Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22641/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BOLGIANI GIULIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 43
e
(c.f. , con l'avv. BOLGIANI GIULIA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 43
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 4.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1.) pronunciare e dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e con Pt_1 Pt_2 comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione del provvedimento di separazione ed ogni ulteriore incombenza del caso.
2.) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
3.) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre in Prevalle (BS) alla Via San
Francesco 9, presso la casa coniugale che il sig. ha lasciato in accordo con la moglie. Pt_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
4.) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro che attualmente esegue in tre turni Pt_2
lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori almeno un giorno alla settimana.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli alternativamente un fine settimana dal venerdì alla sera alla domenica sera.
La madre accompagnerà i figli dal padre e andrà a riprenderli.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli eventuali impegni e volontà dei figli stessi.
5.) Ogni genitore trascorrerà durante le vacanze estive, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con i figli concordando il periodo con l'altro con un preavviso di almeno venti / trenta giorni prima. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza.
6.) I figli minori e trascorreranno con i genitori uguali periodi di tempo sia durante Per_1 Per_2
le vacanze natalizie che Pasquali, alternandosi ogni anno dal giorno 23 dicembre al giorno 01 gennaio, nonché il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
7.) Il sig. verserà entro il giorno venti di ogni mese alla Sig.ra la somma globale di Pt_2 Pt_1
€ 300,00 quale contributo ordinario al mantenimento dei figli finchè gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
l'importo suddetto verrà rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati elaborato dall' ISTAT, su base nazionale,
a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso;
8.) Il Sig. si farà carico del 50% di tutte le spese straordinarie, purchè preventivamente Pt_2
concordate con la sig.ra Pt_1
9.) Il Sig. espressamente rinuncia al contributo previsto dall'Inps per il mantenimento dei figli Pt_2
minori e conseguentemente lascia tale importo alla Sig.ra Pt_1
10.) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
11.) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di concorso nel mantenimento essendo autosufficienti economicamente.
12.) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale. 13.) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche per l'espatrio.
14.) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 25.11.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile in Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 25.11.2017, dalla cui unione erano nati i figli il 29.4.2018 e il 30.7.2020, esponevano che Persona_3 Persona_4
la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I, n. 21;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti