Articolo 19 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 dicembre 1991
Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali). 1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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