Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 29 legge 23 luglio 1991 n. 223, relativo agli anni da accordare come anzianità figurativa per il prepensionamento delle lavoratrici in esubero del settore siderurgico in crisi assicura - tenendo conto dell'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 64 del 1996 - alle lavoratrici il medesimo accredito contributivo decennale garantito ai lavoratori dello stesso settore, che costituisce anche il limite massimo del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Ugo BERNI CANANI Consigliere
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore in carica, prof. Ing. Giovanni Billia elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Andrea Barbuto, Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG GI, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- intimata -
avverso la sentenza n. 379/95 del Tribunale di Terni del 13 novembre 1995-12 marzo 1996, notificata il 27 marzo 1996; R.G. 1181/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 1999 del Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Carlo de Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 giugno 1995, l'INPS proponeva appello la sentenza del Pretore di Terni del 12 aprile 1995, che aveva riconosciuto il diritto di NA GI (prepensionata al 47^ anno di età, ai sensi della legge 223 del 1991), ad un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto (47 anni) e quella del compimento del 60^ anno di età, con la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale delle differenze di pensione già maturate con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Con sentenza 13 novembre 1995-12 marzo 1996, il Tribunale di Terni, in parziale riforma della decisione di primo grado (che aveva accolto integralmente la domanda della pensionata), limitava l'anzianità riconosciuta dal Pretore fino al raggiungimento di 2080 contributi settimanali, dichiarando che gli accessori del credito decorevvano dal 120^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Avverso tale decisione, con atto notificato in data 8 maggio 1995, propone ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo. La NA ha proposto controricorso fuori termine (22 luglio 1996). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge 223 del 1991, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Il ricorrente rileva che, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 1996, non è possibile attribuire ad una lavoratrice prepensionata un accreditamento contributivo superiore a quello massimo garantito ai lavoratori prepensionati di sesso maschile dello stesso settore (vale a dire dieci anni).
La censura è fondata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale già richiamata, ma essa non può portare ad una decisione difforme da quella adottata dal Tribunale, essendo invece sufficiente la correzione del principio di diritto enunciato nella sentenza impugnata (art.384 codice di procedura civile, secondo comma : Cass. 2799 del 10 marzo 1995). Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha anche osservato " l'appellata non può vedersi riconosciuta una pensione calcolata con più di 2080 contributi, che è il massimo conseguibile per legge" senza tuttavia specificare se l'anzianità contributiva da accreditare, in concreto, alla NA fosse pari o superiore ai dieci anni.
L'incertezza su tali dati di fatto, secondo l'istituto ricorrente, sarebbe di per sè sufficiente a far riconoscere un suo interesse ad impugnare, soprattutto perché dalla sentenza "sembrerebbe che, nella specie, sia stata riconosciuta una anzianità contributiva pari a tredici anni".
L'unico motivo di ricorso è - sotto tale profilo - infondato, quasi al limite dell'inammissibilità.
Al fine dell'ammissibilità, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali con la completa individuazione dei motivi del ricorso, che non possono essere formulati in termini dubitativi ed incerti.
Secondo la controricorrente, invece, proprio dal ricorso in appello proposto dallo stesso Istituto (a pagina 4), il problema proposto dallo stesso Istituto troverebbe già concreta soluzione nel limite posto dal Tribunale ("la domanda è comunque infondata laddove pretendendo una ulteriore anzianità (cinque anni pari a 260 contributi settimanali) e chiedendo di tenerla in considerazione ai fini del ricalcolo della pensione, non tiene conto che, così facendo, verrebbe ad ottenere una pensione calcolata con più di 2080 contributi settimanali che è il massimo conseguibile per legge (art.5 DPR 27 aprile 1968 n.488) essendo la pensione della stessa già liquidata con 1935 contributi settimanali (vedi documentazione allegata)".
Secondo la controricorrente, il Tribunale, con la propria statuizione, avrebbe in pratica riconosciuto solo una maggiore anzianità di 145 contributi (pari a poco meno di tre anni). Rileva il Collegio che di fronte alla - corretta - affermazione contenuta nella sentenza impugnata: quella secondo la quale "l'appellata non può vedersi riconosciuta una pensione calcolata con più di 2080 contributi, che è il massimo conseguibile per legge" sarebbe stato onere dell'Istituto, se del caso, proporre una censura specifica, dimostrando che - in tal modo - l'assicurata avrebbe complessivamente beneficiato di una maggiore anzianità contributiva superiore al limite massimo consentito dalle disposizioni in vigore, nella interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (dieci anni). Poiché tale prova non è stata non solo offerta, ma neppure dedotta dall'Istituto ricorrente, e non è possibile in questa sede di legittimità ricorrere al contenuto di altri atti del processo, o a documenti neppure richiamati dalle parti, il ricorso deve essere rigettato
Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, poiché l'intimata non ha svolto difese in questa sede ed il controricorso risulta notificato fuori termine (art. 370 codice di procedura civile).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1999