decorso dei trenta giorni, il geometra aveva dato inizio ai lavori, rassicurando gli attori sulla legittimità Parte_1 degli interventi,
- che, in data 20.8.2013, il Comune di Zevio aveva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo al fine dell'emissione dell'ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi (le tettoie erano state realizzate in assenza di rilascio di permesso di Costruire;
non erano conformi, in termini di altezza, alle disposizioni del PRG vigente all'epoca della loro realizzazione, né a quello vigente al momento del sopralluogo;
la stessa istanza di rilascio del permesso di costruire risultava carente della documentazione minima necessaria per legge;
le opere di cui alla DIA in variante n. 47/13 risultavano realizzate in regime di diffida all'esecuzione delle stesse e non risultavano rispettose delle distanze dai confini di proprietà e dagli immobili circostanti relativamente alle parti di nuova edificazione),
pagina 6 di 22 - che con ordinanza n. 27/2013 del 12.9.2013, il Comune di Zevio ordinava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi,
- che in data 25.10.2013 veniva presentata istanza n. 25 Prot. 18170 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la creazione di un fabbricato di collegamento tra il fabbricato ampliato dai ricorrenti e quello esistente del confinante,
- che il Comune di Zevio (lettera Prot. 8448 del 13.5.2014) comunicava il diniego e la riapertura dei termini per la rimessa in pristino dei luoghi,
- di avere presentato ricorso al T.A.R. (R.G. n. 906/2014) contro i dinieghi di permesso di costruire in sanatoria del 13.5.2014 e del 25.10.2014, impugnativa rigettata dal TAR con sentenza n. 1139/2014,
- di avere appellato detta sentenza al Consiglio di Stato (R.G. 2275/2015) e, nel contempo, provveduto alla demolizione delle tettoie, motivo per cui il Consiglio di Stato, su istanza dei procuratori delle parti, aveva dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse compensando le spese,
- che il aveva percepito a titolo di compensi professionali la Parte_1 complessiva somma di euro 13.213,20,
- che per la realizzazione delle tettoie oggetto dell'ordine di demolizione del
Comune di Zevio, a cui essi avevano dovuto dare esecuzione, erano stati sostenuti costi pari ad euro 61.963,00,
- che, quale sanzione amministrativa, essi avevano provveduto a corrispondere l'importo di euro 37.287,20, facendo ricorso al credito bancario,
- che per la realizzazione dell'ampliamento i costi sostenuti erano risultati pari a euro 96.250,00, convenivano in giudizio il geom. e la società Parte_1 [...]
e, dopo avere eccepito la nullità del Parte_1 contratto d'opera stipulato con il geom. per violazione del combinato Parte_1 disposto dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929, dell'art. 1 r.d. n. 2229/1939 e dell'art. 2331 c.c., la nullità del contratto di appalto per avere avuto ad oggetto la pagina 7 di 22 realizzazione di progetti e interventi edilizi contrari alle norme edilizie ed urbanistiche, l'inadempimento, a fini risolutori del contratto d'opera stipulato con e del contratto d'appalto stipulato con la società convenuta, Controparte_8
e chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi loro versati e al risarcimento dei danni patiti per la realizzazione delle tettorie, poi demolite, e dell'ampliamento costruito in violazione delle distanze legali e per il pagamento della sanzione versata ai sensi dell'art. 34 TUE a titolo di sanzione ammnistrativa per non abbattere l'ampliamento, nonché le spese sostenute e da sostenere (costi di assistenza legale per la domanda di sanatoria e per il ricorso amministrativo;
costi preventivati per la realizzazione di un ulteriore edificio di collegamento).
1.1. I convenuti e la società si Parte_1 Parte_1 costituivano in giudizio e, contestata l'eccezione di nullità, annullabilità e risolvibilità dei contratti che avevano raggiunto gli obiettivi prefissati, ed evidenziato che:
- la demolizione delle tettoie non aveva causato alcun danno a parte attrice, posto che l' aveva provveduto a demolirle e a riedificarle Parte_1 senza costi per gli attori,
- la progettazione di un ulteriore manufatto al fine di giungere a costruire in aderenza, richiesta dal Comune, era stata eseguita dal geom. senza Parte_1 mai ottenere alcun corrispettivo,
- la sanzione amministrativa di euro 37.287,20 non poteva essere qualificata come danno avuto posto che il maggior valore complessivo di mercato dell'immobile superava l'importo della sanzione, peraltro liberamente concordata con il Comune di Zevio, chiedevano di chiamare in causa quale loro compagnia di Controparte_5 assicurazioni e di rigettare tutte le domande attoree.
1.2. Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia di Controparte_5 veniva disposto l'espletamento di CTU e, successivamente all'integrazione delle pagina 8 di 22 stessa, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata (n. 2178/2023), in forza della quale il Tribunale di Verona:
- descritte le opere realizzate (tettoie e ampliamento fabbricato),
- riportato l'iter dei lavori, le problematiche insorte, le diffide del e gli CP_7 atti dallo stesso adottati e gli esiti dei ricorsi proposti davanti al TAR e al
Consiglio di Sato,
- dato atto dell'avvenuta demolizione delle tettorie e del versamento da parte degli attori della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per l'ampliamento eseguito,
- evidenziate le conclusioni a cui era giunto il Consulente di ufficio (il Piano Casa poteva essere applicato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2009, soltanto se il fabbricato fosse stato legittimo;
l'edificio non rispettava la normativa in tema di distanze;
stante le carenze documentali, il corpo di fabbrica non era legittimo e non era più possibile applicare lo strumento del
Piano Casa, né sanare la nuova situazione creatasi), riteneva che:
- il rapporto tra il geometra e i clienti fosse nullo, con riferimento al progetto di ampliamento, che al professionista non spettasse alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c., e che il convenuto dovesse restituire a parte attrice la somma di euro 10.067,20, oltre interessi ex art. 2033 c.c., tenuto conto che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato. Nella fattispecie, come osservato anche dal CTU, la tettoia era assimilabile a una costruzione rurale di modesta entità (art. 16 lett. m) R.D. 274/1929) mentre l'edificio destinato a civile abitazione era un edificio a due piani, adiacente ad altri edifici con struttura in cemento armato e inserito in zona sismica, ancorché di medio-bassa accelerazione sismica di riferimento, la cui progettazione spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un pagina 9 di 22 geometra. Peraltro, non risultava che i calcoli fossero stati eseguiti e sottoscritti da un ingegnere,
- parimenti nullo fosse il contratto di appalto, con obbligo della società convenuta di restituire a parte attrice la somma di euro 156.350,00, oltre interessi ex art. 2033 c.c., per violazione di norme imperative in materia urbanistica, atteso che dagli atti di causa e dalla CTU risultava con chiarezza che sia le tettoie, poi demolite, che il fabbricato in ampliamento erano stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni amministrative. La fiscalizzazione non aveva sanato, né regolarizzato l'illecito trattandosi di procedura volta sola a evitare la demolizione. Non coglievano nel segno le difese di parte convenuta
(mancata conclusione dell'iter giudiziario;
ingerenza del committente CP_1
pure esso geometra) tenuto conto che dagli atti risultava
[...] pacificamente che i lavori di ampliamento erano iniziati subito dopo il deposito della DIA ed erano proseguiti nonostante le diffide, e quindi senza le necessarie autorizzazioni amministrative, e che, stante la nullità del contratto, era irrilevante che il committente si fosse ingerito nel pretendere misure non autorizzabili. Inoltre, la sanatoria che intervenga dopo l'esecuzione dei lavori non fa venir meno la nullità del contratto di appalto,
- infondata, invece, fosse la domanda di risarcimento del danno atteso che l'opera realizzata, per la quale veniva accolta la domanda di restituzione del compenso versato alla società appaltatrice, una volta realizzata la struttura di collegamento, sarebbe risultata conforme alle norme vigenti in materia di distanza e avrebbe avuto un valore di mercato superiore ai costi di realizzazione della struttura di collegamento;
- la domanda di manleva, formulata dai convenuti nei confronti di Controparte_5
non fosse fondata in quanto il rischio assicurato era il danno che il
[...] contraente era tenuto a pagare a titolo di danno procurato a terzi dall'attività del professionista e d'impresa e non la restituzione del compenso versato in forza di contratti nulli. pagina 10 di 22 2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e la società Parte_1
i quali, dopo avere ricostruito la vicenda, rilevata la Parte_1 partecipazione dei committenti, attori in primo grado, a qualsivoglia decisione in ordine alla realizzazione delle opere, avendo gli stessi sottoscritto tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia ed essendosi , Controparte_1 geometra, ingerito nella predisposizione del progetto ed evidenziato l'erroneità di tutte le determinazioni del Comune di Zevio, lamentano:
1) l'errato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto d'opera per la progettazione e l'error in judicando per violazione – sub specie di errata e/o mancata applicazione – degli artt. 16 lett. m) del r.d. 274/1929 e 2231 c.c.: secondo gli appellanti, l'assunto del Tribunale, secondo cui l'attività professionale di progettazione dell'ampliamento del fabbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra, sarebbe errato tenuto conto che il Comune di Zevio non lo aveva rilevato, che CP_1
geometra che conosceva bene la materia aveva accettato “la
[...] situazione così com'era”; che i calcoli erano stati eseguiti dall'arch. Per_1
(doc. n. 7), mentre l'arch. si era occupato del collaudo.
[...] Persona_2
Inoltre, il concetto di “modestia delle costruzioni” dovrebbe essere individuato sia nell'aspetto tecnico-quantitativo (ad es. ordinarietà e regolarità del complesso edilizio), sia nella consistenza (ad es. volumetria, superficie, numero dei piani) e, non essendoci allo stato un criterio legislativo e neppure precise disposizioni a livello nazionale identificanti il concetto di “modestia”, si dovrebbe ritenere che, alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica in ambito edilizio, della preparazione scolastica dei geometri, dell'aggiornamento formativo e dell'attuale quadro normativo in tema di indagini, progettazione, esecuzione, controllo e collaudo delle strutture, una progettazione architettonica, sebbene comportante l'uso del cemento armato, sia di competenza del geometra nell'ipotesi in cui si tratti di modesta costruzione, e pagina 11 di 22 ciò anche in zona sismica. Anche il CTU avrebbe riconosciuto la modestia del fabbricato oggetto di causa. Troverebbe, poi, applicazione la previsione di cui all'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave, non ravvisabili nella fattispecie. Ulteriore errore del Tribunale di
Verona consisterebbe nell'avere affermato che il compenso non spettava ai sensi dell'art. 2231 c.c., quando tale norma riguarda la “Mancanza d'iscrizione” ed essendo, invece, l'appellante regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Verona;
2) l'errato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto d'appalto in particolare error in judicando per violazione – sub specie di errata e/o mancata applicazione – degli artt. 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 2033 c.c.: gli interventi e i progetti del geom. non erano contrari alle norme edilizie ed Parte_1 urbanistiche, così come ritenuto anche dagli attori nel corso dei procedimenti avanti la giustizia amministrativa e posto che il Comune richiederebbe oggi agli appellati l'osservanza proprio delle istanze e dei progetti presentati dal geom.
Ad ogni modo, andando ad analizzare la documentazione, a seguito Parte_1 dell'integrazione richiesta dal Comune di Zevio, a) il permesso di costruire sarebbe stato approvato;
b) non essendosi concluso l'iter giudiziario di impugnazione non sarebbe dato sapere se il Comune di Zevio avesse ordinato legittimamente o meno la rimessione in pristino dei luoghi;
c) la problematica delle distanze poteva essere superata con la realizzazione di travi di collegamento tra i corpi di fabbrica esistenti e ciò avrebbe reso l'intero edificio realizzato conforme alle norme vigenti in materia di distanze. Il contratto di appalto, poi, non sarebbe nullo avendo previsto il preventivo ottenimento dei titoli (nel caso di specie ottenuti), ed essendo l'illiceità del contratto di appalto ravvisabile solo ove esso sia eseguito in carenza di titolo edilizio e non per il solo fatto che sia rilasciato dopo la data della stipulazione del contratto di appalto, ma pur sempre prima della realizzazione dell'opera. Comunque, anche in caso di nullità del contratto d'appalto, se l'opera è terminata, non pagina 12 di 22 competerebbe al committente la restituzione di quanto già corrisposto all'appaltatore. In ogni caso, l'appaltatore può proporre azione di indebito arricchimento, ex art. 2042 c.c., per farsi indennizzare del pregiudizio subito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
3) l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di compensazione in caso di condanna alla retrocessione del percepito: non si comprenderebbe il motivo per cui il Tribunale, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, non abbia, poi, preso posizione in ordine alla richiesta, formulata da parte convenuta, di compensazione delle somme da retrocedere con il valore delle opere costruite, o con il maggior valore ottenuto dall'immobile degli attori in seguito all'ampliamento ed alla edificazione delle tettoie, o perlomeno con un indennizzo per l'attività prestata dall'Impresa;
4) l'errato rigetto della richiesta di manleva e il vizio processuale di ultrapetizione: alla luce delle due polizze stipulate con Controparte_5 non si comprenderebbero le ragioni di tale rigetto anche in considerazione del fatto che per “danno” deve intendersi qualunque importo che un assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi quale civilmente responsabile in relazione a sentenze di condanna emesse nei confronti dell'assicurato stesso. Inoltre, la sentenza impugnata presenterebbe un vizio di ultrapetizione in quanto nessuna eccezione in ordine all'operatività della polizza era stata sollevata dalla CO rimasta contumace.
2.1. , e a loro volta, hanno proposto CP_1 CP_2 Controparte_3 appello incidentale deducendo:
1) la nullità del contratto d'opera per violazione articolo 16 lettera m) r.d. n.
274/1929 con riferimento alla progettazione e alla direzione dei lavori delle tettoie autorimesse – nullità del contratto d'opera per illiceità dell'oggetto artt.
1346 e 1418 c.c. – art. 112 c.p.c. omessa pronuncia: le tettoie/autorimesse non avrebbero nulla di rurale e il divieto di progettazione di opere realizzate pagina 13 di 22 con ricorso al cemento armato può essere derogato soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole;
2) l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria e la nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente: il Tribunale non avrebbe illustrato, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e, comunque, l'opera di collegamento sarebbe irrealizzabile e non economicamente percorribile ed esigibile e richiederebbe dei costi da ristorare;
3) gli interessi legali riconosciuti dal Tribunale dovrebbero essere determinati al tasso “legale” indicato dall'art. 1284, IV comma, c.c.
2.2. Nel presente giudizio si è costituita anche contumace Controparte_5 in primo grado, la quale evidenza la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia formulata dagli odierni appellanti principali non potendo la restituzione di compensi professionali costituire un danno e, conseguentemente, essere oggetto di copertura assicurativa. Contesta, inoltre, la sussistenza del vizio di ultrapetizione.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, occorre immediatamente rigettare la richiesta formulata dagli appellanti principali, in seno alla memoria di replica, di interruzione del processo conseguentemente alla morte di Controparte_1
Nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi successivamente alla costituzione della parte, l'interruzione non è automatica, ma consegue alla dichiarazione dell'evento in udienza o alla sua notificazione da parte del procuratore (art. 300
c.p.c.) e se l'avvocato della parte defunta non dichiara l'evento, il processo prosegue validamente. Inoltre, gli eredi della parte processuale deceduta possono decidere di costituirsi in giudizio, senza che il giudice dichiari l'interruzione, depositando il proprio atto di costituzione senza che l'avvocato dichiari la morte della parte.
pagina 14 di 22 In sostanza gli eredi interessati alla prosecuzione della causa possono evitare l'interruzione del giudizio intervenendo direttamente nel processo in corso, costituendosi al posto della parte deceduta, rendendo in tal modo superflua l'interruzione.
Ciò è avvenuto nella fattispecie atteso che , Controparte_4 Controparte_2
e eredi di (Pubblicazione testamento Controparte_3 Controparte_1 olografo anteriormente all'udienza del 15 ottobre 2025, Controparte_1 hanno depositato comparsa di intervento, costituendosi quali eredi del defunto ex artt. 300 e 302 c.p.c. Controparte_1
Si osserva, inoltre, che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse, l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cass. civ. n. 9672/1999; Cass. civ. n. 17199/2016).
3.1. Nel merito, ritiene il Collegio che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e debbano essere rigettati.
3.2 Infondato è il primo motivo di appello principale con il quale si contesta che l'attività professionale di progettazione dell'ampliamento del fabbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, spettasse, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra: assolutamente irrilevante appare la circostanza che il Comune di Zevio non avesse rilevato tale carenza o che, a dire dell'appellante principale, CP_1
geometra che conosceva bene la materia aveva accettato “la situazione
[...] così com'era” e che i calcoli erano stati eseguiti dall'arch. , tenuto Persona_1 conto che è principio pacifico quello secondo il quale (Cass. 10951/2023) ”Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. pagina 15 di 22 Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c.”.
Né è possibile superare il dato legislativo ritenendo che le qualifiche e competenze dei geometri possano legittimare un geometra a una progettazione architettonica con l'uso di cemento armato se si tratti di modesta costruzione, e ciò anche in zona sismica (Cass. n. 3021/2005 “...escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio d'alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi”).
Né corrisponde al vero che il CTU abbia riconosciuto la modestia del fabbricato oggetto di causa atteso che il CTU ha dichiarato che soltanto la tettoia era assimilabile ad una costruzione rurale di modesta entità, cosi come definita all'art. 16 lett. m), R.D. 274/1929, mentre l'edificio destinato a civile abitazione, invece, disposto su due piani, con struttura portante in cemento armato ed inserito in zona sismica proprio per tali caratteristiche non poteva essere considerato di modesta entità e conseguentemente con rientrava nelle competenze professionali dei geometri (Cass. n. 100/2021).
Appare poi neutra e priva di rilievo l'affermazione del CTU relativa al fatto che fino a 7-8 anni prima era prassi comune che i geometri svolgessero la funzione di direttori dei lavori di opere in cemento armato, anche particolarmente articolate,
e che una buona parte degli edifici italiani è stata realizzata sotto la direzione dei lavori svolta dai geometri.
Corretta appare, inoltre, la decisone del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il compenso non spettasse al professionista, ai sensi dell'art. 2231 c.c., in considerazione del fatto che quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto a tale albo dà luogo a una nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente pagina 16 di 22 e priva il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che viene meno il diritto al compenso.
Nella fattispecie la prestazione professionale resa dal non rientra tra CP_9 quelle che sono consentire ai geometri (Cass. n. 6402/2011; Cass. n.
5871/2016).
3.3. Parimenti infondato è il secondo motivo: contrariamente a quanto sostenuto dal il permesso di costruire non era stato approvato dal Comune di Parte_1
Zevio. Sul punto, il CTU, dopo avere richiamato tutta la normativa in materia ed esaminato la documentazione relativa all'ampliamento e alle tettorie (pagg. 22 e ss. CTU) ha precisato che i lavori di ampliamento vennero iniziati immediatamente dopo il deposito della D.I.A. 118/2012 e proseguirono nonostante le diffide a proseguire da parte del Comune di Zevio, ed ha evidenziato che, oltre alla problematica delle distanze, era insorta la problematica della legittimità del nuovo corpo di fabbrica. Infatti, il Piano Casa poteva essere applicato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2009, soltanto se il fabbricato era legittimo. Ma poiché il fabbricato era già stato realizzato e non vi erano i presupposti della legittimità della D.I.A. a causa della violazione della normativa in materia di distanze e a causa di alcune carenze documentali, il corpo di fabbrica realizzato non era legittimo e conseguentemente non era più possibile applicare lo strumento del Piano Casa o sanare la nuova situazione creatasi. Da tale situazione era derivato tutto l'iter successivo, conclusosi con l'ordinanza di demolizione, e il ricorso al TAR.
Del resto, nel rigettare l'impugnativa avverso i provvedimenti del Comune di
Zevio, nella sentenza n. 1139/2014, il TAR rilevava che la progettazione, sia delle tettoie, sia dell'ampliamento, costituivano violazione di quanto previsto nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 105 del 29.11.2011 e della Giunta
Comunale n. 216 del 18.12.2012 “…che, nel disciplinare l'applicazione del Piano
Casa nel territorio comunale imponevano il rispetto di determinate altezze,
pagina 17 di 22 distanze e di prestabiliti limiti agli aumenti volumetrici nel centro storico, parametri tutti pacificamente violanti nel caso di specie …”.
A fronte di tutto ciò appare irrilevante che l'iter giudiziario di impugnazione si sia concluso con la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal Consiglio di Stato solo perché era stata eseguita la rimessione in pristino.
Né le osservazioni del che parte da presupposti errati, sono idonee Parte_1 anche solo a permettere di poter ipotizzare un esito favorevole davanti al
Consiglio di Stato.
Risulta, quindi, totalmente smentito anche l'assunto degli appellanti principali secondo cui il contratto di appalto non sarebbe nullo avendo previsto il preventivo ottenimento dei titoli, titoli in realtà mai ottenuti.
Appare, perciò, inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n.
3913/2009, pronunciata in un caso in cui la concessione era stata rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto, ma prima della realizzazione dell'opera, quindi in un caso in cui l'adempimento del contratto era stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, mentre nel caso di specie i titoli edilizi non sono stati mai ottenuti e l'opera è stata realizzata nonostante il Comune di Zevio avesse diffidato i richiedenti a non dare inizio ai lavori.
3.3.1. Deve, poi, precisarsi che la domanda ex art. 2042 c.c. non è stata mai formulata dagli appellanti principali, convenuti nel giudizio di primo grado, essendosi gli stessi soltanto limitati ad asserire (pag. 51 comparsa di costituzione e risposta) che l'azione di indebito arricchimento “può” essere proposta dall'appaltatore che non abbia ricevuto il corrispettivo pattuito a causa della nullità del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta autorizzazione edilizia, senza, però, formulare espressamente e motivatamente tale domanda, come si evince con chiarezza dall'atto di costituzione in giudizio e dalle conclusioni ivi contenute.
pagina 18 di 22 3.4. Anche il terzo motivo non può essere accolto fondandosi lo stesso sul presupposto che l'ampliamento potesse essere sanato e reso regolare, mentre tale ampliamento, allo stato, non risulta essere stato sanato.
3.5. Quanto alla censura relativa al rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di (quarto motivo) si osserva che, come Controparte_5 emerge dalle polizze prodotte (art. 1), il rischio assicurato atteneva ai danni cagionati a terzi da fatti colposi posti in essere nell'esercizio della professione o dell'attività. Erano, cioè, assicurazioni per la responsabilità civile, e non per la restituzione dei compensi percepiti dagli assicurati a seguito della nullità dei contratti.
In altre parole, la restituzione dei compensi percepiti non costituiva un danno risarcibile a terzi e non era, pertanto, oggetto della copertura assicurativa.
Né la sussistenza di tale copertura, e quindi l'accoglimento della domanda di manleva, poteva derivare dalla circostanza che la CO assicuratrice fosse rimasta contumace nel giudizio di primo grado, in quanto era onere degli assicurati dimostrare che tale asserita voce di danno fosse oggetto di copertura assicurativa (Cass. n. 30656/2017) e compito del giudice valutare se l'evento rientrasse nella copertura assicurativa, e ciò a prescindere dalla contumacia dell'assicuratore.
4. Passando ad esaminare l'appello incidentale ritiene il Collegio che le censure formulate non abbiano pregio: per quanto riguarda la tettoia (primo motivo), come risulta dalla CTU, si tratta di strutture molto semplici assimilabili alle costruzioni rurali essendo costituite da pilastri in acciaio che sostengono delle travi orizzontali principali e dei travetti secondari inclinati in acciaio sormontati da lamiere metalliche grecate di colore marrone.
In ordine, invece, all'asserita nullità della sentenza e al rigetto della domanda risarcitoria (secondo motivo), contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non solo il Tribunale ha esplicitato le ragioni della sua decisione ma l'iter logico e motivazionale della sentenza appare corretto: il CTU, sulla base pagina 19 di 22 delle pronunce di legittimità relative al sistema di misurazione delle distanze
(lineare), ha, infatti, precisato che la problematica delle distanze può essere superata con la realizzazione di travi di collegamento tra i corpi di fabbrica esistenti (pag. 32 consulenza) e, a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice ha puntualmente replicato con adeguate e CP_1 motivate risposte (pag. 37).
D'altra parte, occorre rilevare che l'ampliamento ha permesso ai di CP_1 avere un aumento di cubatura del loro immobile che compensa il costo della fiscalizzazione.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova che per fare fronte a detti costi gli appellanti abbiano fatto ricorso al credito bancario, così come che gli stessi abbiano perso la possibilità di locare l'immobile, anche in considerazione della circostanza che nell'atto di citazione di primo grado si assumeva che l'ampliamento era finalizzato a ricavare un immobile da dare in uso alla figlia.
Né costituiscono dei costi risarcibili gli esborsi asseritamente sostenuti dai per strutturare l'immobile (impianti, serramenti, rivestimenti, ecc.), CP_1 tenuto conto che l'immobile viene dagli stessi utilizzato.
Medesime valutazioni si impongono relativamente alle spese sostenute per i contenziosi promossi avanti al TAR e al Consiglio di Stato trattandosi di decisioni da ascrivere ai e ai loro avvocati. CP_1
Infine, non possono essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c., sulle somme che il Tribunale ha condannato il geom. e l' Parte_1 [...]
a restituire agli attori (terzo motivo): la condanna al Parte_1 pagamento degli interessi “maggiorati” deve essere chiesta espressamente (Cass.
n. 3499/2025 ”...la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente), mentre nella fattispecie nell'atto di citazione non vi era domanda in tal senso, e il Tribunale non ha specificato che tali interessi fossero dovuti ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. (Cass. S.U. n. 12449/2024, secondo cui
“...ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna pagina 20 di 22 specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
Stante il rigetto di entrambi gli appelli le spese di lite del grado devono essere interamente compensate tra gli appellanti principali e gli appellanti incidentali.
Nel rapporto, invece, tra gli appellanti principali e le spese di Controparte_5 lite del grado seguono la soccombenza di e della società Parte_1
e vengono liquidate come in dispositivo (valore Parte_1 della causa euro 166.410,00, secondo parametri medi) senza fase istruttoria
(Cass. n. 10206/2021; Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 7343/2025).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2178/2023 emessa dal Tribunale di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti principali e gli appellanti incidentali;
- condanna e la società Parte_1 Parte_1
a corrispondere a le spese di lite
[...] Controparte_5
pagina 21 di 22 del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
LO AR
Il Consigliere estensore
LE SI
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