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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 100 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rappta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dagli Avvti Davide Salvatore Cuomo e Veruska Pupillo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità Parte_1
del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale la ricorrente aveva CP_1
chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di AS s.r.l. dal 5.9.2005 sino al 31.12.2012.
La ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 31.12.2012 per la ditta Di AS
Trasporti srl e di non avere percepito gli stipendi dei mesi da ottobre a dicembre 2012
oltre il TFR.
Lamentava pertanto di essere rimasta creditrice del complessivo importo di € 3887,01 a titolo di retribuzioni arretrate e dell'ulteriore importo lordo di € 10469,90 a titolo di
TFR.
Illustrava inoltre che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta
Ditra Group S.r.l, presso cui la ricorrente era stata effettivamente assunta in data 1
gennaio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di AS
s.r.l.
Eccepiva la ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità, atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della Ditra Group s.r.l.,
non risultava più alle dipendenze della Trasporti di AS;
eccepiva che la costituzione del diritto di usufrutto sul ramo di azienda della Trasporti Di AS s.r.l.
a favore della Ditra Group S.r.L., si verificava successivamente all'instaurazione del
Pagina 2 secondo rapporto;
che anche in caso di una cessione di azienda, quanto al tfr maturato sino alla data del trasferimento, la presunta cessionaria può ritenersi obbligata soltanto per il vincolo di solidarietà; sosteneva la ricorrente che una eventuale sostanziale continuità del rapporto lavorativo, non può comunque essere invocata dall' nei CP_1
confronti del lavoratore che reclami il pagamento del TFR in discorso e ciò in quanto
“l'istituto previdenziale subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente,
previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato”;
che nel caso in oggetto, l'insinuazione del credito della ricorrente era divenuta esecutiva e pertanto una volta che i crediti del lavoratore siano stati definitivamente ammessi al passivo all' è preclusa la contestazione di tale accertamento. CP_1
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato CP_1
pari ad € 10469,90 oltre interessi e rivalutazione, ed € 3887,01 per le ultime 3 mensilità
di stipendio. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la CP_1
sostanziale insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Preliminarmente
Si rigetta la richiesta di chiamata in giudizio di TR RO SR in quanto tardiva per un verso, ininfluente per altro verso, ai fini della decisione della causa
Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed in altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione CP_1
Pagina 3 del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di
Garanzia (mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente). In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da
CP_ e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già intercorrente tra la Sig.ra e la Trasporti Di AS Pt_1
s.r.l. (altresì detta Ditra s.r.l.) non abbia subito alcuna effettiva interruzione.
Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 31 dicembre 2012; 2) appena il giorno dopo la ricorrente veniva assunta dalla Ditra Group s.r.l., 3) le due citate società
presentano una denominazione simile, atteso che la prima è denominata Di.Tra. (Di
AS Trasporti) s.r.l. e la seconda Ditra Group s.r.l.; 4) l'attività svolta da entrambe le società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della Ditra Group s.r.l.
è detenuto per il 67% da (che di tale società è amministratore unico) e Controparte_2
per il 33% da 6) è stata, a sua volta, Persona_1 Persona_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Di.Tra.
Pagina 4 s.r.l.; 7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la
Di.Tra. s.r.l. ha costituito, in favore della Ditra Group s.r.l., un diritto di usufrutto su ramo di azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la Di.Tra. s.r.l. e la Ditra Group s.r.l. integrino un solo centro datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità
giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che,
ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al tempo stesso di altre società collegate
(ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati), potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06; 11107/06; 4418/97; 2008/96;
5011/92;12053/92). La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di
Pagina 5 soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività
esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c)
coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n.
4274/03.)
E dunque, considerato che il rapporto, già dal giorno successivo alla cessazione, è
proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia.
Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto
Stante l'esito e la complessità della lite e i precedenti di questo Tribunale, le spese legali possono essere compensate
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 4.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 100 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rappta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dagli Avvti Davide Salvatore Cuomo e Veruska Pupillo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità Parte_1
del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale la ricorrente aveva CP_1
chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di AS s.r.l. dal 5.9.2005 sino al 31.12.2012.
La ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 31.12.2012 per la ditta Di AS
Trasporti srl e di non avere percepito gli stipendi dei mesi da ottobre a dicembre 2012
oltre il TFR.
Lamentava pertanto di essere rimasta creditrice del complessivo importo di € 3887,01 a titolo di retribuzioni arretrate e dell'ulteriore importo lordo di € 10469,90 a titolo di
TFR.
Illustrava inoltre che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta
Ditra Group S.r.l, presso cui la ricorrente era stata effettivamente assunta in data 1
gennaio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di AS
s.r.l.
Eccepiva la ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità, atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della Ditra Group s.r.l.,
non risultava più alle dipendenze della Trasporti di AS;
eccepiva che la costituzione del diritto di usufrutto sul ramo di azienda della Trasporti Di AS s.r.l.
a favore della Ditra Group S.r.L., si verificava successivamente all'instaurazione del
Pagina 2 secondo rapporto;
che anche in caso di una cessione di azienda, quanto al tfr maturato sino alla data del trasferimento, la presunta cessionaria può ritenersi obbligata soltanto per il vincolo di solidarietà; sosteneva la ricorrente che una eventuale sostanziale continuità del rapporto lavorativo, non può comunque essere invocata dall' nei CP_1
confronti del lavoratore che reclami il pagamento del TFR in discorso e ciò in quanto
“l'istituto previdenziale subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente,
previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato”;
che nel caso in oggetto, l'insinuazione del credito della ricorrente era divenuta esecutiva e pertanto una volta che i crediti del lavoratore siano stati definitivamente ammessi al passivo all' è preclusa la contestazione di tale accertamento. CP_1
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato CP_1
pari ad € 10469,90 oltre interessi e rivalutazione, ed € 3887,01 per le ultime 3 mensilità
di stipendio. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la CP_1
sostanziale insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Preliminarmente
Si rigetta la richiesta di chiamata in giudizio di TR RO SR in quanto tardiva per un verso, ininfluente per altro verso, ai fini della decisione della causa
Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed in altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione CP_1
Pagina 3 del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di
Garanzia (mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente). In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da
CP_ e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già intercorrente tra la Sig.ra e la Trasporti Di AS Pt_1
s.r.l. (altresì detta Ditra s.r.l.) non abbia subito alcuna effettiva interruzione.
Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 31 dicembre 2012; 2) appena il giorno dopo la ricorrente veniva assunta dalla Ditra Group s.r.l., 3) le due citate società
presentano una denominazione simile, atteso che la prima è denominata Di.Tra. (Di
AS Trasporti) s.r.l. e la seconda Ditra Group s.r.l.; 4) l'attività svolta da entrambe le società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della Ditra Group s.r.l.
è detenuto per il 67% da (che di tale società è amministratore unico) e Controparte_2
per il 33% da 6) è stata, a sua volta, Persona_1 Persona_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Di.Tra.
Pagina 4 s.r.l.; 7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la
Di.Tra. s.r.l. ha costituito, in favore della Ditra Group s.r.l., un diritto di usufrutto su ramo di azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la Di.Tra. s.r.l. e la Ditra Group s.r.l. integrino un solo centro datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità
giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che,
ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al tempo stesso di altre società collegate
(ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati), potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06; 11107/06; 4418/97; 2008/96;
5011/92;12053/92). La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di
Pagina 5 soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività
esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c)
coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n.
4274/03.)
E dunque, considerato che il rapporto, già dal giorno successivo alla cessazione, è
proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia.
Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto
Stante l'esito e la complessità della lite e i precedenti di questo Tribunale, le spese legali possono essere compensate
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 4.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
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