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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11476/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa UR IA Cosmai Presidente rel. Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Genova cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]/9 con l'Avv. Marina Zacconi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , CP_1
Nato a Milano Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paula Barbara Pirovano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NO IG (AL) (anno 2015 atto n. 57 reg. di stato civile parte 1 serie S.) E trascritto nel registro dello Stato Civile con atto n.391 alla Parte 2 – Serie C2 – Volume R02 –anno 2015 - Comune di Milano In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. In relazione all'immobile sito in Rapallo Via Dei Pini n.8B/9, il sig. si impegna a CP_1 trasferire in esecuzione dei presenti accordi di separazione alla sig.ra la Parte_1 quale si impegna ad acquisire, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Rapallo, via Dei Pini 8, interno 9 - piano T-1 totale 48mq incluse aree scoperte e censito al NCEU del Comune di Rapallo (GE) al Foglio 32 part.506 sub 14 – rendita 479,01 – zona censuaria 1 – Cat A/3°, classe 4, consistenza 3,5 vani. A fronte di detto trasferimento la signora si impegna a versare al signor la somma di Euro 80.000,00= che la sig.ra Pt_1 CP_1 verserà al rogito. Il trasferimento a favore della sig.ra Parte_1 Parte_1
alla somma indicata, comprende anche tutti gli arredi ivi contenuti.
[...]
3. Le parti concordano che la stipula del rogito notarile dovrà avvenire entro 2 mesi dalla intervenuta omologa della separazione emessa dal Tribunale di Milano. Per tale compravendita, le parti si danno atto che, in funzione della separazione dei coniugi, il trasferimento dell'immobile verrà effettuato, usufruendo dei benefici fiscali con esenzione ex art. 19 della Legge 74/1987 (esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), come esteso dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 numero 154 ai procedimenti di separazione personale tra coniugi, ad eccezione degli oneri notarili che saranno a carico della sig.ra Parte_1
4. La sig.ra si impegna ad effettuare la voltura a suo nome di tutte le utenze Parte_1
(luce, gas, ecc) relative all'immobile di Rapallo, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma pari ad Euro CP_1 Parte_1
1.200,00 = entro il 3° giorno dall'udienza presidenziale a titolo di contributo alle spese legali.
6. I coniugi dichiarano di avere separatamente regolato ogni ulteriore questione di carattere economico e di essere autonomi e autosufficienti e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Novi Ligure (AL) in data 05/12/2015.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. UR IA Cosmai Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa UR IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG