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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2609 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in data [...] (difeso dall'Avv. CACIOPPO Parte_1
ANTONINO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/02/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore Parte_1 di Palermo il 7/2/2023, notificato all'interessato in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formalizzata l'8/4/2022, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro, di soggiornare in Italia da molti anni ormai e di non potere tornare nella regione del Senegal dove è nato, la regione “Casamance”,
a causa della difficile condizione sociale ed economica che ivi troverebbe.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 3/6/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed ha interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie- ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c),
e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per- messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile
– la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, la quale ha preso il posto della previgente protezione umanitaria.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente, nonostante le numerose udienze predisposte a tale scopo nel corso dell'intero anno 2024 (il 25/1/2024, il 27/3/2024, il 18/7/2024 e il 27/11/2024) non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale, non avendo prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale.
A questo proposito, la documentazione lavorativa prodotta dal ricorrente è priva delle connesse prove di pagamento della retribuzione che ne confermino l'effettività e, comunque, molto risalente nel tempo dato che il rapporto di lavoro si collocherebbe tra il
2022 e il 2023; nulla poi ha documentato il ricorrente relativamente ad attività di qualsiasi tipo, che possano dimostrarne la volontà di integrarsi, negli ultimi due anni.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
- rigetta il ricorso;
- lascia le spese del giudizio a carico del ricorrente. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 18\6\25
IL GIUDICE REL.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2609 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in data [...] (difeso dall'Avv. CACIOPPO Parte_1
ANTONINO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/02/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore Parte_1 di Palermo il 7/2/2023, notificato all'interessato in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formalizzata l'8/4/2022, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro, di soggiornare in Italia da molti anni ormai e di non potere tornare nella regione del Senegal dove è nato, la regione “Casamance”,
a causa della difficile condizione sociale ed economica che ivi troverebbe.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 3/6/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed ha interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie- ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c),
e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per- messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile
– la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, la quale ha preso il posto della previgente protezione umanitaria.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente, nonostante le numerose udienze predisposte a tale scopo nel corso dell'intero anno 2024 (il 25/1/2024, il 27/3/2024, il 18/7/2024 e il 27/11/2024) non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale, non avendo prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale.
A questo proposito, la documentazione lavorativa prodotta dal ricorrente è priva delle connesse prove di pagamento della retribuzione che ne confermino l'effettività e, comunque, molto risalente nel tempo dato che il rapporto di lavoro si collocherebbe tra il
2022 e il 2023; nulla poi ha documentato il ricorrente relativamente ad attività di qualsiasi tipo, che possano dimostrarne la volontà di integrarsi, negli ultimi due anni.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
- rigetta il ricorso;
- lascia le spese del giudizio a carico del ricorrente. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 18\6\25
IL GIUDICE REL.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.