Articolo 3 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 agosto 1962
Art. 3. Spese ammesse a contributo.

Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse:
a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688 ;
b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonche' alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all' articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11;
d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.
Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 , e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni.
Entrata in vigore il 23 agosto 1962