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Sentenza 14 marzo 2022
Sentenza 14 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il novembre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Patti, in forza della quale EL AT, nella qualità di titolare della ditta individuale esercente attività di internet point in Sant'Agata di Militello, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché 17, comma 1 t.u.l.p.s. in relaziOne all'art. 110, comma 1 t.u.l.p.s.. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8562 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 10/02/2022 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente - titolare di contratto con la società maltese di elaborazione via Internet di dati contenenti proposte di scommessa formulate dalla clientela, nonché di ricezione dei dati concernenti l'accettazione delle proposte di Tt scommessa -O aveva ottenuto la licenza di pubblica sicurezza perché la società di diritto maltese cui faceva riferimento il brand B2875 non era stata posta nelle condizioni di partecipare al bando di gara nazionale del 2012 - dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia - per ottenere la concessione. In tal senso non poteva integrare il reato la raccolta di scommesse, in Italia, da parte di un soggetto operante nello Stato per conto di un operatore straniero cui la concessione fosse stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara o per mancata partécipazione in ragione della mancata conformità del regime concessorio interno. Ciò a seguito della previsione, nello schema di convenzione, della cessione a titolo non oneroso dell'uso di beni materiali e immateriali di proprietà al momento di cessazione dell'attività. Ciò posto, la mancata presentazione della domanda di partecipazione al bando rappresentava essa stessa la dimostrazione del carattere discriminatorio della disposizione. Di conseguenza la mancata autorizzazione di polizia derivava da un illegittimo rifiuto dello Stato di provvedere alla concessione, in violazione del diritto comunitario. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente aveva posto in essere l'attività nella piena consapevolezza della legittimità della propria condotta, e comunque aveva fatto tutto il possibile per richiedere i chiarimenti necessari, venendo rassicurato dai legali del bookmaker circa la perfetta legittimità dell'attività alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia. A seguito di ciò il ricorrente aveva così presentato l'istanza di autorizzazione di polizia, pagando altresì le imposte sul gioco. 2.3. Col terzo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 17 t.u.l.p.s. in relazione all'art. 110, comma 1 t.u.l.p.s., che doveva già considerarsi estinto ancor prima della decisione d'appello. 2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, operato senza fornire adeguata motivazione. In proposito, il ricorrente era incensurato, non aveva dimostrato personalità incline al delitto e nel corso dell'esame aveva professato la sua assoluta buona fede nello svolgimento dei fatti. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, il ricorso per vero - che tratta i noti profili di compatibilità del diritto interno in materia con i principi comunitari di non discriminazione - non si confronta col percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha infatti osservato che qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a bookmaker straniero metta a disposizione della clientela il proprio conto giochi (o conto giochi intestato a soggetti di comodo), consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, il legame col bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse. Con la conseguenza che diveniva irrilevante la questione dell'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo alla ET (in termini, altresì, Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703; Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869). La ratio decidendi, pertanto, nulla aveva a che vedere con i profili di pretesa discriminazione del soggetto di diritto estero in relazione alla dedotta impossibilità di operare nel mercato interno. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio per il quale l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia (Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano e altro, Rv. 249451; cfr. altresì Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074). In proposito la sentenza impugnata ha così ricordato che lo stesso imputato, all'evidenza dubbioso circa la liceità dell'attività, aveva richiesto rassicurazioni alla società straniera, peraltro evitando - come ha correttamente sottolineato il Procuratore generale nella sua requisitoria - di interpellare soggetti istituzionali e pubbliche autorità. Sì che, in definitiva, non può ricorrere alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile della legge, al più sussistendo una condizione di dubbio circa la liceità dei comportamenti che sarebbero stati 3 adottati, con la correlata necessità di adottare ogni utile e doveroso accertamento. 4.3. In ordine poi al terzo profilo di doglianza, viene lamentata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale già in sede di giudizio d'appello. In proposito, peraltro, il - non contestato in parte qua - contenuto della sentenza censurata non reca alcuna indicazione che sia stata colà proposta la relativa impugnazione, avente ad oggetto il secondo capo d'imputazione ascritto all'odierno ricorrente. Sì che, in definitiva, il motivo di ricorso, siccome prospettato a questa Corte di legittimità, non può trovare accoglimento. 4.4. In relazione infine all'ultimo profilo di censura, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Tant'è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 4.4.1. La sentenza impugnata si è posta quindi del tutto correttamente, laddove ha evidenziato che alcun elemento positivo poteva trarsi dalla condotta complessiva dell'imputato, fatta esclusione della, non sufficiente, assenza di precedenti. Né il ricorrente ha allegato di avere evidenziato al Giudice d'appello elementi o situazioni idonei a fare riconoscere la speciale benevolenza. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in larga parte neppure si confronta con l'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10/02/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il novembre 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Patti, in forza della quale EL AT, nella qualità di titolare della ditta individuale esercente attività di internet point in Sant'Agata di Militello, era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché 17, comma 1 t.u.l.p.s. in relaziOne all'art. 110, comma 1 t.u.l.p.s.. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8562 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 10/02/2022 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente - titolare di contratto con la società maltese di elaborazione via Internet di dati contenenti proposte di scommessa formulate dalla clientela, nonché di ricezione dei dati concernenti l'accettazione delle proposte di Tt scommessa -O aveva ottenuto la licenza di pubblica sicurezza perché la società di diritto maltese cui faceva riferimento il brand B2875 non era stata posta nelle condizioni di partecipare al bando di gara nazionale del 2012 - dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia - per ottenere la concessione. In tal senso non poteva integrare il reato la raccolta di scommesse, in Italia, da parte di un soggetto operante nello Stato per conto di un operatore straniero cui la concessione fosse stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara o per mancata partécipazione in ragione della mancata conformità del regime concessorio interno. Ciò a seguito della previsione, nello schema di convenzione, della cessione a titolo non oneroso dell'uso di beni materiali e immateriali di proprietà al momento di cessazione dell'attività. Ciò posto, la mancata presentazione della domanda di partecipazione al bando rappresentava essa stessa la dimostrazione del carattere discriminatorio della disposizione. Di conseguenza la mancata autorizzazione di polizia derivava da un illegittimo rifiuto dello Stato di provvedere alla concessione, in violazione del diritto comunitario. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente aveva posto in essere l'attività nella piena consapevolezza della legittimità della propria condotta, e comunque aveva fatto tutto il possibile per richiedere i chiarimenti necessari, venendo rassicurato dai legali del bookmaker circa la perfetta legittimità dell'attività alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia. A seguito di ciò il ricorrente aveva così presentato l'istanza di autorizzazione di polizia, pagando altresì le imposte sul gioco. 2.3. Col terzo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 17 t.u.l.p.s. in relazione all'art. 110, comma 1 t.u.l.p.s., che doveva già considerarsi estinto ancor prima della decisione d'appello. 2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, operato senza fornire adeguata motivazione. In proposito, il ricorrente era incensurato, non aveva dimostrato personalità incline al delitto e nel corso dell'esame aveva professato la sua assoluta buona fede nello svolgimento dei fatti. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, il ricorso per vero - che tratta i noti profili di compatibilità del diritto interno in materia con i principi comunitari di non discriminazione - non si confronta col percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha infatti osservato che qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a bookmaker straniero metta a disposizione della clientela il proprio conto giochi (o conto giochi intestato a soggetti di comodo), consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, il legame col bookmaker diviene irrilevante, configurandosi come mera occasione per l'esercizio illecito della raccolta di scommesse. Con la conseguenza che diveniva irrilevante la questione dell'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo alla ET (in termini, altresì, Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703; Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869). La ratio decidendi, pertanto, nulla aveva a che vedere con i profili di pretesa discriminazione del soggetto di diritto estero in relazione alla dedotta impossibilità di operare nel mercato interno. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio per il quale l'esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo. Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall'intervento, con l'espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia (Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano e altro, Rv. 249451; cfr. altresì Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074). In proposito la sentenza impugnata ha così ricordato che lo stesso imputato, all'evidenza dubbioso circa la liceità dell'attività, aveva richiesto rassicurazioni alla società straniera, peraltro evitando - come ha correttamente sottolineato il Procuratore generale nella sua requisitoria - di interpellare soggetti istituzionali e pubbliche autorità. Sì che, in definitiva, non può ricorrere alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile della legge, al più sussistendo una condizione di dubbio circa la liceità dei comportamenti che sarebbero stati 3 adottati, con la correlata necessità di adottare ogni utile e doveroso accertamento. 4.3. In ordine poi al terzo profilo di doglianza, viene lamentata l'omessa dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale già in sede di giudizio d'appello. In proposito, peraltro, il - non contestato in parte qua - contenuto della sentenza censurata non reca alcuna indicazione che sia stata colà proposta la relativa impugnazione, avente ad oggetto il secondo capo d'imputazione ascritto all'odierno ricorrente. Sì che, in definitiva, il motivo di ricorso, siccome prospettato a questa Corte di legittimità, non può trovare accoglimento. 4.4. In relazione infine all'ultimo profilo di censura, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Tant'è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 4.4.1. La sentenza impugnata si è posta quindi del tutto correttamente, laddove ha evidenziato che alcun elemento positivo poteva trarsi dalla condotta complessiva dell'imputato, fatta esclusione della, non sufficiente, assenza di precedenti. Né il ricorrente ha allegato di avere evidenziato al Giudice d'appello elementi o situazioni idonei a fare riconoscere la speciale benevolenza. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in larga parte neppure si confronta con l'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10/02/2022