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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1391/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
P. Calamandrei n. 2 , elettivamente domiciliata in C.F._1
Vittoria, presso lo studio dell'Avv. Isabella Linguanti, sito in Vittoria Via San
Martino n. 192, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1
Via Erasmo Venusti n. 39 ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paola Lodato, in Comiso (RG) viale della Resistenza
55, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso 3
R
I
C
O
R
R
E
N
T
I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 19/03/2013, in Vittoria - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Vittoria n. 13, parte 1, anno 2013, ufficio 1 -, dal quale erano nati i figli (il 04/03/2014) e (il 09/12/2015). I due si erano Per_1 Per_2 separati in data 20.02.2019, come da omologa di separazione consensuale del Tribunale di Ragusa (proc. N. 4584/2019 RG); ancor prima, e comunque dalla separazione, i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, senza 4
che vi fosse stata alcuna riconciliazione, stante l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole in data 27.10.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 20.02.2019, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” 2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 nell'abitazione di quest'ultima sita in Vittoria in via P. Calamandrei n. 2; 3. disporre, con riferimento ai tempi di permanenza dei minori con il padre, attesa l'età raggiunta dagli stessi e l'assenza del padre all'estero per motivi di lavoro, che la regolamentazione dei tempi di permanenza degli stessi siano organizzati direttamente dai figli e il padre, quando quest'ultimo rientrerà in Italia per il periodo di ferie.
4. disporre a carico del sig. CP_1 5
l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di CP_1
euro 400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, Per_1
e , rivalutabile annualmente in ragione degli aumenti ISTAT, oltre al Per_2 pagamento delle spese straordinarie necessarie;
5. dare atto che allo stato i coniugi sono economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. disporre che l'assegno unico erogato dall' in favore CP_2 dei figli, sia percepito per intero dalla sig.ra , atteso Parte_1
l'acquisto di tutto quanto utile e necessario per i minori da parte del genitore collocatario;
”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
19/03/2013, in Vittoria, dai coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/01/1992, e , nato a [...] il [...] – atto Controparte_1 6
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Vittoria, n. 13, parte I, anno 2013, ufficio 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1391/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
P. Calamandrei n. 2 , elettivamente domiciliata in C.F._1
Vittoria, presso lo studio dell'Avv. Isabella Linguanti, sito in Vittoria Via San
Martino n. 192, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1
Via Erasmo Venusti n. 39 ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paola Lodato, in Comiso (RG) viale della Resistenza
55, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso 3
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e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 19/03/2013, in Vittoria - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Vittoria n. 13, parte 1, anno 2013, ufficio 1 -, dal quale erano nati i figli (il 04/03/2014) e (il 09/12/2015). I due si erano Per_1 Per_2 separati in data 20.02.2019, come da omologa di separazione consensuale del Tribunale di Ragusa (proc. N. 4584/2019 RG); ancor prima, e comunque dalla separazione, i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, senza 4
che vi fosse stata alcuna riconciliazione, stante l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole in data 27.10.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 20.02.2019, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” 2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 nell'abitazione di quest'ultima sita in Vittoria in via P. Calamandrei n. 2; 3. disporre, con riferimento ai tempi di permanenza dei minori con il padre, attesa l'età raggiunta dagli stessi e l'assenza del padre all'estero per motivi di lavoro, che la regolamentazione dei tempi di permanenza degli stessi siano organizzati direttamente dai figli e il padre, quando quest'ultimo rientrerà in Italia per il periodo di ferie.
4. disporre a carico del sig. CP_1 5
l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di CP_1
euro 400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, Per_1
e , rivalutabile annualmente in ragione degli aumenti ISTAT, oltre al Per_2 pagamento delle spese straordinarie necessarie;
5. dare atto che allo stato i coniugi sono economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. disporre che l'assegno unico erogato dall' in favore CP_2 dei figli, sia percepito per intero dalla sig.ra , atteso Parte_1
l'acquisto di tutto quanto utile e necessario per i minori da parte del genitore collocatario;
”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
19/03/2013, in Vittoria, dai coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/01/1992, e , nato a [...] il [...] – atto Controparte_1 6
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Vittoria, n. 13, parte I, anno 2013, ufficio 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti