Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1316/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA DELLA CAUSA n. R.G. 1316/2023 tra
(avv. Signorella Giuseppe) Parte_1
ATTORE
e
(avv. Marco Rizzo e Francesca Andrea Controparte_1
Cantone)
CONVENUTA
e
(avv. ) CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
e Con E+ E in persona del legale rapp.te pro tempore (avv.)
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
IL GOP Dott.ssa Graziella Tugnetti,
- lette le note scritte autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento del giorno 07.01.2025;
- rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 10.12.2024 e depositate telematicamente in pari data;
- rilevato che parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note conclusive del
11.12.2024 e depositate telematicamente in data 16.12.2024
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GOP
dott.ssa Graziella Tugnetti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Graziella Tugnetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1316/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Email_1 C.F._1
Padova alla Via Altinate 128, presso la persona e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Signorella del Foro di Padova (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende nel presente giudizio - fax: 049.8751773 - PEC:
come da procura in atti Email_2
- attore -
CONTRO
- con sede legale in Corso Massimo Controparte_1
D'Azeglio, 33/E – Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino
e codice fiscale , P.IVA di gruppo n. , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, Dott. assistita, rappresentata e difesa Controparte_4
dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. ; PEC: C.F._3
e Francesca Andrea Cantone (C.F. Email_3
; PEC: , del Foro C.F._4 Email_4
di Milano, n. telefax 02/72170950, con studio in Milano, Via Dante n. 9, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura Controparte_1
in atti
2 - convenuta –
e
Controparte_2
- convenuta contumace –
e in persona del legale rapp.te pro tempore (avv.) CP_5
- Terza chiamata contumace
OGGETTO: Vendita di cose mobili
*******
CONCLUSIONI
Per : “Alla luce di quanto innanzi si chiede alla S.V. - In via Parte_1
preliminare confermare la legittimazione passiva sostanziale di - Nel CP_2
merito, in accoglimento della domanda dell'attore, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento del fornitore e, per l'effetto, dichiarare anche la risoluzione del collegato contratto di prestito finalizzato n. 14913065 sottoscritto dal signor con in data 14.09.2019, facendo obbligo a Pt_1 CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-quinquies, comma 2, T.U.B., di CP_1
rimborsare all'attore le rate di finanziamento a decorrere dal pagamento della prima rata (01.04.2020) sino alla risoluzione del contratto e maturate alla data dell'emananda pronuncia, oltre gli oneri eventualmente applicati (pari ad euro
440,41) e gli interessi ex art. 2033 cod. civ.; - In subordine, far obbligo a CP_1
di rimborsare all'attore le rate pagate, come documentate in atti, oltre gli oneri eventualmente applicati (pari ad euro 440,41) e gli interessi ex art. 2033 cod. civ. - Si rinuncia alla domanda di nullità e a quella del risarcimento del danno circa le illecite detrazioni fiscali. - Condannare, in solido tra loro, le convenute parti al pagamento delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm”
Per : “CONCLUSIONI IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE - Autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_1
a chiamare in causa in personale del legale rapp.te pro tempore
[...] CP_5
3 Codic number 76177076, RSIN , con sede legale in Gustav Mahlerlaan P.IVA_3
1212, 1081 LA Amsterdam- Olanda e, per l'effetto, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO: Rigettare tutte le domande proposte dal Signor Parte_1
contro in quanto infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_1
accertare che nulla deve all'attore a nessun titolo, Controparte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN SUBORDINE - Nel caso in cui il contratto di finanziamento stipulato dall' attore con sia Controparte_1
dichiarato nullo/ annullabile/ risolto, condannare number 76177076, CP_6
RSIN 860535459 con sede legale in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam alla restituzione a favore di dell'importo che Controparte_1
dovesse essere tenuta a rimborsare all'attore o che Controparte_1
non potesse più pretendere dallo stesso per effetto dell'emananda sentenza;
IN OGNI
CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emananda sentenza”.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio nonché la società per CP_2 Controparte_1
sentire accertare e dichiarare la risoluzione , della proposta di adesione (di seguito, contratto) avente ad oggetto la fornitura di “Hub Power Sharing 1 + Unità Energia
Power Sharing 1 + Power Socket 3 + Utilizzo APP Power Sharing anni 20 + All risks Brevetto Power Sharing anni 20, Tipo Incentivo Eco Bonus, TASSO zero, N°
kWh da efficientare 3500, durata programma anni 20, Fonte rinnovabile Eolico,
Opzione Sharing: Power Sharing Bolletta Energia”, per un totale di euro 16.664,00,
IVA inclusa (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice) e, la fornitura di energia elettrica, per grave inadempimento del venditore, nonché la risoluzione e la nullità del collegato contratto di finanziamento, con condanna dell'intermediario
[...]
alla restituzione delle rate corrisposte e a scadere sino alla Controparte_1
4 risoluzione del contratto, oltre ad interessi legali dalla data del versamento della prima rata nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
2. Costituita con comparsa depositata in data 19.05.2023, Controparte_1
in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di
[...] CP_2
instando per la chiamata in causa di nei cui confronti proponeva
[...] CP_5
domanda subordinata di condanna alla restituzione delle somme che avesse dovuto rimborsare all'attore o che non avesse più potuto pretendere dallo stesso;
nel merito, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, contestando, in particolare, la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di fornitura di energia elettrica.
3. Con provvedimento in data 23.05.2023 il giudice assegnatario autorizzava la chiamata in causa di concedendo i termini di legge per la notifica dell'atto CP_5
di citazione per la chiamata di terzo.
4. Con ordinanze rispettivamente del 29.06.2023, del 16.02.2024 e del 20.04.2024 il giudice lette le richieste di di disporsi un ulteriore Controparte_1
rinvio per attendere l'esito della notifica dell'atto di citazione del terzo alla società
sia presso la sua sede legale sia presso la residenza del legale rappresentante, CP_5
concedeva dei brevi rinvii;
5. Con ordinanza in data 19 giugno 2024, veniva dichiarata la contumacia della società e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. CP_5
6. Depositate le memorie, il giudice con ordinanza in data 30.10.2024 considerato che la causa aveva natura documentale e che era matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione disponendone la trattazione scritta e concedendo termine per il deposito di brevi note
7. All'udienza del 07 gennaio 2025 lette le note di udienza regolarmente depositate il giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. tratteneva la causa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
*********
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia della e della società CP_2
in quanto pur ritualmente citate non si sono costituite in giudizio CP_5
2. La controversia trae origine dal contratto identificato con la lettera “S” e sottoscritto in data 27.08.2019 da con la società (P. IV Parte_1 CP_7
), con sede in Via Calmaggiore n. 70 – 31100 Treviso (TV), avente ad P.IVA_4
oggetto la fornitura di “Hub Power Sharing 1 + Unità Energia Power Sharing 1 +
Power Socket 3 + Utilizzo APP Power Sharing anni 20 + All risks Brevetto Power
Sharing anni 20, Tipo Incentivo Eco Bonus, TASSO zero, N° kWh da efficientare
3500, durata programma anni 20, Fonte rinnovabile Eolico, Opzione Sharing: Power
Sharing Bolletta Energia”, per un totale di euro 16.664,00, IVA inclusa”; il contratto comprendeva la fornitura di energia elettrica pagata in forma anticipata (cfr. doc. n.1 fascicolo parte attrice).
Il prezzo del contratto di vendita veniva corrisposto al fornitore dall'intermediario del credito, (P. IV ), con cui Controparte_1 P.IVA_1 [...]
aveva sottoscritto presso la sua residenza in data 14.09.2019 ma riportante Pt_1
luogo di firma diverso dalla stessa, finanziamento di credito finalizzato n. 14913065, per l'intero importo indicato nel contratto di vendita, pari ad euro 16.664.00, con descrizione bene/servizio finanziato “POMPE CALORE / DOMOTICA -
IMPIANTO RISPARMIO ENERGETICO”, da restituirsi in n. 120 rate da euro
143,00 cadauna (cfr. doc. n. 2 parte attrice).
lamentava un duplice inadempimento della venditrice in quanto lo Parte_1
stesso era stato convinto dalla Società venditrice/fornitrice all'acquisto del sistema
“Power Sharing”, promosso come brevetto, in quanto lo stesso avrebbe garantito di non ricevere più bollette per i successivi vent'anni poiché tale sistema era collegato ad una unità esterna che gli avrebbe fornito energia rinnovabile direttamente da un eolico di proprietà della stessa Società (da qui il brevetto) e, dalla CP_8
documentazione in atti e, segnatamente dalla brochure fornita dal venditore/fornitore
( cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice), dalla fattura nr. E-E-2019-437 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte attrice), dal certificato nr. 270896-2019E- CP_9
IVIJJBKIVWXGPKVL (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice) e dal bonifico di
6 nr. 0009554309006 con causale “CL. Controparte_1 C.F._6
L296/06 Risparmio Energetico NF. E-E-2019-437 DF. 23/09/2019” (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte attrice), con cui il signor avrebbe avuto diritto ai Parte_1
benefici derivanti dalla detrazione fiscale.
Per questi motivi
l'attore chiedeva, anzitutto, la risoluzione sia del contratto di vendita sottoscritto in data 27.08.2019, sia del collegato contratto di finanziamento ex art. 125 quinquies T.U.B., con condanna di alla Controparte_1
restituzione delle rate già corrisposte e a scadere sino alla risoluzione del contratto, oltre ad interessi legali dalla data del versamento della prima rata nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
3. Va innanzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale di CP_2
Com'è noto, l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità, dal lato passivo, del rapporto fatto valere in giudizio in capo al convenuto, appartiene al merito della causa, in quanto concerne la fondatezza della pretesa. Infatti, la titolarità passiva (o attiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi (Cass. 16904/2018, Cass. S.U. 2951/2016). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi degli effetti del rapporto sul quale la pretesa attorea si fonda sono rilevabili d'ufficio, purché risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. 27405/2018). Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato con ma l'attore ha convenuto in giudizio sul rilievo che «la CP_7 CP_2
società a seguito di atto costitutivo di società per azioni del 18.10.2019 CP_7
[...] ha costituito la società per azioni unipersonale denominata “ », CP_10
che «con la predetta costituzione ha trasferito a titolo di conferimento CP_7
nella neo costituita [...] il diritto di piena ed esclusiva proprietà del CP_11
ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei diritti e dei rapporti giuridici», e che «con successiva variazione della denominazione del 17.01.2023 la CP_10
è divenuta (si veda a pagina 2 della citazione).
[...] CP_2
7 Dalla documentazione in atti, prodotta dallo stesso attore (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte attrice), risulta che in data 18 ottobre 2019 è stata costituita la CP_10
(poi, con successiva variazione della denominazione e forma societaria in data 17 gennaio 2023, divenuta interamente partecipata da società CP_2 CP_5
di diritto olandese), alla quale (poi, con successiva variazione della CP_7
denominazione e forma societaria in data 27 novembre 2019, divenuta che CP_12
in data 3 novembre 2021 si è cancellata dal registro delle imprese, trasferendo la propria seda in Olanda ed assumendo la denominazione di ha trasferito il CP_5
«ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei diritti e dei rapporti giuridici costituenti una consolidata rete vendita sull'intero territorio nazionale composta da agenti di commercio, procacciatori di affari e agenzie di vendita mono e plurimandatarie regolarmente contrattualizzati, nonché il know-how di marketing sia strategico che operativo» (si veda visura camerale di sub doc. n. 12 CP_2
attore e atto costitutivo con cessione di ramo d'azienda sub doc. n. 11 dell'attore; cfr. visura storica di sub doc. n. 4 della convenuta e visura di sub CP_12 CP_5
doc. n. 5 della convenuta).
Orbene, nell'atto di cessione di ramo d'azienda si legge che «Il ramo d'azienda di cui sopra, viene conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, subentrando la qui costituita società nella piena titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i crediti, debiti, contratti in essere, diritti e obblighi, interessi legittimi ed aspettative di spettanza del ramo d'azienda conferito, quali risultanti dalla allegata valutazione».
La ha dunque ceduto a (ora la rete vendita e CP_7 CP_10 CP_2
di organizzazione composta, tra l'altro, da attività e passività e da tutti i contratti a detto ramo afferenti, con conseguente subentro dell'odierna convenuta CP_2
in tutti i rapporti contrattuali in essere inerenti al ramo ceduto tra cui anche il contratto di fornitura de quo, come peraltro stabilito dall'art. 2558 c.c., a mente del quale l'azienda viene ceduta unitariamente con debiti e crediti a meno che non sia contrariamente convenuto (cfr. pagina 4 e 5 dell'atto costitutivo con cessione di ramo d'azienda sub doc. n. 10 dell'attore).
8 Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva sostanziale di CP_2
4. La domanda di risoluzione contrattuale proposta nei confronti di è CP_2
fondata.
Il contratto intercorso con si compone di due documenti contrattuali: il CP_2
primo, un contratto – denominato “di appalto” – avente ad oggetto la fornitura dell'«Impianto a risparmio energetico» per un costo pari a 120 rate da euro 143,00 cadauno (cfr. doc. n. 2 parte attrice); il secondo, un contratto di «Efficientamento
Power Sharing» avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili alle condizioni ivi descritte. Si tratta, dunque, di due distinti contratti, aventi due diversi oggetti, ossia la vendita dell'impianto e la fornitura dell'energia, che, seppure strutturalmente autonomi e dotati ciascuno di una individualità fisica e funzione economico-giuridica, sono – alla stregua dello scopo del negozio e della volontà contrattuale – necessariamente collegati e perseguono una comune finalità.
Significativo a parere di questo giudice è che entrambi i contratti sono stati sottoscritti nel medesimo giorno ed entrambi identificati con la lettera “S” e, che non
è indicato alcun costo per la fornitura dell'energia elettrica per vent'anni: l'attore, infatti, si era evidentemente determinato ad acquistare l'impianto proprio al fine di fruire della soluzione di efficientamento energetico offerta dal fornitore e così ottenere un risparmio duraturo attraverso l'utilizzo di una fonte pulita e rinnovabile quale è l'eolico.
Parte attrice eccepiva l'inadempimento, da parte di dell'obbligazione CP_2
di fornitura di energia elettrica, lamentandone l'interruzione prima della decorrenza del termine ventennale pattuito nel contratto.
Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca – come nella specie – per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
9 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U.
13533/2001).
Nel caso di specie, non solo gravata dall'onere probatorio, rimanendo CP_2
contumace, non ha dato prova di aver fornitore l'energia elettrica oggetto del contratto sottoscritto dall'odierna parte attrice, ma, invero, risulta in atti anche documentata l'interruzione (ed impossibilità di ripristino) della fornitura di energia elettrica e l'attivazione del servizio di maggior tutela con conseguente perdita del pacchetto di energia garantita per vent'anni ed oneri economici per analoga fornitura.
Ne consegue che ricorre un inadempimento grave di ad CP_2
un'obbligazione primaria, avendo quale conseguenza l'impossibilità di godere dell'utilità, ossia la fornitura di energia elettrica, per la quale il bene dedotto in contratto era stato acquistato (cfr. Cass. 15553/2002, Cass. 1227/2006, Cass.
16084/2007 e Cass. 22521/2011, secondo cui la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi “in re ipsa” ed implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto).
Pertanto, poiché i due contratti (di vendita e di somministrazione) sono idonei a condizionarsi reciprocamente (così come sinteticamente espresso dal noto brocardo simul stabunt simul cadent), in accoglimento della domanda dell'attore, evidentemente privo di interesse a conservare soltanto il contratto di vendita, va quindi dichiarata la risoluzione del contratto di cui è causa per inadempimento di
[...]
CP_13
5. È, altresì, meritevole d'accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento proposta dall'attore nei confronti di Controparte_1
sul presupposto del collegamento negoziale tra tale contratto e quello stipulato con
[...]
CP_13
A tal proposito, giova premettere che l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore «si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale» (Cass. 20477/2014; cfr. anche Corte di Giustizia CE, I Sez., 23 aprile 2009, causa C-509/07, la quale ha
10 affermato che si tratta di azione – già contemplata in ambito comunitario dall'art. 11, comma 2, della Direttiva 87/102/CE del 22 dicembre 1986 – che offre una
“protezione supplementare” al consumatore, e che si aggiunge dunque alle azioni esercitabili contro il venditore sulla base dello specifico rapporto contrattuale).
6. Nel caso di specie, l'odierna parte attrice ha dichiarato di agire o comunque di fondare le sue eccezioni nei confronti delle convenute non esclusivamente sull'art. 125 quinquies T.U.B., ma, come chiaramente espresso alla pagina 7 della citazione, anche sulla «disciplina civilistica dettata dagli artt. 1453 ss. c.c.». Individuato come
(pacificamente) sussistente un collegamento negoziale, sia pure di fonte volontaria, tra il contratto di vendita ed il contratto di finanziamento, da tale collegamento debbono essere tratti gli effetti che, in materia di contratti collegati, la normativa contrattuale consente di riconoscere quanto alla regolamentazione delle patologie dello stesso rapporto e di quello derivante dal contratto collegato. Dalla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento non può dunque che discendere l'incidenza sul secondo della già accertata risoluzione del primo (a sua volta collegato a quello di somministrazione), atteso che, diversamente opinando, a fronte di un impianto comunque non idoneo a produrre il risparmio energetico nei termini divisati nel contratto intercorso col fornitore, l'attore risulterebbe soggetto all'eventuale domanda restitutoria dell'impianto da parte di ed al contempo tenuto a rimborsare a CP_2
i ratei del finanziamento. Controparte_1
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dall'attore con Controparte_1
7. L'esito decisorio non muterebbe se anche si applicasse l'art. 125 quinquies, d.lgs.
385/1993 (T.U.B.) e, dunque, si ritenesse sussistente un collegamento negoziale, di fonte legale, tra il contratto di vendita ed il contratto di finanziamento. L'art. 121, comma 1, lett. d), nella formulazione vigente ratione temporis, definisce il Pt_2
contratto di credito collegato quale «contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del
11 bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito».
L'art. 125 quinquies T.U.B., rubricato “Inadempimento del fornitore”, stabilisce che
«1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del Codice Civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
Nel caso di specie, premesso che (pacificamente) il contratto di finanziamento è collegato (quantomeno) alla fornitura dell'impianto di risparmio energetico, risultano soddisfatte entrambe le condizioni previste da quest'ultimo articolo, che, peraltro, sono richieste solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di tale protezione supplementare (Cass. 20477/2014).
In primo luogo, la preventiva costituzione in mora del fornitore (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice): a riguardo, ha eccepito che CP_1 Controparte_1
la costituzione in mora inviata dall'attore sarebbe inefficace in quanto inviata ad un soggetto ( privo di legittimazione passiva e non già al fornitore ( CP_2 CP_5
), ma è agevole replicare che, in realtà, come già sopra evidenziato, correttamente
[...]
parte attrice ha individuato il soggetto dotato di legittimazione passiva sostanziale.
In secondo luogo: la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., imputabile al fornitore.
Al riguardo, ha sostenuto che il contratto di Controparte_1
finanziamento sarebbe collegato alla sola fornitura dell'impianto e, non anche alla fornitura di energia elettrica, e che comunque non sussisterebbe un inadempimento di
12 non scarsa importanza, e ciò sulla base del seguente iter argomentativo: − nel contratto di finanziamento è previsto espressamente che il credito è stato concesso al solo fine di acquistare un impianto di risparmio energetico e per un importo esattamente coincidente col prezzo dell'impianto medesimo riportato nel contratto di vendita;
− l'impianto è stato consegnato dal fornitore senza alcuna contestazione (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte convenuta: “Carta dei diritti del consumatore nelle vendite a domicilio”), - la fattura emessa dal fornitore nei confronti dell'odierno attore, una volta terminata l'installazione dell'impianto di risparmio energetico, ha ad oggetto il solo “impianto risparmio energetico” per il prezzo coincidente con l'importo finanziato, senza alcun riferimento alla fornitura di energia elettrica;
− l'attore si duole soltanto dell'inadempimento dell'obbligazione di fornitura dell'energia elettrica;
− l'art. 122 T.U.B. stabilisce che «Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, ad eccezione dei seguenti casi: [...] b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile [...]»; − il contratto di fornitura di energia elettrica, in quanto contratto di somministrazione periodica e continuativa (cfr. in termini, Cass. 213/1969, secondo cui «La fornitura di energia elettrica integra gli estremi di un vero e proprio contratto di somministrazione ed è disciplinata dagli artt. 1559 e segg. cod. civ.»; cfr. anche, ex plurimis, Cass. 20267/2023 e Cass. 15771/2022), è escluso dall'ambito della disciplina prevista dall'art. 125 quinquies T.U.B. e, dunque, non può essere oggetto di finanziamento.
Tale prospettazione, nonostante sia fondata su dati oggettivi di natura documentale e sul tenore letterale di una disposizione normativa, non coglie nel segno. La finanziaria, infatti, muove da un presupposto errato, e cioè che l'unico inadempimento lamentato dall'attore consista nell'interruzione della fornitura di energia elettrica, trascurando di considerare che egli, in realtà, in modo assolutamente chiaro, da detto inadempimento fa discendere direttamente anche quello al collegato contratto di vendita dell'impianto che, seppure privo di vizi e/o difetti, in assenza della fornitura di energia non è più in grado di garantirgli il risparmio energetico.
D'altronde, pacifico essendo che l'impianto di risparmio energetico fosse strumentale
13 e utilizzabile per la fornitura di energia elettrica che il medesimo fornitore si era impegnato ad effettuare, i risparmi di cui l'attore lamenta la mancata realizzazione rientrano pienamente – quantomeno in forza del collegamento con il contratto di fornitura di energia elettrica – nell'oggetto del contratto di vendita e rappresentano vantaggi economici derivanti direttamente dall'installazione del sistema domotico.
In altri termini, oggetto del contratto di “efficientamento Power Sharing” è la fornitura dell'energia elettrica da parte del fornitore, al fine di consentire il funzionamento del sistema e l'acquisto dell'energia tramite l'utilizzo del relativo impianto di risparmio energetico. Il contratto di prestito, stipulato tra l'attore e la finanziaria, prevede che tale finanziamento ha lo scopo di consentire l'acquisto dell'impianto di risparmio energetico, finalizzato ad assicurare all'attore medesimo per diversi anni energia pulita a vantaggiose condizioni economiche. Pertanto, una volta che è stata interrotta la fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, è stato risolto il relativo contratto di somministrazione, l'impianto di risparmio energetico, acquistato con contratto collegato, non è più in grado di offrire l'utilità promessa, e cioè il risparmio energetico a beneficio dell'attore e la fruizione di energia pulita, facendo venire meno l'obbligazione principale. Ne consegue che, sussistendo le condizioni di cui all'art. 125 quinquies T.U.B., dev'essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dall'attore con
[...]
Controparte_1
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-quinquies, comma 2, T.U.B., deve inoltre essere accolta la domanda di parte attrice di restituzione delle rate già corrisposte a in quanto la risoluzione del contratto di credito Controparte_1
comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia già stato versato al fornitore dei beni o servizi.
Pertanto, deve rimborsare all'attore le rate di Controparte_1
finanziamento pagate per un importo pari ad euro 7.765,41= (rate n. 54 x euro
14 143,00= (cfr. doc. n. 14 – 18 allegati alla memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. parte attrice), oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Quanto alle rate in scadenza, stante la dichiarata risoluzione del contratto di finanziamento, non ha, ovviamente, diritto di Controparte_1
pretenderne il pagamento.
9. Si prende atto dell'avvenuta rinuncia dell'attore, con la terza memoria ex art. 183
6° co. c.p.c. del 11.10.2024 e richiesta reiterata nelle note conclusive autorizzare del
10.11.2024, alla domanda risarcitoria relativa alla nullità ed a quella del risarcimento del danno circa le illecite detrazioni fiscali
Ed invero va comunque rilevato che l'attore non ha subito alcun danno, avendo egli semplicemente restituito all'Agenzia delle Entrate somme di cui aveva indebitamente beneficiato in assenza dei presupposti per la detrazione fiscale.
10. Dev'essere rigettata la domanda di intesa alla Controparte_1
restituzione delle somme che non può più pretendere dall'attore (oltre a quelle, indimostrate, da quest'ultimo già ricevute), essendo stata proposta nei confronti non già di ma bensì di , e cioè di un soggetto che è estraneo al CP_2 CP_5
rapporto contrattuale controverso.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (Euro 919.00) ed introduttiva (euro 777,00) nonché i parametri minimi della fase istruttoria (Euro 840,00) e decisionale (Euro
851,00 ) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato in data 27.08.2019 da
[...]
con per fatto e colpa di quest'ultima; Pt_1 CP_13
2. DICHIARA la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato in data
14.09.2019 da con;
Parte_1 Controparte_1
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3. CONDANNA a restituire ad le Controparte_1 Parte_1
rate di finanziamento pagate per un importo pari ad euro 7.765,41= (rate n. 54 x euro
143,00=) oltre interessi legali dalla domanda al saldo
4. CONDANNA le parti convenute, con vincolo di solidarietà, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi, Parte_1
euro 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e
IVA (se dovuta) come per legge;
5. OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita.
Così deciso in Reggio Emilia li, 08 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Graziella Tugnetti
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