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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025
a seuito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 997 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BALDI JACOPO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 a far data dal provvedimento di sospensione del 21.6.2023, del seguente tenore: “la informiamo che a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno 16.06.2023, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”.
2. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida al 100% e con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana, beneficiando delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71 e 1 l. 18/80 fin dalla domanda amministrativa del 20.11.2020; di aver ricevuto convocazione a visita per il giorno 16.6.2023 in relazione ai benefici di cui alla L. 104/92; che in data 29.5.2023 (quindi prima dell'espletamento della visita stessa) ella riceveva una lettera dell'istituto che fissava la visita di revisione per l'accertamento dei requisiti sanitari al
22.8.2023; che, ritenendo tale comunicazione come sostitutiva della prima, erroneamente non si presentava alla visita del 16.6.2023. la ricorrente deduce inoltre di aver fatto ricorso amministrativo, rigettato dal Comitato Provinciale con delibera del 19.12.2023 del seguente tenore: “la ricorrente ha presentato due domande separate una per l'invalidità civile e una per il riconoscimento dei benefici della Legge 104/92, entrambe riconosciute dalla Commissione Medica ma con data di revisione al 25/10/2021; Il Centro Medico Legale ha effettuato due convocazioni diverse per le due prestazioni, una convocazione per la 104/92 con visita fissata al
16/06/2023, per la quale la ricorrente è risultata assente, l'altra per l'invalidità civile con visita fissata al
22/08/2023, a cui la ricorrente si è presentata;
L'interessata risulta dunque decaduta relativamente alla domanda ex
L. 104/92 per l'assenza a visita registrata il 16/06/2023”.
3. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento di decadenza, ritenendo l'assenza a visita giustificata dalla condotta dell'ente, foriera di confusione.
4. L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dunque dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
6. La domanda è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
7. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge
114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
8. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
9. Nel caso di specie la regolare convocazione a visita non è in discussione, eccependo tuttavia la parte che la prestazione è stata revocata, non avendo l'Ente ritenuto valide le giustificazioni rese dalla stessa in sede di ricorso amministrativo, come si evince dallo stesso tenore del provvedimento di rigetto.
10. Tale condotta dell'Ente è corretta da un punto di vista formale, nel senso che soltanto la giustificatezza dell'impedimento avrebbe imposto la riconvocazione a visita.
11. Quanto al merito del provvedimento di rigetto, la parte non ha prodotto in atti la prima convocazione, sicché non è possibile apprezzarne il tenore letterale. La seconda, datata 29.5.2023, fa espressamente riferimento alla “invalidità civile” e non anche all'handicap. Il successivo tenore della convocazione – che deve presumersi standardizzato e quindi presente anche in quella non prodotta relativa alla visita di giugno – fa espresso riferimento alla necessità di comunicare eventuali impedimenti ed agli effetti della mancata comparizione. La concomitanza temporale tra le due convocazioni è un dato documentato e tuttavia l'Ente, in ragione della propria discrezionalità, ha ritenuto tale concomitanza non idonea a giustificare l'errore della ricorrente e la conseguente mancata comparizione.
12. Nella presente sede giurisdizionale non è possibile sindacare la correttezza di tale determinazione mediante un nuovo esercizio di discrezionalità, bensì esclusivamente verificare la sussistenza o meno del diritto della ricorrente ad una nuova convocazione.
13. La normativa di riferimento si rinviene nell'articolo 37 della legge 448/1998, a norma del quale, per quanto qui interessa, ai primi due commi dispone che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma 1”.
14. Le motivazioni addotte dalla ricorrente, nella presente sede giurisdizionale così come in sede amministrativa, attengono alla erronea convinzione da parte della stessa che la seconda convocazione fosse in sostituzione della prima, implicitamente revocata. Ella ammette quindi espressamente di non aver avuto alcun impedimento a presentarsi ma di essere semplicemente incorsa in errore. Tale motivazione non può ritenersi idonea ai fini della norma, non costituendo un impedimento. Né la ricorrente allega e documenta di rientrare nelle categorie espressamente escluse dal richiamato meccanismo di rivedibilità.
15. Né ancora può ritenersi valida giustificazione la sussistenza, invocata dalla ricorrente sebbene in termini generici, di uno stato patologico gravemente invalidante ed impattante sull'autonomia, posto che la ricorrente stessa ha allegato di beneficiare dell'indennità di accompagnamento proprio al fine di usufruire del supporto necessario per adempiere gli incombenti del quotidiano, tra cui la lettura delle comunicazioni dell'ente nonché, in caso di dubbio, la richiesta di chiarimenti o informazioni supplementari.
16. Non è possibile quindi riscontrare nel caso di specie un diritto della ricorrente a riconvocazione a visita.
17. La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 997 /2024 r.g.:
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025
a seuito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 997 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BALDI JACOPO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 a far data dal provvedimento di sospensione del 21.6.2023, del seguente tenore: “la informiamo che a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno 16.06.2023, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”.
2. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida al 100% e con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana, beneficiando delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71 e 1 l. 18/80 fin dalla domanda amministrativa del 20.11.2020; di aver ricevuto convocazione a visita per il giorno 16.6.2023 in relazione ai benefici di cui alla L. 104/92; che in data 29.5.2023 (quindi prima dell'espletamento della visita stessa) ella riceveva una lettera dell'istituto che fissava la visita di revisione per l'accertamento dei requisiti sanitari al
22.8.2023; che, ritenendo tale comunicazione come sostitutiva della prima, erroneamente non si presentava alla visita del 16.6.2023. la ricorrente deduce inoltre di aver fatto ricorso amministrativo, rigettato dal Comitato Provinciale con delibera del 19.12.2023 del seguente tenore: “la ricorrente ha presentato due domande separate una per l'invalidità civile e una per il riconoscimento dei benefici della Legge 104/92, entrambe riconosciute dalla Commissione Medica ma con data di revisione al 25/10/2021; Il Centro Medico Legale ha effettuato due convocazioni diverse per le due prestazioni, una convocazione per la 104/92 con visita fissata al
16/06/2023, per la quale la ricorrente è risultata assente, l'altra per l'invalidità civile con visita fissata al
22/08/2023, a cui la ricorrente si è presentata;
L'interessata risulta dunque decaduta relativamente alla domanda ex
L. 104/92 per l'assenza a visita registrata il 16/06/2023”.
3. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento di decadenza, ritenendo l'assenza a visita giustificata dalla condotta dell'ente, foriera di confusione.
4. L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dunque dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
6. La domanda è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
7. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge
114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
8. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
9. Nel caso di specie la regolare convocazione a visita non è in discussione, eccependo tuttavia la parte che la prestazione è stata revocata, non avendo l'Ente ritenuto valide le giustificazioni rese dalla stessa in sede di ricorso amministrativo, come si evince dallo stesso tenore del provvedimento di rigetto.
10. Tale condotta dell'Ente è corretta da un punto di vista formale, nel senso che soltanto la giustificatezza dell'impedimento avrebbe imposto la riconvocazione a visita.
11. Quanto al merito del provvedimento di rigetto, la parte non ha prodotto in atti la prima convocazione, sicché non è possibile apprezzarne il tenore letterale. La seconda, datata 29.5.2023, fa espressamente riferimento alla “invalidità civile” e non anche all'handicap. Il successivo tenore della convocazione – che deve presumersi standardizzato e quindi presente anche in quella non prodotta relativa alla visita di giugno – fa espresso riferimento alla necessità di comunicare eventuali impedimenti ed agli effetti della mancata comparizione. La concomitanza temporale tra le due convocazioni è un dato documentato e tuttavia l'Ente, in ragione della propria discrezionalità, ha ritenuto tale concomitanza non idonea a giustificare l'errore della ricorrente e la conseguente mancata comparizione.
12. Nella presente sede giurisdizionale non è possibile sindacare la correttezza di tale determinazione mediante un nuovo esercizio di discrezionalità, bensì esclusivamente verificare la sussistenza o meno del diritto della ricorrente ad una nuova convocazione.
13. La normativa di riferimento si rinviene nell'articolo 37 della legge 448/1998, a norma del quale, per quanto qui interessa, ai primi due commi dispone che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma 1”.
14. Le motivazioni addotte dalla ricorrente, nella presente sede giurisdizionale così come in sede amministrativa, attengono alla erronea convinzione da parte della stessa che la seconda convocazione fosse in sostituzione della prima, implicitamente revocata. Ella ammette quindi espressamente di non aver avuto alcun impedimento a presentarsi ma di essere semplicemente incorsa in errore. Tale motivazione non può ritenersi idonea ai fini della norma, non costituendo un impedimento. Né la ricorrente allega e documenta di rientrare nelle categorie espressamente escluse dal richiamato meccanismo di rivedibilità.
15. Né ancora può ritenersi valida giustificazione la sussistenza, invocata dalla ricorrente sebbene in termini generici, di uno stato patologico gravemente invalidante ed impattante sull'autonomia, posto che la ricorrente stessa ha allegato di beneficiare dell'indennità di accompagnamento proprio al fine di usufruire del supporto necessario per adempiere gli incombenti del quotidiano, tra cui la lettura delle comunicazioni dell'ente nonché, in caso di dubbio, la richiesta di chiarimenti o informazioni supplementari.
16. Non è possibile quindi riscontrare nel caso di specie un diritto della ricorrente a riconvocazione a visita.
17. La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 997 /2024 r.g.:
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni