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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine successivo di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29040/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Valdinievole n. 11 in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29,
Resistente
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, iscritto a ruolo il 26.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 35040/2023 per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge
222/1984 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , CP_2
contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accoglimento delle proprie contestazioni ed argomentazioni.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha riscontrato la sussistenza, a far data Persona_2
dal novembre 2024, dei requisiti e delle condizioni del diritto all'assegno d'invalidità ex art.1 legge n.222/1984, rilevando che le multimorbilità in diagnosi determinano una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa del soggetto periziato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità
dell'80%). Il Consulente ha inoltre precisato che le infermità in diagnosi, se pur consentono il prosieguo dell'attività, dovranno comunque prevedere prescrizioni/limitazioni da parte del Medico Competente della dell'Azienda c/o la quale il ricorrente è occupato.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con decorrenza differita al novembre 2024.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 29040/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario Parte_1
di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 a far data dal novembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine successivo di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29040/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Valdinievole n. 11 in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29,
Resistente
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, iscritto a ruolo il 26.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 35040/2023 per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge
222/1984 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , CP_2
contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accoglimento delle proprie contestazioni ed argomentazioni.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha riscontrato la sussistenza, a far data Persona_2
dal novembre 2024, dei requisiti e delle condizioni del diritto all'assegno d'invalidità ex art.1 legge n.222/1984, rilevando che le multimorbilità in diagnosi determinano una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa del soggetto periziato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (invalidità
dell'80%). Il Consulente ha inoltre precisato che le infermità in diagnosi, se pur consentono il prosieguo dell'attività, dovranno comunque prevedere prescrizioni/limitazioni da parte del Medico Competente della dell'Azienda c/o la quale il ricorrente è occupato.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con decorrenza differita al novembre 2024.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 29040/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario Parte_1
di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 a far data dal novembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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