Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11184/2023 R.G. promossa
DA
, nata il [...] in [...], , nata il Parte_1 Parte_2
27.11.1975 in Argentina, , nato il [...] in [...], Parte_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Di Lorenzo
-Ricorrenti-
CONTRO
in persona del pro tempore rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato a [...] il [...]. Persona_1
Al riguardo hanno esposto che emigrato in Argentina, è deceduto a Persona_1
Rosario (Argentina) in data 3.5.1956 senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che ha avuto un figlio, nato a [...], Argentina, il Persona_1 Persona_2
28.2.1927; che in data 25.4.1952 ha contratto matrimonio con Persona_2
e dalla loro unione è nata Controparte_3 Persona_3
[...]
[...] Persona_3
ha contratto matrimonio con e dalla loro unione sono
[...] Controparte_4
nate e;
che ha Parte_1 Parte_2 Parte_2
contratto matrimonio con e dalla loro unione è nato Controparte_5 [...]
che i ricorrenti hanno tentato di avviare l'iter amministrativo per il Parte_3
riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentavi.
I ricorrenti hanno offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Estratto dell'atto di nascita;
Persona_1
2)Certificato di morte di tradotto e legalizzato;
Persona_1
3)Certificato di mancata iscrizione ai registri elettorali di tradotto e Persona_1
legalizzato;
4) Certificato di nascita di tradotto e legalizzato;
Persona_2
5) Certificato di matrimonio di tradotto e legalizzato;
Persona_2
6) Certificato di morte tradotto e legalizzato;
Persona_2
7) Certificato di nascita di tradotto e legalizzato;
Persona_3
8) Certificato di matrimonio di tradotto e legalizzato;
Persona_3 Per_1
9) Certificato di morte tradotto e legalizzato;
Persona_3
10) Certificato di nascita di tradotto e legalizzato;
Parte_1
11) Certificato di nascita di tradotto e legalizzato;
Parte_2
12) Certificato di matrimonio di tradotto e legalizzato;
Parte_2
13) Certificato di nascita di tradotto e legalizzato;
Parte_3
14) Copie immagini dello schermo attestanti impossibilità di date per appuntamento presso il;
Parte_4
15) Modulo per richiesta appuntamento a nome di e Parte_2 [...]
Parte_3
16) Fotocopia documenti di identità dei ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio in data 05.06.2024, senza contestare Controparte_1
nel merito la domanda, chiedendo di dichiararla inammissibile per difetto di legittimazione passiva. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo Controparte_1
certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio “Prenot@mi”, sul sito del Consolato Generale d'Italia
Rosario (Argentina) e di non esservi riusciti per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili. Lo stato di paralisi di dette procedure è del resto ammesso dallo stesso nella comparsa di costituzione, Controparte_1
laddove si afferma che e Consolati italiani all'estero sono impossibilitati ad CP_6
esitare tempestivamente l'enorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis, che l'eccezionalità della situazione ha determinato presso i
“una situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di Parte_5
cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992” e che le rappresentanze consolari convocano in media 6000 persone all'anno.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito, la domanda risulta fondata sulla scorta della documentazione in atti, tradotta e apostillata. È, infatti, stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione di , che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza Persona_1
negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né
è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano nato a Persona_1
CA (RG) il 02.05.1899, non ha mai perso la cittadinanza italiana e che, pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai propri discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile;
tuttavia, la trasmissione alle figlie di
[...]
nata a [...] in data [...] e al figlio di Persona_3 Parte_2
nata il [...] in [...], si ritiene intervenuta con la nascita degli stessi
[...]
e, pertanto, dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana. Tale circostanza rileva perché nessun ostacolo possa opporsi, neppure ratione temporis, al mantenimento o alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, sulla base della legge vigente, sino agli odierni ricorrenti.
Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (sentenza n. 30 del 1983).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora, “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Ad ogni modo, nel caso in esame si ritiene che la trasmissione sia intervenuta indipendentemente dalla citata giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero. Ed infatti, le figlie di sono nate in Persona_3 Per_1
Argentina dopo l'entrata in vigore della Costituzione ( nata il Parte_1
19.8.1977 e nata il [...] in [...]), mentre il Parte_2
matrimonio della stessa è stato celebrato in data 28.12.1973, pertanto, il momento in cui si è perfezionata la trasmissione della cittadinanza è intervenuto in un momento successivo all'entrata in vigore del Costituzione italiana e Persona_3
non ha mai perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio;
alla luce degli stessi principi, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Parte_2 [...]
nato il [...] in [...] Parte_3
Infine, si riporta di seguito la linea di discendenza dall'avo italiano, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate, è stata così ricostruita:
a) , nato a [...] il [...], emigrato in Argentina e deceduto Persona_1
a Rosario in data 3.5.1956, senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
b) ha avuto un figlio nato a [...], Argentina, il Persona_1 Persona_2
28.2.1927;
c) In data 25.4.1952 ha contratto matrimonio con Persona_2 Controparte_3
e dalla loro unione è nata nata a [...]
[...] Persona_3
in data 25.1.1953;
d) In data 28.12.1973 ha contratto matrimonio con Persona_3
e dalla loro unione sono nate e Controparte_4 Parte_1 [...]
; Parte_2
E) ha contratto matrimonio con e dalla Parte_2 Controparte_5
loro unione è nato . Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.
Ne consegue che dev'essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_1
argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11184/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nata il [...] in Parte_1
Argentina, nata il [...] in [...], Parte_2 Parte_3
nato il [...] in [...], sono cittadini italiani.
[...]
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 20/01/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri