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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 12126/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 12126/2023 promossa da
, C.F. , nata in [...], il [...], e residente a [...] C.F._1
Minghetti n. 60/3, elettivamente domiciliata in Bologna, via San Procolo n. 7, presso lo studio degli Avv.ti
Mariantonella Ninivaggi (C.F. ) e Alice Musciolà (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Bologna, che la rappresentano e difendono
RICORRENTE contro
(c.f. ), C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._4 C.F._4
28.5.1970 e residente in [...]
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dava atto di aver avuto una relazione con il sig. sentimentale dalla quale, in Parte_1 CP_1
data 05/10/2003 sono nati due figli: maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente e R_
, nato il [...]. Per_2
Dopo la cessazione della convivenza le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Bologna che con decreto del 16/03/2022, accogliendo le richieste dei genitori, ha stabilito che:
pagina 1 di 4 - fosse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
Per_2
- sarebbe invece rimasta a vivere con il padre presso la casa familiare;
R_
- entrambi i genitori avrebbero provveduto al mantenimento diretto dei figli nel tempo di permanenza di ciascun figlio presso il genitore in questione;
- entrambi i genitori avrebbero sostenuto, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Con ricorso depositato il 25/09/2023 la sig.ra ha chiesto la modifica del decreto di cui Parte_1 sopra, in virtù delle mutate circostanze rispetto all'epoca della pronuncia del 2023.
La ricorrente ha allegato infatti che, , figlia della coppia, almeno dall'1.3.2023, in R_
considerazione delle divergenze col padre, decideva di trasferire la propria residenza presso la madre, cambiando gli assetti previsti dal decreto del 16/03/2022. Sulla base delle mutate circostanze, la sig.ra ha chiesto con il presente ricorso che fosse disposto l'obbligo a carico del Sig. di Pt_1 CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1 alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
All'udienza del 23/01/2024 era presente parte attrice, mentre il sig. , seppur regolarmente citato, CP_1
non si costituiva.
Alla successiva udienza del 04/04/2024, veniva sentito , figlio minore della coppia, il quale, Per_2
confermando quanto riportato dalla madre nel ricorso introduttivo, dichiarava di vivere con la madre, e di vedere regolarmente il padre secondo quanto stabilito di decreto di cui sopra;
quanto alla sorella,
riportava che a seguito di incomprensioni con il padre, aveva deciso di trasferirsi Per_2 R_
con loro in casa della madre.
Alla successiva udienza del 29/05/2025, era presente parte ricorrente, la quale dichiarava che la propria situazione economica rispetto all'epoca del decreto del 2023 era nettamente peggiorata, a differenza di quella del sig. , che invece era rimasta invariata. CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura, rimetteva al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della ricorrente di ottenere la modifica del decreto reso nel procedimento RG 2685/2022 dal Tribunale di Bologna il 16.3.2022, prevedendo l'obbligo a carico del
Sig. di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da CP_1 corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 Pt_1
per ciascun figlio).
pagina 2 di 4 Se è vero, infatti, che condizione necessaria per modificare una precedente statuizione è la sussistenza di nuove circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della decisione in questione, non si può non considerare l'avvenuto trasferimento della figlia presso la madre, il che di per sé non giustificherebbe l'attuale previsione di un mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi in cui ciascun figlio è presso di sé, non trascorrendo più alcuna giornata con il padre. Né tantomeno può sfuggire il R_
documentato peggioramento economico che nel tempo ha subito la sig.ra che giustifica un Pt_1 aumento dell'importo mensile che il padre sarà tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli.
Nel caso in esame occorre sottolineare che:
- rispetto al 2022 sono trascorsi tre anni e le esigenze e i bisogni di e sono R_ Per_2
sensibilmente cresciuti;
- il signor non vede la figlia secondo il calendario previsto nel decreto e non contribuisce CP_1
in forma diretta al suo mantenimento;
- la situazione economica della ricorrente rispetto all'epoca del decreto di cui sopra si è deteriorata, mentre quella del sig. è rimasta invariata. CP_1
Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Si deve dunque ritenere che i cambiamenti sopra indicati (relativi all'età dei ragazzi e alla mancanza di un contributo diretto al mantenimento da parte del padre, nonché dell'avvenuto trasferimento di presso la residenza della madre) siano sufficienti a modificare quanto previsto nel decreto del R_
Tribunale di Bologna del 16/03/2022.
Pertanto, può essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente di un aumento del contributo da porre a carico del marito per il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
a parziale modifica del decreto n. cronol. 3366/2022 del 22/03/2022,
- obbliga il sig. a partire dalla data del presente ricorso, a contribuire al CP_1
mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da corrispondersi entro il 5° giorno di pagina 3 di 4 ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1 alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- conferma per il resto il menzionato decreto;
- pone in capo al sig. le spese di lite. CP_1
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .10.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 12126/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 12126/2023 promossa da
, C.F. , nata in [...], il [...], e residente a [...] C.F._1
Minghetti n. 60/3, elettivamente domiciliata in Bologna, via San Procolo n. 7, presso lo studio degli Avv.ti
Mariantonella Ninivaggi (C.F. ) e Alice Musciolà (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Bologna, che la rappresentano e difendono
RICORRENTE contro
(c.f. ), C.F. , nato in [...] il CP_1 C.F._4 C.F._4
28.5.1970 e residente in [...]
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dava atto di aver avuto una relazione con il sig. sentimentale dalla quale, in Parte_1 CP_1
data 05/10/2003 sono nati due figli: maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente e R_
, nato il [...]. Per_2
Dopo la cessazione della convivenza le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Bologna che con decreto del 16/03/2022, accogliendo le richieste dei genitori, ha stabilito che:
pagina 1 di 4 - fosse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
Per_2
- sarebbe invece rimasta a vivere con il padre presso la casa familiare;
R_
- entrambi i genitori avrebbero provveduto al mantenimento diretto dei figli nel tempo di permanenza di ciascun figlio presso il genitore in questione;
- entrambi i genitori avrebbero sostenuto, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Con ricorso depositato il 25/09/2023 la sig.ra ha chiesto la modifica del decreto di cui Parte_1 sopra, in virtù delle mutate circostanze rispetto all'epoca della pronuncia del 2023.
La ricorrente ha allegato infatti che, , figlia della coppia, almeno dall'1.3.2023, in R_
considerazione delle divergenze col padre, decideva di trasferire la propria residenza presso la madre, cambiando gli assetti previsti dal decreto del 16/03/2022. Sulla base delle mutate circostanze, la sig.ra ha chiesto con il presente ricorso che fosse disposto l'obbligo a carico del Sig. di Pt_1 CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1 alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
All'udienza del 23/01/2024 era presente parte attrice, mentre il sig. , seppur regolarmente citato, CP_1
non si costituiva.
Alla successiva udienza del 04/04/2024, veniva sentito , figlio minore della coppia, il quale, Per_2
confermando quanto riportato dalla madre nel ricorso introduttivo, dichiarava di vivere con la madre, e di vedere regolarmente il padre secondo quanto stabilito di decreto di cui sopra;
quanto alla sorella,
riportava che a seguito di incomprensioni con il padre, aveva deciso di trasferirsi Per_2 R_
con loro in casa della madre.
Alla successiva udienza del 29/05/2025, era presente parte ricorrente, la quale dichiarava che la propria situazione economica rispetto all'epoca del decreto del 2023 era nettamente peggiorata, a differenza di quella del sig. , che invece era rimasta invariata. CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura, rimetteva al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della ricorrente di ottenere la modifica del decreto reso nel procedimento RG 2685/2022 dal Tribunale di Bologna il 16.3.2022, prevedendo l'obbligo a carico del
Sig. di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da CP_1 corrispondersi entro il 5° giorno di ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 Pt_1
per ciascun figlio).
pagina 2 di 4 Se è vero, infatti, che condizione necessaria per modificare una precedente statuizione è la sussistenza di nuove circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della decisione in questione, non si può non considerare l'avvenuto trasferimento della figlia presso la madre, il che di per sé non giustificherebbe l'attuale previsione di un mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi in cui ciascun figlio è presso di sé, non trascorrendo più alcuna giornata con il padre. Né tantomeno può sfuggire il R_
documentato peggioramento economico che nel tempo ha subito la sig.ra che giustifica un Pt_1 aumento dell'importo mensile che il padre sarà tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli.
Nel caso in esame occorre sottolineare che:
- rispetto al 2022 sono trascorsi tre anni e le esigenze e i bisogni di e sono R_ Per_2
sensibilmente cresciuti;
- il signor non vede la figlia secondo il calendario previsto nel decreto e non contribuisce CP_1
in forma diretta al suo mantenimento;
- la situazione economica della ricorrente rispetto all'epoca del decreto di cui sopra si è deteriorata, mentre quella del sig. è rimasta invariata. CP_1
Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Si deve dunque ritenere che i cambiamenti sopra indicati (relativi all'età dei ragazzi e alla mancanza di un contributo diretto al mantenimento da parte del padre, nonché dell'avvenuto trasferimento di presso la residenza della madre) siano sufficienti a modificare quanto previsto nel decreto del R_
Tribunale di Bologna del 16/03/2022.
Pertanto, può essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente di un aumento del contributo da porre a carico del marito per il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
a parziale modifica del decreto n. cronol. 3366/2022 del 22/03/2022,
- obbliga il sig. a partire dalla data del presente ricorso, a contribuire al CP_1
mantenimento dei figli con il versamento di un assegno da corrispondersi entro il 5° giorno di pagina 3 di 4 ogni mese alla Sig.ra in misura di almeno € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1 alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
- conferma per il resto il menzionato decreto;
- pone in capo al sig. le spese di lite. CP_1
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .10.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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