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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14558 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV NA LE nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Bari IT la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Letta la memoria presentata dall’avv. Vittorio Cardinale, difensore di fiducia dell’imputato, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.4.2025, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di VA NA LE, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furto in abitazione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14558 Anno 2026 Presidente: AR EN IT NI Relatore: ES TA Data Udienza: 26/03/2026 2 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e l’omessa motivazione relativamente ai fatti contestati. A fronte delle contraddizioni evidenziate dalla difesa, la Corte di appello ha effettuato una ricostruzione che tuttavia non le affronta analiticamente. La Corte territoriale, dopo avere esaminato e riportato le dichiarazioni della persona offesa, ritiene che non vi siano contraddizioni rispetto a quelle di altri testi, laddove le dichiarazioni del querelante OR AV e della teste AL AE presentano divergenze sostanziali inconciliabili tra loro. Indi si pongono a confronto due passaggi delle dichiarazioni di tali testi per evidenziarne le contraddizioni: mentre il querelante OR AV aveva riferito di aver visto l’imputata uscire dall'appartamento e salire le scale verso il terrazzo, la AL aveva dichiarato invece di averla trovata nel bagno e di averla unitamente al figlio chiusa all'interno per impedirle di uscire. Inoltre, secondo la versione della AL durante l'ispezione dell'appartamento erano presenti anche i vigili circostanza smentita dalle dichiarazioni del querelante che indicava l'intervento successivo delle forze dell'ordine. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 533 del codice di rito e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3.Col terzo motivo deduce l’omessa valutazione di una prova e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento – solo - sulle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di interrogatorio omettendo di valutare e citare le dichiarazioni rese in sede dibattimentale. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello, a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente irrogato una pena maggiore rispetto alla diminuzione della pena nella sua massima estensione prevista per il delitto tentato ai sensi dell'articolo 56, comma 2, cod. pen. Come ampiamente argomentato nell'atto di appello, sussistevano e sussistono tutti i presupposti per una maggiore riduzione della pena considerato che dagli atti di istruzione è indubbiamente emerso che sulla persona dell'imputata nulla è stato rinvenuto, nulla è stato effettivamente asportato dall'abitazione, l'imputata ha tenuto una condotta pacifica e collaborativa, il valore dei beni oggetto del presunto tentativo era a dir poco modesto (euro 150), l'imputata versava in condizioni di particolare disagio personale ed economico. Ancora una volta, poi, la Corte di merito ha applicato il trattamento sanzionatorio ancorandolo alle sole dichiarazioni rese dall'imputata durante 3 l'interrogatorio. Altrettanto immotivato è il richiamo alla gravità del fatto alla stregua di quanto poco prima evidenziato. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello, a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente interpretato norme di carattere costituzionale e la norma penale e i principi di carattere generale di retroattività della legge penale e tempus commissi delicti. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio è altresì da evidenziare che la Corte di appello ha violato l'art. 25, comma 2, Cost. e l'art. 2 cod. pen., applicando retroattivamente il secondo precedente penale sopravvenuto al momento della commissione nel fatto, in violazione del fondamentale principio del tempus commissi delicti. In particolare, la Corte di appello ha negato l'applicazione della diminuzione di due terzi della pena ex art. 56, comma 2. C.p. facendo riferimento alla presenza di due precedenti penali nel casellario giudiziale a carico dell'imputata. Tuttavia, al momento della commissione del fatto, 27 giugno 2020, la ricorrente aveva un solo precedente penale essendo il secondo precedente sopravvenuto successivamente alla data del fatto contestato. Da qui l'evidente violazione del principio di legalità e del tempus commissi dellicti. 2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente applicato e interpretato gli articoli 163 e 164 negando all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reiterazione della sospensione condizionale è possibile quando la pena da infliggere cumulata con quella già erogata con precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Nel caso di specie il casellario giudiziale dell'imputata presenta una sola precedente condanna a mesi 5 giorni 10 di reclusione che sommata alla pena inflitta rientra nei limiti previsti dalla norma citata. Inoltre, la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le particolari condizioni personali dell'imputata la quale, come più volte detto, in sede di spontanee dichiarazioni ha spiegato il periodo di grave difficoltà economica e personale a seguito di un divorzio problematico, circostanze che depongono per una prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 4 2. I primi due motivo, il secondo affetto anche da evidente aspecifictà intrinseca, oltre che estrinseca, sono entrambi inammissibili perché meramente reiterativi di questioni già svolte nell’atto di appello ed adeguatamente affrontate nella sentenza impugnata. Manifestamente infondata e aspecifica è la doglianza che contesta la ritenuta sussistenza del reato dal momento che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la sentenza impugnata affronta i profili in ordine alle discordanze segnalate dalla difesa relativamente alle testimonianze delle persone offese. Ed invero, la Corte di merito, condividendo le valutazioni del Tribunale, ha diffusamente argomentato sulle evidenze probatorie emerse nel processo e idonee a dimostrare la responsabilità dell’imputata, evidenziando, proprio in risposta ai motivi di appello già articolati sul punto, la sostanziale convergenza delle deposizioni delle due persone offese, ritenendo peraltro coerente quella di OR AV anche con le originarie dichiarazioni rese agli inquirenti in sede di denuncia. Il provvedimento impugnato ha escluso le divergenze sostenute dalla difesa, dando atto che dagli atti risulta che la teste AL non ha dichiarato di aver chiuso l’imputata nel bagno, ma di aver bloccato con il figlio la porta d’ingresso dell’edificio per impedirne la fuga;
l’imputata, scoperta, aveva infatti tentato di scappare verso il terrazzo trovando la porta chiusa. Peraltro, la presenza di IV NA LE all’interno dell’appartamento, secondo quanto riporta lo stesso ricorso, è stata confermata dalli imputata, sia nell’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, sia nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento. 3. Quanto alle circostanze che avrebbero indotto l’imputata ad introdursi nell’abitazione delle persone offese, che, secondo la prospettiva difensiva avallata col terzo motivo di ricorso, sarebbero state trascurate dalla Corte di appello – in particolare quelle rese in dibattimento che avrebbero aggiunto particolari relativi alla vita privata della ricorrente - è solo il caso di osservare che ciò che rileva ai fini che occupano è che la Corte di appello ha ritenuto in realtà provata la ragione per la quale l’imputata si era introdotta all’interno dell’appartamento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ove si precisa che “la ragazza, prima che loro si accorgessero della sua presenza, aveva già preso i due altoparlanti e li aveva messi sulla finestra per poter poi andare via e stava recuperando qualche altra cosa dall’appartamento”) e di conseguenza non 5 credibili le ragioni addotte dalla IV – peraltro già di per sé, palesemente, poco credibili. Tale ultima circostanza rende evidente che la Corte di appello non ha affatto omesso di considerare le dichiarazioni rese dall’imputata, essa ha tuttavia ritenuto – di là delle specificazioni/precisazioni effettuate in dibattimento - del tutto irragionevoli le giustificazioni addotte dalla predetta riguardo alla sua presenza all’interno dell’abitazione delle persone offese (motivata, dapprima con il desiderio di fare una doccia, e nel processo con la necessità di recarsi sul terrazzo dell’edificio). La sentenza impugnata ha peraltro esplicitamente richiamato, condividendole, la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza di primo grado, la quale rimanda alle dichiarazioni rese dall’imputata nel corso del procedimento. Al riguardo, occorre ricordare che nel caso oggetto di esame si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendo stato rispettato, sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del primo giudice, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove. Il motivo in esame è pertanto oltre che generico anche manifestamente infondato. 4. Il quarto ed il quinto motivo che afferiscono entrambi al trattamento sanzionatorio sono nel loro complesso aspecifici e, attraverso i vizi denunciati, mirano piuttosto ad una rivalutazione in punto di pena la cui determinazione, com’è noto, è di competenza del giudice di merito. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha esplicitamente qualificato come congrua e proporzionata la pena inflitta dal primo giudice – che aveva peraltro già riconosciuto le attenuanti generiche sia pure con giudizio di equivalenza - facendo riferimento, ai sensi dell’art. 133 c.p., sia al fatto che rimane di indubbia gravità, per non avere l’imputata esitato nell’introdursi nell’abitazione altrui per rubare oggetti o altri beni ivi rinvenibili, sia ai reati commessi dall’imputata nei giorni immediatamente precedenti a quello nel quale è stato commesso il reato 6 oggetto del processo, uno dei quali, quello di furto tentato, definito col patteggiamento (rispetto ai quali, ai fini che occupano, non potrebbe ovviamente assumere rilievo ostativo, nei termini indicati in ricorso, la circostanza che le relative pronunce siano divenute definitive successivamente al fatto de quo), sia al comportamento dell’imputata successivo al reato. Si tratta di motivazione congrua e corretta, anche in considerazione del fatto che è stata applicata, come evidenzia il Procuratore generale nella requisitoria scritta, una pena che non si discosta dalla media edittale (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01). D’altra parte, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto, ai fini della valutazione ex art 133 cod. pen., anche di condanne penali successive alla commissione del reato giudicando (Sez. 5, Sentenza n. 713 del 27/11/1978, Rv. 140879; Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 07/11/1973, Rv, 126477, Sez. 5, Sentenza n. 1260 del 30/11/1970, Rv. 116871; nonché, più di recente, Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Rv. 256486). 5. Il sesto motivo è manifestamente infondato dal momento che il provvedimento impugnato ha legittimamente negato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p., rilevando che i due precedenti penali presenti nel casellario giudiziale, entrambi a pena sospesa, sono ostativi alla concessione del beneficio. All’atto della valutazione l’imputata risultava avere già usufruito di due pene sospese. 6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES EN IT NI AR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Letta la memoria presentata dall’avv. Vittorio Cardinale, difensore di fiducia dell’imputato, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15.4.2025, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di VA NA LE, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furto in abitazione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14558 Anno 2026 Presidente: AR EN IT NI Relatore: ES TA Data Udienza: 26/03/2026 2 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e l’omessa motivazione relativamente ai fatti contestati. A fronte delle contraddizioni evidenziate dalla difesa, la Corte di appello ha effettuato una ricostruzione che tuttavia non le affronta analiticamente. La Corte territoriale, dopo avere esaminato e riportato le dichiarazioni della persona offesa, ritiene che non vi siano contraddizioni rispetto a quelle di altri testi, laddove le dichiarazioni del querelante OR AV e della teste AL AE presentano divergenze sostanziali inconciliabili tra loro. Indi si pongono a confronto due passaggi delle dichiarazioni di tali testi per evidenziarne le contraddizioni: mentre il querelante OR AV aveva riferito di aver visto l’imputata uscire dall'appartamento e salire le scale verso il terrazzo, la AL aveva dichiarato invece di averla trovata nel bagno e di averla unitamente al figlio chiusa all'interno per impedirle di uscire. Inoltre, secondo la versione della AL durante l'ispezione dell'appartamento erano presenti anche i vigili circostanza smentita dalle dichiarazioni del querelante che indicava l'intervento successivo delle forze dell'ordine. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 533 del codice di rito e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3.Col terzo motivo deduce l’omessa valutazione di una prova e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento – solo - sulle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di interrogatorio omettendo di valutare e citare le dichiarazioni rese in sede dibattimentale. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello, a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente irrogato una pena maggiore rispetto alla diminuzione della pena nella sua massima estensione prevista per il delitto tentato ai sensi dell'articolo 56, comma 2, cod. pen. Come ampiamente argomentato nell'atto di appello, sussistevano e sussistono tutti i presupposti per una maggiore riduzione della pena considerato che dagli atti di istruzione è indubbiamente emerso che sulla persona dell'imputata nulla è stato rinvenuto, nulla è stato effettivamente asportato dall'abitazione, l'imputata ha tenuto una condotta pacifica e collaborativa, il valore dei beni oggetto del presunto tentativo era a dir poco modesto (euro 150), l'imputata versava in condizioni di particolare disagio personale ed economico. Ancora una volta, poi, la Corte di merito ha applicato il trattamento sanzionatorio ancorandolo alle sole dichiarazioni rese dall'imputata durante 3 l'interrogatorio. Altrettanto immotivato è il richiamo alla gravità del fatto alla stregua di quanto poco prima evidenziato. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello, a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente interpretato norme di carattere costituzionale e la norma penale e i principi di carattere generale di retroattività della legge penale e tempus commissi delicti. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio è altresì da evidenziare che la Corte di appello ha violato l'art. 25, comma 2, Cost. e l'art. 2 cod. pen., applicando retroattivamente il secondo precedente penale sopravvenuto al momento della commissione nel fatto, in violazione del fondamentale principio del tempus commissi delicti. In particolare, la Corte di appello ha negato l'applicazione della diminuzione di due terzi della pena ex art. 56, comma 2. C.p. facendo riferimento alla presenza di due precedenti penali nel casellario giudiziale a carico dell'imputata. Tuttavia, al momento della commissione del fatto, 27 giugno 2020, la ricorrente aveva un solo precedente penale essendo il secondo precedente sopravvenuto successivamente alla data del fatto contestato. Da qui l'evidente violazione del principio di legalità e del tempus commissi dellicti. 2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente applicato e interpretato gli articoli 163 e 164 negando all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reiterazione della sospensione condizionale è possibile quando la pena da infliggere cumulata con quella già erogata con precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Nel caso di specie il casellario giudiziale dell'imputata presenta una sola precedente condanna a mesi 5 giorni 10 di reclusione che sommata alla pena inflitta rientra nei limiti previsti dalla norma citata. Inoltre, la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le particolari condizioni personali dell'imputata la quale, come più volte detto, in sede di spontanee dichiarazioni ha spiegato il periodo di grave difficoltà economica e personale a seguito di un divorzio problematico, circostanze che depongono per una prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 4 2. I primi due motivo, il secondo affetto anche da evidente aspecifictà intrinseca, oltre che estrinseca, sono entrambi inammissibili perché meramente reiterativi di questioni già svolte nell’atto di appello ed adeguatamente affrontate nella sentenza impugnata. Manifestamente infondata e aspecifica è la doglianza che contesta la ritenuta sussistenza del reato dal momento che, a differenza di quanto si assume in ricorso, la sentenza impugnata affronta i profili in ordine alle discordanze segnalate dalla difesa relativamente alle testimonianze delle persone offese. Ed invero, la Corte di merito, condividendo le valutazioni del Tribunale, ha diffusamente argomentato sulle evidenze probatorie emerse nel processo e idonee a dimostrare la responsabilità dell’imputata, evidenziando, proprio in risposta ai motivi di appello già articolati sul punto, la sostanziale convergenza delle deposizioni delle due persone offese, ritenendo peraltro coerente quella di OR AV anche con le originarie dichiarazioni rese agli inquirenti in sede di denuncia. Il provvedimento impugnato ha escluso le divergenze sostenute dalla difesa, dando atto che dagli atti risulta che la teste AL non ha dichiarato di aver chiuso l’imputata nel bagno, ma di aver bloccato con il figlio la porta d’ingresso dell’edificio per impedirne la fuga;
l’imputata, scoperta, aveva infatti tentato di scappare verso il terrazzo trovando la porta chiusa. Peraltro, la presenza di IV NA LE all’interno dell’appartamento, secondo quanto riporta lo stesso ricorso, è stata confermata dalli imputata, sia nell’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, sia nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento. 3. Quanto alle circostanze che avrebbero indotto l’imputata ad introdursi nell’abitazione delle persone offese, che, secondo la prospettiva difensiva avallata col terzo motivo di ricorso, sarebbero state trascurate dalla Corte di appello – in particolare quelle rese in dibattimento che avrebbero aggiunto particolari relativi alla vita privata della ricorrente - è solo il caso di osservare che ciò che rileva ai fini che occupano è che la Corte di appello ha ritenuto in realtà provata la ragione per la quale l’imputata si era introdotta all’interno dell’appartamento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ove si precisa che “la ragazza, prima che loro si accorgessero della sua presenza, aveva già preso i due altoparlanti e li aveva messi sulla finestra per poter poi andare via e stava recuperando qualche altra cosa dall’appartamento”) e di conseguenza non 5 credibili le ragioni addotte dalla IV – peraltro già di per sé, palesemente, poco credibili. Tale ultima circostanza rende evidente che la Corte di appello non ha affatto omesso di considerare le dichiarazioni rese dall’imputata, essa ha tuttavia ritenuto – di là delle specificazioni/precisazioni effettuate in dibattimento - del tutto irragionevoli le giustificazioni addotte dalla predetta riguardo alla sua presenza all’interno dell’abitazione delle persone offese (motivata, dapprima con il desiderio di fare una doccia, e nel processo con la necessità di recarsi sul terrazzo dell’edificio). La sentenza impugnata ha peraltro esplicitamente richiamato, condividendole, la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza di primo grado, la quale rimanda alle dichiarazioni rese dall’imputata nel corso del procedimento. Al riguardo, occorre ricordare che nel caso oggetto di esame si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, che decide sull'impugnazione, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpus decisionale e motivazionale, essendo stato rispettato, sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del primo giudice, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove. Il motivo in esame è pertanto oltre che generico anche manifestamente infondato. 4. Il quarto ed il quinto motivo che afferiscono entrambi al trattamento sanzionatorio sono nel loro complesso aspecifici e, attraverso i vizi denunciati, mirano piuttosto ad una rivalutazione in punto di pena la cui determinazione, com’è noto, è di competenza del giudice di merito. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha esplicitamente qualificato come congrua e proporzionata la pena inflitta dal primo giudice – che aveva peraltro già riconosciuto le attenuanti generiche sia pure con giudizio di equivalenza - facendo riferimento, ai sensi dell’art. 133 c.p., sia al fatto che rimane di indubbia gravità, per non avere l’imputata esitato nell’introdursi nell’abitazione altrui per rubare oggetti o altri beni ivi rinvenibili, sia ai reati commessi dall’imputata nei giorni immediatamente precedenti a quello nel quale è stato commesso il reato 6 oggetto del processo, uno dei quali, quello di furto tentato, definito col patteggiamento (rispetto ai quali, ai fini che occupano, non potrebbe ovviamente assumere rilievo ostativo, nei termini indicati in ricorso, la circostanza che le relative pronunce siano divenute definitive successivamente al fatto de quo), sia al comportamento dell’imputata successivo al reato. Si tratta di motivazione congrua e corretta, anche in considerazione del fatto che è stata applicata, come evidenzia il Procuratore generale nella requisitoria scritta, una pena che non si discosta dalla media edittale (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01). D’altra parte, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto, ai fini della valutazione ex art 133 cod. pen., anche di condanne penali successive alla commissione del reato giudicando (Sez. 5, Sentenza n. 713 del 27/11/1978, Rv. 140879; Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 07/11/1973, Rv, 126477, Sez. 5, Sentenza n. 1260 del 30/11/1970, Rv. 116871; nonché, più di recente, Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Rv. 256486). 5. Il sesto motivo è manifestamente infondato dal momento che il provvedimento impugnato ha legittimamente negato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p., rilevando che i due precedenti penali presenti nel casellario giudiziale, entrambi a pena sospesa, sono ostativi alla concessione del beneficio. All’atto della valutazione l’imputata risultava avere già usufruito di due pene sospese. 6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES EN IT NI AR