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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11709 / 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
giusta vamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Caltanissetta, Via Malta n. 10;
RICORRENTE
contro
(C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Carlo Gennai e Giorgio Saccone, giusta procura generale ad litem, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Civica Avvocatura in Corso Garibaldi n. 9; CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2 entata ta procura agli atti, dagli avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini con domicilio eletto in via Fieschi 15 presso CP_1
l'Avvocatura della Regione Liguria;
RESISTENTE
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Colaianni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale via Genova, Via Montaldo 2;
RESISTENTE
e
1 All'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di (C.F. CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, tato e P.IVA_4
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brigate Partigiane n. 2 in è domiciliata;
CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brigate Partigiane n. 2 in è domiciliata;
CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ) in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ) in persona del CP_3 Parte_2 P.IVA_8
Direttore pro tempore;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore. Parte_3 P.IVA_9
RESISTENTI NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., proponeva opposizione Parte_1 avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1)Cartella nr. 04820120015220987000 notificata ( in data Controparte_3
01.10.2013 per un importo di € 215,22 relativo al istrative l. 689.81 comprensive di sanzioni, interessi e aggi);
2)Cartella nr. 04820120019990978 000 notificata in data 01.10.2013 per un importo di
€ 205,83 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/.91 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
3) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di
€ 152,06 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_7
;
[...]
4) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di
€ 554,55 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
5) Cartella nr. 04820130019553861 000 notificata in data 20.12.2013. per un importo di € 1.323,19 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_8
;
[...]
2 6) Cartella nr. 04820130024080133 000 notificata in data 20.12.2013 per un importo di
€ 1.652,94 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_9
;
[...]
7) Cartella nr. 04820130035932171 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di
€ 234,72 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio- Comune di Arenzano-ufficio polizia urbana);
8) Avviso di accertamento TL3013205669/2013 notificata in data 18.11.2013 per un importo di € 21.182,25 relativa all'anno 2007 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, iperf persone fisiche comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di ); Controparte_10 CP_1 Controparte_11
9) Cartella nr. 04820130037837257 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di
€ 235,25 relativa all'anno 2010 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Finanziari dir. Prov. di Genova – ); Controparte_4
10) Cartella nr. 04820140007363665 000 notificata in data 2.07.2014 per un importo di
€ 296,96 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla;
Controparte_6
11) Cartella nr. 04820140011962014 000 notificata in data 21.11.2014 per un importo di € 10.890,13 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia urbana); Controparte_1
12) Cartella nr. 04820140016624243 000 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 1.316,06 relativa all'anno 2008 e 2009 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al – ufficio ici); Controparte_1
13) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 309.08 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_12
;
[...]
14 ) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 515,06 relativa all'anno 2011 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria –servizio entrate regionali);
15 ) Avviso di accertamento esec. TL3013202527/2014 notificato in data 13.09.2014 per un importo di € 38.300,46 relativa all'anno 2008 ( addizionale comunale PE , addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia , direzione provinciale di CP_1 uff. controlli);
16 ) Avviso di accertamento esec. TL3013200482/2015 notificato in data 24.02.2015 per un importo di € 3.910,58 relativa all'anno 2010 (addizionale comunale PE,
3 addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia, dir. Prov. di;
CP_1
17) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 369,96 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia Controparte_1 urbana);
18) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 4.513,61 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_13
[...]
19 ) Cartella nr. 04820160011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 677,75 relativa all'anno 2010 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
Controparte_14
20) Cartella nr. 0482060011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di
€ 54,51 relativa all'anno 2015 (recupero crediti, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di;
Parte_4 CP_1
21) Cartella nr. 04820160015584629 000 notificata in data 13.09.2016 per un importo di € 328,72 relativa all'anno 2013 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla entarte regionale); Controparte_2
22) Cartella nr. 04820160021967459 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 1.672,96 relativa all'anno 2013 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia Controparte_1 urbana);
23) Cartella nr. 04820160021967560 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 664,30 relativa all'anno 2011 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Ufficio ici); Controparte_1
24 ) Cartella nr. 04820190017383720 000 notificata in data 22.09.2021 per un importo di € 1.386,08 relativa all'anno 2013 (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ufficio;
Controparte_1
24) Cartella nr. 04820200003602416 000 non notificata per un importo di € 327,24 relativa all'anno 2015 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia Parte_3 urbana);
26) Cartella nr. 04820200016051169 000 non notificata per un importo di € 1.377,84 relativa all'anno 2014 ( (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
CP_1 Controparte_15
27) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 101,85 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di
4 recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_1 poliza urbana);
28) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 163,58 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Controparte_1
); CP_7 per un importo complessivo di € 92.932,74. Deduceva, al riguardo, che avverso le suddette cartelle di pagamento aveva proposto istanza di sgravio ai competenti enti impositori;
che il non Controparte_5 rispondeva a tale istanza mentre invece il ne n. CP_1 CP_1 prot. 333399 del 05.09.2022, rispondeva Controparte_16
, con comunicazione del 19.08.2022, comunicava che lo sgravio andava
[...]
i enti impositori. Proseguiva affermando l'intervenuta prescrizione delle pretese amministrative portate dalle cartelle di pagamento impugnate;
che a fronte della prescrizione di un tributo maturato successivamente alla regolare notifica della cartella, quale fatto estintivo successivo, a conoscere di ciò sarebbe l'ente impositore con, quindi, conseguentemente legittimazione passiva degli enti impositori vocati in giudizio;
che l'inerzia dell'agente della riscossione nel recupero di tali crediti si era protratta per oltre cinque anni, stante la mancanza di atti interruttivi della prescrizione;
che infatti non potrebbe applicarsi il termine di prescrizione decennale, dato che le cartelle non venivano opposte all'atto della loro notifica. Specificava infatti il ricorrente di aver introdotto il presente giudizio al solo fine di far valere l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato dalle cartelle, senza contestare il merito della pretesa;
che quindi risulterebbe sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'annullamento delle pretese creditorie – previo accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione (quale fatto estintivo successivo alla notifiche delle cartelle) di tutte le pretese sottese all'istanza di sgravio di cui alle cartelle di pagamento;
-e conseguentemente e per l'effetto ordinare agli enti impositori, ognuno per le rispettive competenze, di provvedere al relativo discarico amministrativo e/o annullamento pretesa”. Con provvedimento del 16.01.2024 veniva fissata udienza di comparizione al giorno 16.04.2024 e concesso termine per la notifica, alle controparti, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. In data 03.04.2024 si costituiva il contestando tutto quando ex Controparte_1 adverso dedotto, affermando in primo luogo che:
- la cartella 04820130019553861000 si riferisce a n. 5 (cinque) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
5 - la cartella 04820130024080133000 si riferisce a n. 6 (sei) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 04820 2014000 si riferisce a n. 16 (sedici) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201400 000 si riferisce a n. 1 (uno) verbale elevato dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201500 000 si riferisce a n.10 (dieci) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201600 000 si riferisce a n.5(cinque) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 0482016002 000 si riferisce a n.2 (due) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1 riguardanti quindi sanzioni per violazioni del codice della strada mentre invece le cartelle impugnate:
- n. 04820140016662424243000,
- n. 04820160011943574000,
- n. 048201600219667560000,
- n. 04820190017383720000;
- n. 0482020016051169000; riguardano avvisi di accertamento per mancato pagamento ICI-IMU. Precisava altresì che la cartella 04820150018492314000 veniva dal ricorrente erroneamente riportata due volte così come la cartella 04820160024300345; che la cartella 04820140007363665000 non risultava presente nel prospetto del contribuente e che la cartella 04820140016624243 non avrebbe ad oggetto sanzioni IMU, come ex adverso sostenuto ma violazioni del Codice della Strada. Deduceva che in assenza di opposizione avverso i verbali di accertamento di sanzione amministrativa elevati dalla Polizia Locale del nonché di Controparte_1 tempestivo pagamento in misura ridotta, venivano legittimamente iscritte a ruolo le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 203 C.d.; che ugualemente avveniva in assenza di pagamento nei termini a seguito di notifica dell'avviso di accertamento per mancato pagamento ICI/IMU ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Sollevava, per le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente e diverse da quelle richiamate nella propria comparsa di risposta, difetto di legittimazione passiva;
per le cartella aventi ad oggetto sanzioni ICI/IMU, sollevava invece eccezione di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario;
da ultimo, eccepiva comunque il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate in quanto il ricorrente, deducendo la sola intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto chiamare in giudizio solamente dato che l'eventuale Controparte_16 omissione che avre rebbe comportamento proprio dell'ente esattore e non dell'ente impositore.
6 Per tali motivi, concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nei confronti della Corte di Giustizia Tributaria, per le cartelle opposte riportanti crediti di natura tributaria;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione all'asserita intervenuta prescrizione del credito, nonché ad ogni altro Controparte_1
procedura esecutiva di competenza esclusiva del concessionario per la riscossione;
- in subordine, nel merito, respingere integralmente le domande ex adverso proposte in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- conseguentemente confermare gli atti impugnati ed assolvere il da qualsiasi Controparte_1 responsabilità, con ogni effetto in punto spese di lite”. In data 04.04.2024 si costituiva la contestando tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, affermando in prim iti di competenza della CP_2
erano relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica e portati dalle
[...] cartelle di pagamento indicate ai numeri 14 e 21 del ricorso, ossia:
- cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica n. 04820140016624243000, ruolo n. 448 inviato da ad Controparte_2 CP_17 il 04.07.2014;
- cartella di pagamento n. 04820160015584629000, ruolo n. 2385 inviato da ad il 10.02.2016. Controparte_2 CP_17
Eccepiva, in primo luogo, difetto di legittimazione passiva in quanto l'opposizione del ricorrente aveva ad oggetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, dovendo quindi individuarsi l'unico contraddittore nell' in secondo luogo deduceva Controparte_16 che dagli estratti de area riservava, risultavano le CP_17 seguenti attività dell : Controparte_18
a) relativamente alla cartella n. 04820140016624243000:
- iscrizione di fermo amministrativo in data 14.08.2025
- avviso di intimazione in data 28.10.2016
- avviso di intimazione in data 16.06.2023
- iscrizione ipotecaria in data 2512.2023;
b) relativamente alla cartella n. n. 04820160015584629000:
- avviso di intimazione in data 15.01.2019
- avviso di intimazione in data 16.06.2023
- iscrizione ipotecaria in data 2512.2023; rilevando quindi l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che precluderebbero, nel merito, l'accoglimento della domanda nei confronti del credito vantato dalla
. Controparte_2
Deduceva altresì che il ricorrente aveva presentato ad Controparte_16
, in data 20.12.2023, una richiesta di rateizza
[...] che ciò costituirebbe un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
7 Per tali motivi, così concludeva “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nella gradazione meglio vista: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ovvero la mancanza Controparte_2 di titolarità dell'azione sotto il profilo passivo in capo alla e, respingere tutte le CP_2 domande proposte contro la in quanto inammissibili e/o infondate”. Controparte_2
In data 04.04.2024 si c contestando tutto Controparte_19 quanto ex adverso dedotto ed di legittimazione passiva in relazione all'unica cartella impugnata di propria competenza, ossia la n. 04820120015220987000 notificata in data 01/10/2013, per contrasto con il disposto degli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 11 L.R. n. 36/2012, che rinvia all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso della parte ricorrente per la cartella n. 04820120015220987000 notificata
[...]
in data 01/10/2013 e conseguentemente estromettere parte Controparte_3 CP_20
. In via principale, respingere le domande formulate nei suoi rte ricorrente, per i titoli e le causali di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia”. In data 04.04.2024 si costituiva di Controparte_21 contestando tutto quant il CP_1
i giurisdizione del G.O. in favore del Giudice tributario;
in secondo luogo, la sua totale estraneità alle contestazioni del ricorrente, dovendosi queste ultime rivolgere al diverso ente . Controparte_16
Per tali motivi, mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito, per carenza di legittimazione passiva di e in ogni caso infondato per le ragioni di cui in narrativa”. Controparte_16
In data 04.04.2024 si costituiva contestando tutto Controparte_16 quanto ex adverso dedotto, mmissibilità della domanda per carenza di giurisdizione del Giudice adito, per i crediti di natura tributaria, nonché l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo nei confronti delle iscrizioni a ruolo, sia di carattere tributario sia di carattere non tributario;
deduceva infatti la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., così come la mancanza di ogni e qualsivoglia atto diretto a minacciare una futura esecuzione forzata che, come tale, legittimerebbe la giurisdizione del G.O. Proseguiva affermando che la prescrizione non era maturata in relazione a nessuna delle cartelle e degli avvisi di pagamento impugnati, elencando in apposita tabella contenuta nella propria comparsa tutti gli atti interruttivi con relativa data di notifica degli stessi;
che infatti i crediti erariali in contestazione si prescriverebbero nel termine di dieci anni ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
che gli ultimi tre atti impugnati (n. 26 – 28 del ricorso) non riguarderebbero l'agente della riscossione, trattandosi di avvisi di accertamento esecutivi. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le ragioni di cui in narrativa”.
8 All'udienza del 16.04.2024, rilevata la mancanza di prova della notifica ai resistenti non costituiti, il Giudice disponeva rinvio all'udienza del 23.04.2024, poi differita al giorno 09.05.2024 ordinando il deposito delle relate di notifiche ove, all'esito, si riservava. Con ordinanza depositata in data 10.05.2024 venivano rimessi gli atti al Presidente del Tribunale;
in data 14.05.2024 la controversia veniva assegnata alla Sezione VII civile dell'intestato Tribunale;
il Giudice istruttore fissava così nuova udienza di comparizione al giorno 01.10.2024 disponendo la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito, lette le note d'udienza depositate dalle parti e ritenendo la controversia di natura documentale, disponeva rinvio per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 11.02.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esiso di tale udienza, lette le memorie conclusionali e le note d'udienza depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va risolta in rito con l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per i seguenti motivi. La questione afferente il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in presenza di cartella di pagamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento di entrate di natura tributaria costituisce questione annosa e dibattuta ed è in ragione dell'elaborazione compiuta sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione che si può addivenire all'accoglimento dell'eccezione de qua. Occorre richiamare, anzitutto, la fondamentale sentenza n. 21642/2021 delle S.U. civili riguardante il riparto degli affari giudiziari tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, confermativa di Cass. S.U. 14 aprile 2020, n. 7822, che ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le suddette Sezioni Unite giungevano valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le predette SU hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo
9 va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. Tali principi, per meglio chiarire sulla questione, sono stati elaborati partendo dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, il quale dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Inoltre dall'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”. Da tali coordinate di diritto, con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che la notifica della cartella esattoriale consegue l'effetto di consolidare la pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo e che, quindi, risulta essere il momento di notifica della cartella esattoriale la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni. A tale sentenza seguivano, poi, le due sopra richiamate nonché la sentenza n. 8465/2022 con cui sempre le S.U. della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
10 dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". Da ultimo, la recentissima sentenza delle S. U. n. 2098/2025 ha stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario anche in caso di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi. Richiamata l'elaborazione giurisprudenziale sulla questione ed i principi di diritto ad essa correlata, questi ultimi vanno applicati al caso di specie ed è evidente che per tutte le cartelle di pagamento, di cui si contesta l'intervenuta prescrizione del credito con esse azionato, a cui non è seguito alcun atto dell'esecuzione, sussiste la giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario in quanto la presente controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto solamente la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento e contestato tramite la dedotta prescrizione. Ne consegue, quindi, che in merito alle cartelle di pagamento:
1)Cartella nr. 04820120015220987000 notificata ( in data Controparte_3
01.10.2013 per un importo di € 215,22 relativo all'ann l. 689.81 comprensive di sanzioni, interessi e aggi);
2)Cartella nr. 04820120019990978 000 notificata in data 01.10.2013 per un importo di € 205,83 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/.91 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
3) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di € 152,06 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_7
4) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di € 554,55 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
5) Cartella nr. 04820130019553861 000 notificata in data 20.12.2013. per un importo di € 1.323,19 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
6) Cartella nr. 04820130024080133 000 notificata in data 20.12.2013 per un importo di € 1.652,94 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_9
7) Cartella nr. 04820130035932171 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di € 234,72 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio- Comune di Arenzano-ufficio polizia urbana);
9) Cartella nr. 04820130037837257 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di € 235,25 relativa all'anno 2010 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Finanziari dir. Prov. di Genova –
[...]
; CP_4
11 10) Cartella nr. 04820140007363665 000 notificata in data 2.07.2014 per un importo di € 296,96 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
11) Cartella nr. 04820140011962014 000 notificata in data 21.11.2014 per un importo di € 10.890,13 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
12) Cartella nr. 04820140016624243 000 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 1.316,06 relativa all'anno 2008 e 2009 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al – ufficio ici); Controparte_1
13) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 309.08 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_12
14 ) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 515,06 relativa all'anno 2011 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria –servizio entrate regionali);
17) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 369,96 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
18) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 4.513,61 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_13
19 ) Cartella nr. 04820160011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 677,75 relativa all'anno 2010 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
Controparte_14
20) Cartella nr. 0482060011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 54,51 relativa all'anno 2015 (recupero crediti, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di;
Parte_4 CP_1
21) Cartella nr. 04820160015584629 000 notificata in data 13.09.2016 per un importo di € 328,72 relativa all'anno 2013 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla , entarte regionale); Controparte_2
22) Cartella nr. 04820160021967459 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 1.672,96 relativa all'anno 2013 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
23) Cartella nr. 04820160021967560 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 664,30 relativa all'anno 2011 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al . Ufficio ici); Controparte_1
24 ) Cartella nr. 04820190017383720 000 notificata in data 22.09.2021 per un importo di € 1.386,08 relativa all'anno 2013 (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ufficio;
Controparte_1
12 24) Cartella nr. 04820200003602416 000 non notificata per un importo di € 327,24 relativa all'anno 2015 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia urbana); Parte_3
26) Cartella nr. 04820200016051169 000 non notificata per un importo di € 1.377,84 relativa all'anno 2014 ( (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al
; CP_1 Controparte_15
27) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 101,85 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , poliza urbana); Controparte_1
28) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 163,58 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ); Controparte_1 CP_7 la giurisdizione a conoscere della prescrizione si radica in capo al giudice tributario, dovendosi quindi disporre termine per la riassunzione della controversia in capo a quest'ultimo. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dai vari enti costituiti, in relazione alle suddette cartelle, rimangono assorbite dalla pregiudizialità derivante dalla questione di giurisdizione che, in quanto tale, si pone come questione pregiudiziale di rito anteposta ad ogni altra questione, sia di rito sia di merito. Stabilito quanto sopra in riferimento alle cartelle di pagamento, va osservato che venivano impugnati altri tre atti configuranti avvisi di accertamento e, nello specifico:
8) Avviso di accertamento TL3013205669/2013 notificata in data 18.11.2013 per un importo di
€ 21.182,25 relativa all'anno 2007 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, iperf persone fisiche comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' Controparte_10 di;
[...] CP_1 Controparte_11
15 ) Avviso di accertamento esec. TL3013202527/2014 notificato in data 13.09.2014 per un importo di € 38.300,46 relativa all'anno 2008 ( addizionale comunale PE , addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia , direzione provinciale di uff. controlli); CP_1
16 ) Avviso di accertamento esec. TL3013200482/2015 notificato in data 24.02.2015 per un importo di € 3.910,58 relativa all'anno 2010 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia, dir. Prov. di . CP_1
Anche rispetto agli avvisi di accertamento esecutivi, previsti dall'art. 29 del D.L. 31/5/2010 n. 78 il quale configura una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell'avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere in conformità a quanto è previsto dall'art. 474 c.p.c. – che quindi, come tali, sostituiscono la cartella di pagamento costituendo essi stessi gli atti mediante i quali l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale -
13 occorre prendere le mosse dall'art. 2 co. 1 del D.lgs. n. 546/1992 il quale, come già sopra osservato, dispone testualmente che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Dalla lettura testuale della norma sopra richiamata, in applicazione dei principi di diritto statuiti da Cass. Civ. S.U. n. 7822/2020, per quanto il legislatore con le ultime modifiche abbia cercato di ampliare il più possibile la sfera di competenza dei giudici tributari, il predetto articolo preclude espressamente alla giurisdizione tributaria il vaglio in ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto atti dell'esecuzione forzata notificati dall' ex post rispetto alla cartella di pagamento (o all'ingiunzione fiscale CP_17 ex R.D. 639/1910 in caso di riscossione diretta). In altre parole, il dettato normativo di cui sopra esclude expressis verbis qualsiasi opposizione davanti al giudice tributario che abbia ad oggetto atti esecutivi;
ossia, atti notificati dall' una volta decorso, ex art. 50 del DPR n. 602/1973, il termine di CP_17 sessanta giorni decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo. Infatti, proprio il decorso del termine di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973 (sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impositivo idoneo a divenire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) dà inizio alla procedura di riscossione forzata disposta dall'art. 49 dello stesso DPR n. 602/1973. Ne deriva, pertanto, che l'opposizione a tutti gli atti esecutivi (pignoramenti ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art. 49 e ss del DPR n. 602/1973 devono necessariamente essere proposta davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente - debitore tutti finalizzati ad assicurare all'ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede mentre invece, per tutti gli atti prodromici all'esecuzione, permane la giurisdizione del giudice tributario. Conferma ne è l'art 19 del c.d. codice del processo tributario – oggi abrogato dall'art. 130 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 con decorrenza, tuttavia, solamente dal 01.01.2026 – il quale prevede, al comma 1, la possibilità di proporre ricorso innanzi alla competente CTP avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
ecc. Ebbene, costituendo l'avviso di accertamento esecutivo atto sostitutivo della cartella di pagamento e risultando il provvedimento che, come quest'ultima, acquisisce efficacia di titolo esecutivo in mancanza di impugnazione tempestiva, anche quest'ultimo va
14 impugnato dinanzi al giudice tributario in mancanza di atti di esecuzione forzata nel momento in cui si voglia eccepire l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Ne consegue che anche in riferimento ai tre avvisi di accertamento esecutivi di cui sopra sussiste la giurisdizione del giudice tributario e non la giurisdizione del G.O dovendosi, quindi, operare la declinazione della giurisdizione ordinaria in luogo della giurisdizione tributaria, non essendo ravvisabile alcun atto dell'esecuzione impugnato che, come tale, sia idoneo a radicare la giurisdizione in capo al G.O. All'uopo, viene concesso termine per la riassunzione del giudizio innanzi al G.T. territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 co. 1 e 2 della L. n. 69/2009. Ogni altra questione, in rito ed in merito, risulta assorbita. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022. Infatti, nonostante si sia in presenza di una declatoria sulla giurisdizione, l'art. 91 c.p.c. stabilisce, in generale, che il giudice debba pronunciare sulle spese “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. A fronte del dato letterale, non v'è dubbio che la pronuncia concernente le spese debba essere assunta non soltanto nel caso che il processo dinanzi al giudice adito si chiuda con sentenza ma anche quando il provvedimento conclusivo del giudizio abbia natura di ordinanza ovvero di decreto, mediante i quali il giudice ponga fine ad un processo contenzioso dinanzi a sé. Ed infatti, secondo persuasivo principio di diritto, “anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione, il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute (Cass. Civ. n. 469/1999)”. Ne consegue che gli enti pubblici che hanno sollevato l'eccezione di giurisdizione si configurano come parti vittoriose e, pertanto, in loro favore vanno liquidate le spese di lite, anche considerando che non si sono difesi tramite propri dipendenti amministrativi ma tramite procuratori legali. Al riguardo, non verrà tenuto conto dello scaglione previsto per la fase istruttoria, non essendosi essa svolta e, inoltre, verrà operata una decurtazione del 50% per ogni voce di spesa processuale di cui alla tabella n. 2 del D.M. 147/2022 relativa allo scaglione di valore della presente controversia in ragione della sola risoluzione dell'eccezione di giurisdizione. Viceversa, le spese di lite vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. nei confronti di e di in quanto tali enti Controparte_19 Controparte_2 non hanno l G te eccepito difetto di legittimazione passiva. Dato che l'esame di tale questione risulta assorbito dall'accoglimento del difetto di giurisdizione, come detto questione pregiudiziale di rito antecedente a tutte le altre ivi inclusa la competenza, entrambi tali enti non possono considerarsi parti “vittoriose” ai fini della soccombenza ex art. 91 c.p.c. in quanto nessun accoglimento delle rispettive domande e/o eccezioni viene adottata nei
15 loro confronti, dato che queste ultime risultano assorbite dalla risoluzione della questione sulla giurisdizione sollevata invece formalmente dal Controparte_1 dall'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di CP_1
di – e da Controparte_16 Controparte_21 CP_1 Controparte_16
[...] il Giudice Tributario competente, dinanzi al quale dovrà essere riassunto il presente giudizio, a vagliare tali eccezioni ove replicate dai predetti enti e provvedere sulle relative spese. Nulla è dovuto in favore degli enti non costituiti dato che questi ultimi non hanno svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sul ricorso proposto da Parte_1 contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_19
Amministrazione finanziaria – Controparte_22 Controparte_23
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_24
, così dispone: Parte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione quale Giudice Ordinario, declinandola in favore del Giudice Tributario per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, concede al ricorrente termine di giorni 90, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice Tributario territorialmente competente;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in euro 4.216,50 per compenso Controparte_1 professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di che si CP_1 quantificano in euro 4.216,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si quantificano in euro 4.216,50 Controparte_16 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
e . Controparte_19 Controparte_2
Genova, 06.03.2025 Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11709 / 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
giusta vamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Caltanissetta, Via Malta n. 10;
RICORRENTE
contro
(C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Carlo Gennai e Giorgio Saccone, giusta procura generale ad litem, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Civica Avvocatura in Corso Garibaldi n. 9; CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2 entata ta procura agli atti, dagli avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini con domicilio eletto in via Fieschi 15 presso CP_1
l'Avvocatura della Regione Liguria;
RESISTENTE
e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Colaianni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale via Genova, Via Montaldo 2;
RESISTENTE
e
1 All'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di (C.F. CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, tato e P.IVA_4
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brigate Partigiane n. 2 in è domiciliata;
CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brigate Partigiane n. 2 in è domiciliata;
CP_1
RESISTENTE
e
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ) in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ) in persona del CP_3 Parte_2 P.IVA_8
Direttore pro tempore;
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore. Parte_3 P.IVA_9
RESISTENTI NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., proponeva opposizione Parte_1 avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1)Cartella nr. 04820120015220987000 notificata ( in data Controparte_3
01.10.2013 per un importo di € 215,22 relativo al istrative l. 689.81 comprensive di sanzioni, interessi e aggi);
2)Cartella nr. 04820120019990978 000 notificata in data 01.10.2013 per un importo di
€ 205,83 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/.91 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
3) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di
€ 152,06 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_7
;
[...]
4) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di
€ 554,55 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
5) Cartella nr. 04820130019553861 000 notificata in data 20.12.2013. per un importo di € 1.323,19 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_8
;
[...]
2 6) Cartella nr. 04820130024080133 000 notificata in data 20.12.2013 per un importo di
€ 1.652,94 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_9
;
[...]
7) Cartella nr. 04820130035932171 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di
€ 234,72 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio- Comune di Arenzano-ufficio polizia urbana);
8) Avviso di accertamento TL3013205669/2013 notificata in data 18.11.2013 per un importo di € 21.182,25 relativa all'anno 2007 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, iperf persone fisiche comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di ); Controparte_10 CP_1 Controparte_11
9) Cartella nr. 04820130037837257 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di
€ 235,25 relativa all'anno 2010 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Finanziari dir. Prov. di Genova – ); Controparte_4
10) Cartella nr. 04820140007363665 000 notificata in data 2.07.2014 per un importo di
€ 296,96 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla;
Controparte_6
11) Cartella nr. 04820140011962014 000 notificata in data 21.11.2014 per un importo di € 10.890,13 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia urbana); Controparte_1
12) Cartella nr. 04820140016624243 000 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 1.316,06 relativa all'anno 2008 e 2009 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al – ufficio ici); Controparte_1
13) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 309.08 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_12
;
[...]
14 ) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 515,06 relativa all'anno 2011 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria –servizio entrate regionali);
15 ) Avviso di accertamento esec. TL3013202527/2014 notificato in data 13.09.2014 per un importo di € 38.300,46 relativa all'anno 2008 ( addizionale comunale PE , addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia , direzione provinciale di CP_1 uff. controlli);
16 ) Avviso di accertamento esec. TL3013200482/2015 notificato in data 24.02.2015 per un importo di € 3.910,58 relativa all'anno 2010 (addizionale comunale PE,
3 addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia, dir. Prov. di;
CP_1
17) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 369,96 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia Controparte_1 urbana);
18) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 4.513,61 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_13
[...]
19 ) Cartella nr. 04820160011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 677,75 relativa all'anno 2010 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
Controparte_14
20) Cartella nr. 0482060011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di
€ 54,51 relativa all'anno 2015 (recupero crediti, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di;
Parte_4 CP_1
21) Cartella nr. 04820160015584629 000 notificata in data 13.09.2016 per un importo di € 328,72 relativa all'anno 2013 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla entarte regionale); Controparte_2
22) Cartella nr. 04820160021967459 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 1.672,96 relativa all'anno 2013 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia Controparte_1 urbana);
23) Cartella nr. 04820160021967560 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 664,30 relativa all'anno 2011 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Ufficio ici); Controparte_1
24 ) Cartella nr. 04820190017383720 000 notificata in data 22.09.2021 per un importo di € 1.386,08 relativa all'anno 2013 (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ufficio;
Controparte_1
24) Cartella nr. 04820200003602416 000 non notificata per un importo di € 327,24 relativa all'anno 2015 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia Parte_3 urbana);
26) Cartella nr. 04820200016051169 000 non notificata per un importo di € 1.377,84 relativa all'anno 2014 ( (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
CP_1 Controparte_15
27) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 101,85 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di
4 recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_1 poliza urbana);
28) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 163,58 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Controparte_1
); CP_7 per un importo complessivo di € 92.932,74. Deduceva, al riguardo, che avverso le suddette cartelle di pagamento aveva proposto istanza di sgravio ai competenti enti impositori;
che il non Controparte_5 rispondeva a tale istanza mentre invece il ne n. CP_1 CP_1 prot. 333399 del 05.09.2022, rispondeva Controparte_16
, con comunicazione del 19.08.2022, comunicava che lo sgravio andava
[...]
i enti impositori. Proseguiva affermando l'intervenuta prescrizione delle pretese amministrative portate dalle cartelle di pagamento impugnate;
che a fronte della prescrizione di un tributo maturato successivamente alla regolare notifica della cartella, quale fatto estintivo successivo, a conoscere di ciò sarebbe l'ente impositore con, quindi, conseguentemente legittimazione passiva degli enti impositori vocati in giudizio;
che l'inerzia dell'agente della riscossione nel recupero di tali crediti si era protratta per oltre cinque anni, stante la mancanza di atti interruttivi della prescrizione;
che infatti non potrebbe applicarsi il termine di prescrizione decennale, dato che le cartelle non venivano opposte all'atto della loro notifica. Specificava infatti il ricorrente di aver introdotto il presente giudizio al solo fine di far valere l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato dalle cartelle, senza contestare il merito della pretesa;
che quindi risulterebbe sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'annullamento delle pretese creditorie – previo accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione (quale fatto estintivo successivo alla notifiche delle cartelle) di tutte le pretese sottese all'istanza di sgravio di cui alle cartelle di pagamento;
-e conseguentemente e per l'effetto ordinare agli enti impositori, ognuno per le rispettive competenze, di provvedere al relativo discarico amministrativo e/o annullamento pretesa”. Con provvedimento del 16.01.2024 veniva fissata udienza di comparizione al giorno 16.04.2024 e concesso termine per la notifica, alle controparti, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. In data 03.04.2024 si costituiva il contestando tutto quando ex Controparte_1 adverso dedotto, affermando in primo luogo che:
- la cartella 04820130019553861000 si riferisce a n. 5 (cinque) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
5 - la cartella 04820130024080133000 si riferisce a n. 6 (sei) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 04820 2014000 si riferisce a n. 16 (sedici) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201400 000 si riferisce a n. 1 (uno) verbale elevato dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201500 000 si riferisce a n.10 (dieci) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 048201600 000 si riferisce a n.5(cinque) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1
- la cartella 0482016002 000 si riferisce a n.2 (due) verbali elevati dalla Polizia Locale di CP_1 riguardanti quindi sanzioni per violazioni del codice della strada mentre invece le cartelle impugnate:
- n. 04820140016662424243000,
- n. 04820160011943574000,
- n. 048201600219667560000,
- n. 04820190017383720000;
- n. 0482020016051169000; riguardano avvisi di accertamento per mancato pagamento ICI-IMU. Precisava altresì che la cartella 04820150018492314000 veniva dal ricorrente erroneamente riportata due volte così come la cartella 04820160024300345; che la cartella 04820140007363665000 non risultava presente nel prospetto del contribuente e che la cartella 04820140016624243 non avrebbe ad oggetto sanzioni IMU, come ex adverso sostenuto ma violazioni del Codice della Strada. Deduceva che in assenza di opposizione avverso i verbali di accertamento di sanzione amministrativa elevati dalla Polizia Locale del nonché di Controparte_1 tempestivo pagamento in misura ridotta, venivano legittimamente iscritte a ruolo le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 203 C.d.; che ugualemente avveniva in assenza di pagamento nei termini a seguito di notifica dell'avviso di accertamento per mancato pagamento ICI/IMU ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Sollevava, per le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente e diverse da quelle richiamate nella propria comparsa di risposta, difetto di legittimazione passiva;
per le cartella aventi ad oggetto sanzioni ICI/IMU, sollevava invece eccezione di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario;
da ultimo, eccepiva comunque il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate in quanto il ricorrente, deducendo la sola intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto chiamare in giudizio solamente dato che l'eventuale Controparte_16 omissione che avre rebbe comportamento proprio dell'ente esattore e non dell'ente impositore.
6 Per tali motivi, concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nei confronti della Corte di Giustizia Tributaria, per le cartelle opposte riportanti crediti di natura tributaria;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione all'asserita intervenuta prescrizione del credito, nonché ad ogni altro Controparte_1
procedura esecutiva di competenza esclusiva del concessionario per la riscossione;
- in subordine, nel merito, respingere integralmente le domande ex adverso proposte in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- conseguentemente confermare gli atti impugnati ed assolvere il da qualsiasi Controparte_1 responsabilità, con ogni effetto in punto spese di lite”. In data 04.04.2024 si costituiva la contestando tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, affermando in prim iti di competenza della CP_2
erano relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica e portati dalle
[...] cartelle di pagamento indicate ai numeri 14 e 21 del ricorso, ossia:
- cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica n. 04820140016624243000, ruolo n. 448 inviato da ad Controparte_2 CP_17 il 04.07.2014;
- cartella di pagamento n. 04820160015584629000, ruolo n. 2385 inviato da ad il 10.02.2016. Controparte_2 CP_17
Eccepiva, in primo luogo, difetto di legittimazione passiva in quanto l'opposizione del ricorrente aveva ad oggetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, dovendo quindi individuarsi l'unico contraddittore nell' in secondo luogo deduceva Controparte_16 che dagli estratti de area riservava, risultavano le CP_17 seguenti attività dell : Controparte_18
a) relativamente alla cartella n. 04820140016624243000:
- iscrizione di fermo amministrativo in data 14.08.2025
- avviso di intimazione in data 28.10.2016
- avviso di intimazione in data 16.06.2023
- iscrizione ipotecaria in data 2512.2023;
b) relativamente alla cartella n. n. 04820160015584629000:
- avviso di intimazione in data 15.01.2019
- avviso di intimazione in data 16.06.2023
- iscrizione ipotecaria in data 2512.2023; rilevando quindi l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che precluderebbero, nel merito, l'accoglimento della domanda nei confronti del credito vantato dalla
. Controparte_2
Deduceva altresì che il ricorrente aveva presentato ad Controparte_16
, in data 20.12.2023, una richiesta di rateizza
[...] che ciò costituirebbe un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
7 Per tali motivi, così concludeva “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nella gradazione meglio vista: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ovvero la mancanza Controparte_2 di titolarità dell'azione sotto il profilo passivo in capo alla e, respingere tutte le CP_2 domande proposte contro la in quanto inammissibili e/o infondate”. Controparte_2
In data 04.04.2024 si c contestando tutto Controparte_19 quanto ex adverso dedotto ed di legittimazione passiva in relazione all'unica cartella impugnata di propria competenza, ossia la n. 04820120015220987000 notificata in data 01/10/2013, per contrasto con il disposto degli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 11 L.R. n. 36/2012, che rinvia all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45. Per tali motivi, concludeva chiedendo “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso della parte ricorrente per la cartella n. 04820120015220987000 notificata
[...]
in data 01/10/2013 e conseguentemente estromettere parte Controparte_3 CP_20
. In via principale, respingere le domande formulate nei suoi rte ricorrente, per i titoli e le causali di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia”. In data 04.04.2024 si costituiva di Controparte_21 contestando tutto quant il CP_1
i giurisdizione del G.O. in favore del Giudice tributario;
in secondo luogo, la sua totale estraneità alle contestazioni del ricorrente, dovendosi queste ultime rivolgere al diverso ente . Controparte_16
Per tali motivi, mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito, per carenza di legittimazione passiva di e in ogni caso infondato per le ragioni di cui in narrativa”. Controparte_16
In data 04.04.2024 si costituiva contestando tutto Controparte_16 quanto ex adverso dedotto, mmissibilità della domanda per carenza di giurisdizione del Giudice adito, per i crediti di natura tributaria, nonché l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo nei confronti delle iscrizioni a ruolo, sia di carattere tributario sia di carattere non tributario;
deduceva infatti la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., così come la mancanza di ogni e qualsivoglia atto diretto a minacciare una futura esecuzione forzata che, come tale, legittimerebbe la giurisdizione del G.O. Proseguiva affermando che la prescrizione non era maturata in relazione a nessuna delle cartelle e degli avvisi di pagamento impugnati, elencando in apposita tabella contenuta nella propria comparsa tutti gli atti interruttivi con relativa data di notifica degli stessi;
che infatti i crediti erariali in contestazione si prescriverebbero nel termine di dieci anni ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
che gli ultimi tre atti impugnati (n. 26 – 28 del ricorso) non riguarderebbero l'agente della riscossione, trattandosi di avvisi di accertamento esecutivi. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le ragioni di cui in narrativa”.
8 All'udienza del 16.04.2024, rilevata la mancanza di prova della notifica ai resistenti non costituiti, il Giudice disponeva rinvio all'udienza del 23.04.2024, poi differita al giorno 09.05.2024 ordinando il deposito delle relate di notifiche ove, all'esito, si riservava. Con ordinanza depositata in data 10.05.2024 venivano rimessi gli atti al Presidente del Tribunale;
in data 14.05.2024 la controversia veniva assegnata alla Sezione VII civile dell'intestato Tribunale;
il Giudice istruttore fissava così nuova udienza di comparizione al giorno 01.10.2024 disponendo la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito, lette le note d'udienza depositate dalle parti e ritenendo la controversia di natura documentale, disponeva rinvio per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 11.02.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esiso di tale udienza, lette le memorie conclusionali e le note d'udienza depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va risolta in rito con l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per i seguenti motivi. La questione afferente il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in presenza di cartella di pagamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento di entrate di natura tributaria costituisce questione annosa e dibattuta ed è in ragione dell'elaborazione compiuta sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione che si può addivenire all'accoglimento dell'eccezione de qua. Occorre richiamare, anzitutto, la fondamentale sentenza n. 21642/2021 delle S.U. civili riguardante il riparto degli affari giudiziari tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, confermativa di Cass. S.U. 14 aprile 2020, n. 7822, che ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le suddette Sezioni Unite giungevano valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le predette SU hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo
9 va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. Tali principi, per meglio chiarire sulla questione, sono stati elaborati partendo dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, il quale dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Inoltre dall'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”. Da tali coordinate di diritto, con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che la notifica della cartella esattoriale consegue l'effetto di consolidare la pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo e che, quindi, risulta essere il momento di notifica della cartella esattoriale la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni. A tale sentenza seguivano, poi, le due sopra richiamate nonché la sentenza n. 8465/2022 con cui sempre le S.U. della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
10 dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". Da ultimo, la recentissima sentenza delle S. U. n. 2098/2025 ha stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario anche in caso di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi. Richiamata l'elaborazione giurisprudenziale sulla questione ed i principi di diritto ad essa correlata, questi ultimi vanno applicati al caso di specie ed è evidente che per tutte le cartelle di pagamento, di cui si contesta l'intervenuta prescrizione del credito con esse azionato, a cui non è seguito alcun atto dell'esecuzione, sussiste la giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario in quanto la presente controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto solamente la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento e contestato tramite la dedotta prescrizione. Ne consegue, quindi, che in merito alle cartelle di pagamento:
1)Cartella nr. 04820120015220987000 notificata ( in data Controparte_3
01.10.2013 per un importo di € 215,22 relativo all'ann l. 689.81 comprensive di sanzioni, interessi e aggi);
2)Cartella nr. 04820120019990978 000 notificata in data 01.10.2013 per un importo di € 205,83 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/.91 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
3) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di € 152,06 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_7
4) Cartella nr. 04820120022112691 000 notificata in data 12.12.2012 per un importo di € 554,55 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689.81comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
5) Cartella nr. 04820130019553861 000 notificata in data 20.12.2013. per un importo di € 1.323,19 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
6) Cartella nr. 04820130024080133 000 notificata in data 20.12.2013 per un importo di € 1.652,94 relativa all'anno 2010 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_9
7) Cartella nr. 04820130035932171 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di € 234,72 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio- Comune di Arenzano-ufficio polizia urbana);
9) Cartella nr. 04820130037837257 000 notificata in data 03.03.2014 per un importo di € 235,25 relativa all'anno 2010 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Finanziari dir. Prov. di Genova –
[...]
; CP_4
11 10) Cartella nr. 04820140007363665 000 notificata in data 2.07.2014 per un importo di € 296,96 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_6
11) Cartella nr. 04820140011962014 000 notificata in data 21.11.2014 per un importo di € 10.890,13 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
12) Cartella nr. 04820140016624243 000 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 1.316,06 relativa all'anno 2008 e 2009 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al – ufficio ici); Controparte_1
13) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 309.08 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_12
14 ) Cartella nr. 04820140016624243 notificata in data 04.03.2015 per un importo di € 515,06 relativa all'anno 2011 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria –servizio entrate regionali);
17) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 369,96 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
18) Cartella nr. 04820150018492314 000 notificata in data 21.12.2015 per un importo di € 4.513,61 relativa all'anno 2012 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al Controparte_13
19 ) Cartella nr. 04820160011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 677,75 relativa all'anno 2010 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al;
Controparte_14
20) Cartella nr. 0482060011943574 000 notificata in data 29.07.2016 per un importo di € 54,51 relativa all'anno 2015 (recupero crediti, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' di;
Parte_4 CP_1
21) Cartella nr. 04820160015584629 000 notificata in data 13.09.2016 per un importo di € 328,72 relativa all'anno 2013 (tassa automobilistica art 17 l. 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla , entarte regionale); Controparte_2
22) Cartella nr. 04820160021967459 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 1.672,96 relativa all'anno 2013 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , polizia urbana); Controparte_1
23) Cartella nr. 04820160021967560 000 notificata in data 08.11.2016 per un importo di € 664,30 relativa all'anno 2011 (imposta comunale sugli immobili, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al . Ufficio ici); Controparte_1
24 ) Cartella nr. 04820190017383720 000 notificata in data 22.09.2021 per un importo di € 1.386,08 relativa all'anno 2013 (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ufficio;
Controparte_1
12 24) Cartella nr. 04820200003602416 000 non notificata per un importo di € 327,24 relativa all'anno 2015 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al polizia urbana); Parte_3
26) Cartella nr. 04820200016051169 000 non notificata per un importo di € 1.377,84 relativa all'anno 2014 ( (imposta municipale unica, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al
; CP_1 Controparte_15
27) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 101,85 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , poliza urbana); Controparte_1
28) Cartella nr. 04820160024300345 notificata il 16.01.2017 per un importo di € 163,58 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ); Controparte_1 CP_7 la giurisdizione a conoscere della prescrizione si radica in capo al giudice tributario, dovendosi quindi disporre termine per la riassunzione della controversia in capo a quest'ultimo. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dai vari enti costituiti, in relazione alle suddette cartelle, rimangono assorbite dalla pregiudizialità derivante dalla questione di giurisdizione che, in quanto tale, si pone come questione pregiudiziale di rito anteposta ad ogni altra questione, sia di rito sia di merito. Stabilito quanto sopra in riferimento alle cartelle di pagamento, va osservato che venivano impugnati altri tre atti configuranti avvisi di accertamento e, nello specifico:
8) Avviso di accertamento TL3013205669/2013 notificata in data 18.11.2013 per un importo di
€ 21.182,25 relativa all'anno 2007 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, iperf persone fisiche comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all' Controparte_10 di;
[...] CP_1 Controparte_11
15 ) Avviso di accertamento esec. TL3013202527/2014 notificato in data 13.09.2014 per un importo di € 38.300,46 relativa all'anno 2008 ( addizionale comunale PE , addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia , direzione provinciale di uff. controlli); CP_1
16 ) Avviso di accertamento esec. TL3013200482/2015 notificato in data 24.02.2015 per un importo di € 3.910,58 relativa all'anno 2010 (addizionale comunale PE, addizionale regionale PE, PE imposta persone fisiche comprensiva di interessi, sanzioni ed aggio dovuti all'amministrazione finanzia, dir. Prov. di . CP_1
Anche rispetto agli avvisi di accertamento esecutivi, previsti dall'art. 29 del D.L. 31/5/2010 n. 78 il quale configura una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell'avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere in conformità a quanto è previsto dall'art. 474 c.p.c. – che quindi, come tali, sostituiscono la cartella di pagamento costituendo essi stessi gli atti mediante i quali l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale -
13 occorre prendere le mosse dall'art. 2 co. 1 del D.lgs. n. 546/1992 il quale, come già sopra osservato, dispone testualmente che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Dalla lettura testuale della norma sopra richiamata, in applicazione dei principi di diritto statuiti da Cass. Civ. S.U. n. 7822/2020, per quanto il legislatore con le ultime modifiche abbia cercato di ampliare il più possibile la sfera di competenza dei giudici tributari, il predetto articolo preclude espressamente alla giurisdizione tributaria il vaglio in ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto atti dell'esecuzione forzata notificati dall' ex post rispetto alla cartella di pagamento (o all'ingiunzione fiscale CP_17 ex R.D. 639/1910 in caso di riscossione diretta). In altre parole, il dettato normativo di cui sopra esclude expressis verbis qualsiasi opposizione davanti al giudice tributario che abbia ad oggetto atti esecutivi;
ossia, atti notificati dall' una volta decorso, ex art. 50 del DPR n. 602/1973, il termine di CP_17 sessanta giorni decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo. Infatti, proprio il decorso del termine di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973 (sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impositivo idoneo a divenire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) dà inizio alla procedura di riscossione forzata disposta dall'art. 49 dello stesso DPR n. 602/1973. Ne deriva, pertanto, che l'opposizione a tutti gli atti esecutivi (pignoramenti ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art. 49 e ss del DPR n. 602/1973 devono necessariamente essere proposta davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente - debitore tutti finalizzati ad assicurare all'ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede mentre invece, per tutti gli atti prodromici all'esecuzione, permane la giurisdizione del giudice tributario. Conferma ne è l'art 19 del c.d. codice del processo tributario – oggi abrogato dall'art. 130 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 con decorrenza, tuttavia, solamente dal 01.01.2026 – il quale prevede, al comma 1, la possibilità di proporre ricorso innanzi alla competente CTP avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
ecc. Ebbene, costituendo l'avviso di accertamento esecutivo atto sostitutivo della cartella di pagamento e risultando il provvedimento che, come quest'ultima, acquisisce efficacia di titolo esecutivo in mancanza di impugnazione tempestiva, anche quest'ultimo va
14 impugnato dinanzi al giudice tributario in mancanza di atti di esecuzione forzata nel momento in cui si voglia eccepire l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Ne consegue che anche in riferimento ai tre avvisi di accertamento esecutivi di cui sopra sussiste la giurisdizione del giudice tributario e non la giurisdizione del G.O dovendosi, quindi, operare la declinazione della giurisdizione ordinaria in luogo della giurisdizione tributaria, non essendo ravvisabile alcun atto dell'esecuzione impugnato che, come tale, sia idoneo a radicare la giurisdizione in capo al G.O. All'uopo, viene concesso termine per la riassunzione del giudizio innanzi al G.T. territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 co. 1 e 2 della L. n. 69/2009. Ogni altra questione, in rito ed in merito, risulta assorbita. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022. Infatti, nonostante si sia in presenza di una declatoria sulla giurisdizione, l'art. 91 c.p.c. stabilisce, in generale, che il giudice debba pronunciare sulle spese “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. A fronte del dato letterale, non v'è dubbio che la pronuncia concernente le spese debba essere assunta non soltanto nel caso che il processo dinanzi al giudice adito si chiuda con sentenza ma anche quando il provvedimento conclusivo del giudizio abbia natura di ordinanza ovvero di decreto, mediante i quali il giudice ponga fine ad un processo contenzioso dinanzi a sé. Ed infatti, secondo persuasivo principio di diritto, “anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione, il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute (Cass. Civ. n. 469/1999)”. Ne consegue che gli enti pubblici che hanno sollevato l'eccezione di giurisdizione si configurano come parti vittoriose e, pertanto, in loro favore vanno liquidate le spese di lite, anche considerando che non si sono difesi tramite propri dipendenti amministrativi ma tramite procuratori legali. Al riguardo, non verrà tenuto conto dello scaglione previsto per la fase istruttoria, non essendosi essa svolta e, inoltre, verrà operata una decurtazione del 50% per ogni voce di spesa processuale di cui alla tabella n. 2 del D.M. 147/2022 relativa allo scaglione di valore della presente controversia in ragione della sola risoluzione dell'eccezione di giurisdizione. Viceversa, le spese di lite vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. nei confronti di e di in quanto tali enti Controparte_19 Controparte_2 non hanno l G te eccepito difetto di legittimazione passiva. Dato che l'esame di tale questione risulta assorbito dall'accoglimento del difetto di giurisdizione, come detto questione pregiudiziale di rito antecedente a tutte le altre ivi inclusa la competenza, entrambi tali enti non possono considerarsi parti “vittoriose” ai fini della soccombenza ex art. 91 c.p.c. in quanto nessun accoglimento delle rispettive domande e/o eccezioni viene adottata nei
15 loro confronti, dato che queste ultime risultano assorbite dalla risoluzione della questione sulla giurisdizione sollevata invece formalmente dal Controparte_1 dall'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di CP_1
di – e da Controparte_16 Controparte_21 CP_1 Controparte_16
[...] il Giudice Tributario competente, dinanzi al quale dovrà essere riassunto il presente giudizio, a vagliare tali eccezioni ove replicate dai predetti enti e provvedere sulle relative spese. Nulla è dovuto in favore degli enti non costituiti dato che questi ultimi non hanno svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sul ricorso proposto da Parte_1 contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_19
Amministrazione finanziaria – Controparte_22 Controparte_23
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_24
, così dispone: Parte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione quale Giudice Ordinario, declinandola in favore del Giudice Tributario per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, concede al ricorrente termine di giorni 90, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice Tributario territorialmente competente;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in euro 4.216,50 per compenso Controparte_1 professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di che si CP_1 quantificano in euro 4.216,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si quantificano in euro 4.216,50 Controparte_16 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
e . Controparte_19 Controparte_2
Genova, 06.03.2025 Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
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