Articolo 9 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1962
Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all' articolo 136 del Codice di procedura civile , e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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