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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 624/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
titolare dell'omonima ditta, nato a [...] Parte_1
l'8/8/1980 (C.F. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco Accardi (P.E.C.: ; Email_1
appellante contro
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Kathya Ziletti (P.E.C.: ; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 596/2020, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 30/10/2020 e pubblicata il 31/10/2020;
1 OGGETTO: appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“contestando tutto quanto sollevato ed eccepito da controparte nel proprio scritto difensivo, insiste per l'ammissione della documentazione offerta e nei mezzi istruttori così come articolati e richiesti nel giudizio di primo grado e nell'atto di appello (prova testimoniale con i testi, Testimone_1
; arch. ; Mirabile ed
[...] Persona_1 Per_2 Controparte_2 CP_3
, tutti residenti in in quanto non solo ammissibili ma anche
[...] Controparte_1 indispensabili per il decidere.
In subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con attribuzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., precisando le conclusioni, riportandosi alle argomentazioni formulate nell'atto di appello, e precisamente chiede
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
RIFORMARE la sentenza n. 596/2020 resa il 31.10.2020 dal Tribunale di Marsala notificata in data 9.3.2021, RITENENDO E DICHIARANDO infondate in fatto ed in diritto, o con qualsiasi altra statuizione, le domande formulate dal in calce all'atto di Controparte_1
citazione in opposizione al D.I., per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, CONFERMARE il D.I. n. 778/2017 (R.G. 2406/17), emesso il 17.10.2017 dal G.U. del Tribunale di Marsala e notificato il successivo 26/30.10.2017.
In ogni caso, RITENERE E DICHIARARE che il comune di è debitore Controparte_1 nei confronti della ditta della somma di € 17.065,80 Parte_1
(diciassettemilasessantacinque/80), oltre interessi ex D. Lgs n. 231/02 a far data dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo, o quella minore e/o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio, e per l'effetto condannarli al pagamento.
CONDANNARE gli opponenti al pagamento di spese, compensi e spese generali dei due gradi di giudizio, oltre accessori”; per l'appellato:
“VOGLIA l'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
2 Per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al Parte_2
novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 596 del 30/10/2020, emanata dal
Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francescamaria
Piruzza nella causa n. R.G. 3187/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto:
In ogni caso rigettare la domanda nei confronti del poichè Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente sopra esposti.
Rigettare con ogni e qualsivoglia statuizione le domande avanzate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e comunque tutte sfornite di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1/12/2017 il Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 778/2017 del
[...]
17/10/2017, con il quale il Tribunale di Marsala gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della ditta , della somma di € 17.065,80, oltre interessi (nella Parte_1 misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino all'effettivo pagamento) e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi avvocato ed € 145,50 per le spese vive, oltre accessori.
1.1. Premetteva l'opponente che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta aveva chiesto al Parte_1
Tribunale di Marsala di ingiungere ad esso opponente il pagamento della somma di €
17.065,80, a titolo di saldo della fattura n. 3 dell'1/4/2011, emessa per lavori di pulizia straordinaria dell'arenile in Tre Fontane e Torretta Granitola, nonché per il servizio di montaggio e smontaggio delle passerelle di accesso alla spiaggia per i portatori di handicap, oltre al pagamento degli interessi e delle spese del procedimento monitorio;
- in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Marsala, con D.I. n. 778/2017, gli aveva ingiunto di pagare alla ditta la somma richiesta.
1.2. L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito ingiunto non trovava fondamento in un contratto o in altra convenzione scritta
3 validamente stipulata tra le parti;
i lavori in questione, infatti, erano stati commissionati alla ditta “per le vie brevi” dal Sindaco e dall'Assessore alle frazioni. Pertanto, l'esecuzione dei lavori era avvenuta in violazione degli articoli 191 e 194 del T.U.E.L. ed in assenza di formale impegno di spesa;
in ogni caso, il credito (né certo né liquido) non era esigibile e non era provato nell'an e nel quantum.
1.3. In definitiva, precisava l'opponente, in mancanza dell'assunzione dell'impegno contabile ed in assenza di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio era intercorso "ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura", in forza dell'art. 35 del d. lgs. n. 77 del 1995; conseguentemente, era da escludere l'esistenza, in capo a sé, di qualsiasi obbligazione nei confronti della ditta
Indelicato.
1.4. Il , pertanto, chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto o, in ogni caso, che questo venisse dichiarato nullo e/o privo di ogni effetto giuridico, con riconoscimento dell'inesistenza sia di un vincolo contrattuale con la ditta, sia del credito asseritamente vantato dall'opposta.
2. Instaurato il contraddittorio, nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo emesso;
rilevava, al riguardo, l'avvenuto perfezionamento dell'accordo e la sussistenza del rapporto intercorso tra le parti , e precisava che il credito era scaturito dalla diretta assegnazione dei lavori da parte dall'allora Sindaco del e dall'Assessore alle frazioni, Controparte_1 CP_1 in considerazione dello stato di urgenza per l'esecuzione del servizio richiesto e, al contempo, della necessità di garantire l'utilizzo e la funzionalità delle spiagge del territorio comunale.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale;
all'esito, con sentenza del 30-
31 ottobre 2020 il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la ditta a rifondere le Parte_1 spese di lite al CP_1
3.1. Il Giudice di prime cure evidenziava che, come risultante dal compendio probatorio agli atti, la ditta incaricata di effettuare i lavori era stata scelta direttamente dal Sindaco
4 del Comune di senza il rispetto delle regole dettate dal Testo Controparte_1
Unico degli Enti locali per l'affidamento di opere e di servizi, e l'incarico era stato affidato senza la redazione di un verbale di lavori di somma urgenza e senza alcun coinvolgimento del responsabile del procedimento o di un tecnico del Comune.
Pertanto, non risultando prova alcuna della regolarizzazione ex post, da parte del
[...]
, dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza commissionati Controparte_1 alla ditta (essendo stata la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio Parte_1
solo avviata ma non conclusa), e non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 (richiamato dalla ditta opposta), il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, doveva ritenersi intercorso tra la ditta fornitrice e l'amministratore, funzionario o dipendente che avevano consentito la fornitura, in applicazione dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 8/4/2021,
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, ha impugnato la Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito il chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; in via subordinata, nel merito,
l'appellato ha ribadito l'eccezione di nullità del rapporto (stante la mancanza di forma scritta e l'inesistenza di copertura contabile) e l'insussistenza di una valida procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del giorno 2/7/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/7/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dal per non avere Controparte_1 Parte_1 individuato espressamente le parti del provvedimento che intende appellare,
[...] né le modifiche della ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice richieste e le circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5 Al riguardo questa Corte di Appello aderisce all'orientamento da ultimo ribadito dalla
Corte di Cassazione con la ordinanza delle SS.UU. n. 36481 del 13 dicembre 2022, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».
In buona sostanza, l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello, non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata
– è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
7.1. Ciò premesso, si osserva che l'appellante, dopo l'analisi puntuale e circostanziata delle censure mosse alla sentenza di cui in oggetto, ha illustrato le motivazioni a sostegno della propria tesi difensiva, con ciò assolvendo all'onere di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si duole le argomentazioni che attengono ai passaggi della motivazione, indicando, altresì, i concreti elementi fattuali pertinenti ai temi considerati dal giudice di prime cure.
Pertanto, l'appello in esame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
6 8. Con il primo motivo di appello, articolato in più profili, , dopo Parte_1 aver richiamato l'iter argomentativo della sentenza di primo grado ed aver premesso di essere rimasto «ignaro delle conseguenze della mancata e preventiva sottoscrizione dell'incarico ufficiale con il , ha evidenziato, in primo luogo, di aver sempre tenuto «un CP_1
atteggiamento caratterizzato dalla perfetta correttezza e buona fede, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte tutte le opere e le prestazioni richieste nelle località balneari a totale beneficio dell'intera collettività»; di contro, il «in palese mala fede», non solo non avrebbe mai onorato CP_1 il proprio debito, ma non avrebbe neppure mai contestato, se non a seguito della ricezione del decreto ingiuntivo opposto (dopo oltre dieci anni dall'esecuzione delle opere), la mancata formalizzazione del rapporto commerciale, inducendo incolpevolmente esso appellante in errore, «anche nella individuazione dei soggetti cui rivolgere la legittima richiesta di un pagamento arrecandole, senza dubbio, un ingente perdita economica stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale per l'avvio di un azione giudiziale nei confronti degli stessi».
8.1. L'appellante ha rilevato, poi, che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ha ottenuto il parere positivo in data 8.3.2006 da parte del Collegio dei revisori
(il quale ha disposto la trasmissione degli atti alla sezione della Corte dei conti competente), ma non si sarebbe poi perfezionata «non tanto per l'assenza del contratto ab substantiam, oggi contestato, bensì a causa di un mero errore contabile, da imputare alla PA».
8.2. A conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale, inoltre, l'appellante ha richiamato la lettera dell'ufficio legale del del 23/11/2005 (che suggeriva agli
CP_1 uffici in indirizzo di rilevare, nel predisporre l'atto deliberativo per l'eventuale riconoscimento del debito, l'utilità che il aveva tratto dalla prestazione, le
CP_1 ragioni di urgenza che avevano indotto a non seguire l'ordinario iter amministrativo, la corrispondenza tra l'importo che si imponeva di pagare e l'utilità ricevuta dal
CP_1 in ordine al servizio, nonché la possibilità che il fosse chiamato a rispondere del
CP_1 corrispettivo dell'arricchimento), la corrispondenza intercorsa tra le parti, il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 8/3/2006, la successiva attestazione dal responsabile dei Servizi finanziari, 3° settore, in data 11/3/2006.
8.3. Ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale ed al fine di provare
«anche la effettiva partecipazione e supervisione della P.A. nella esecuzione delle opere, per il tramite
7 del funzionario addetto alla direzione dei lavori», l'appellante ha espressamente insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e non ammessi dal Giudice.
8.4. Sotto altro profilo, posta la procedura di “somma urgenza” utilizzata dalla P.A., in luogo dell'ordinario procedimento amministrativo ordinario («notoriamente più articolato
e farraginoso, e del tutto inutilizzabile nel caso de quo»), l'appellante ha censurato la sentenza in quanto «nel caso di specie, ratio tempore, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 146 e
147 del D.P.R. n. 554/99 [ora abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 358 D.P.R. n.
207/10], recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n.
109/94 (anch'essa abr. dall'art. 256 D.Lgs. n. 163/06) avendo la P.A., nella circostanza, utilizzato la procedura della cd. “SOMMA URGENZA».
Non sarebbe condivisibile, infatti, l'assunto del Giudice di primo grado, secondo cui non può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n.
554/1999, trattandosi di «disposizione riferibile agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali locali», a fronte della disciplina del T.U.E.L. «di carattere speciale e derogativa rispetto alla suddetta norma», e non essendo state neppure rispettate, da parte dell'ente locale, «le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147 D.P.R. 554».
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, «sino alla data della sua abrogazione, la suddetta procedura è stata ripetutamente e costantemente utilizzata anche da numerosissime pubbliche amministrazioni tutte le volte in cui si è dovuto dare immediata esecuzione a dei lavori il cui costo complessivo non eccedeva il limite di € 200.000,00 (Cfr. determina n. 268/11 Parte_3
Delibera n. 85 /2005 del comune di Somma vesuviana;
Determina n. 203/2009 del comune
[...]
di Edolo;
Determina n. 107/2010 del comune di Isola delle Femmine)»; dovrebbe quindi trovare applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1073/2016 del
21/1/2016, secondo cui l'opera disposta per ragioni di somma urgenza, ma non approvata, non è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poiché «sorge
a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato».
9. Con il secondo motivo di appello ha contestato le eccezioni sul Parte_1 quantum sollevate dal in sede di opposizione, rilevando come la CP_1
documentazione in atti confermi pienamente le opere eseguite.
8 10. Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
10.1. Va premesso che non è controverso che le opere di cui è causa (da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto dal siano state affidate dal Sindaco del Comune di CP_1 verbalmente e senza il rispetto delle regole dettate dal Testo Controparte_1
Unico degli Enti locali per l'affidamento di opere e di servizi e, in particolare, dell'art. 191 T.U.E.L., commi 1 e 2, che, nella formulazione ratione temporis applicabile, così dispone: «
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno».
Del tutto superflue, quindi, devono ritenersi le prove testimoniali articolate in primo grado e non ammesse, per il cui espletamento ha insistito l'appellante.
10.2. Allo stesso modo, non è controverso che non si sia perfezionata la procedura di somma urgenza, prevista dall'art. 191 citato, ai commi 3 e 4, che, nella formulazione ratione temporis vigente, recita: «
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
9 10.3. Ciò posto, considerata l'irrilevanza, in questa sede, della “ignoranza”, da parte dell'appellante, delle conseguenze della mancata sottoscrizione di un contratto con il nonché della presunta mala fede del comune (avuto riguardo all'azione in CP_1 concreto spiegata), si osserva che il motivo di appello si incentra, in punto di diritto, sulla ritenuta applicabilità del disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, che, correttamente, è stata esclusa dal Giudice di primo grado, con argomentazioni che, per chiarezza espositiva, si riportano integralmente: «Né può trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 147 D.P.R. 554/1999, richiamato dall'opposto in comparsa conclusionale, atteso che, per un verso, trattasi di disposizione riferibile agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali locali (il precedente giurisprudenziale allegato non riguarda un ente locale) essendo la disciplina del T.U.E.L. di carattere speciale e derogativa rispetto alla suddetta norma, dall'altro, nel caso in esame neppure risultano rispettate da parte dell'ente locale opponente le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147
D.P.R. 554.
È infatti documentalmente provata la circostanza che l'impresa incaricata di effettuare i lavori è stata scelta direttamente dal Sindaco e l'incarico è stato affidato senza redazione di un verbale di lavori di somma urgenza e senza alcun coinvolgimento del responsabile del procedimento o di un tecnico del (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata). CP_1
10.4. Orbene, ribadito che la pronuncia di legittimità invocata dall'appellante in primo grado e richiamata anche in questa sede (Cass. n. 1073/2016) non si riferisce a lavori di somma urgenza disposti da un ente locale, non può che confermarsi quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, e cioè che la disciplina del T.U.E.L. (d. lgs. n.
267/2000) ha carattere speciale e derogativo rispetto all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, invocato dall'appellante.
Anche a voler prescindere da tale (dirimente) rilievo, va ribadito, in ogni caso, che
«difettano le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147 D.P.R. 554», ed in particolare la redazione di un verbale di somma urgenza
(previsto dall'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999, richiamato dall'art. 147), in cui risultino indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato e trasmesso, con una perizia estimativa, alla stazione appaltante per
10 la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Nel caso di specie, infatti, come ampiamente esposto, i lavori sono stati affidati verbalmente dal . CP_4
11. Il secondo motivo di appello, alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi assorbito.
12. In conclusione, l'appello va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 596/2020 del 30-31 ottobre 2020 del Controparte_1
Tribunale di Marsala, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2021 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
titolare dell'omonima ditta, nato a [...] Parte_1
l'8/8/1980 (C.F. ), rappresentato e difeso, per mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesco Accardi (P.E.C.: ; Email_1
appellante contro
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Kathya Ziletti (P.E.C.: ; Email_2 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 596/2020, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 30/10/2020 e pubblicata il 31/10/2020;
1 OGGETTO: appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“contestando tutto quanto sollevato ed eccepito da controparte nel proprio scritto difensivo, insiste per l'ammissione della documentazione offerta e nei mezzi istruttori così come articolati e richiesti nel giudizio di primo grado e nell'atto di appello (prova testimoniale con i testi, Testimone_1
; arch. ; Mirabile ed
[...] Persona_1 Per_2 Controparte_2 CP_3
, tutti residenti in in quanto non solo ammissibili ma anche
[...] Controparte_1 indispensabili per il decidere.
In subordine, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con attribuzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., precisando le conclusioni, riportandosi alle argomentazioni formulate nell'atto di appello, e precisamente chiede
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
RIFORMARE la sentenza n. 596/2020 resa il 31.10.2020 dal Tribunale di Marsala notificata in data 9.3.2021, RITENENDO E DICHIARANDO infondate in fatto ed in diritto, o con qualsiasi altra statuizione, le domande formulate dal in calce all'atto di Controparte_1
citazione in opposizione al D.I., per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, CONFERMARE il D.I. n. 778/2017 (R.G. 2406/17), emesso il 17.10.2017 dal G.U. del Tribunale di Marsala e notificato il successivo 26/30.10.2017.
In ogni caso, RITENERE E DICHIARARE che il comune di è debitore Controparte_1 nei confronti della ditta della somma di € 17.065,80 Parte_1
(diciassettemilasessantacinque/80), oltre interessi ex D. Lgs n. 231/02 a far data dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo, o quella minore e/o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio, e per l'effetto condannarli al pagamento.
CONDANNARE gli opponenti al pagamento di spese, compensi e spese generali dei due gradi di giudizio, oltre accessori”; per l'appellato:
“VOGLIA l'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
2 Per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al Parte_2
novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 596 del 30/10/2020, emanata dal
Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francescamaria
Piruzza nella causa n. R.G. 3187/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto:
In ogni caso rigettare la domanda nei confronti del poichè Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente sopra esposti.
Rigettare con ogni e qualsivoglia statuizione le domande avanzate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e comunque tutte sfornite di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1/12/2017 il Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 778/2017 del
[...]
17/10/2017, con il quale il Tribunale di Marsala gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della ditta , della somma di € 17.065,80, oltre interessi (nella Parte_1 misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino all'effettivo pagamento) e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi avvocato ed € 145,50 per le spese vive, oltre accessori.
1.1. Premetteva l'opponente che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo la ditta aveva chiesto al Parte_1
Tribunale di Marsala di ingiungere ad esso opponente il pagamento della somma di €
17.065,80, a titolo di saldo della fattura n. 3 dell'1/4/2011, emessa per lavori di pulizia straordinaria dell'arenile in Tre Fontane e Torretta Granitola, nonché per il servizio di montaggio e smontaggio delle passerelle di accesso alla spiaggia per i portatori di handicap, oltre al pagamento degli interessi e delle spese del procedimento monitorio;
- in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Marsala, con D.I. n. 778/2017, gli aveva ingiunto di pagare alla ditta la somma richiesta.
1.2. L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché il credito ingiunto non trovava fondamento in un contratto o in altra convenzione scritta
3 validamente stipulata tra le parti;
i lavori in questione, infatti, erano stati commissionati alla ditta “per le vie brevi” dal Sindaco e dall'Assessore alle frazioni. Pertanto, l'esecuzione dei lavori era avvenuta in violazione degli articoli 191 e 194 del T.U.E.L. ed in assenza di formale impegno di spesa;
in ogni caso, il credito (né certo né liquido) non era esigibile e non era provato nell'an e nel quantum.
1.3. In definitiva, precisava l'opponente, in mancanza dell'assunzione dell'impegno contabile ed in assenza di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio era intercorso "ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura", in forza dell'art. 35 del d. lgs. n. 77 del 1995; conseguentemente, era da escludere l'esistenza, in capo a sé, di qualsiasi obbligazione nei confronti della ditta
Indelicato.
1.4. Il , pertanto, chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto o, in ogni caso, che questo venisse dichiarato nullo e/o privo di ogni effetto giuridico, con riconoscimento dell'inesistenza sia di un vincolo contrattuale con la ditta, sia del credito asseritamente vantato dall'opposta.
2. Instaurato il contraddittorio, nella qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo emesso;
rilevava, al riguardo, l'avvenuto perfezionamento dell'accordo e la sussistenza del rapporto intercorso tra le parti , e precisava che il credito era scaturito dalla diretta assegnazione dei lavori da parte dall'allora Sindaco del e dall'Assessore alle frazioni, Controparte_1 CP_1 in considerazione dello stato di urgenza per l'esecuzione del servizio richiesto e, al contempo, della necessità di garantire l'utilizzo e la funzionalità delle spiagge del territorio comunale.
3. La causa veniva istruita con produzione documentale;
all'esito, con sentenza del 30-
31 ottobre 2020 il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la ditta a rifondere le Parte_1 spese di lite al CP_1
3.1. Il Giudice di prime cure evidenziava che, come risultante dal compendio probatorio agli atti, la ditta incaricata di effettuare i lavori era stata scelta direttamente dal Sindaco
4 del Comune di senza il rispetto delle regole dettate dal Testo Controparte_1
Unico degli Enti locali per l'affidamento di opere e di servizi, e l'incarico era stato affidato senza la redazione di un verbale di lavori di somma urgenza e senza alcun coinvolgimento del responsabile del procedimento o di un tecnico del Comune.
Pertanto, non risultando prova alcuna della regolarizzazione ex post, da parte del
[...]
, dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza commissionati Controparte_1 alla ditta (essendo stata la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio Parte_1
solo avviata ma non conclusa), e non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 (richiamato dalla ditta opposta), il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, doveva ritenersi intercorso tra la ditta fornitrice e l'amministratore, funzionario o dipendente che avevano consentito la fornitura, in applicazione dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 8/4/2021,
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, ha impugnato la Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito il chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; in via subordinata, nel merito,
l'appellato ha ribadito l'eccezione di nullità del rapporto (stante la mancanza di forma scritta e l'inesistenza di copertura contabile) e l'insussistenza di una valida procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del giorno 2/7/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/7/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dal per non avere Controparte_1 Parte_1 individuato espressamente le parti del provvedimento che intende appellare,
[...] né le modifiche della ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice richieste e le circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5 Al riguardo questa Corte di Appello aderisce all'orientamento da ultimo ribadito dalla
Corte di Cassazione con la ordinanza delle SS.UU. n. 36481 del 13 dicembre 2022, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».
In buona sostanza, l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello, non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata
– è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
7.1. Ciò premesso, si osserva che l'appellante, dopo l'analisi puntuale e circostanziata delle censure mosse alla sentenza di cui in oggetto, ha illustrato le motivazioni a sostegno della propria tesi difensiva, con ciò assolvendo all'onere di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si duole le argomentazioni che attengono ai passaggi della motivazione, indicando, altresì, i concreti elementi fattuali pertinenti ai temi considerati dal giudice di prime cure.
Pertanto, l'appello in esame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
6 8. Con il primo motivo di appello, articolato in più profili, , dopo Parte_1 aver richiamato l'iter argomentativo della sentenza di primo grado ed aver premesso di essere rimasto «ignaro delle conseguenze della mancata e preventiva sottoscrizione dell'incarico ufficiale con il , ha evidenziato, in primo luogo, di aver sempre tenuto «un CP_1
atteggiamento caratterizzato dalla perfetta correttezza e buona fede, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte tutte le opere e le prestazioni richieste nelle località balneari a totale beneficio dell'intera collettività»; di contro, il «in palese mala fede», non solo non avrebbe mai onorato CP_1 il proprio debito, ma non avrebbe neppure mai contestato, se non a seguito della ricezione del decreto ingiuntivo opposto (dopo oltre dieci anni dall'esecuzione delle opere), la mancata formalizzazione del rapporto commerciale, inducendo incolpevolmente esso appellante in errore, «anche nella individuazione dei soggetti cui rivolgere la legittima richiesta di un pagamento arrecandole, senza dubbio, un ingente perdita economica stante l'inesorabile decorso del termine prescrizionale per l'avvio di un azione giudiziale nei confronti degli stessi».
8.1. L'appellante ha rilevato, poi, che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ha ottenuto il parere positivo in data 8.3.2006 da parte del Collegio dei revisori
(il quale ha disposto la trasmissione degli atti alla sezione della Corte dei conti competente), ma non si sarebbe poi perfezionata «non tanto per l'assenza del contratto ab substantiam, oggi contestato, bensì a causa di un mero errore contabile, da imputare alla PA».
8.2. A conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale, inoltre, l'appellante ha richiamato la lettera dell'ufficio legale del del 23/11/2005 (che suggeriva agli
CP_1 uffici in indirizzo di rilevare, nel predisporre l'atto deliberativo per l'eventuale riconoscimento del debito, l'utilità che il aveva tratto dalla prestazione, le
CP_1 ragioni di urgenza che avevano indotto a non seguire l'ordinario iter amministrativo, la corrispondenza tra l'importo che si imponeva di pagare e l'utilità ricevuta dal
CP_1 in ordine al servizio, nonché la possibilità che il fosse chiamato a rispondere del
CP_1 corrispettivo dell'arricchimento), la corrispondenza intercorsa tra le parti, il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 8/3/2006, la successiva attestazione dal responsabile dei Servizi finanziari, 3° settore, in data 11/3/2006.
8.3. Ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale ed al fine di provare
«anche la effettiva partecipazione e supervisione della P.A. nella esecuzione delle opere, per il tramite
7 del funzionario addetto alla direzione dei lavori», l'appellante ha espressamente insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e non ammessi dal Giudice.
8.4. Sotto altro profilo, posta la procedura di “somma urgenza” utilizzata dalla P.A., in luogo dell'ordinario procedimento amministrativo ordinario («notoriamente più articolato
e farraginoso, e del tutto inutilizzabile nel caso de quo»), l'appellante ha censurato la sentenza in quanto «nel caso di specie, ratio tempore, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 146 e
147 del D.P.R. n. 554/99 [ora abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 358 D.P.R. n.
207/10], recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n.
109/94 (anch'essa abr. dall'art. 256 D.Lgs. n. 163/06) avendo la P.A., nella circostanza, utilizzato la procedura della cd. “SOMMA URGENZA».
Non sarebbe condivisibile, infatti, l'assunto del Giudice di primo grado, secondo cui non può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n.
554/1999, trattandosi di «disposizione riferibile agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali locali», a fronte della disciplina del T.U.E.L. «di carattere speciale e derogativa rispetto alla suddetta norma», e non essendo state neppure rispettate, da parte dell'ente locale, «le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147 D.P.R. 554».
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, «sino alla data della sua abrogazione, la suddetta procedura è stata ripetutamente e costantemente utilizzata anche da numerosissime pubbliche amministrazioni tutte le volte in cui si è dovuto dare immediata esecuzione a dei lavori il cui costo complessivo non eccedeva il limite di € 200.000,00 (Cfr. determina n. 268/11 Parte_3
Delibera n. 85 /2005 del comune di Somma vesuviana;
Determina n. 203/2009 del comune
[...]
di Edolo;
Determina n. 107/2010 del comune di Isola delle Femmine)»; dovrebbe quindi trovare applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1073/2016 del
21/1/2016, secondo cui l'opera disposta per ragioni di somma urgenza, ma non approvata, non è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poiché «sorge
a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato».
9. Con il secondo motivo di appello ha contestato le eccezioni sul Parte_1 quantum sollevate dal in sede di opposizione, rilevando come la CP_1
documentazione in atti confermi pienamente le opere eseguite.
8 10. Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
10.1. Va premesso che non è controverso che le opere di cui è causa (da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto dal siano state affidate dal Sindaco del Comune di CP_1 verbalmente e senza il rispetto delle regole dettate dal Testo Controparte_1
Unico degli Enti locali per l'affidamento di opere e di servizi e, in particolare, dell'art. 191 T.U.E.L., commi 1 e 2, che, nella formulazione ratione temporis applicabile, così dispone: «
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno».
Del tutto superflue, quindi, devono ritenersi le prove testimoniali articolate in primo grado e non ammesse, per il cui espletamento ha insistito l'appellante.
10.2. Allo stesso modo, non è controverso che non si sia perfezionata la procedura di somma urgenza, prevista dall'art. 191 citato, ai commi 3 e 4, che, nella formulazione ratione temporis vigente, recita: «
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
9 10.3. Ciò posto, considerata l'irrilevanza, in questa sede, della “ignoranza”, da parte dell'appellante, delle conseguenze della mancata sottoscrizione di un contratto con il nonché della presunta mala fede del comune (avuto riguardo all'azione in CP_1 concreto spiegata), si osserva che il motivo di appello si incentra, in punto di diritto, sulla ritenuta applicabilità del disposto di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, che, correttamente, è stata esclusa dal Giudice di primo grado, con argomentazioni che, per chiarezza espositiva, si riportano integralmente: «Né può trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 147 D.P.R. 554/1999, richiamato dall'opposto in comparsa conclusionale, atteso che, per un verso, trattasi di disposizione riferibile agli altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali locali (il precedente giurisprudenziale allegato non riguarda un ente locale) essendo la disciplina del T.U.E.L. di carattere speciale e derogativa rispetto alla suddetta norma, dall'altro, nel caso in esame neppure risultano rispettate da parte dell'ente locale opponente le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147
D.P.R. 554.
È infatti documentalmente provata la circostanza che l'impresa incaricata di effettuare i lavori è stata scelta direttamente dal Sindaco e l'incarico è stato affidato senza redazione di un verbale di lavori di somma urgenza e senza alcun coinvolgimento del responsabile del procedimento o di un tecnico del (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata). CP_1
10.4. Orbene, ribadito che la pronuncia di legittimità invocata dall'appellante in primo grado e richiamata anche in questa sede (Cass. n. 1073/2016) non si riferisce a lavori di somma urgenza disposti da un ente locale, non può che confermarsi quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, e cioè che la disciplina del T.U.E.L. (d. lgs. n.
267/2000) ha carattere speciale e derogativo rispetto all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, invocato dall'appellante.
Anche a voler prescindere da tale (dirimente) rilievo, va ribadito, in ogni caso, che
«difettano le condizioni procedurali minime per l'attivazione della procedura di pagamento prevista dall'art. 147 D.P.R. 554», ed in particolare la redazione di un verbale di somma urgenza
(previsto dall'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999, richiamato dall'art. 147), in cui risultino indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato e trasmesso, con una perizia estimativa, alla stazione appaltante per
10 la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Nel caso di specie, infatti, come ampiamente esposto, i lavori sono stati affidati verbalmente dal . CP_4
11. Il secondo motivo di appello, alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi assorbito.
12. In conclusione, l'appello va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 596/2020 del 30-31 ottobre 2020 del Controparte_1
Tribunale di Marsala, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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