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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ZO RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99/2024 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, , premettendo di Parte_1
essere erede di la quale era titolare della pensione cat. IOART n. Persona_1
8801163, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di €
627,92 corrispondente alla rata di pensione del mese di Febbraio 2007.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con nota del 21 giugno 2023,
CP_ l' gli ha comunicato “di aver corrisposto, allo sportello, i ratei dal 01/02/2007 al
28/02/2007 al delegato alla riscossione”, pertanto è stata chiesta la restituzione della somma non dovuta della suddetta pensione, in quanto relativa alla mensilità successiva al decesso della titolare.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' atteso il limite al CP_1
diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52, comma 2, legge n.
88 del 1989, nonché per intervenuta prescrizione del relativo diritto alla richiesta di
1 restituzione della somma indebitamente percepita. Nel merito, dunque, ha affermato il proprio diritto alla ritenzione della prestazione ricevuta, in ragione della speciale normativa vigente in materia previdenziale.
CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. Segnatamente, ha esposto che l'indebito è stato determinato dalla riscossione del mese di febbraio 2007, successivamente al decesso di così come l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione Persona_1
sollevata in quanto il termine de quo risulterebbe interrotto con apposita diffida del 31 luglio
2014.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Decadenza del diritto alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
E' infondata l'eccezione di decadenza per l'assunta violazione del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'indebito.
La disposizione in commento prevede infatti che “Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in commento vanno intese nel senso che “In tema di ripetizione d'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in CP_1
eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_1
deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.":
2 iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato
- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” e che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_1
della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini CP_1
della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918;
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802.
La giurisprudenza citata ha precisato che il significato dell'avverbio “annualmente”
è plurimo e fondante dell'intera disciplina, in quanto dispone la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi. Il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero
(cfr. Cassazione civile sez. lav. n.3802/2019, già citata).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
3 abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella specie le
S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_2 della maggior somma erogata)” (Cass., Sez. Un., n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora, per quel che rileva maggiormente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato:
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge CP_1
412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine CP_1 alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti dalla legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).
In aderenza ai principi giurisprudenziali esposti, non può dirsi operante il termine decadenziale invocato posto che l'avvenimento del decesso del titolare della pensione non ha attinenza con il dato reddituale, pertanto la sua invocazione appare inconferente.
3. Sulla buona fede dell'accipiens.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce: “1.
Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque,
4 integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame. CP_1
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass.
5 civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L.
n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Tuttavia, in base all'interpretazione del sistema normativo vigente in materia, coerente con il diritto vivente ormai ampiamente consolidato, “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)" (cfr. Cass. n. 13233/2020).
Tali esiti interpretativi, sono stati numerose volte ribaditi dalla Suprema Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che ha precisato come “nel Per_2
settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sull'esistenza di questo principio si era già appoggiata la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004).
Ne consegue che, in aderenza ai principi enunciati, la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
6 Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da
Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto CP_1
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n.
1919 del 2018).
Nella specie, deve escludersi che il coniuge percettore si trovasse in condizione di buona fede, essendo perfettamente consapevole della non spettanza della prestazione assistenziale nel mese successivo al decesso della moglie.
Peraltro, nemmeno può dirsi spirato il termine decennale di prescrizione, atteso che lo stesso è stato interrotto dalla comunicazione del 31 luglio 2014, circostanza riconosciuta dal ricorrente nelle note del 23 settembre 2025.
4. Spese.
Stante la qualità delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. .
Gela, 10 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ZO RD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ZO RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99/2024 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, , premettendo di Parte_1
essere erede di la quale era titolare della pensione cat. IOART n. Persona_1
8801163, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di €
627,92 corrispondente alla rata di pensione del mese di Febbraio 2007.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con nota del 21 giugno 2023,
CP_ l' gli ha comunicato “di aver corrisposto, allo sportello, i ratei dal 01/02/2007 al
28/02/2007 al delegato alla riscossione”, pertanto è stata chiesta la restituzione della somma non dovuta della suddetta pensione, in quanto relativa alla mensilità successiva al decesso della titolare.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' atteso il limite al CP_1
diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52, comma 2, legge n.
88 del 1989, nonché per intervenuta prescrizione del relativo diritto alla richiesta di
1 restituzione della somma indebitamente percepita. Nel merito, dunque, ha affermato il proprio diritto alla ritenzione della prestazione ricevuta, in ragione della speciale normativa vigente in materia previdenziale.
CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. Segnatamente, ha esposto che l'indebito è stato determinato dalla riscossione del mese di febbraio 2007, successivamente al decesso di così come l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione Persona_1
sollevata in quanto il termine de quo risulterebbe interrotto con apposita diffida del 31 luglio
2014.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Decadenza del diritto alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
E' infondata l'eccezione di decadenza per l'assunta violazione del termine stabilito dall'art. 13 co. 2 legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'indebito.
La disposizione in commento prevede infatti che “Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, le disposizioni in commento vanno intese nel senso che “In tema di ripetizione d'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in CP_1
eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_1
deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.":
2 iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato
- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” e che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene CP_1
della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini CP_1
della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del , 20/05/2021, n. 13918;
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 31/05/2019, n. 15039; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. dell'08/02/2019, n. 3802.
La giurisprudenza citata ha precisato che il significato dell'avverbio “annualmente”
è plurimo e fondante dell'intera disciplina, in quanto dispone la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi. Il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero
(cfr. Cassazione civile sez. lav. n.3802/2019, già citata).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
3 abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella specie le
S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_2 della maggior somma erogata)” (Cass., Sez. Un., n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora, per quel che rileva maggiormente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato:
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge CP_1
412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine CP_1 alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti dalla legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).
In aderenza ai principi giurisprudenziali esposti, non può dirsi operante il termine decadenziale invocato posto che l'avvenimento del decesso del titolare della pensione non ha attinenza con il dato reddituale, pertanto la sua invocazione appare inconferente.
3. Sulla buona fede dell'accipiens.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola del codice d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto per le quali non potrebbe essere addebitata all'accipiens l'erogazione non dovuta, se tale situazione abbia generato un fondato affidamento.
Il ricorrente richiama, in tal senso, l'art. 52 della legge n. 88/1989, che stabilisce: “1.
Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque,
4 integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. n. 412/91, il legislatore ha chiarito che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame. CP_1
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass.
5 civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L.
n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Tuttavia, in base all'interpretazione del sistema normativo vigente in materia, coerente con il diritto vivente ormai ampiamente consolidato, “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)" (cfr. Cass. n. 13233/2020).
Tali esiti interpretativi, sono stati numerose volte ribaditi dalla Suprema Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che ha precisato come “nel Per_2
settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sull'esistenza di questo principio si era già appoggiata la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004).
Ne consegue che, in aderenza ai principi enunciati, la somma indebitamente erogata non può essere ripetuta, in assenza del dolo dell'accipiens al momento della percezione della erogazione non dovuta.
6 Con specifico riferimento all'elemento soggettivo, è stato chiarito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da
Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive).
Sotto altro, ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo dell'accipiens, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto CP_1
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n.
1919 del 2018).
Nella specie, deve escludersi che il coniuge percettore si trovasse in condizione di buona fede, essendo perfettamente consapevole della non spettanza della prestazione assistenziale nel mese successivo al decesso della moglie.
Peraltro, nemmeno può dirsi spirato il termine decennale di prescrizione, atteso che lo stesso è stato interrotto dalla comunicazione del 31 luglio 2014, circostanza riconosciuta dal ricorrente nelle note del 23 settembre 2025.
4. Spese.
Stante la qualità delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. .
Gela, 10 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ZO RD
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