Art. 253.
(Norme relative al contrabbando per via aerea).
Le disposizioni degli articoli 159 e 160 si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.
(Norme relative al contrabbando per via aerea).
Le disposizioni degli articoli 159 e 160 si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.