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Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/03/2026, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16275 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del verbale concernente la correzione della prova scritta della ricorrente ID della domanda n. -OMISSIS-, busta n. -OMISSIS- del -OMISSIS- , recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 4.50/10, come tale insufficiente al raggiungimento della soglia minima di sbarramento di almeno 6/10 e della comunicazione dell'esito della prova scritta del 23 settembre 2022 e del relativo verbale, e relativo giudizio di inidoneità ivi espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 dicembre 2020, elevati a 1.500 con decreto del 22 Marzo 2022, istituita con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 23 dicembre 2020,
dell'elenco degli ammessi alla prova orale della procedura concorsuale sopracitata, laddove non reca il nominativo della ricorrente, dei relativi verbali e allegati, nonché di tutti gli atti comunque allo stesso provvedimento connessi, conseguenziali e presupposti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/9/2023 :
-del Decreto del Capo della Polizia graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, successivamente aumentati da 1000 a 1500.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n.-OMISSIS- e del Consiglio di Stato -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa IA AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha impugnato la valutazione degli elaborati redatti in fase di partecipazione al concorso in oggetto;
Rilevato che in fase cautelare, sia in primo grado che in appello, il giudizio tecnico discrezionale della Commissione è stato ritenuto esente da vizi;
Dato atto che in sede di discussione in udienza pubblica, la difesa della parte ha comunicato che la signora CO non ha più interesse alla decisione della causa, essendo risultata vincitrice di altro concorso;
Ritenuto che pertanto il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e le spese processuali possono essere compensate stante la ridotta attività processuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR AV, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.