Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali). 1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.
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31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
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- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/1992, n. 356Provvedimento: […] 13.1. - L'art. 19 legge n. 412 del 1991, che limita le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, postali, telefoniche, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione a convegni, limitandone la misura a quella dell'esercizio precedente, è oggetto di ricorso da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- ulteriore riduzione per l'anno 1992·
- fondo sanitario nazionale·
- quote di parte corrente assegnate alle regioni e province ad autonomia speciale·
- "incarichi" dei pubblici dipendenti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio·
- contenimento nei limiti previsti per l'esercizio precedente·
- fondo sanitario regionale·
- spese degli enti locali territoriali per l'anno 1992·
- sent. 356/92 b. sanita' pubblica·
- sent. 356/92 n. finanza pubblica allargata·
- finanziamenti statali·
- non fondatezza delle questione.·
- sent. 356/92 h. sanita' pubblica·
- non fondateza della questione.