Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza del la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4538 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rugna Ramona, giusta Parte 1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Corigliano Rossano, via Don Milani 20.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso la sede dell' CP_2,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ANNOVAZZI ROBERTO, CARNOVALE
MARCELLO e FILICE CARMELA giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione e assegno invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 04.12.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che in data 11.10.2021 a seguito di domanda per invalidità del 15.7.2021 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuta invalida al 60
%;
che avverso il predetto provvedimento il medesimo presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 2265 / 2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che in data 25.09.2023 il CTU depositava relazione peritale non riconoscendole la percentuale di invalidità parziale né quella totale ovvero una percentuale del
61%;
che in data 08.11.2023 ritenendo di non concordare con il parere del CTU
nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l'CP 1 ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte resistente, di uno stato di invalidità parziale o totale.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio
-nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP 1
Castrovillari, 21/03/2025
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilu Longo