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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2962/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2962/2025, promossa con ricorso depositato il 17.07.2025 da:
1) Controparte_1
C.F.: C.F._1 Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...] con l' Avv. Fabrizio Bini
e
2) CP_2
C.F.: Cittadina italiana C.F._2
nata a [...] il [...] residente a [...] con l'Avv. Grazia Davoli
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese, in data 18 febbraio 1995
(anno 1995 atto n. 10 parte I) separati consensualmente con verbale in data 29.11.2017 omologato con decreto del 23.03.2018 depositato il 29.03.2018;
pagina1 di 3 dall'unione antecedente il matrimonio è seguita l'adozione del figlio Persona_1
, nato il [...] e a nascita di in data
[...] Persona_2
11.01.1989.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
I. Casa coniugale. La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, nella casa coniugale rimarrà ad abitare la sig.ra . CP_2
II. Il sig. entro giorni 30 dalla data di deposito del Controparte_1 presente ricorso si obbliga a sua cura e spese a costituire tramite atto notarile l'usufrutto in favore della signora sulla quota del CP_2
50% di cui lo stesso è intestatario. CP_1
III. Mantenimento del coniuge. il marito a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al medesimo entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 50,00 (cinquantavirgolazerozero) rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
IV. Mantenimento dei figli. Nulla quanto ai figli entrambi maggiorenni e allo stato autosufficienti. V. Ulteriori condizioni concordate tra i coniugi. IV.1 I coniugi concordano che continuerà a versare il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese la rata del mutuo legata all'appartamento sino alla sua totale estinzione, accollandosi tutte le correlate spese. Inoltre, entro lo stesso termine continuerà a versare la somma di € 100,00 /cento/00), per le spese condominiali. IV.2 Il sig. dichiara di rinunciare, come di fatto espressamente CP_1 rinuncia a rivalersi nei confronti della sig.ra per la CP_2 ripetizione degli importi ad oggi versati e che verserà per le rate di mutuo sino all'estinzione dello stesso e delle spese condominiali, nonché delle spese tutte riferite all'estinzione del mutuo e alla cancellazione di ipoteca che resteranno a carico del medesimo.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Controparte_1 CP_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto dai coniugi in data 18.02.1995 in Varese, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1995 atto n.10 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2962/2025, promossa con ricorso depositato il 17.07.2025 da:
1) Controparte_1
C.F.: C.F._1 Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...] con l' Avv. Fabrizio Bini
e
2) CP_2
C.F.: Cittadina italiana C.F._2
nata a [...] il [...] residente a [...] con l'Avv. Grazia Davoli
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese, in data 18 febbraio 1995
(anno 1995 atto n. 10 parte I) separati consensualmente con verbale in data 29.11.2017 omologato con decreto del 23.03.2018 depositato il 29.03.2018;
pagina1 di 3 dall'unione antecedente il matrimonio è seguita l'adozione del figlio Persona_1
, nato il [...] e a nascita di in data
[...] Persona_2
11.01.1989.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/07/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
I. Casa coniugale. La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, nella casa coniugale rimarrà ad abitare la sig.ra . CP_2
II. Il sig. entro giorni 30 dalla data di deposito del Controparte_1 presente ricorso si obbliga a sua cura e spese a costituire tramite atto notarile l'usufrutto in favore della signora sulla quota del CP_2
50% di cui lo stesso è intestatario. CP_1
III. Mantenimento del coniuge. il marito a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al medesimo entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 50,00 (cinquantavirgolazerozero) rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
IV. Mantenimento dei figli. Nulla quanto ai figli entrambi maggiorenni e allo stato autosufficienti. V. Ulteriori condizioni concordate tra i coniugi. IV.1 I coniugi concordano che continuerà a versare il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese la rata del mutuo legata all'appartamento sino alla sua totale estinzione, accollandosi tutte le correlate spese. Inoltre, entro lo stesso termine continuerà a versare la somma di € 100,00 /cento/00), per le spese condominiali. IV.2 Il sig. dichiara di rinunciare, come di fatto espressamente CP_1 rinuncia a rivalersi nei confronti della sig.ra per la CP_2 ripetizione degli importi ad oggi versati e che verserà per le rate di mutuo sino all'estinzione dello stesso e delle spese condominiali, nonché delle spese tutte riferite all'estinzione del mutuo e alla cancellazione di ipoteca che resteranno a carico del medesimo.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Controparte_1 CP_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto dai coniugi in data 18.02.1995 in Varese, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1995 atto n.10 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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