Articolo 11 septies della Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Articolo 11 sexies
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19 novembre 2003
Art. 11-septies. (( (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali) )) (( 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 ))
Entrata in vigore il 19 novembre 2003
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