CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10071 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/08/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per l'intervenuta rinuncia. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 agosto 2022 il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LE PI avverso l'ordinanza del 13 giugno 2022, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati oggetto delle provvisorie imputazioni di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 21 legge n. 646 del 1982 (capi 15 e 19), 81, 110, 356 cod. pen. (capo 16) e 81, 110, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo 17). Penale Sent. Sez. 6 Num. 10071 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 17/01/2023 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Prato ex artt. 10, 12 e 16 cod. proc. pen., atteso che la realizzazione della produzione ritenuta illecitamente subappaltata, per come emerge dalla ricostruzione contenuta nella stessa ordinanza custodiale, si sarebbe concretizzata nel confezionamento di tute oggetto di una fornitura affidata ad un consorzio di società (denominato "GAP") in territorio albanese e che il criterio della preponderanza della produzione subappaltata, nella provincia di Prato, alle aziende cinesi di confezionamento tessile che hanno realizzato i dispositivi di protezione individuale non rappresenta un criterio corretto di individuazione della competenza territoriale. Si assume, al riguardo, che la prima attività vietata di subappalto, con la sospensione della fornitura in data 11 dicembre 2020 e la contestuale contestazione al consorzio della violazione del relativo divieto, si è svolta nel territorio albanese, ovvero in luoghi diversi dal territorio della provincia pratese (ad es., ad opera di una società avente sede in Erba, nel comasco), con la conseguente individuazione della competenza in favore del Tribunale di Roma, ove hanno la sede legale e la loro residenza o domicilio il predetto consorzio d'imprese e buona parte degli stessi indagati. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in considerazione della inosservanza dei termini previsti dal nono comma della citata disposizione, a fronte dell'invio dell'istanza di riesame a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2022, con la successiva fissazione dell'udienza per la data del 9 agosto 2022. Si assume, sotto tale profilo, che l'istanza di riesame era stata contestualmente depositata presso la Cancelleria delle impugnazioni fuori sede del Tribunale di Roma, con attestazione dell'avvenuto deposito e trasmissione per conoscenza, a mezzo p.e.c., al Tribunale del riesame di Firenze, di copia dell'istanza depositata fuori sede. 2.2. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 21 legge cit. (capi 15 e 19), ponendo in rilievo, segnatamente: a) che nessuna gara è stata mai indetta, trattandosi di una mera offerta economica presentata dal consorzio, cui ha fatto seguito l'accettazione con lettera di commessa da parte del Commissario straordinario;
b) che la trasformazione in consorzio da parte delle varie società si è verificata in un momento successivo 2 all'affidamento della fornitura, avvenuto con lettera del 12 novembre 2020, ed in una fase precedente l'insorgere di un problema relativo ad un blocco doganale dei dispositivi prodotti in Albania (da individuarsi nella data del 11 dicembre 2020); c) che le risultanze investigative non consentono di ritenere dimostrata la circostanza che le società consorziate abbiano provveduto all'esecuzione dell'opera, dunque all'attività di produzione, in un momento precedente la loro formale adesione al consorzio;
d) che il quantitativo di beni prodotti rientrava comunque nei limiti consentiti in ragione della percentuale prevista dalla legge, ossia in una fascia di gran lunga inferiore alla misura del 40% dell'importo complessivo del contratto di fornitura;
e) che non sono emersi, dalle attività d'indagine, e in particolare dalle risultanze delle conversazioni oggetto di intercettazione, elementi idonei a ritenere che i vertici del consorzio, fra i quali v'era anche l'odierno ricorrente, fossero a conoscenza — fatta eccezione per il responsabile della produzione - del fatto che le società consorziate avessero a loro volta subappaltato ad altre imprese la produzione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della pubblica commessa del 12 novembre 2020. 2.3. Con un quarto motivo si censurano analoghi vizi relativamente alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cit. (capo 16), per non avere l'ordinanza impugnata considerato il fatto che l'intervenuta produzione estera della prima fornitura dei dispositivi (le tute monouso) non poteva integrare una condotta ingannatoria rilevante ai fini della configurabilità del reato de quo, poiché la struttura commissariale per l'emergenza epidemiologica, malgrado fosse a conoscenza della produzione in Albania ed avesse contestato la violazione della clausola relativa al divieto di subappalto, non ebbe a disporre la revoca dell'affidamento della fornitura al consorzio, ma lo sospese e lo riattivò dopo i rilievi formalizzati con la lettera di contestazione e sospensione del 11 dicembre 2020, ritenendo l'accertato inadempimento inidoneo a giustificare l'interruzione del rapporto sulla base di un comportamento in preordinato contrasto con la finalità pubblica della commessa. Si assume a tale riguardo: a) che nella lettera di affidamento inviata dalla struttura commissariale al consorzio il 12 novembre 2020 non v'era, fra le caratteristiche tecniche allegate, alcuna menzione di obblighi contrattuali di tutela del cd. "Made in Italy" e che l'opera di confezionamento finale dei prodotti, avvenuta in territorio italiano, lungi dal rappresentare un comportamento fraudolento finalizzato ad una non corretta esecuzione del contratto di pubblica fornitura, integrava in realtà una fase consentita del processo di lavorazione, nel pieno rispetto della normativa, anche europea, applicabile al caso di specie;
b) che il materiale utilizzato dal consorzio per la realizzazione dei dispositivi sanitari oggetto della fornitura doveva ritenersi conforme agli standards qualitativi imposti (i dalla pertinente normativa, secondo le risultanze sotto tale profilo offerte sia dalle dichiarazioni rese dal responsabile della struttura commissariale, sia dal contenuto della relazione redatta dai consulenti tecnici del P.M. 2.4. Con un quinto motivo si deducono le medesime censure in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo 17), per non avere l'ordinanza impugnata considerato il fatto che il comportamento osservato dai vertici del consorzio - nel comunicare alla struttura commissariale, sia pure successivamente all'affidamento della commessa, che la produzione dei dispositivi sarebbe stata effettuata non da una singola società, ma da un consorzio di aziende — si poneva in aperto contrasto con una condotta di tipo fraudolento, finalizzata, come tale, ad indurre la struttura commissariale all'affidamento della fornitura, tanto che la richiamata struttura ebbe comunque a concludere l'accordo contrattuale con il consorzio. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la prospettata circostanza non ha influito sulla formazione della volontà dell'ente pubblico e che quest'ultimo ha ritenuto maggiormente confacente al pubblico interesse il fatto che la fornitura dei dispositivi di protezione venisse garantita da un consorzio di imprese, evitando di interrompere in seguito il relativo servizio e di far valere la nullità del contratto per illiceità della causa: irrilevanti, pertanto, devono ritenersi i comportamenti, ex adverso valorizzati dal Tribunale, secondo cui i vertici del consorzio avrebbero cercato di farlo apparire come esistente già in una precedente fase temporale, ossia a partire dalla data del 11 novembre 2020, trattandosi di condotte che non hanno inciso sulla prosecuzione del rapporto contrattuale. Né, peraltro, è emerso che il consorzio abbia tratto in errore la struttura commissariale in ordine alla rimodulazione dei calcoli relativi alla fornitura delle tute protettive, trattandosi di dati che gli organi della stessa struttura commissariale hanno quantificato e comunicato al consorzio, il quale, a sua volta, si è limitato a prenderne atto, mostrandosi disponibile alla consegna dei dispositivi realizzati. Parimenti inesistente deve ritenersi, inoltre, il profilo del danno asseritamente verificatosi nel caso in esame, atteso che: a) le tute protettive sono state fornite nella loro totalità e nel rispetto dei tempi previsti, senza che alcuna contestazione sia stata mai sollevata dalla predetta struttura, fino ad erogare in favore del consorzio il corrispettivo contrattualmente stabilito nel relativo affidamento;
b) si sovrappone indebitamente l'errore in cui sarebbe caduta la vittima in conseguenza della condotta ingannatoria e l'ulteriore evento rappresentato dall'ingiusto profitto con altrui danno, là dove l'ordinanza impugnata ha sostenuto che il danno consisterebbe nel fatto che l'ente pubblico sarebbe stato indotto in errore nella scelta di un contraente che altrimenti non avrebbe scelto;
c) sono rimasti indeterminati gli oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione per istruire la pratica e perfezionare il contratto;
d) nella stessa lettera di affidamento era espressamente previsto che, in caso di ritardi nelle consegne, avrebbe potuto applicarsi una penale. 2.5. Con un sesto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata considerato le deduzioni al riguardo svolte nei motivi di riesame, né individuato i necessari requisiti di concretezza ed attualità della misura, tenuto conto, in particolare, della circostanza che le condotte si sono concluse nel giugno 2021 e risultano strettamente connesse alla peculiarità della situazione emergenziale venutasi a creare per effetto della pandemia. Sotto altro profilo si pone in rilievo il fatto che è stato già disposto il decreto di giudizio immediato e che l'ipotizzato pericolo di inquinamento probatorio è illogicamente motivato con riferimento a condotte mapi oste in essere dal ricorrente. 2.6. Con un settimo motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta adeguatezza della misura custodiale, tenuto conto della tipologia delle fattispecie di reato in contestazione e della condizione di incensuratezza del ricorrente, oltre che della dedotta, e non valutata, dichiarazione di disponibilità della moglie del ricorrente ad accoglierlo nell'abitazione ove dimora l'intero nucleo familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 9 gennaio 2023 l'Avv. Domenico Mariani, difensore di fiducia e procuratore speciale di PI LE, ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione proposta nell'interesse del proprio assistito. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avuto riguardo all'intervenuta, rituale, presentazione dell'atto di rinuncia al ricorso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente sia al pagamento delle spese processuali, sia (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, come affermato da Corte cost., n.186 del 7 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per l'intervenuta rinuncia. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 agosto 2022 il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LE PI avverso l'ordinanza del 13 giugno 2022, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati oggetto delle provvisorie imputazioni di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 21 legge n. 646 del 1982 (capi 15 e 19), 81, 110, 356 cod. pen. (capo 16) e 81, 110, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo 17). Penale Sent. Sez. 6 Num. 10071 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 17/01/2023 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Prato ex artt. 10, 12 e 16 cod. proc. pen., atteso che la realizzazione della produzione ritenuta illecitamente subappaltata, per come emerge dalla ricostruzione contenuta nella stessa ordinanza custodiale, si sarebbe concretizzata nel confezionamento di tute oggetto di una fornitura affidata ad un consorzio di società (denominato "GAP") in territorio albanese e che il criterio della preponderanza della produzione subappaltata, nella provincia di Prato, alle aziende cinesi di confezionamento tessile che hanno realizzato i dispositivi di protezione individuale non rappresenta un criterio corretto di individuazione della competenza territoriale. Si assume, al riguardo, che la prima attività vietata di subappalto, con la sospensione della fornitura in data 11 dicembre 2020 e la contestuale contestazione al consorzio della violazione del relativo divieto, si è svolta nel territorio albanese, ovvero in luoghi diversi dal territorio della provincia pratese (ad es., ad opera di una società avente sede in Erba, nel comasco), con la conseguente individuazione della competenza in favore del Tribunale di Roma, ove hanno la sede legale e la loro residenza o domicilio il predetto consorzio d'imprese e buona parte degli stessi indagati. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in considerazione della inosservanza dei termini previsti dal nono comma della citata disposizione, a fronte dell'invio dell'istanza di riesame a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2022, con la successiva fissazione dell'udienza per la data del 9 agosto 2022. Si assume, sotto tale profilo, che l'istanza di riesame era stata contestualmente depositata presso la Cancelleria delle impugnazioni fuori sede del Tribunale di Roma, con attestazione dell'avvenuto deposito e trasmissione per conoscenza, a mezzo p.e.c., al Tribunale del riesame di Firenze, di copia dell'istanza depositata fuori sede. 2.2. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 21 legge cit. (capi 15 e 19), ponendo in rilievo, segnatamente: a) che nessuna gara è stata mai indetta, trattandosi di una mera offerta economica presentata dal consorzio, cui ha fatto seguito l'accettazione con lettera di commessa da parte del Commissario straordinario;
b) che la trasformazione in consorzio da parte delle varie società si è verificata in un momento successivo 2 all'affidamento della fornitura, avvenuto con lettera del 12 novembre 2020, ed in una fase precedente l'insorgere di un problema relativo ad un blocco doganale dei dispositivi prodotti in Albania (da individuarsi nella data del 11 dicembre 2020); c) che le risultanze investigative non consentono di ritenere dimostrata la circostanza che le società consorziate abbiano provveduto all'esecuzione dell'opera, dunque all'attività di produzione, in un momento precedente la loro formale adesione al consorzio;
d) che il quantitativo di beni prodotti rientrava comunque nei limiti consentiti in ragione della percentuale prevista dalla legge, ossia in una fascia di gran lunga inferiore alla misura del 40% dell'importo complessivo del contratto di fornitura;
e) che non sono emersi, dalle attività d'indagine, e in particolare dalle risultanze delle conversazioni oggetto di intercettazione, elementi idonei a ritenere che i vertici del consorzio, fra i quali v'era anche l'odierno ricorrente, fossero a conoscenza — fatta eccezione per il responsabile della produzione - del fatto che le società consorziate avessero a loro volta subappaltato ad altre imprese la produzione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della pubblica commessa del 12 novembre 2020. 2.3. Con un quarto motivo si censurano analoghi vizi relativamente alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cit. (capo 16), per non avere l'ordinanza impugnata considerato il fatto che l'intervenuta produzione estera della prima fornitura dei dispositivi (le tute monouso) non poteva integrare una condotta ingannatoria rilevante ai fini della configurabilità del reato de quo, poiché la struttura commissariale per l'emergenza epidemiologica, malgrado fosse a conoscenza della produzione in Albania ed avesse contestato la violazione della clausola relativa al divieto di subappalto, non ebbe a disporre la revoca dell'affidamento della fornitura al consorzio, ma lo sospese e lo riattivò dopo i rilievi formalizzati con la lettera di contestazione e sospensione del 11 dicembre 2020, ritenendo l'accertato inadempimento inidoneo a giustificare l'interruzione del rapporto sulla base di un comportamento in preordinato contrasto con la finalità pubblica della commessa. Si assume a tale riguardo: a) che nella lettera di affidamento inviata dalla struttura commissariale al consorzio il 12 novembre 2020 non v'era, fra le caratteristiche tecniche allegate, alcuna menzione di obblighi contrattuali di tutela del cd. "Made in Italy" e che l'opera di confezionamento finale dei prodotti, avvenuta in territorio italiano, lungi dal rappresentare un comportamento fraudolento finalizzato ad una non corretta esecuzione del contratto di pubblica fornitura, integrava in realtà una fase consentita del processo di lavorazione, nel pieno rispetto della normativa, anche europea, applicabile al caso di specie;
b) che il materiale utilizzato dal consorzio per la realizzazione dei dispositivi sanitari oggetto della fornitura doveva ritenersi conforme agli standards qualitativi imposti (i dalla pertinente normativa, secondo le risultanze sotto tale profilo offerte sia dalle dichiarazioni rese dal responsabile della struttura commissariale, sia dal contenuto della relazione redatta dai consulenti tecnici del P.M. 2.4. Con un quinto motivo si deducono le medesime censure in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo 17), per non avere l'ordinanza impugnata considerato il fatto che il comportamento osservato dai vertici del consorzio - nel comunicare alla struttura commissariale, sia pure successivamente all'affidamento della commessa, che la produzione dei dispositivi sarebbe stata effettuata non da una singola società, ma da un consorzio di aziende — si poneva in aperto contrasto con una condotta di tipo fraudolento, finalizzata, come tale, ad indurre la struttura commissariale all'affidamento della fornitura, tanto che la richiamata struttura ebbe comunque a concludere l'accordo contrattuale con il consorzio. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la prospettata circostanza non ha influito sulla formazione della volontà dell'ente pubblico e che quest'ultimo ha ritenuto maggiormente confacente al pubblico interesse il fatto che la fornitura dei dispositivi di protezione venisse garantita da un consorzio di imprese, evitando di interrompere in seguito il relativo servizio e di far valere la nullità del contratto per illiceità della causa: irrilevanti, pertanto, devono ritenersi i comportamenti, ex adverso valorizzati dal Tribunale, secondo cui i vertici del consorzio avrebbero cercato di farlo apparire come esistente già in una precedente fase temporale, ossia a partire dalla data del 11 novembre 2020, trattandosi di condotte che non hanno inciso sulla prosecuzione del rapporto contrattuale. Né, peraltro, è emerso che il consorzio abbia tratto in errore la struttura commissariale in ordine alla rimodulazione dei calcoli relativi alla fornitura delle tute protettive, trattandosi di dati che gli organi della stessa struttura commissariale hanno quantificato e comunicato al consorzio, il quale, a sua volta, si è limitato a prenderne atto, mostrandosi disponibile alla consegna dei dispositivi realizzati. Parimenti inesistente deve ritenersi, inoltre, il profilo del danno asseritamente verificatosi nel caso in esame, atteso che: a) le tute protettive sono state fornite nella loro totalità e nel rispetto dei tempi previsti, senza che alcuna contestazione sia stata mai sollevata dalla predetta struttura, fino ad erogare in favore del consorzio il corrispettivo contrattualmente stabilito nel relativo affidamento;
b) si sovrappone indebitamente l'errore in cui sarebbe caduta la vittima in conseguenza della condotta ingannatoria e l'ulteriore evento rappresentato dall'ingiusto profitto con altrui danno, là dove l'ordinanza impugnata ha sostenuto che il danno consisterebbe nel fatto che l'ente pubblico sarebbe stato indotto in errore nella scelta di un contraente che altrimenti non avrebbe scelto;
c) sono rimasti indeterminati gli oneri finanziari sostenuti dall'amministrazione per istruire la pratica e perfezionare il contratto;
d) nella stessa lettera di affidamento era espressamente previsto che, in caso di ritardi nelle consegne, avrebbe potuto applicarsi una penale. 2.5. Con un sesto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata considerato le deduzioni al riguardo svolte nei motivi di riesame, né individuato i necessari requisiti di concretezza ed attualità della misura, tenuto conto, in particolare, della circostanza che le condotte si sono concluse nel giugno 2021 e risultano strettamente connesse alla peculiarità della situazione emergenziale venutasi a creare per effetto della pandemia. Sotto altro profilo si pone in rilievo il fatto che è stato già disposto il decreto di giudizio immediato e che l'ipotizzato pericolo di inquinamento probatorio è illogicamente motivato con riferimento a condotte mapi oste in essere dal ricorrente. 2.6. Con un settimo motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta adeguatezza della misura custodiale, tenuto conto della tipologia delle fattispecie di reato in contestazione e della condizione di incensuratezza del ricorrente, oltre che della dedotta, e non valutata, dichiarazione di disponibilità della moglie del ricorrente ad accoglierlo nell'abitazione ove dimora l'intero nucleo familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 9 gennaio 2023 l'Avv. Domenico Mariani, difensore di fiducia e procuratore speciale di PI LE, ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione proposta nell'interesse del proprio assistito. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avuto riguardo all'intervenuta, rituale, presentazione dell'atto di rinuncia al ricorso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente sia al pagamento delle spese processuali, sia (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, come affermato da Corte cost., n.186 del 7 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023