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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1315/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Manolita Zorz, con domicilio eletto presso il suo studio in
Conegliano (TV), via Corte delle Rose n. 8, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Alessandra Gobbis, con domicilio
1 eletto presso il suo studio in Treviso, via G. Toniolo n. 1, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
APPELLANTE INCIDENTALE
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 42/2025, pubblicata in data 14 gennaio 2025, rimesso in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Intestata ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, porsi a carico del signor un assegno mensile di mantenimento per i Parte_1 minori e di euro 400,00.= (euro 200,00.= mensili per ciascun Per_1 Per_2 figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Rigettare la domanda di appello incidentale ex adverso promossa con riferimento all'affidamento esclusivo dei minori e presso la madre e, per Per_1 Per_2
l'effetto, confermarsi le statuizioni della sentenza di primo grado e in particolare, quanto disposto dal Tribunale di Treviso con riferimento alla collocazione e residenza dei minori. Rigettare la domanda di appello incidentale con riferimento al versamento diretto dell'importo dell'assegno di mantenimento alla parte appellata da in quanto infondata per le ragioni dedotte nelle CP_2 premesse. In riforma della sentenza impugnata, dichiararsi le spese di lite relative al giudizio di prime cure compensate tra le parti. Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE INCIDENTALE:
2 “Voglia codesta Ill.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata.
Spese e compensi del grado d'appello in ogni caso interamente rifusi. In via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'affidamento esclusivo dei figli e con collocamento e residenza Per_1 Per_2 presso la madre;
disporsi che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a causa del persistente inadempimento del padre, venga versato direttamente alla deducente da che eroga la retribuzione a CP_2 Pt_1
.
[...]
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Nulla si oppone.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 agosto 2020 innanzi al Tribunale di Treviso, chiedeva la separazione giudiziale dal marito Controparte_1 Pt_1
con il quale era coniugata dal 2015 e aveva avuto due figli: nata
[...] Per_1 il 14 febbraio 2014, e , nato il [...]. La ricorrente allegava di Per_2 voler chiedere la separazione con addebito al marito a causa dei suoi comportamenti violenti e aggressivi, sia verbali che fisici, oltre che minacciosi. Il resistente si costituiva regolarmente, contestando quanto allegato da controparte e chiedendo, a sua volta, la separazione con addebito alla moglie a causa del disinteresse morale e materiale da lei dimostrato. Nel corso del giudizio, rilevata l'estrema conflittualità fra le parti, il Collegio nominava altresì un curatore speciale per i minori.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 149/2023, pubblicata in data 1 febbraio 2023, dichiarava la separazione personale tra i coniugi, rigettando le
3 reciproche domande di addebito;
affidava i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa coniugale;
prevedeva un diritto di visita, con permanenza dei figli presso il padre due giorni ogni sei, considerato il lavoro di Parte_1 macchinista per;
prevedeva l'obbligo di quest'ultimo di CP_2 corrispondere euro 600,00.= mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 300,00.= per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute a loro favore;
rigettava la domanda ex art. 709 ter cpc avanzata dalla ricorrente;
compensava le spese.
Successivamente, con ricorso depositato il 25 ottobre 2023 innanzi al
Tribunale di Treviso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio;
Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di lei e conseguente disciplina del regime di visita paterno;
la conferma dell'assegno mensile di euro 600,00.= per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie, o in subordine l'affidamento esclusivo nel caso in cui il padre fosse nuovamente inadempiente rispetto alle visite a figli. A sua volta,
costituitosi regolarmente, concludeva chiedendo la riduzione del Parte_1 contributo al mantenimento dei figli ad euro 400,00.= mensili (euro 200,00.= per ciascun figlio).
Infine, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 42/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025 ed oggetto dell'odierno gravame, previa declaratoria dello scioglimento del vincolo coniugale, confermava l'affidamento dei figli in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo rivalutabile mensile di euro 800,00.= a titolo di contributo al mantenimento dei minori, ovvero euro 400,00.= per ciascun figlio, confermando la suddivisione paritaria tra le parti delle spese straordinarie, preso atto del divario reddituale tra i genitori, pur a fronte di una contrazione dei redditi
4 del compensava per 1/3 le spese processuali, ponendole per la restante Pt_1 parte a carico del resistente.
Avverso predetta pronuncia, ha proposto appello Parte_1 articolando due motivi di gravame.
Come primo motivo, l'appellante ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli minori, ritenendo che la somma mensile di 800,00.= complessivi sia ingiusta ed erronea, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della riduzione dei redditi sofferta dall'impugnante, dando rilievo, pur senza prova, ad un affermato aumento delle esigenze dei figli in ragione del progredire della loro età, nonché non considerando le spese che egli dovrebbe sostenere anche per garantire il diritto di visita ai figli. Sempre in ordine al medesimo capo della sentenza impugnato, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe Parte_1 tenuto in considerazione che la ex moglie verosimilmente suddividerebbe le spese di gestione della casa con nuovo compagno. L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della pronuncia di prime, dovendo il contributo dovuto per il mantenimento dei minori essere portato a complessivi euro 400,00.= mensili.
Con il secondo motivo di gravame, ha impugnato la Parte_1 sentenza di prime cure relativamente al capo della sua condanna alla rifusione delle spese di lite per la quota di due terzi, in quanto, in ragione della soccombenza reciproca tra le parti, sarebbe stata più corretta una compensazione integrale.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale, onde consentire il suo intervento in giudizio, si è costituita regolarmente nella presente sede di Controparte_1 gravame, concludendo per il rigetto dell'appello avversario e chiedendo, in via di appello incidentale, l'affidamento esclusivo dei figli, nonché disporsi che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a causa del persistente inadempimento del padre, venga versato direttamente all'appellata da che eroga la retribuzione a controparte, domande queste rispetto alle CP_2 quali l'appellante ha, a sua volta, chiesto il rigetto.
5 *****
1 – Per ragioni argomentative, pare opportuno considerare primariamente il motivo di appello incidentale relativo alla domanda di affidamento esclusivo alla madre dei figli e , con collocamento e residenza presso di lei. Parte Per_1 Per_2 appellata, che già aveva proposto tale domanda in via subordinata in prime cure, deduce in questa sede che controparte non vedrebbe e terrebbe con sé i figli, né li chiamerebbe al telefono fin dal momento in cui ha appreso il contenuto della sentenza in questa sede impugnata;
che a giugno scorso l'ex marito avrebbe lasciato i figli per due settimane ai nonni paterni, limitandosi a passare un solo giorno con loro;
che già in passato l'appellante aveva dichiarato che non sarebbe stato in grado di vedere più i suoi figli;
che il padre non avrebbe mai mostrato interesse per l'istruzione, l'educazione e le cure necessarie dei bambini, finanche utilizzando le telefonate con loro per denigrarla, non interessandosi nemmeno dei momenti più significativi della vita dei minori, quali ad esempio la recente comunione di In sede di memorie di replica, l'appellante ha contestato le Per_1 deduzioni avversarie, deducendo fondamentalmente di prendersi cura dei figli nei limiti delle sue disponibilità economiche e lavorative, essendo di converso l'ex moglie a precludergli la possibilità di interessarsi attivamente alla loro vita.
1.1 – Ai sensi dell'art. 337 quater cc, il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Peraltro, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, “nell'affido esclusivo, la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori, apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore” (Cass. n. 24876/2025). In altre parole, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale
6 onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. La deroga a tale principio fondamentale, posto a presidio dell'interesse preminente dei minori alla bigenitorialità, è perciò ammessa solo a fronte di oggettivi e specifici motivi che portino ad un giudizio prognostico negativo circa la capacità del genitore di crescere ed educare il figlio
(Cass. 6535/2019). Peraltro, con la pronuncia da ultimo rammentata, la Cassazione ha specificato che, nell'ambito dell'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, ma la ratio decidendi è coerentemente applicabile anche per i minori nati nell'ambito del un rapporto matrimoniale, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”.
1.2 – Ebbene, nel caso in esame, a fronte di comportamenti negativi allegati da entrambe le parti, non appare dimostrata una oggettiva e grave inidoneità genitoriale del padre tale da poterlo escludere dall'affidamento congiunto dei minori. I fatti allegati, pur emblematici di una forte conflittualità tra le parti in causa, non sono tali da far ritenere l'inidoneità del padre, in quanto controversi e comunque di per sé soli insufficienti per addivenire ad una simile statuizione. Lo stesso episodio del 17 giugno 2025, quando secondo la prospettazione materna avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente l'ex moglie in Parte_1 presenza dei minori stessi, non può essere assunto a fondamento della decisione di affidamento esclusivo in quanto mancano allo stato elementi evidenti che permettano di ricostruire l'accaduto, anche in considerazione del fatto che è ancora pendente il procedimento penale relativo. Sul punto della conflittualità, tra l'altro, la Suprema Corte ha ribadito più volte che “la mera conflittualità […] non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del figli, e,
7 dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass n. 6535/2019). In assenza di elementi significati in tal senso, questo motivo di appello incidentale deve pertanto essere rigettato, con conferma dell'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
2 – Quanto al motivo di gravame dedotto da parte appellante e relativo all'importo del contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, si osserva che la sentenza di primo grado, a fronte di una domanda di di un assegno Controparte_1 mensile di euro 600,00.= complessivi, elevato ad euro 950,00.= solo in caso di accoglimento della domanda subordinata di affidamento esclusivo, e di una domanda dell'odierno appellante di corrispondere a controparte solamente euro
400,00.= mensili complessivi, ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare l'importo mensile rivalutabile di euro 800,00.= (euro 400,00.= per ciascun figlio). La decisione di prime cure è fondata sulla considerazione che la sig.ra percepirebbe uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00.= con CP_1 contratto a tempo indeterminato, a cui sarebbero da aggiungere metà dell'assegno unico, pari ad euro 221,60.= mensili, dovendosi detrarre le spese relative alla metà del mutuo gravante sulla casa coniugale per euro 360,00.= mensili, il servizio mensa per i figli pari ad euro 180,00.= mensili. Di converso, secondo quanto motivato dal Tribunale, il sig. percepirebbe uno stipendio di circa euro Pt_1
2.200,00.= mensili nell'ultimo periodo a cui aggiungere metà dell'assegno unico per l'importo di euro 221,60.= mensili, introiti da cui detrarre la spesa del canone di locazione per euro 500,00.= mensili, la quota parte di mutuo della ex casa coniugale per euro 360,00.= mensili ed un finanziamento per euro 100,00.= mensili. Così, ritenendo sussistente un divario reddituale tra le parti, nonché un aumento delle esigenze dei figli nel frattempo cresciuti, il Giudice di prime cure, pur a fronte di una contrazione stipendiale del negli ultimi anni, ha Pt_1 aumentato il contributo per il loro mantenimento ordinario ad euro 800,00.= mensili complessivi rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
8 2.1 – Il motivo di appello è solo in parte fondato. Infatti, se è vero che le valutazioni del Giudice di prime cure sono condivisibili e ricostruiscono in modo efficace le condizioni reddituali delle parti, non emergendo in alcun modo che l'appellata abbia sostegno nel suo menage familiare da un nuovo compagno, è tuttavia ugualmente accertato che ha subìto negli ultimi anni una Parte_1 oggettiva riduzione stipendiale che, seppur non drastica, va comunque tenuta in maggior considerazione. In effetti, a fronte di redditi annuali di circa euro
60.000,00.= in costanza di matrimonio, sulla scorta dei quali è stato definito l'obbligo di mantenimento dei figli conseguente alla separazione, le ultime certificazioni uniche riportano redditi annui di 44.527,44.= nel 2023 e di euro
47.184,47.= nel 2024. D'altro lato, invece, la decisione del Tribunale di Treviso è corretta nel considerare che le esigenze dei figli sono aumentate dall'epoca della separazione dal momento che gli stessi sono cresciuti, aumentate esigenze dei figli che non possono reputarsi soddisfate semplicemente in ragione del riconosciuto adeguamento ISTAT dell'assegno dovuto secondo le statuizioni prese in sede di separazione. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (ex multis Cass. n. 17055/2007 e Cass n. 11724/2023). Tra l'altro, la
Suprema Corte ha anche specificato che “le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza […], che rientrano nella normale attività di crescita di un minore, non possono essere coperte integralmente con il sostegno delle spese straordinarie”, ma necessitano appunto di un incremento del contributo per il mantenimento ordinario (Cass. n. 13664/2022). In altre parole, le aumentate esigenze di cura e mantenimento dei minori debbono reputarsi incidere in termini più che proporzionali rispetto alla riduzione di reddito subita dall'onerato, di modo che non appare giustificata la pretesa dello stesso di essere tenuto al contributo per il minore importo dal medesimo preteso, pur dovendosi considerare che l'oggettiva riduzione dei redditi dell'appellante giustifica una riduzione solo minima
9 dell'importo riconosciuto con la sentenza di prime cure, potendo reputarsi congruo l'assegno complessivo rivalutabile di euro 700,00.= mensili, pari ad euro 350,00.= per ciascun figlio.
3 – Quanto al secondo motivo di appello incidentale, relativo alla domanda di versamento diretto alla da parte di , datore di lavoro del CP_1 CP_2 sig. dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei Pt_1 figli, si osserva quanto segue. La domanda trova fondamento nell'art. 473 bis 37 cpc che ha abrogato quanto disposto dall'art. 8 L.n. 898/1970.
3.1 – nello specifico, ha allegato che il marito ha adempiuto Controparte_1 correttamente, tramite bonifico bancario, all'obbligo di versare i 600,00.= euro mensili di mantenimento previsti fino a gennaio 2025, riducendolo poi di sua iniziativa a partire da febbraio 2025 ad euro 450,00.= al mese. In conseguenza di ciò, il 26 luglio 2025 l'odierna appellante incidentale ha notificato a controparte l'atto di costituzione in mora ex art. 473 bis 37 cpc per il pagamento delle somme dovute, avvertendo lo stesso che, in difetto, si farà istanza di pagamento diretto di dette somme al datore di lavoro. In assenza di riscontro da controparte, il 1° ottobre 2025 la sig.ra ha inoltrato istanza di versamento diretto a CP_1
, dandone poi comunicazione tramite raccomandata alla controparte CP_2 in data 9 ottobre 2025. Come unica difesa sul punto, sostiene di Parte_1 aver corrisposto a partire da febbraio 2025 l'importo di soli euro 450,00.= in quanto così era stato pattuito tra i coniugi, accordo non solo privo di qualsivoglia riscontro probatorio ma anche del tutto contrastante con l'interesse preminente dei minori relativamente al loro mantenimento, dovendosi reputare l'onerato inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 473 bis 37 cpc citato. Ciò detto, deve semplicemente darsi atto tra le parti che la presente pronuncia costituisce titolo da spendere nei confronti di , a norma del secondo comma della citata norma, per la CP_2 quale il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione ed ove detto terzo non adempia, il creditore
10 ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
4 – Quanto al motivo di appello principale relativo alla disciplina delle spese di lite come operata dal Tribunale, si osserva che in primo grado sussistevano i presupposti per la compensazione integrale, posta la sussistenza della soccombenza reciproca. In effetti, pur a fronte del fatto che è Parte_1 stato onerato del pagamento del contributo di mantenimento dei figli minorenni per importo maggiore rispetto a quanto dal medesimo proposto, è stata rigetta anche la domanda di onde ottenere l'affidamento esclusivo dei Controparte_1 figli minorenni, domanda in tal modo proposta in sede di precisazione delle conclusioni, essendo il regime di permanenza e visita dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori sostanzialmente dettato secondo gli accordi presi in corso di causa tra le parti. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del presente grado di appello, visto il limitato accoglimento del motivo di gravame sollevato da relativo al Parte_1 contributo dal medesimo dovuto per il mantenimento ordinario dei figli minori.
Infine, considerato il rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 in punto affidamento esclusivo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante incidentale a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.
11 42/2025, pubblicata in data 14 gennaio 2025, che per il resto si conferma, così provvede:
1. pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare all'appellata Parte_1 la somma mensile di 700,00.=, pari ad euro Controparte_1
350,00.= per ciascun figlio, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli minori;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'appellante di quanto dovuto all'appellata secondo il capo che precede;
3. compensa integralmente le spese di primo e di secondo grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante incidentale a Controparte_1 versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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