Versione
1 luglio 1962
1 luglio 1962
Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all' articolo 136 del Codice di procedura civile , e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all' articolo 136 del Codice di procedura civile , e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 02/04/1964, n. 30Provvedimento: N. 30 SENTENZA 18 MARZO 1964 Deposito in cancelleria: 2 aprile 1964. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 91 dell'11 aprile 1964. Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GA AMBROSINI, Presidente - Prof. PE LI IO - Prof. IN PA - Prof. OV RO - Prof. IA RO - Dott. NI AN - Prof. DO DU - Prof. PE CA - Prof. MI FRAGALI - Prof. IN MO - Prof. PE LL - Dott. PE RZ - Dott. OV AT BE - Prof. CE OL ON, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale: a) degli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; degli artt. 1 e 4 del D.L. 9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le …Leggi di più...
- codice di procedura penale, artt. 488 e 613, e disposizioni di altre leggi speciali·
- interpretazione·
- sent. 30/64 d. amnistia propria e impropria·
- legittimita'.·
- sent. 30/64 c. imposte o tasse·
- sent. 30/64 e. processo penale·
- si riferisce a prestazioni di servizi indivisibili·
- sent. 30/64 b. spese giudiziarie·
- costituzione, art. 53·
- spese giudiziarie·
- costo del processo a carico di chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice·
- cost. art. 24, terzo comma·
- non garantisce la prestazione gratuita del servizio giudiziario·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- carattere.