Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14558
CASS
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente affrontato le discordanze segnalate, evidenziando la sostanziale convergenza delle deposizioni e la coerenza della testimonianza di OR AV con la denuncia originaria. La Corte ha chiarito che la teste AL AE non ha dichiarato di aver chiuso l'imputata in bagno, ma di aver bloccato la porta d'ingresso per impedirne la fuga.

  • Inammissibile
    Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio

    Questo motivo è stato considerato inammissibile in quanto meramente reiterativo di questioni già affrontate nell'appello e nella sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di una prova

    La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato le dichiarazioni dell'imputata, ritenendo irragionevoli le giustificazioni addotte per la sua presenza nell'abitazione. La sentenza impugnata ha richiamato la sentenza di primo grado, configurando una 'doppia conforme', e ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato.

  • Rigettato
    Erronea irrogazione della pena per il delitto tentato

    La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici, volti a una rivalutazione della pena, di competenza del giudice di merito. Ha evidenziato che la pena è stata determinata considerando la gravità del fatto, i reati commessi nei giorni precedenti e il comportamento successivo al reato, ritenendo la motivazione congrua e corretta. La Corte ha anche precisato che i precedenti penali successivi alla commissione del reato possono essere presi in considerazione.

  • Rigettato
    Violazione di norme costituzionali e penali sul trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici, volti a una rivalutazione della pena. Ha chiarito che la pena è stata determinata considerando la gravità del fatto, i reati commessi nei giorni precedenti e il comportamento successivo al reato. Ha inoltre specificato che i precedenti penali successivi alla commissione del reato possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione ex art. 133 c.p.

  • Rigettato
    Negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello ha legittimamente negato la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., rilevando che i due precedenti penali, entrambi a pena sospesa, sono ostativi alla concessione del beneficio, dato che l'imputata ne aveva già usufruito due volte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14558
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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