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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1459/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.,con il patrocinio dell'avv. FIASTRA RANIERI , giusta procura in atti,
-APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministrazione p.t. con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI DOMENICO, giusta procura in atti,
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1299/2021 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
08/10/2021, a definizione del giudizio civile di I° grado iscritto al n.RG 1622/2018
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ora Parte_2
pagina 1 di 6 , proprietaria di n. 5 unità immobiliari facenti parte dell'edificio Parte_1
costituito in condominio denominato ” sito in alla via Canova Controparte_1 CP_1
n.3, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n.
1684/2017 del 27.9.17 con il quale il Giudice di pace di aveva ingiunto alla società di CP_1
pagare, in favore del predetto condominio, la complessiva somma di euro 3.312,33, oltre ad interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria ivi liquidate, a titolo di oneri condominiali sulla scorta della delibera adottata dall'assemblea dei condomini il 13.2.17, di approvazione del bilancio consuntivo globale e riparto di esercizio 1.01.16 – 31.12.16 e di approvazione del bilancio preventivo e riparto di esercizio 1.1.17- 31.12.17.
2. Con sentenza n. 1299/21 il Giudice di pace di rigettava l'opposizione e confermava il CP_1
D.I. n. 1684/17 emesso da GdP di Pescara il 27.9.17, condannando la opponente alla refusione in favore del condominio opposto delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro
1.205,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
3. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la opponente chiedeva la riforma della mentovata sentenza proponendo gravame per i motivi che seguono: A) Assenza di poteri dell'amministratore di condominio opposto in difetto di apposita delibera autorizzativa –
conseguente carenza di legittimazione attiva da parte del non rilevata dal Giudice Parte_3
di primo grado;
B) Erroneità della sentenza gravata con riferimento alla circostanza per cui l'appellante avrebbe dovuto proporre impugnativa avverso la delibera condominiale del
13.2.17, non potendo altrimenti contestare le voci di spesa contenute nel decreto ingiuntivo e basate su detta delibera, in quanto il giudizio di merito sarebbe limitato esclusivamente alla verifica dell'esistenza ed efficacia della delibera stessa e non alla verifica delle poste azionate nel decreto ingiuntivo medesimo;
C) Violazione degli art. 63 disp. Att. C.c. e 1137, 2697 c.c. in pagina 2 di 6 tema di onere della prova nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli art.. 115 e 116 cpc in tema di disponibilità e valutazione delle prove –
inesistenza della prova del credito ingiunto – infondatezza della pretesa – contestazione integrale del credito presuntivamente vantato e azionato da controparte – mancata possibilità di aziona re le voci relative al bilancio preventivo e riparto di esercizio 1.1.17 – 31.12.17; D)
Erroneità della sentenza gravata con riferimento alla condanna delle spese di causa .
4. Si costituiva in giudizio il insistendo per la reiezione dell'appello. Parte_3
5. L'appello è infondato e merita di essere disatteso.
6. Quanto al primo motivo di appello, nella propria sfera di competenze ordinarie, specificate dall'art. 1130 c.c., l'amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di autorizzazione a mezzo di una delibera assembleare, in tutte le materie che rientrano nelle sue attribuzioni.
7. È legislativamente previsto che tra le competenze dell'amministratore ex articolo 1130 comma
1, n.3 c.c., con conseguente sua legittimazione processuale, rientri quella relativa alla riscossione degli oneri condominiali poiché, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
1130, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
8. Di conseguenza, l'amministratore risulta legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 Codice civile, quando cioè si tratti di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cassazione Sezioni unite 18331 -18332/2010). In riferimento al caso di specie pagina 3 di 6 di «opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali» la Cassazione ha ribadito che riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea è
«compito precipuo affidato dall'articolo 1130 Codice civile (e dall'articolo 63 disposizioni attuative Codice civile) all'amministratore», il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, «senza che occorra quell'apposita autorizzazione dell'assemblea», che è richiesta dall'articolo 1131 Codice civile, soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cassazione
19533/2012, ed anche Cassazione, Sezioni unite 18331/2010; Cassazione 21841/2010;
Cassazione 15638/2012).
9. Ugualmente privo di vizi si palesa l'ulteriore assunto del Giudice di Pace, che costituisce il secondo motivo di gravame, rimanendone assorbiti i successivi, in quanto, secondo un principio basilare attinente alla gestione del , all'amministratore è consentito di riscuotere le Parte_3
quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato, ed è errato pensare che il bilancio è azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce, posto che tale principio, se applicato,
renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e Parte_3
l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea (Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2008, n. 24299) (cfr. Cass. 20.9.2013, n. 21650).
10. V'è da dire, poi, nel caso di specie, che risulta per tabulas che l'Assemblea condominiale con verbale del 13.02.2017 aveva approvato il bilancio preventivo 1.1.2017/31.12.2017, sicchè, in forza di quel bilancio e del principio sopra enunciato ben poteva l'Amministratore riscuotere gli pagina 4 di 6 oneri condominiali. (cfr. Cass. 20 dicembre 2013 n. 28517).
11. In tal modo si ritiene definitivamente superata la censura mossa dall'appellante volta a ritenere che la delibera che approvava il bilancio preventivo e riparto di esercizio 01/01/2017 -
31/12/2017 non potesse essere azionata in sede monitoria dal perché costituente Parte_3
“un mero bilancio previsionale”, in quanto legittimamente il Giudice di Pace emetteva il decreto ingiuntivo impugnato, sulla base della delibera adottata dall'assemblea dei condomini il
13/02/2017, di approvazione del bilancio consuntivo globale e riparto di esercizio 01/01/2016 -
31/12/2016 e di approvazione del bilancio preventivo e riparto di esercizio 01/01/2017 -
31/12/2017, da sola, ai sensi dell' art. 63 disp. att. c.c. sufficiente a sostanziare il titolo a sostegno del provvedimento opposto, senza che oggi possano essere oggetto di valutazione del giudicante le voci di spesa in essere inserite e giammai tempestivamente impugnate (Cass. 30
aprile 2019 n. 11482, Cass. n. 27849 del 12 ottobre 2021), né costituenti vizi di nullità del titolo o di estinzione del credito.
12. Inoltre, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc (C.Cassazione
sentenza 13 settembre 2019 n. 22951; “il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria,
proposta da una parte totalmente vittoriosa nel merito della lite, non sia sufficiente per stabilire la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite”, sentenze n.
9532/2017 e n. 11792/2018)
13. L'appello va, quindi, rigettato, con ogni conseguenza in punto spese, che seguono la pagina 5 di 6 soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri offerti dal DM 14/55,
scaglione di riferimento ( valore tra € 1.100,00 ed € 5.200,00).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, così
provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado Parte_3
di giudizio, che liquida in €. 1.500,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario avv. Domenico Giorgetti;
• l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
Così deciso in Pescara, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1459/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.,con il patrocinio dell'avv. FIASTRA RANIERI , giusta procura in atti,
-APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministrazione p.t. con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI DOMENICO, giusta procura in atti,
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1299/2021 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
08/10/2021, a definizione del giudizio civile di I° grado iscritto al n.RG 1622/2018
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ora Parte_2
pagina 1 di 6 , proprietaria di n. 5 unità immobiliari facenti parte dell'edificio Parte_1
costituito in condominio denominato ” sito in alla via Canova Controparte_1 CP_1
n.3, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n.
1684/2017 del 27.9.17 con il quale il Giudice di pace di aveva ingiunto alla società di CP_1
pagare, in favore del predetto condominio, la complessiva somma di euro 3.312,33, oltre ad interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria ivi liquidate, a titolo di oneri condominiali sulla scorta della delibera adottata dall'assemblea dei condomini il 13.2.17, di approvazione del bilancio consuntivo globale e riparto di esercizio 1.01.16 – 31.12.16 e di approvazione del bilancio preventivo e riparto di esercizio 1.1.17- 31.12.17.
2. Con sentenza n. 1299/21 il Giudice di pace di rigettava l'opposizione e confermava il CP_1
D.I. n. 1684/17 emesso da GdP di Pescara il 27.9.17, condannando la opponente alla refusione in favore del condominio opposto delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro
1.205,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
3. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la opponente chiedeva la riforma della mentovata sentenza proponendo gravame per i motivi che seguono: A) Assenza di poteri dell'amministratore di condominio opposto in difetto di apposita delibera autorizzativa –
conseguente carenza di legittimazione attiva da parte del non rilevata dal Giudice Parte_3
di primo grado;
B) Erroneità della sentenza gravata con riferimento alla circostanza per cui l'appellante avrebbe dovuto proporre impugnativa avverso la delibera condominiale del
13.2.17, non potendo altrimenti contestare le voci di spesa contenute nel decreto ingiuntivo e basate su detta delibera, in quanto il giudizio di merito sarebbe limitato esclusivamente alla verifica dell'esistenza ed efficacia della delibera stessa e non alla verifica delle poste azionate nel decreto ingiuntivo medesimo;
C) Violazione degli art. 63 disp. Att. C.c. e 1137, 2697 c.c. in pagina 2 di 6 tema di onere della prova nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli art.. 115 e 116 cpc in tema di disponibilità e valutazione delle prove –
inesistenza della prova del credito ingiunto – infondatezza della pretesa – contestazione integrale del credito presuntivamente vantato e azionato da controparte – mancata possibilità di aziona re le voci relative al bilancio preventivo e riparto di esercizio 1.1.17 – 31.12.17; D)
Erroneità della sentenza gravata con riferimento alla condanna delle spese di causa .
4. Si costituiva in giudizio il insistendo per la reiezione dell'appello. Parte_3
5. L'appello è infondato e merita di essere disatteso.
6. Quanto al primo motivo di appello, nella propria sfera di competenze ordinarie, specificate dall'art. 1130 c.c., l'amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di autorizzazione a mezzo di una delibera assembleare, in tutte le materie che rientrano nelle sue attribuzioni.
7. È legislativamente previsto che tra le competenze dell'amministratore ex articolo 1130 comma
1, n.3 c.c., con conseguente sua legittimazione processuale, rientri quella relativa alla riscossione degli oneri condominiali poiché, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
1130, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
8. Di conseguenza, l'amministratore risulta legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 Codice civile, quando cioè si tratti di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cassazione Sezioni unite 18331 -18332/2010). In riferimento al caso di specie pagina 3 di 6 di «opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali» la Cassazione ha ribadito che riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea è
«compito precipuo affidato dall'articolo 1130 Codice civile (e dall'articolo 63 disposizioni attuative Codice civile) all'amministratore», il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, «senza che occorra quell'apposita autorizzazione dell'assemblea», che è richiesta dall'articolo 1131 Codice civile, soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cassazione
19533/2012, ed anche Cassazione, Sezioni unite 18331/2010; Cassazione 21841/2010;
Cassazione 15638/2012).
9. Ugualmente privo di vizi si palesa l'ulteriore assunto del Giudice di Pace, che costituisce il secondo motivo di gravame, rimanendone assorbiti i successivi, in quanto, secondo un principio basilare attinente alla gestione del , all'amministratore è consentito di riscuotere le Parte_3
quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato, ed è errato pensare che il bilancio è azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce, posto che tale principio, se applicato,
renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e Parte_3
l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea (Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2008, n. 24299) (cfr. Cass. 20.9.2013, n. 21650).
10. V'è da dire, poi, nel caso di specie, che risulta per tabulas che l'Assemblea condominiale con verbale del 13.02.2017 aveva approvato il bilancio preventivo 1.1.2017/31.12.2017, sicchè, in forza di quel bilancio e del principio sopra enunciato ben poteva l'Amministratore riscuotere gli pagina 4 di 6 oneri condominiali. (cfr. Cass. 20 dicembre 2013 n. 28517).
11. In tal modo si ritiene definitivamente superata la censura mossa dall'appellante volta a ritenere che la delibera che approvava il bilancio preventivo e riparto di esercizio 01/01/2017 -
31/12/2017 non potesse essere azionata in sede monitoria dal perché costituente Parte_3
“un mero bilancio previsionale”, in quanto legittimamente il Giudice di Pace emetteva il decreto ingiuntivo impugnato, sulla base della delibera adottata dall'assemblea dei condomini il
13/02/2017, di approvazione del bilancio consuntivo globale e riparto di esercizio 01/01/2016 -
31/12/2016 e di approvazione del bilancio preventivo e riparto di esercizio 01/01/2017 -
31/12/2017, da sola, ai sensi dell' art. 63 disp. att. c.c. sufficiente a sostanziare il titolo a sostegno del provvedimento opposto, senza che oggi possano essere oggetto di valutazione del giudicante le voci di spesa in essere inserite e giammai tempestivamente impugnate (Cass. 30
aprile 2019 n. 11482, Cass. n. 27849 del 12 ottobre 2021), né costituenti vizi di nullità del titolo o di estinzione del credito.
12. Inoltre, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc (C.Cassazione
sentenza 13 settembre 2019 n. 22951; “il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria,
proposta da una parte totalmente vittoriosa nel merito della lite, non sia sufficiente per stabilire la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite”, sentenze n.
9532/2017 e n. 11792/2018)
13. L'appello va, quindi, rigettato, con ogni conseguenza in punto spese, che seguono la pagina 5 di 6 soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri offerti dal DM 14/55,
scaglione di riferimento ( valore tra € 1.100,00 ed € 5.200,00).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, così
provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado Parte_3
di giudizio, che liquida in €. 1.500,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario avv. Domenico Giorgetti;
• l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dpr 115/2002.
Così deciso in Pescara, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella
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