Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 novembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2017, n. 31983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31983 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
319 83-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. n.605 Giorgio Fidelbo Massimo Ricciarelli U.P. 13/4/2017 R.G.N. 9218/2017 Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano Relatore- Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VI Oreste, n. a Napoli il 6/5/1989 avverso la sentenza del 27/4/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito per la parte civile, Comune di San Cipriano d'Aversa, il difensore, avv. Giuseppe Diana, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta a Oreste VI in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1,3,4,5 e 8, 81, comma 2, 629, in rel. all'art. 628 1 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., e 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990, commessi in Casal di Principe dal novembre 2010 con condotta perdurante. Individuata la pena base nel minimo edittale previsto per più grave reato di estorsione aggravata in quella di sei di reclusione ed euro seimila di multa, la Corte ha operato, nella estensione massima, la diminuzione per la circostanza di cui all'art. 8 d. I. 152/1991 pervenendo, così, alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa, pena ridotta, per le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del reato di estorsione, ad anni due di reclusione ed euro duemila di multa, pena aumentata di mesi nove di reclusione ed euro cinquecento di multa per ciascuno dei reati unificati in continuazione.
2. Propone ricorso il difensore dello VI che, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., denuncia plurimi vizi di motivazione e, in particolare, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata poiché, pur avendo il giudice enunciato di applicare la pena nel minimo edittale discostandosene solo per la pena pecuniaria, ha poi individuato la pena in quella di anni sei (e non anni cinque di reclusione prevista dal comma 1 dell'art. 629 cod. pen.); l'apparenza della stessa, con riguardo al tempus commissi delicti in punto di determinazione della pena pecuniaria;
infine, la mancanza della motivazione, poiché la Corte napoletana, a fronte della denuncia della difesa di eccessività degli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, non indica neppure implicitamente i criteri seguiti nel calcolo, limitandosi a richiamare la gravità dei reati e dell'allarme sociale derivatone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. La Corte di merito ha individuato la pena base in quella di anni sei di reclusione ed euro seimila di multa, in misura non coincidente con il minimo commessa il 6 edittale della fattispecie di estorsione aggravata contestata, ottobre 2013 e dunque in epoca successiva alla entrata in vigore della legge n. 3 del 12 gennaio 2012 che ha elevato la pena pecuniaria. A fondamento di tale decisione la Corte ha posto il giudizio di gravità del fatto e la natura del reato, concretizzatosi in una serie di pressanti condotte minatorie in danno della persona offesa dal reato. La Corte partenopea ha, dunque, assolto puntualmente all'onere motivazionale che le incombeva enunciando con una motivazione del tutto congrua, il criterio di valutazione seguito. Giova rammentare che, ai fini del controllo della motivazione da parte del giudice del merito in una materia 2 connotata dall'uso di ampi poteri discrezionali quale quella della determinazione del trattamento sanzionatorio, è necessario e sufficiente, soprattutto quando, come nel caso in esame, la pena si attesti in misura prossima al minimo edittale, che il giudice abbia enunciato i criteri seguiti e che abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti per la decisione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., parametri che, come noto, rimandano al giudizio di gravità del fatto ed alla capacità a delinquere dell'imputato in termini di attitudine a commettere reati. In altre parole non è affatto necessario che il giudice valuti ogni e qualsiasi circostanza, in ipotesi idonea ad incidere sulla scelta sanzionatoria, quali lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale, elementi già evocati dinanzi al giudice di appello ai fini della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma, evidentemente, ritenuti di valenza tale da non sopravanzare quelli di segno opposto posti a fondamento della determinazione della pena base e valorizzati dal giudice del merito con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza ad effetto speciale della cd. dissociazione attuosa.
3. Con argomentazione parimenti ineccepibile la Corte di merito ha ritenuto che anche l'aumento di pena per i reati posti in continuazione doveva essere fissato in mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno dei reati richiamando, a tal fine, non solo la gravità e l'allarme sociale derivante dai reati contestati, cioè l'associazione di stampo camorristico con una condotta partecipativa protrattasi per un apprezzabile arco temporale e la vendita di sostanze stupefacente, praticata nell'interesse del clan di appartenenza, ma anche i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Deve, pertanto, escludersi che la Corte napoletana non abbia motivato sulla entità dell'aumento di pena per la continuazione ovvero che abbia apportato un aumento di pena sproporzionato rispetto alla pena determinata per il reato principale che, all'esito delle praticate diminuzioni di pena per le ritenute circostanze di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 e attenuanti generiche, era comunque attestata in quella di anni due di reclusione ed euro duemila di multa.
4. A quest'ultimo proposito rileva il Collegio che vanno svolte le seguenti precisazioni in punto di calcolo della pena, rettificando in tal guisa i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, in relazione al caso in cui concorrano, ai fini del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203. Tali rettificazioni, peraltro, non 3 incidono sulla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, non senza rilevare che nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è pertanto suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279) 4.1 Una risalente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella I. 12 luglio 1991 n. 203 (recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. (S.U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930). Dalla motivazione di tale sentenza si rileva che soltanto l'adozione di tale criterio consente di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato e, in altri termini, di impedire che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto.
4.2 A tale regola non si è attenuta la sentenza impugnata che, pur riconoscendo allo VI le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del reato di cui all'art. 629 cod. pen., individuato come reato più grave, sul quale procedere al calcolo della pena, ha invertito i fattori di calcolo, operando la diminuzione nella massima estensione prevista per la circostanza di cui all'art. 8 d.l. cit. prima del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti: tale procedimento peraltro, non ha inciso sul risultato finale. Ed invero, praticando la diminuzione di un terzo per le concesse circostanze attenuanti generiche sulla pena base indicata dalla Corte partenopea, si perviene alla pena di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa e, con la diminuente premiale nella massima estensione, alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 4 5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo all'attività svolta e in linea con le previsioni di cui al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di San Cipriano d'Aversa che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Così deciso il 13 aprile 2017 Il Consigliere relatore Presidente Giorgio Fidelbo Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA) 4 LUG 201 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piera Esposito N O 5