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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5104/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - D. P. di Salerno per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TF901M6006092025 anno d'imposta 2017, notificato in data 24.07.2025, con il quale si accerta un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, addizionali e contributi previdenziali, e si irrogano le relative sanzioni.
Premetteva il ricorrente che, esercente l'attività di “Agenti e broker delle assicurazioni” (codice attività 67201), per l'anno d'imposta 2017 ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi, presentandola oltre il termine di 90 giorni ma entro il termine di cui all'art. 43 Dpr n. 600/73; che in data 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente uno schema d'atto (n. TF9Q1M600609/2025), con il quale, sulla base delle certificazioni uniche trasmesse da vari sostituti d'imposta, veniva ricostruito un ammontare di ricavi pari ad € 69.227,00. In data 13.06.2025, il contribuente, per il tramite del proprio consulente, faceva pervenire le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito al suddetto schema d'atto, ex art.
6-bis comma 3 L.
212/2000, chiedendone l'annullamento previa revisione fornendo documentazione a sostegno delle proprie ragioni, tra cui l'indicazione di specifici costi, oneri sostenuti, e oneri deducibili;
che successivamente,
l'Agenzia delle Entrate, in data 24.07.2025, notificava il gravato avviso di accertamento n.
TF901M6006092025, con il quale, accogliendo parzialmente le doglianze del contribuente, escludeva dal reddito d'impresa l'importo di € 37.662,78 qualificabile come indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, ma confermava per il resto la pretesa, accertando un reddito d'impresa di € 31.564,00. Su tale reddito venivano liquidate maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) per complessivi
€ 5.304,00, maggiori contributi previdenziali per € 7.462,00 e sanzioni per € 6.364,80, oltre interessi;
che, in particolare, l'Ufficio rigettava le seguenti eccezioni del contribuente:
1. l'erroneo computo dei ricavi erogati dal sostituto Nominativo_1 D.A.C. (p.iva P.IVA_1) accertati in € 18.220,00 a fronte di € 16.119,04 risultanti dalla Certificazione Unica dallo stesso inviata: CU 2018 identificativo n. 12161351286 - 0000024 del 30/7/2018; 2. il mancato riconoscimento di costi forfettari inerenti all'attività, tra cui quelli derivanti da un contratto di locazione regolarmente registrato per € 22.800,00 annui;
3. il mancato riconoscimento di oneri deducibili, con specifico riferimento all'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato;
4. il mancato scomputo di un credito IRPEF preesistente di € 2.546,00, relativo all'annualità precedente;
tanto premesso, sollevava le seguenti doglianze:
IN VIA PREGIUDIZIALE E ASSORBENTE:
1) SULLA NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELL'ATTO PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO E DEL TERMINE DILATORIO (ART.
6-BIS, 7-BIS, 7-TER L. 212/2000) E PER VIOLAZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA (ART. 7, CO.
5-BIS, D.LGS. 546/92): l'avviso di accertamento impugnato è affetto da un vizio procedurale insanabile che ne determina l'invalidità, per violazione delle norme che disciplinano il contraddittorio preventivo obbligatorio, informato ed effettivo – ex art.
6-bis comma1 introdotto nel corpo dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). L'art.
6-bis della L. 212/2000, applicabile a tutti gli atti di accertamento emessi dal 18 gennaio 2024, impone all'Amministrazione Finanziaria, pena l'invalidità dell'atto, di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente. La procedura è chiaramente disciplinata: l'Ufficio notifica uno schema di atto, concedendo al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le proprie osservazioni. Il comma 3 del medesimo articolo 6-bis stabilisce, in modo inequivocabile, che “L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di cui al comma 2”. Nel caso di specie, tale fondamentale garanzia procedimentale è stata palesemente violata. Come risulta dalla stessa narrativa dell'atto impugnato, il contribuente ha presentato le proprie osservazioni allo schema di atto in data 13 giugno 2025. L'avviso di accertamento, invece, è stato notificato in data 24 luglio 2025. Tra la presentazione delle memorie defensive/controdeduzioni e la notifica dell'atto impositivo sono trascorsi appena 41 giorni, un lasso di tempo nettamente inferiore al termine minimo e inderogabile di 60 giorni imposto dalla legge. L'Ufficio ha quindi agito in aperta violazione del termine dilatorio previsto dall'art.
6-bis, comma 3, L. 212/2000. Tale violazione non costituisce una mera irregolarità, ma determina l'annullabilità e finanche la nullità dell'atto, rilevabile altresì d'ufficio, come espressamente sancito dagli artt.
7-bis e 7-ter della medesima Legge n. 212/2000, che comminano l'invalidità per gli atti emessi in violazione delle disposizioni dello Statuto, tra cui, in primis, quelle sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente;
- 2) SULLA VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA E SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 2697 C.
C., ART. 7 L. 212/2000): l'avviso di accertamento impugnato viola le regole fondamentali in materia di riparto dell'onere della prova nel processo tributario. L'Ufficio, infatti, si è limitato ad affermare una maggiore pretesa, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare l'infondatezza della stessa, senza aver prima assolto al proprio onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito erariale. Tale modus operandi è stato censurato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che: [...] è l'Amministrazione finanziaria ad essere onerata di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva nei confronti della parte privata, innanzitutto riversando gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e, eventualmente, deducendone di nuovi nei limiti del principio di consequenzialità in rapporto agli avversi motivi di ricorso. Nel caso di specie, tale violazione è palese con riferimento alla contestazione sui ricavi derivanti dal rapporto con Nominativo_1 ( p.iva P.IVA_1) . A fronte di una Certificazione Unica che attesta provvigioni per € 16.119,04, l'Ufficio ha accertato un maggior importo di € 18.220,00, motivando tale ripresa con un laconico rinvio a quanto “già ben spiegato nello schema d'atto” e al “confronto delle fatture e del registro Iva esibito”. Tale motivazione è meramente apparente e non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 della
L. 212/2000. L'atto impositivo deve contenere l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, per consentire al contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Un mero rinvio ad un atto precedente, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito e gli elementi probatori a sostegno, non è sufficiente, soprattutto quando il dato contestato (la CU) è di fonte terza e formalmente valido;
- 3) IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 BIS - LEGGE N. 212/2000, SI CHIEDE DISPORSI L'ANNULLAMENTO
DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI PLURIME NORME DI LEGGE (ART. 42 - D.P.R. N. 600/73
ED ART. 24, CO. 3, 4 E 4 BIS - D.LGS. N. 82/2005), DIFETTANDO, LO STESSO, DI VALIDA
SOTTOSCRIZIONE NEI TERMINI CHE SEGUONO: Ancora in via preliminare la ricorrente chiedeva disporsi l'annullamento dell'opposto provvedimento siccome inficiato da materiale o, comunque, sostanziale assenza della firma, la cui presenza nell'atto impositivo è prescritta, a pena di annullabilità, dall'art. 42 - D.P.R. n.
600/73, a mente del quale: «l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio
o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Segnatamente, in calce all'impugnato atto è data rinvenirsi la mera dicitura “Il Capo team'' Nominativo_3 firmato digitalmente su delega della Direttrice provinciale ''Nominativo_2”, sicché si contesta la mancata apposizione tanto della firma autografa quanto di quella digitale da generarsi secondo le modalità indicate dall'art. 24, co. 3, 4 e 4 bis -
D.Lgs. n. 82/2005. In ogni caso, espressamente qui si mette in discussione che l'impiegato indicato quale presunto sottoscrittore appartenga alla “terza area funzionale” da almeno un quinquennio (come prescritto dall'art. 4 bis - D.L. n. 78/2015) e che questi sia stato debitamente autorizzato dal Direttore provinciale in forza di formale e motivato atto di delega recante un ben delineato termine di validità e il perimetro quantitativo in termini di “maggiori imposte accertabili” in ossequio alle granitiche istruzioni rese dalla giurisprudenza di legittimità;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: - 4) SULLA ERRONEA QUALIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
E SULLA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEI COSTI
(ART. 39 E 41 D.P.R. 600/73, ART. 53 COST.). CARENZA DI MOTIVAZIONE: l'atto impugnato presenta un'insanabile contraddizione nella sua stessa qualificazione giuridica. Nelle motivazioni, l'Ufficio definisce la propria attività come un “accertamento analitico o analiticoinduttivo”, per poi negare il riconoscimento dei costi in via forfettaria sulla base del fatto che tale riconoscimento sarebbe previsto solo in caso di
“accertamento induttivo 'puro' ex art.39, comma 2, del DPR n.600 del 1973”. Tuttavia, nelle conclusioni dell'atto, l'Ufficio fonda l'accertamento proprio sull'art. 39, comma 2, oltre che sugli artt. 41 e 41-bis del D. P.R. 600/73 (cfr. Atto impugnato pag. 3). Tale contraddizione non è meramente formale, ma sostanziale, e vizia l'intero impianto motivazionale dell'atto. La pretesa di tassare i ricavi lordi come se fossero reddito netto costituisce una palese violazione dell'art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione in base alla effettiva capacità contributiva. È principio pacifico che il reddito d'impresa è dato dalla differenza tra ricavi e costi inerenti. L'Amministrazione Finanziaria non può limitarsi a ricostruire i componenti positivi del reddito, ignorando totalmente quelli negativi. La stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'Ufficio accertatore debba tenere conto dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la carenza di motivazione dell'atto. L'arbitrarietà del comportamento dell'Ufficio è resa ancor più manifesta dal fatto che il contribuente, in sede di presentazione delle controdeduzioni al fine di instaurare il contraddittorio preventivo, aveva fornito elementi specifici per la determinazione di almeno una macroscopica componente di costo. Nelle proprie osservazioni allo schema d'atto (pag. 5 di 8), il Sig. Ricorrente_1 ha infatti evidenziato l'esistenza di un contratto di locazione registrato (modello RLI, codice 7202, n. 9283 del 27.10.2005 cfr. Estratto alleg. n. 4 ) per un canone annuo di € 22.800,00. Si fa notare che il codice di registrazione 7202 è utilizzato per contratti che possono includere immobili a uso diverso dall'abitativo, come quelli strumentali all'esercizio di un'attività commerciale. Nonostante la puntuale indicazione di questo onere documentato, l'Ufficio lo ha completamente ignorato nell'atto definitivo, trincerandosi dietro un aprioristico e immotivato diniego al riconoscimento di qualsiasi costo;
- 5) SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 D.P.R. 917/86. ILLEGITTIMO MANCATO
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI: l'Ufficio ha negato al contribuente il riconoscimento degli oneri deducibili, con particolare riferimento all'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge a seguito di separazione legale. La motivazione del diniego è pretestuosa e giuridicamente errata. L'Agenzia sostiene che “non si capisce bene a quali oneri si riferisce il contribuente”, per poi ammettere di aver compreso perfettamente la richiesta, citando l'esempio dell'assegno di mantenimento e gli estremi del provvedimento giudiziario (sentenza R.G. 4526/2011 e decreto di omologa della separazione dell'08.04.2008 cfr. Alleg. n.
5). L'ulteriore argomentazione, secondo la quale tale onere non sarebbe stato indicato in dichiarazioni precedenti o successive, è del tutto irrilevante ai fini della spettanza della deduzione per l'anno 2017;
- 6) SULL'ERRONEO CALCOLO DELL'IMPOSTA IRPEF E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 12 E 22 D.P.R. 917/86 E DELLA L. 233/1990. MANCATO SCOMPUTO DEL
CREDITO E DUPLICAZIONE DELLA PRETESA: anche a voler ammettere, per ipotesi, la correttezza del reddito accertato, la liquidazione delle imposte e dei contributi operata dall'Ufficio è palesemente errata e gravemente pregiudizievole per il contribuente, per un triplice ordine di ragioni:
6.1 In primo luogo, l'Ufficio ha determinato l'IRPEF lorda omettendo completamente di applicare le detrazioni d'imposta previste dalla legge. L'articolo 12 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) disciplina le "Detrazioni per carichi di famiglia", stabilendo che dall'imposta lorda si detraggono specifici importi per il coniuge, i figli e altri familiari a carico. L'Ufficio, procedendo meccanicamente al calcolo dell'imposta sul reddito accertato, ha ignorato questa fase fondamentale della liquidazione, non curandosi di verificare la situazione familiare del contribuente né di applicare le detrazioni spettanti. Tale omissione comporta un'indebita maggiorazione dell'imposta netta richiesta al contribuente e costituisce una chiara violazione della norma citata;
6.2 In secondo luogo, l'Ufficio ha commesso un ulteriore e grave errore di liquidazione, omettendo di scomputare dall'imposta dovuta un credito IRPEF di € 2.546,00, maturato dal contribuente nell'annualità precedente e che avrebbe dovuto trovare collocazione al rigo RN36 della dichiarazione (cfr. Alleg. n. 6 estratto dichiarativo Quadro RN 2016);
6.3 In terzo luogo, e con ancora maggiore gravità, l'Ufficio ha errato il calcolo dei contributi previdenziali
INPS accertando contribute dovuti per € 7.462,00, generando una illegittima duplicazione della pretesa;
- 7) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR
REI, DI CULPABILITÀ E DI OGGETTIVA INCERTEZZA (ART. 3, 5 E 6, D.LGS. 472/1997; ART. 1 D.LGS.
471/1997): l'illegittimità della pretesa tributaria, per tutti i motivi sopra esposti, determina in via consequenziale e diretta l'illegittimità delle sanzioni irrogate, pari a € 6.364,80. Essendo accessorie a un tributo non dovuto,
o dovuto in misura inferiore, esse devono essere integralmente annullate o rideterminate. In ogni caso, anche qualora si ritenesse dovuta una sanzione, l'importo irrogato è illegittimo in quanto calcolato sulla base di una normativa superata e più sfavorevole, in palese violazione del principio del *favor rei* sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997. Tale principio impone l'applicazione della legge successiva più mite, anche per violazioni commesse in precedenza, purché l'atto sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Salerno, con memoria in cui controdeduceva alle censure di controparte. Con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, osservava come la parte contesta all'Ufficio di aver notificato l'avviso di accertamento prima del trascorrere dei 60 giorni tra la data di presentazione delle osservazioni di parte e la data di notifica. L'osservazione di parte è infondata in quanto l'art. 6 bis, c. 33 della L. 212/2000 stabilisce che “l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantire la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali contraddeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti dal fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo”, ossia il termine di 60 giorni deve essere inteso che lo schema di atto deve essere inviato almeno 60 giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento non che tra la data di presentazione delle osservazioni e la data di notifica dell'atto deve esserci più di 60 giorni. Con riferimento, poi, al terzo motivo, relativo alla questione della sottoscrizione dell'atto, rilevava che, invero, a norma dell'art. 42, 1° comma “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”; il successivo 3° comma dispone che “L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione
…”. Ma la lettura completa dell'art. 42 dimostra come la nullità dell'atto sia prevista solo in ipotesi di omessa sottoscrizione. Ma non è questo il caso in discussione. L'atto impugnato è sottoscritto dal Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale, e il principio di tassatività delle nullità esclude l'equiparazione della sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal Direttore alla mancanza di sottoscrizione. Premessa la non contestata, né contestabile, provenienza dell'atto, certamente riferibile all'Amministrazione (soggetto delegato è sempre un addetto all'ufficio), la questione si può porre in termini di esigenza, eventualmente avvertita dal contribuente, di avere conferma del conferimento della delega (più correttamente autorizzazione) alla sottoscrizione e, dunque, del legittimo esercizio della funzione amministrativa nelle sue manifestazioni esterne. Esigenza che può essere soddisfatta con la produzione in giudizio della prova dei poteri rappresentativi conferiti dal Direttore titolare".
All'udienza del 19.01.2026 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso che, quanto al primo motivo di ricorso, cui parte ricorrente assegna valore preliminare e dirimente, ai fini dell'accoglimento del gravame, fanno premio, in senso contrario, le argomentazioni difensive espresse dall'Agenzia delle Entrate nella propria memoria di costituzione, che s'abbiano qui per integralmente richiamate, la Corte ritiene, invece, d'assegnare valore decisivo, ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, con valore assorbente delle ulteriori censure, sollevate da parte ricorrente, alla censura espressa nel terzo motivo di doglianza, come sopra riportato.
Per Cassazione civile, sez. trib., 18/07/2025, n. 20093: "La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio)".
Le conseguenze della mancata produzione in giudizio dell'ordine di servizio, idoneo a dimostrare anche ex post la verifica del potere, in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto gravato, sono compiutamente espresse, nell'ulteriore massima che segue: "L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato e l'Amministrazione deve dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, allegando quest'ultima all'avviso di accertamento notificato" (Corte Giustizia Trib. II grado Roma Lazio sez. X, 18/03/2025, n. 1781).
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che, "in calce all'impugnato atto, è dato rinvenirsi la mera dicitura
“Il Capo team'' Nominativo_4 firmato digitalmente su delega della Direttrice provinciale Nominativo_2 ", ed ha contestato che detto funzionario "sia stato debitamente autorizzato dal Direttore provinciale in forza di formale e motivato atto di delega, recante un ben delineato termine di validità".
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate ha replicato, a tale riguardo, che "l'atto impugnato è sottoscritto dal
Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale", e, inoltre, che "la questione si può porre in termini di esigenza, eventualmente avvertita dal contribuente, di avere conferma del conferimento della delega (più correttamente autorizzazione) alla sottoscrizione e, dunque, del legittimo esercizio della funzione amministrativa nelle sue manifestazioni esterne", esigenza "che può essere soddisfatta con la produzione in giudizio della prova dei poteri rappresentativi, conferiti dal Direttore titolare".
Sta di fatto, però, che non risulta affatto che, come pure asserito da parte resistente, l'atto impugnato sia " sottoscritto dal Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale", laddove, come correttamente evidenziato in ricorso, le firme presenti, in calce all'avviso d'accertamento oggetto di gravame, sono le seguenti: "IL CAPO TEAM
Nominativo_4 - Firmato digitalmente - la quale "Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2".
Comunque, anche a voler ritenere che l'indicazione del funzionario direttivo Nominativo_3, nella citata memoria difensiva, sia stato il frutto di un mero errore materiale, da parte dell'Ufficio, tuttavia è nella dimostrazione dell'esistenza del potere di delega, in capo alla effettiva firmataria dell'atto, vale a dire il Capo Team Nominativo_4, che l'Agenzia si palesa del tutto deficitaria.
Ciò, sotto due differenti, ma convergenti profili: 1) la stessa Agenzia ha depositato in giudizio il
"PROVVEDIMENTO N. 1/2023 - DELEGHE DI FIRMA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE - Aggiornamento al 01/04/2025", cui è allegata la "TABELLA A - Allegata all'Atto di delega del 01/04/2025 - DELEGHE DI
FIRMA PER GLI ATTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'UFFICIO CONTROLLI - Identificazione della tipologia dell'atto, dei criteri e limiti e dei delegati", nella quale - precisamente nella sezione relativa a: "Avvisi di accertamento e rettifica (...)" non è presente il nominativo della firmataria dell'atto gravato, ma soltanto l'indicazione, tra le altre posizioni organizzative legittimanti alla firma (su delega), quelle del "Capo Team
Area IM" e dei "Capi Team Area PFLAENC"; 2) soprattutto, e in maniera dirimente, nel predetto
"PROVVEDIMENTO N. 1/2023 - DELEGHE DI FIRMA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE - Aggiornamento al 01/04/2025", a firma della DIRETTRICE PROVINCIALE Nominativo_2, si specifica chiaramente che sono confermate "le deleghe di firma conferite al Direttore Provinciale Vicario, alle/ai
Dirigenti, alle Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità, alle Posizioni Organizzative e agli Incarichi di responsabilità e al personale delegato, per gli atti emessi nell'ambito della Direzione Provinciale di Salerno, con i criteri e i limiti di cui alle Tabelle allegate al Provvedimento n.1/2023 e ss.mm.ii., fino al 31 maggio 2025".
Ne discende che - ammesso e non concesso che l'indicazione della sola posizione organizzativa ("Capo
Team"), delegata alla firma di un avviso d'accertamento, nel citato provvedimento n. 1/2023 - aggiornato all'1.04.2025, come integrato dalla Tabella A allegata, sia, in tesi, sufficiente a fondare la prova in giudizio del legittimo esercizio del potere di firma, promanante dal delegante (e che non occorra, cioè, anche l'indicazione nominativa del funzionario delegato, vale a dire. nella specie, il Capo Team Nominativo_4)
- in ogni caso, rileva la Corte che la limitazione temporale dell'atto in questione, inequivocabilmente ricavabile dal suo tenore letterale, fino al 31 maggio 2025, esclude che lo stesso possa valere a dimostrare l'esistenza di un valido potere di firma dell'avviso d'accertamento gravato, notificato in data 24.07.2025 ed emesso - come deve senz'altro desumersi dalla scanzione temporale di cui infra - in data successiva alla trasmissione, in data 13/06/2025, da parte del ricorrente, delle proprie osservazioni allo schema d'atto, da parte dell'Ufficio
(a sua volta previamente notificatogli il 15/04/2025).
Ne discende, inequivocabilmente, che l'Ufficio non ha assolto - come pure, secondo la giurisprudenza citata supra, avrebbe dovuto fare - all'onere di provare in giudizio l'esistenza - al momento dell'emanazione dell'atto gravato - di una valida delega di firma al funzionario, sottoscrittore in concreto del medesimo atto.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, per tale assorbente motivo.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA PARTE RESISTENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN
COMPLESSIVI EURO 3.000,00 OLTRE ACCESSORI E AL RIMBORSO DEL CUT, SPESE DA
DISTRARSI.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
SEVERINI PAOLO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5104/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M6006092025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente agiva contro l'Agenzia delle Entrate - D. P. di Salerno per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TF901M6006092025 anno d'imposta 2017, notificato in data 24.07.2025, con il quale si accerta un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, addizionali e contributi previdenziali, e si irrogano le relative sanzioni.
Premetteva il ricorrente che, esercente l'attività di “Agenti e broker delle assicurazioni” (codice attività 67201), per l'anno d'imposta 2017 ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi, presentandola oltre il termine di 90 giorni ma entro il termine di cui all'art. 43 Dpr n. 600/73; che in data 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente uno schema d'atto (n. TF9Q1M600609/2025), con il quale, sulla base delle certificazioni uniche trasmesse da vari sostituti d'imposta, veniva ricostruito un ammontare di ricavi pari ad € 69.227,00. In data 13.06.2025, il contribuente, per il tramite del proprio consulente, faceva pervenire le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito al suddetto schema d'atto, ex art.
6-bis comma 3 L.
212/2000, chiedendone l'annullamento previa revisione fornendo documentazione a sostegno delle proprie ragioni, tra cui l'indicazione di specifici costi, oneri sostenuti, e oneri deducibili;
che successivamente,
l'Agenzia delle Entrate, in data 24.07.2025, notificava il gravato avviso di accertamento n.
TF901M6006092025, con il quale, accogliendo parzialmente le doglianze del contribuente, escludeva dal reddito d'impresa l'importo di € 37.662,78 qualificabile come indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, ma confermava per il resto la pretesa, accertando un reddito d'impresa di € 31.564,00. Su tale reddito venivano liquidate maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) per complessivi
€ 5.304,00, maggiori contributi previdenziali per € 7.462,00 e sanzioni per € 6.364,80, oltre interessi;
che, in particolare, l'Ufficio rigettava le seguenti eccezioni del contribuente:
1. l'erroneo computo dei ricavi erogati dal sostituto Nominativo_1 D.A.C. (p.iva P.IVA_1) accertati in € 18.220,00 a fronte di € 16.119,04 risultanti dalla Certificazione Unica dallo stesso inviata: CU 2018 identificativo n. 12161351286 - 0000024 del 30/7/2018; 2. il mancato riconoscimento di costi forfettari inerenti all'attività, tra cui quelli derivanti da un contratto di locazione regolarmente registrato per € 22.800,00 annui;
3. il mancato riconoscimento di oneri deducibili, con specifico riferimento all'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato;
4. il mancato scomputo di un credito IRPEF preesistente di € 2.546,00, relativo all'annualità precedente;
tanto premesso, sollevava le seguenti doglianze:
IN VIA PREGIUDIZIALE E ASSORBENTE:
1) SULLA NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELL'ATTO PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO E DEL TERMINE DILATORIO (ART.
6-BIS, 7-BIS, 7-TER L. 212/2000) E PER VIOLAZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA (ART. 7, CO.
5-BIS, D.LGS. 546/92): l'avviso di accertamento impugnato è affetto da un vizio procedurale insanabile che ne determina l'invalidità, per violazione delle norme che disciplinano il contraddittorio preventivo obbligatorio, informato ed effettivo – ex art.
6-bis comma1 introdotto nel corpo dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). L'art.
6-bis della L. 212/2000, applicabile a tutti gli atti di accertamento emessi dal 18 gennaio 2024, impone all'Amministrazione Finanziaria, pena l'invalidità dell'atto, di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente. La procedura è chiaramente disciplinata: l'Ufficio notifica uno schema di atto, concedendo al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le proprie osservazioni. Il comma 3 del medesimo articolo 6-bis stabilisce, in modo inequivocabile, che “L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di cui al comma 2”. Nel caso di specie, tale fondamentale garanzia procedimentale è stata palesemente violata. Come risulta dalla stessa narrativa dell'atto impugnato, il contribuente ha presentato le proprie osservazioni allo schema di atto in data 13 giugno 2025. L'avviso di accertamento, invece, è stato notificato in data 24 luglio 2025. Tra la presentazione delle memorie defensive/controdeduzioni e la notifica dell'atto impositivo sono trascorsi appena 41 giorni, un lasso di tempo nettamente inferiore al termine minimo e inderogabile di 60 giorni imposto dalla legge. L'Ufficio ha quindi agito in aperta violazione del termine dilatorio previsto dall'art.
6-bis, comma 3, L. 212/2000. Tale violazione non costituisce una mera irregolarità, ma determina l'annullabilità e finanche la nullità dell'atto, rilevabile altresì d'ufficio, come espressamente sancito dagli artt.
7-bis e 7-ter della medesima Legge n. 212/2000, che comminano l'invalidità per gli atti emessi in violazione delle disposizioni dello Statuto, tra cui, in primis, quelle sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente;
- 2) SULLA VIOLAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA E SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 2697 C.
C., ART. 7 L. 212/2000): l'avviso di accertamento impugnato viola le regole fondamentali in materia di riparto dell'onere della prova nel processo tributario. L'Ufficio, infatti, si è limitato ad affermare una maggiore pretesa, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare l'infondatezza della stessa, senza aver prima assolto al proprio onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito erariale. Tale modus operandi è stato censurato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che: [...] è l'Amministrazione finanziaria ad essere onerata di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva nei confronti della parte privata, innanzitutto riversando gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e, eventualmente, deducendone di nuovi nei limiti del principio di consequenzialità in rapporto agli avversi motivi di ricorso. Nel caso di specie, tale violazione è palese con riferimento alla contestazione sui ricavi derivanti dal rapporto con Nominativo_1 ( p.iva P.IVA_1) . A fronte di una Certificazione Unica che attesta provvigioni per € 16.119,04, l'Ufficio ha accertato un maggior importo di € 18.220,00, motivando tale ripresa con un laconico rinvio a quanto “già ben spiegato nello schema d'atto” e al “confronto delle fatture e del registro Iva esibito”. Tale motivazione è meramente apparente e non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 della
L. 212/2000. L'atto impositivo deve contenere l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, per consentire al contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Un mero rinvio ad un atto precedente, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito e gli elementi probatori a sostegno, non è sufficiente, soprattutto quando il dato contestato (la CU) è di fonte terza e formalmente valido;
- 3) IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 BIS - LEGGE N. 212/2000, SI CHIEDE DISPORSI L'ANNULLAMENTO
DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI PLURIME NORME DI LEGGE (ART. 42 - D.P.R. N. 600/73
ED ART. 24, CO. 3, 4 E 4 BIS - D.LGS. N. 82/2005), DIFETTANDO, LO STESSO, DI VALIDA
SOTTOSCRIZIONE NEI TERMINI CHE SEGUONO: Ancora in via preliminare la ricorrente chiedeva disporsi l'annullamento dell'opposto provvedimento siccome inficiato da materiale o, comunque, sostanziale assenza della firma, la cui presenza nell'atto impositivo è prescritta, a pena di annullabilità, dall'art. 42 - D.P.R. n.
600/73, a mente del quale: «l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio
o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Segnatamente, in calce all'impugnato atto è data rinvenirsi la mera dicitura “Il Capo team'' Nominativo_3 firmato digitalmente su delega della Direttrice provinciale ''Nominativo_2”, sicché si contesta la mancata apposizione tanto della firma autografa quanto di quella digitale da generarsi secondo le modalità indicate dall'art. 24, co. 3, 4 e 4 bis -
D.Lgs. n. 82/2005. In ogni caso, espressamente qui si mette in discussione che l'impiegato indicato quale presunto sottoscrittore appartenga alla “terza area funzionale” da almeno un quinquennio (come prescritto dall'art. 4 bis - D.L. n. 78/2015) e che questi sia stato debitamente autorizzato dal Direttore provinciale in forza di formale e motivato atto di delega recante un ben delineato termine di validità e il perimetro quantitativo in termini di “maggiori imposte accertabili” in ossequio alle granitiche istruzioni rese dalla giurisprudenza di legittimità;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: - 4) SULLA ERRONEA QUALIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
E SULLA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEI COSTI
(ART. 39 E 41 D.P.R. 600/73, ART. 53 COST.). CARENZA DI MOTIVAZIONE: l'atto impugnato presenta un'insanabile contraddizione nella sua stessa qualificazione giuridica. Nelle motivazioni, l'Ufficio definisce la propria attività come un “accertamento analitico o analiticoinduttivo”, per poi negare il riconoscimento dei costi in via forfettaria sulla base del fatto che tale riconoscimento sarebbe previsto solo in caso di
“accertamento induttivo 'puro' ex art.39, comma 2, del DPR n.600 del 1973”. Tuttavia, nelle conclusioni dell'atto, l'Ufficio fonda l'accertamento proprio sull'art. 39, comma 2, oltre che sugli artt. 41 e 41-bis del D. P.R. 600/73 (cfr. Atto impugnato pag. 3). Tale contraddizione non è meramente formale, ma sostanziale, e vizia l'intero impianto motivazionale dell'atto. La pretesa di tassare i ricavi lordi come se fossero reddito netto costituisce una palese violazione dell'art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione in base alla effettiva capacità contributiva. È principio pacifico che il reddito d'impresa è dato dalla differenza tra ricavi e costi inerenti. L'Amministrazione Finanziaria non può limitarsi a ricostruire i componenti positivi del reddito, ignorando totalmente quelli negativi. La stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'Ufficio accertatore debba tenere conto dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la carenza di motivazione dell'atto. L'arbitrarietà del comportamento dell'Ufficio è resa ancor più manifesta dal fatto che il contribuente, in sede di presentazione delle controdeduzioni al fine di instaurare il contraddittorio preventivo, aveva fornito elementi specifici per la determinazione di almeno una macroscopica componente di costo. Nelle proprie osservazioni allo schema d'atto (pag. 5 di 8), il Sig. Ricorrente_1 ha infatti evidenziato l'esistenza di un contratto di locazione registrato (modello RLI, codice 7202, n. 9283 del 27.10.2005 cfr. Estratto alleg. n. 4 ) per un canone annuo di € 22.800,00. Si fa notare che il codice di registrazione 7202 è utilizzato per contratti che possono includere immobili a uso diverso dall'abitativo, come quelli strumentali all'esercizio di un'attività commerciale. Nonostante la puntuale indicazione di questo onere documentato, l'Ufficio lo ha completamente ignorato nell'atto definitivo, trincerandosi dietro un aprioristico e immotivato diniego al riconoscimento di qualsiasi costo;
- 5) SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 D.P.R. 917/86. ILLEGITTIMO MANCATO
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI: l'Ufficio ha negato al contribuente il riconoscimento degli oneri deducibili, con particolare riferimento all'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge a seguito di separazione legale. La motivazione del diniego è pretestuosa e giuridicamente errata. L'Agenzia sostiene che “non si capisce bene a quali oneri si riferisce il contribuente”, per poi ammettere di aver compreso perfettamente la richiesta, citando l'esempio dell'assegno di mantenimento e gli estremi del provvedimento giudiziario (sentenza R.G. 4526/2011 e decreto di omologa della separazione dell'08.04.2008 cfr. Alleg. n.
5). L'ulteriore argomentazione, secondo la quale tale onere non sarebbe stato indicato in dichiarazioni precedenti o successive, è del tutto irrilevante ai fini della spettanza della deduzione per l'anno 2017;
- 6) SULL'ERRONEO CALCOLO DELL'IMPOSTA IRPEF E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 12 E 22 D.P.R. 917/86 E DELLA L. 233/1990. MANCATO SCOMPUTO DEL
CREDITO E DUPLICAZIONE DELLA PRETESA: anche a voler ammettere, per ipotesi, la correttezza del reddito accertato, la liquidazione delle imposte e dei contributi operata dall'Ufficio è palesemente errata e gravemente pregiudizievole per il contribuente, per un triplice ordine di ragioni:
6.1 In primo luogo, l'Ufficio ha determinato l'IRPEF lorda omettendo completamente di applicare le detrazioni d'imposta previste dalla legge. L'articolo 12 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) disciplina le "Detrazioni per carichi di famiglia", stabilendo che dall'imposta lorda si detraggono specifici importi per il coniuge, i figli e altri familiari a carico. L'Ufficio, procedendo meccanicamente al calcolo dell'imposta sul reddito accertato, ha ignorato questa fase fondamentale della liquidazione, non curandosi di verificare la situazione familiare del contribuente né di applicare le detrazioni spettanti. Tale omissione comporta un'indebita maggiorazione dell'imposta netta richiesta al contribuente e costituisce una chiara violazione della norma citata;
6.2 In secondo luogo, l'Ufficio ha commesso un ulteriore e grave errore di liquidazione, omettendo di scomputare dall'imposta dovuta un credito IRPEF di € 2.546,00, maturato dal contribuente nell'annualità precedente e che avrebbe dovuto trovare collocazione al rigo RN36 della dichiarazione (cfr. Alleg. n. 6 estratto dichiarativo Quadro RN 2016);
6.3 In terzo luogo, e con ancora maggiore gravità, l'Ufficio ha errato il calcolo dei contributi previdenziali
INPS accertando contribute dovuti per € 7.462,00, generando una illegittima duplicazione della pretesa;
- 7) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR
REI, DI CULPABILITÀ E DI OGGETTIVA INCERTEZZA (ART. 3, 5 E 6, D.LGS. 472/1997; ART. 1 D.LGS.
471/1997): l'illegittimità della pretesa tributaria, per tutti i motivi sopra esposti, determina in via consequenziale e diretta l'illegittimità delle sanzioni irrogate, pari a € 6.364,80. Essendo accessorie a un tributo non dovuto,
o dovuto in misura inferiore, esse devono essere integralmente annullate o rideterminate. In ogni caso, anche qualora si ritenesse dovuta una sanzione, l'importo irrogato è illegittimo in quanto calcolato sulla base di una normativa superata e più sfavorevole, in palese violazione del principio del *favor rei* sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997. Tale principio impone l'applicazione della legge successiva più mite, anche per violazioni commesse in precedenza, purché l'atto sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Salerno, con memoria in cui controdeduceva alle censure di controparte. Con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, osservava come la parte contesta all'Ufficio di aver notificato l'avviso di accertamento prima del trascorrere dei 60 giorni tra la data di presentazione delle osservazioni di parte e la data di notifica. L'osservazione di parte è infondata in quanto l'art. 6 bis, c. 33 della L. 212/2000 stabilisce che “l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantire la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali contraddeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti dal fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo”, ossia il termine di 60 giorni deve essere inteso che lo schema di atto deve essere inviato almeno 60 giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento non che tra la data di presentazione delle osservazioni e la data di notifica dell'atto deve esserci più di 60 giorni. Con riferimento, poi, al terzo motivo, relativo alla questione della sottoscrizione dell'atto, rilevava che, invero, a norma dell'art. 42, 1° comma “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”; il successivo 3° comma dispone che “L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione
…”. Ma la lettura completa dell'art. 42 dimostra come la nullità dell'atto sia prevista solo in ipotesi di omessa sottoscrizione. Ma non è questo il caso in discussione. L'atto impugnato è sottoscritto dal Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale, e il principio di tassatività delle nullità esclude l'equiparazione della sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal Direttore alla mancanza di sottoscrizione. Premessa la non contestata, né contestabile, provenienza dell'atto, certamente riferibile all'Amministrazione (soggetto delegato è sempre un addetto all'ufficio), la questione si può porre in termini di esigenza, eventualmente avvertita dal contribuente, di avere conferma del conferimento della delega (più correttamente autorizzazione) alla sottoscrizione e, dunque, del legittimo esercizio della funzione amministrativa nelle sue manifestazioni esterne. Esigenza che può essere soddisfatta con la produzione in giudizio della prova dei poteri rappresentativi conferiti dal Direttore titolare".
All'udienza del 19.01.2026 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso che, quanto al primo motivo di ricorso, cui parte ricorrente assegna valore preliminare e dirimente, ai fini dell'accoglimento del gravame, fanno premio, in senso contrario, le argomentazioni difensive espresse dall'Agenzia delle Entrate nella propria memoria di costituzione, che s'abbiano qui per integralmente richiamate, la Corte ritiene, invece, d'assegnare valore decisivo, ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, con valore assorbente delle ulteriori censure, sollevate da parte ricorrente, alla censura espressa nel terzo motivo di doglianza, come sopra riportato.
Per Cassazione civile, sez. trib., 18/07/2025, n. 20093: "La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio)".
Le conseguenze della mancata produzione in giudizio dell'ordine di servizio, idoneo a dimostrare anche ex post la verifica del potere, in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto gravato, sono compiutamente espresse, nell'ulteriore massima che segue: "L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato e l'Amministrazione deve dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, allegando quest'ultima all'avviso di accertamento notificato" (Corte Giustizia Trib. II grado Roma Lazio sez. X, 18/03/2025, n. 1781).
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che, "in calce all'impugnato atto, è dato rinvenirsi la mera dicitura
“Il Capo team'' Nominativo_4 firmato digitalmente su delega della Direttrice provinciale Nominativo_2 ", ed ha contestato che detto funzionario "sia stato debitamente autorizzato dal Direttore provinciale in forza di formale e motivato atto di delega, recante un ben delineato termine di validità".
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate ha replicato, a tale riguardo, che "l'atto impugnato è sottoscritto dal
Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale", e, inoltre, che "la questione si può porre in termini di esigenza, eventualmente avvertita dal contribuente, di avere conferma del conferimento della delega (più correttamente autorizzazione) alla sottoscrizione e, dunque, del legittimo esercizio della funzione amministrativa nelle sue manifestazioni esterne", esigenza "che può essere soddisfatta con la produzione in giudizio della prova dei poteri rappresentativi, conferiti dal Direttore titolare".
Sta di fatto, però, che non risulta affatto che, come pure asserito da parte resistente, l'atto impugnato sia " sottoscritto dal Capo Area persone fisiche e lavoratori autonomi Nominativo_3, funzionario della carriera direttiva, delegato dal Direttore provinciale", laddove, come correttamente evidenziato in ricorso, le firme presenti, in calce all'avviso d'accertamento oggetto di gravame, sono le seguenti: "IL CAPO TEAM
Nominativo_4 - Firmato digitalmente - la quale "Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2".
Comunque, anche a voler ritenere che l'indicazione del funzionario direttivo Nominativo_3, nella citata memoria difensiva, sia stato il frutto di un mero errore materiale, da parte dell'Ufficio, tuttavia è nella dimostrazione dell'esistenza del potere di delega, in capo alla effettiva firmataria dell'atto, vale a dire il Capo Team Nominativo_4, che l'Agenzia si palesa del tutto deficitaria.
Ciò, sotto due differenti, ma convergenti profili: 1) la stessa Agenzia ha depositato in giudizio il
"PROVVEDIMENTO N. 1/2023 - DELEGHE DI FIRMA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE - Aggiornamento al 01/04/2025", cui è allegata la "TABELLA A - Allegata all'Atto di delega del 01/04/2025 - DELEGHE DI
FIRMA PER GLI ATTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'UFFICIO CONTROLLI - Identificazione della tipologia dell'atto, dei criteri e limiti e dei delegati", nella quale - precisamente nella sezione relativa a: "Avvisi di accertamento e rettifica (...)" non è presente il nominativo della firmataria dell'atto gravato, ma soltanto l'indicazione, tra le altre posizioni organizzative legittimanti alla firma (su delega), quelle del "Capo Team
Area IM" e dei "Capi Team Area PFLAENC"; 2) soprattutto, e in maniera dirimente, nel predetto
"PROVVEDIMENTO N. 1/2023 - DELEGHE DI FIRMA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE - Aggiornamento al 01/04/2025", a firma della DIRETTRICE PROVINCIALE Nominativo_2, si specifica chiaramente che sono confermate "le deleghe di firma conferite al Direttore Provinciale Vicario, alle/ai
Dirigenti, alle Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità, alle Posizioni Organizzative e agli Incarichi di responsabilità e al personale delegato, per gli atti emessi nell'ambito della Direzione Provinciale di Salerno, con i criteri e i limiti di cui alle Tabelle allegate al Provvedimento n.1/2023 e ss.mm.ii., fino al 31 maggio 2025".
Ne discende che - ammesso e non concesso che l'indicazione della sola posizione organizzativa ("Capo
Team"), delegata alla firma di un avviso d'accertamento, nel citato provvedimento n. 1/2023 - aggiornato all'1.04.2025, come integrato dalla Tabella A allegata, sia, in tesi, sufficiente a fondare la prova in giudizio del legittimo esercizio del potere di firma, promanante dal delegante (e che non occorra, cioè, anche l'indicazione nominativa del funzionario delegato, vale a dire. nella specie, il Capo Team Nominativo_4)
- in ogni caso, rileva la Corte che la limitazione temporale dell'atto in questione, inequivocabilmente ricavabile dal suo tenore letterale, fino al 31 maggio 2025, esclude che lo stesso possa valere a dimostrare l'esistenza di un valido potere di firma dell'avviso d'accertamento gravato, notificato in data 24.07.2025 ed emesso - come deve senz'altro desumersi dalla scanzione temporale di cui infra - in data successiva alla trasmissione, in data 13/06/2025, da parte del ricorrente, delle proprie osservazioni allo schema d'atto, da parte dell'Ufficio
(a sua volta previamente notificatogli il 15/04/2025).
Ne discende, inequivocabilmente, che l'Ufficio non ha assolto - come pure, secondo la giurisprudenza citata supra, avrebbe dovuto fare - all'onere di provare in giudizio l'esistenza - al momento dell'emanazione dell'atto gravato - di una valida delega di firma al funzionario, sottoscrittore in concreto del medesimo atto.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, per tale assorbente motivo.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA PARTE RESISTENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN
COMPLESSIVI EURO 3.000,00 OLTRE ACCESSORI E AL RIMBORSO DEL CUT, SPESE DA
DISTRARSI.