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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18006/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Villaricca - Corso V.emanuele 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027906387501 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 835/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, i ricorrenti sigg.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1, e Ricorrente_2
, quali eredi di Nominativo_1, impugnavano la cartella di pagamento n. 07120230027906387501 – 02 - 03 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – RI in data 26/06/2025 per il pagamento della somma di € 607,88 per il recupero IMU di cui all'avviso di accertamento n. 106/2016 del 29.06.2017, notificato in data 20.11.2018, per l'annualità d'imposta 2016.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Nel merito si opponevano all'imputazione a ciascun erede del totale dovuto e chiedevano l'imputazione pro quota.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla notifica della cartella di pagamento. Insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Restava contumace l'ente creditore Comune di Villaricca.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso inerisco specificatamente alla mancata notifica, da parte dell'Ente creditore
Comune di Villaricca, dell'avviso di accertamento presupposto inerente l'IMU n. 106/2016 del 29.06.2017, che dalla cartella impugnata si assume notificato in data 20.11.2018 per l'annualità d'imposta 2016.
La mancata costituzione in giudizio Comune di Villaricca, pur ritualmente convenuto in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Villaricca alle spese di giudizio che si quantificano in euro
300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18006/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Villaricca - Corso V.emanuele 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027906387501 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 835/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, i ricorrenti sigg.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1, e Ricorrente_2
, quali eredi di Nominativo_1, impugnavano la cartella di pagamento n. 07120230027906387501 – 02 - 03 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – RI in data 26/06/2025 per il pagamento della somma di € 607,88 per il recupero IMU di cui all'avviso di accertamento n. 106/2016 del 29.06.2017, notificato in data 20.11.2018, per l'annualità d'imposta 2016.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Nel merito si opponevano all'imputazione a ciascun erede del totale dovuto e chiedevano l'imputazione pro quota.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla notifica della cartella di pagamento. Insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Restava contumace l'ente creditore Comune di Villaricca.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso inerisco specificatamente alla mancata notifica, da parte dell'Ente creditore
Comune di Villaricca, dell'avviso di accertamento presupposto inerente l'IMU n. 106/2016 del 29.06.2017, che dalla cartella impugnata si assume notificato in data 20.11.2018 per l'annualità d'imposta 2016.
La mancata costituzione in giudizio Comune di Villaricca, pur ritualmente convenuto in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Villaricca alle spese di giudizio che si quantificano in euro
300,00 con attribuzione all'avvocato antistatario.