Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali). 1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.
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31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
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- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/1992, n. 356Provvedimento: […] 13.1. - L'art. 19 legge n. 412 del 1991, che limita le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, postali, telefoniche, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione a convegni, limitandone la misura a quella dell'esercizio precedente, è oggetto di ricorso da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.Leggi di più...
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