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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1498/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies, III co., c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Damiano Motta, giusta procura alle C.F._2 liti in atti, con studio legale sito in Siracusa, viale Tunisi n. 53, p.e.c.:
Email_1
ATTORI E CONVENUTI
IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Nicolò CP_1 C.F._3
MI e RO IA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Catania (Ct), Piazza Abramo Lincoln n. 19;
CONVENUTA ED ATTRICE
IN VIA RINCONVENZIONALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione iscritto ritualmente notificato in data 22.03.2022, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Siracusa, Parte_2 CP_1
al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
- Accertare e dichiarare che la signora vanta diritto di piena proprietà Parte_1 sul terreno censito al C.T. del Comune di Noto Foglio 335 particella 294;
- Accertare e dichiarare che il confine della particella 294 del foglio 335 del C.T. del
Comune di Noto coincide con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e, quindi, accertare e dichiarare che la stradella ricade nella particella 294;
- Accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
- Per l'effetto ordinare il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte.
In via gradata per la denegata ipotesi in cui il confine della particella 294 del foglio
335 del C.T. non dovesse coincidere, per qualunque fatto o motivo, con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e conseguentemente per il caso in cui
l'estensione della particella 113 arrivasse a comprendere la stradella di accesso alle particelle 294:
- accertare e dichiarare maturato, in favore degli attori, il diritto di usucapione della servitù pedonale e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a
, ed a favore delle particelle 296 e 294 sempre del foglio 335. CP_1
Per l'effetto ordinare alla parte convenuta la consegna delle chiavi di apertura del lucchetto apposto sulla sbarra in ferro che impedisce il passaggio per consentire
l'esercizio della servitù pedonale e carrabile.
In via ulteriormente gradata per la denegata ipotesi in cui il confine della particella
294 del foglio 335 del C.T. non dovesse coincidere, per qualunque fatto o motivo, con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e conseguentemente per il caso in cui
l'estensione della particella 113 arrivasse a comprendere la stradella di accesso alle particelle 294 - 296 e per il caso in cui non dovesse risultare provata la maturata usucapione sopra richiesta o per l'ipotesi in cui risultasse che il diritto di piena proprietà sulla stradella in contestazione appartenga per qualunque fatto o titolo alla controparte:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori alla costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a
o a carico di altra particella individuata in corso di causa ed a favore CP_1 delle particelle 296 e 294 sempre del foglio 335.
- Per l'effetto ordinare alla parte convenuta la consegna delle chiavi di apertura del lucchetto apposto sulla sbarra in ferro che impedisce il passaggio per consentire
l'esercizio della servitù pedonale e carrabile.
- In ogni caso, trattandosi di obbligazione infungibile, e per il caso di accoglimento della domanda principale e per il caso di accoglimento delle domande proposte in via gradata, stabilire una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento nella misura di euro 1.000,00 giornaliere o nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno prevedibile ed ogni altra circostanza utile. Il tutto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.” .
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che con atto notarile in data 20.05.2020 hanno acquistato i seguenti beni immobili: “stacco di terreno agricolo con entrostante fabbricato collabente pertinenziale, sito in Noto, Contrada San LO s.n. avente accesso dalla Strada Provinciale San
LO (S.P. 31) e stradella privata. Detto bene risulta censito al C.T. del Comune di Noto, al foglio
335, particelle 114 - 294 - 295 - 291; il fabbricato al C.F. del detto Comune al foglio 335, part. 297; corpo di fabbrica sito in Noto alla contrada San LO s.n., avente accesso dalla stradella privata.
Censito il detto compendio al foglio 335, particella 153, sub. sub da 1 a 77 e (…), particella 296;”
e che le citate particelle nn. 294 e 296 hanno accesso dalla strada privata menzionata nell'atto notarile di compravendita, come riportata nella mappa catastale, ovverosia da “stradella privata ricadente nella particella 294 del C.T. (…) graffata alla particella 153 del C.F. del Comune di Noto, foglio 335
(…)”. Pertanto, hanno evidenziato che la loro proprietà – particella n. 294 - è omnicomprensiva della stradella privata citata, come esistente fra i beni immobili delle parti in lite, e che l'esperimento del presente giudizio di regolamento di confini è risultato necessario a seguito della contestazione operata dalla parte convenuta, , circa la proprietà della citata stradella di passaggio;
in ogni caso, CP_1 ed in via subordinata, hanno evidenziato l'avvenuto acquisto del diritto di passaggio sulla citata stradella, pedonale e carrabile, per usucapione ultraventennale anche da parte dei propri danti causa, nonché la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di passaggio coattivo ex artt.
1051 e 1052 c.c..
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha contestato la domanda di parte CP_1 attrice chiedendone il rigetto, sia in fatto che in diritto, avanzando, altresì, domanda riconvenzionale;
più precisamente ha chiesto:
“Voglia l'adito G.U. del Tribunale Civile di Siracusa, contrariis reiectis, così decidere
e provvedere:
- rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare che la sig.ra vanta diritto di piena proprietà sul CP_1 terreno censito al C.T. del Comune di Noto Foglio 335 particella 113;
- accertare e dichiarare che la stradella per cui oggi è causa ricade integralmente nella particella 113;
- accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi in ditta alle odierne parti in causa;”
- in via gradata e riconvenzionale, per la denegata ipotesi in cui l'estensione della particella 113 non arrivasse a comprendere la stradella per cui oggi è causa, accertare
e dichiarare, in favore della convenuta:
a. l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà piena ed esclusiva della porzione immobiliare oggetto di causa
b. o, in via subordinata, l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della servitù pedonale e carrabile, a carico delle particelle 296 e 294 (in ditta agli attori) ed
a favore della particella 113 (in ditta alla sig.ra ), della porzione immobiliare CP_1 oggetto di causa;
- rigettare altresì l'ulteriore domanda degli attori avente ad oggetto l'accertamento del preteso diritto dei medesimi “alla costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale
e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a o a CP_1 carico di altra particella individuata in corso di causa ed a favore delle particelle 296
e 294 sempre del foglio 335”, per insussistenza dei relativi presupposti previsti ex lege”.
In via istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. ed ammessa la consulenza tecnica d'ufficio con la nomina del dott. sui quesiti come in atti, la causa, matura Persona_1 per la decisione, è stata rinviata per la discussione nonché successivamente trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies, III co., c.p.c., e decisa come di seguito.
********
Sulla questione insorta fra le parti - e più precisamente circa la proprietà e l'esatta ubicazione della stradella privata esistente fra le proprietà delle rispettive parti in causa e la sussistenza o meno sulla stessa di un diritto di passaggio a favore di una o di entrambe le parti in causa - , le parti hanno chiesto, fra l'altro, determinarsi l'esatto confine dei fondi (cfr. conclusioni concordi di parte convenuta ove viene affermato: “- accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi in ditta alle odierne parti in causa;
”) al fine di verificare se la stradella oggetto di lite ricadesse nell'una o nell'altra proprietà (rispettivamente nella particella 113 in testa alla parte convenuta o nella differente particella n. 294 in testa a parte attrice).
Dirimente, sul punto, risulta l'indagine affidata in via istruttoria al consulente tecnico d'ufficio dr.
al fine di far accertare lo stato dei luoghi e di determinare i confini esatti Persona_1 delle particelle nn. 113 e 294, rispettivamente di parte convenuta e attrice - avuto riguardo dei rispettivi titoli nonché delle mappe catastali, fogli di impianto et similia - nonché al fine di chiarire
“se la stradella di accesso ricada nella particella 113 e/o nella particella 294 o in altra particella ancora;” e “se l'eventuale sbarramento della stradella in contestazione ne determini l'interclusione” dei fondi censiti alle particelle 294 e 296.
Il tecnico d'ufficio nominato, dott. ha espletato il mandato conferitogli sui Per_1 Persona_1 quesiti posti dal giudice mediante deposito in atti di consulenza tecnica ed illustrativa;
il tutto a seguito dell'esperimento degli accertamenti tecnici del caso, dell'esame degli atti di causa e dei luoghi in cui sussiste la stradella privata oggetto di controversia.
Nell'esecuzione del mandato il consulente tecnico d'ufficio ha dapprima descritto lo stato dei luoghi accertando le proprietà delle parti in causa. Ed invero. Il C.T.U. ha accertato che i beni di proprietà di parte attrice – consistente in una ex distilleria, oggi condominio San LO della Croce sito in SP
31 in Noto (SR), - risultano registrati tutti al Foglio n. 335, in territorio di Noto (Sr), alle particelle nn. 297, 153 e 296 di cui al catasto fabbricati nonché alle particelle nn. 291, 295, 114 e 294, catasto terreni, come confinanti a sud con il fiume Tellaro, ad est con il demanio e la proprietà CP_2
o suoi aventi causa, a nord con particelle 145 e 154 del Demanio, nonché con le particelle n. 113 e n.
288 della parte convenuta, ad ovest con la Strada Provinciale 31; mentre i beni di parte convenuta risultano i terreni corrispondenti alle particelle n. 113 e n. 288 del medesimo Foglio n. 335 in territorio di Noto (SR), questi ultimi confinanti a sud con i fabbricati di parte attrice, particelle 153 e 296, ad est sia con la proprietà ex , part. 142, che con il fabbricato part. 274-276-275, a nord CP_2 con part. 21 ed altre, ed infine ad ovest con il Demanio part. 145 -154.
Lo stesso perito d'ufficio ha dato atto, anche mediante illustrazione grafica, dell'esatta ubicazione delle rispettive proprietà come sopra individuate e citate, nonché della sussistenza di una stradella idonea al passaggio, sia pedonale che carrabile, fra le proprietà delle parti in lite ovverosia fra il confine nord dell'attore e quello sud della parte convenuta (cfr. pagg. 4 e 5, relazione in atti).
Su questa ultima il dott. ha accertato che: Persona_1
“Tale stradella (…) inizia dalla Sp 31, attraversa in parte la 291 di proprietà attrice, quindi continua nella proprietà del demanio, part. 145, terzo non parte in causa, ed in questo confine tra la part. 145 e la part. 113 della convenuta che esiste una barra chiusa con catenaccio (…) che impedisce il passaggio nella restante stradella situata sia nella part. 113 della convenuta che in parte nella part. 294 dell'attore (…). La stradella dallo stato di fatto, oltre la barra è delimitata a sud dal prospetto nord del fabbricato part. 153 di parte attrice, mentre in quello nord della stradella vi è un vecchio muro di pietre a secco (…), oltre ad un ultraventennale filare di albero di olivo dentro la proprietà convenuta,(…)”. (cfr. foto 2 allegata, pag. 6 relazione).
Così stando le cose, il perito, dopo aver chiarito che l'attuale accesso alla proprietà di parte attrice avviene dalla pubblica via SP 31 dalla sola particella n. 291 e per l'accesso alle sole particelle attoree nn. 295 e 114, ha appurato che l'accesso nella restante particella n. 294, sia pedonale che carrabile, di parte attrice, risulterebbe garantito solo dalla stradella oggetto di lite, passaggio questo ultimo presumibilmente considerato già esistente dal C.T.U. tenuto conto della originaria destinazione del bene di parte attrice (già ex distilleria) per il transito dei relativi mezzi al fine di raggiungere la porzione di terreno di cui alla citata particella n. 294 di parte attrice. Circa l'ulteriore quesito posto dal giudice, come inerente l'accertamento dei confini delle particelle nn. 113 e 294 - tenuto conto dei “rispettivi titoli e, laddove essi non contengano indicazioni sufficientemente precise in merito, avuto riguardo alle mappe catastali, fogli di impianto et similia”
-, al fine di verificare se la stradella oggetto di lite ricadesse nell'una o nell'altra proprietà
(rispettivamente nella particella 113 in testa alla parte convenuta o nella differente particella n. 294 in testa a parte attrice), il perito nominato ha accertato che:
“la stradella in esame ha l'ingresso dalla strada provinciale 31, quindi attraversa la part. 291 di esclusiva proprietà attrice, successivamente la stradella è nella particella
145 del demanio, fino a giungere alla sbarra di chiusura, situata al confine tra la part.
113 del convenuto e la part. 145 del demanio. Dopo questa sbarra la stradella come già descritto segue il muro in pietra situato a nord della stradella che è il confine rilevato dal convenuto, mentre a differenza di quanto riportato nell'atto di comparsa la stradella in esame non è all'interno della proprietà convenuta, ma è solo su una superficie complessiva della stradella di circa mq.240, individuata con il numero 1 nella successiva immagine, mentre la restante parte 2 della stradella è nella proprietà attore per circa mq. 170 su una superficie complessiva della zona 1 e 2 di mq. 410.”
(cfr. illustrazione fotografica pag. 9 relazione).
Pertanto il C.T.U. ha così concluso:
“la stradella è sia nella proprietà di parte convenuta part. 113 che di proprietà dell'attore part. 294, questo risulta sia dallo stato dei luoghi che tramite rilievo oppure visionando semplicemente la mappa catastale con i luoghi, dato che esiste una certa superficie (part. 294) davanti al fabbricato di parte attrice nel lato nord, ma è destinata al servizio del passaggio di mezzi meccanici o altro di ambedue le parti, in quanto sui luoghi non esiste nessun confine fisico che delimita tale confine”.
Inoltre, sempre in conclusione e per completezza di dato rispetto all'indagine affidatagli, lo stesso perito ha affermato che: “La part. 294 è interclusa sotto l'aspetto carrabile” in considerazione dell'esclusione del passaggio dalla stradella situata fra le particelle nn. 113 e 294, così residuando solo un passaggio di tipo pedonale mediante la particella n. 114 di parte attrice e per tramite della particella n. 291.
Le conclusioni del consulente d'ufficio nominato sopra riportate, come relative all'accertamento delle proprietà delle parti, allo stato dei luoghi, dei confini della stradella oggetto di lite e dell'interclusione della particella n. 294 di parte attrice, sono da condividere in quanto scevre da vizi logici o di calcolo;
inoltre, perché fondate sul fatto che il bene immobile di parte attrice “era una ex distilleria, per come risulta dagli atti di causa, per cui l'ingresso carrabile situato nella 294, quasi vicino alla 286 della convenuta permetteva il passaggio di automezzi, in caso contrario tale parte di fabbricato 153 situato ad est non poteva essere utilizzato dal dante causa dell'attuale attore” (cfr. illustrazione grafica a pag. 7, perizia in atti).
Il tutto come rimarcato dal C.T.U. nelle conclusioni con preciso riferimento all'accesso carrabile alla particella 294 di parte attrice (“Tuttavia, è da notare che una volta il bene attore aveva un passaggio carrabile nella strada in esame, in quanto esisteva una attività industriale, in caso contrario tale attività non poteva esserci” cfr. conclusioni a pag. 13 relazione).
Così stando le cose, entrambe le domande di parte attrice e di parte convenuta-attrice in via riconvenzionale, circa l'accertamento della proprietà esclusiva della citata stradella di accesso per cui
è causa, risultano infondate;
ciò in quanto la stradella privata oggetto di controversia risulta in comproprietà fra le parti in lite, ricadendo la stessa in parte nella proprietà di parte convenuta part. 113 ed in parte nella proprietà dell'attore part. 294, per l'accesso alle rispettive particelle citate come affermato dal consulente d'ufficio nominato.
Per tali motivi le spese di lite, come le spese di C.T.U. già poste a carico di parte attrice, seguono la compensazione fra le parti.
Infine, considerato l'esito del giudizio circa la domanda principale di accertamento del confine della stradella oggetto di lite – come appurata risultante in comproprietà fra le parti in lite per l'accesso anche alla particella n. 294 -, risultano del tutto assorbite tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti in via subordinata, considerando anche l'irrilevanza e l'inidoneità dei mezzi di prova forniti dalle parti a sostegno delle proprie ragioni.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1498/2022:
- Rigetta entrambe le domande spiegate in via principale dalle parti in lite e, per l'effetto,
- Accerta che la stradella privata oggetto di causa, posta fra le proprietà delle parti in lite, ricade in comproprietà fra le stesse parti, ovverosia in parte nella particella n. 113 di parte convenuta, CP_1
, ed in parte nella particella n. 294 di parte attrice, con conseguente diritto di
[...] Parte_1 entambe le parti in lite-comprorietarie, al passaggio per il raggiuntimento dei propri fondi;
- Compensa interamente sia le spese di lite che le spese di C.T.U. fra le parti in lite;
- Assorbita o disattesa ogni altra domanda fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Siracusa, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies, III co., c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Damiano Motta, giusta procura alle C.F._2 liti in atti, con studio legale sito in Siracusa, viale Tunisi n. 53, p.e.c.:
Email_1
ATTORI E CONVENUTI
IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Nicolò CP_1 C.F._3
MI e RO IA, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Catania (Ct), Piazza Abramo Lincoln n. 19;
CONVENUTA ED ATTRICE
IN VIA RINCONVENZIONALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione iscritto ritualmente notificato in data 22.03.2022, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Siracusa, Parte_2 CP_1
al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
- Accertare e dichiarare che la signora vanta diritto di piena proprietà Parte_1 sul terreno censito al C.T. del Comune di Noto Foglio 335 particella 294;
- Accertare e dichiarare che il confine della particella 294 del foglio 335 del C.T. del
Comune di Noto coincide con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e, quindi, accertare e dichiarare che la stradella ricade nella particella 294;
- Accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
- Per l'effetto ordinare il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte.
In via gradata per la denegata ipotesi in cui il confine della particella 294 del foglio
335 del C.T. non dovesse coincidere, per qualunque fatto o motivo, con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e conseguentemente per il caso in cui
l'estensione della particella 113 arrivasse a comprendere la stradella di accesso alle particelle 294:
- accertare e dichiarare maturato, in favore degli attori, il diritto di usucapione della servitù pedonale e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a
, ed a favore delle particelle 296 e 294 sempre del foglio 335. CP_1
Per l'effetto ordinare alla parte convenuta la consegna delle chiavi di apertura del lucchetto apposto sulla sbarra in ferro che impedisce il passaggio per consentire
l'esercizio della servitù pedonale e carrabile.
In via ulteriormente gradata per la denegata ipotesi in cui il confine della particella
294 del foglio 335 del C.T. non dovesse coincidere, per qualunque fatto o motivo, con il confine delineato dalle mappe catastali in atto e conseguentemente per il caso in cui
l'estensione della particella 113 arrivasse a comprendere la stradella di accesso alle particelle 294 - 296 e per il caso in cui non dovesse risultare provata la maturata usucapione sopra richiesta o per l'ipotesi in cui risultasse che il diritto di piena proprietà sulla stradella in contestazione appartenga per qualunque fatto o titolo alla controparte:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori alla costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a
o a carico di altra particella individuata in corso di causa ed a favore CP_1 delle particelle 296 e 294 sempre del foglio 335.
- Per l'effetto ordinare alla parte convenuta la consegna delle chiavi di apertura del lucchetto apposto sulla sbarra in ferro che impedisce il passaggio per consentire
l'esercizio della servitù pedonale e carrabile.
- In ogni caso, trattandosi di obbligazione infungibile, e per il caso di accoglimento della domanda principale e per il caso di accoglimento delle domande proposte in via gradata, stabilire una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento nella misura di euro 1.000,00 giornaliere o nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno prevedibile ed ogni altra circostanza utile. Il tutto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.” .
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che con atto notarile in data 20.05.2020 hanno acquistato i seguenti beni immobili: “stacco di terreno agricolo con entrostante fabbricato collabente pertinenziale, sito in Noto, Contrada San LO s.n. avente accesso dalla Strada Provinciale San
LO (S.P. 31) e stradella privata. Detto bene risulta censito al C.T. del Comune di Noto, al foglio
335, particelle 114 - 294 - 295 - 291; il fabbricato al C.F. del detto Comune al foglio 335, part. 297; corpo di fabbrica sito in Noto alla contrada San LO s.n., avente accesso dalla stradella privata.
Censito il detto compendio al foglio 335, particella 153, sub. sub da 1 a 77 e (…), particella 296;”
e che le citate particelle nn. 294 e 296 hanno accesso dalla strada privata menzionata nell'atto notarile di compravendita, come riportata nella mappa catastale, ovverosia da “stradella privata ricadente nella particella 294 del C.T. (…) graffata alla particella 153 del C.F. del Comune di Noto, foglio 335
(…)”. Pertanto, hanno evidenziato che la loro proprietà – particella n. 294 - è omnicomprensiva della stradella privata citata, come esistente fra i beni immobili delle parti in lite, e che l'esperimento del presente giudizio di regolamento di confini è risultato necessario a seguito della contestazione operata dalla parte convenuta, , circa la proprietà della citata stradella di passaggio;
in ogni caso, CP_1 ed in via subordinata, hanno evidenziato l'avvenuto acquisto del diritto di passaggio sulla citata stradella, pedonale e carrabile, per usucapione ultraventennale anche da parte dei propri danti causa, nonché la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di passaggio coattivo ex artt.
1051 e 1052 c.c..
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha contestato la domanda di parte CP_1 attrice chiedendone il rigetto, sia in fatto che in diritto, avanzando, altresì, domanda riconvenzionale;
più precisamente ha chiesto:
“Voglia l'adito G.U. del Tribunale Civile di Siracusa, contrariis reiectis, così decidere
e provvedere:
- rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare che la sig.ra vanta diritto di piena proprietà sul CP_1 terreno censito al C.T. del Comune di Noto Foglio 335 particella 113;
- accertare e dichiarare che la stradella per cui oggi è causa ricade integralmente nella particella 113;
- accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi in ditta alle odierne parti in causa;”
- in via gradata e riconvenzionale, per la denegata ipotesi in cui l'estensione della particella 113 non arrivasse a comprendere la stradella per cui oggi è causa, accertare
e dichiarare, in favore della convenuta:
a. l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà piena ed esclusiva della porzione immobiliare oggetto di causa
b. o, in via subordinata, l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della servitù pedonale e carrabile, a carico delle particelle 296 e 294 (in ditta agli attori) ed
a favore della particella 113 (in ditta alla sig.ra ), della porzione immobiliare CP_1 oggetto di causa;
- rigettare altresì l'ulteriore domanda degli attori avente ad oggetto l'accertamento del preteso diritto dei medesimi “alla costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale
e carrabile a carico della particella 113 del foglio 335 in ditta a o a CP_1 carico di altra particella individuata in corso di causa ed a favore delle particelle 296
e 294 sempre del foglio 335”, per insussistenza dei relativi presupposti previsti ex lege”.
In via istruttoria, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. ed ammessa la consulenza tecnica d'ufficio con la nomina del dott. sui quesiti come in atti, la causa, matura Persona_1 per la decisione, è stata rinviata per la discussione nonché successivamente trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies, III co., c.p.c., e decisa come di seguito.
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Sulla questione insorta fra le parti - e più precisamente circa la proprietà e l'esatta ubicazione della stradella privata esistente fra le proprietà delle rispettive parti in causa e la sussistenza o meno sulla stessa di un diritto di passaggio a favore di una o di entrambe le parti in causa - , le parti hanno chiesto, fra l'altro, determinarsi l'esatto confine dei fondi (cfr. conclusioni concordi di parte convenuta ove viene affermato: “- accertare e dichiarare, comunque, l'esatto confine dei fondi in ditta alle odierne parti in causa;
”) al fine di verificare se la stradella oggetto di lite ricadesse nell'una o nell'altra proprietà (rispettivamente nella particella 113 in testa alla parte convenuta o nella differente particella n. 294 in testa a parte attrice).
Dirimente, sul punto, risulta l'indagine affidata in via istruttoria al consulente tecnico d'ufficio dr.
al fine di far accertare lo stato dei luoghi e di determinare i confini esatti Persona_1 delle particelle nn. 113 e 294, rispettivamente di parte convenuta e attrice - avuto riguardo dei rispettivi titoli nonché delle mappe catastali, fogli di impianto et similia - nonché al fine di chiarire
“se la stradella di accesso ricada nella particella 113 e/o nella particella 294 o in altra particella ancora;” e “se l'eventuale sbarramento della stradella in contestazione ne determini l'interclusione” dei fondi censiti alle particelle 294 e 296.
Il tecnico d'ufficio nominato, dott. ha espletato il mandato conferitogli sui Per_1 Persona_1 quesiti posti dal giudice mediante deposito in atti di consulenza tecnica ed illustrativa;
il tutto a seguito dell'esperimento degli accertamenti tecnici del caso, dell'esame degli atti di causa e dei luoghi in cui sussiste la stradella privata oggetto di controversia.
Nell'esecuzione del mandato il consulente tecnico d'ufficio ha dapprima descritto lo stato dei luoghi accertando le proprietà delle parti in causa. Ed invero. Il C.T.U. ha accertato che i beni di proprietà di parte attrice – consistente in una ex distilleria, oggi condominio San LO della Croce sito in SP
31 in Noto (SR), - risultano registrati tutti al Foglio n. 335, in territorio di Noto (Sr), alle particelle nn. 297, 153 e 296 di cui al catasto fabbricati nonché alle particelle nn. 291, 295, 114 e 294, catasto terreni, come confinanti a sud con il fiume Tellaro, ad est con il demanio e la proprietà CP_2
o suoi aventi causa, a nord con particelle 145 e 154 del Demanio, nonché con le particelle n. 113 e n.
288 della parte convenuta, ad ovest con la Strada Provinciale 31; mentre i beni di parte convenuta risultano i terreni corrispondenti alle particelle n. 113 e n. 288 del medesimo Foglio n. 335 in territorio di Noto (SR), questi ultimi confinanti a sud con i fabbricati di parte attrice, particelle 153 e 296, ad est sia con la proprietà ex , part. 142, che con il fabbricato part. 274-276-275, a nord CP_2 con part. 21 ed altre, ed infine ad ovest con il Demanio part. 145 -154.
Lo stesso perito d'ufficio ha dato atto, anche mediante illustrazione grafica, dell'esatta ubicazione delle rispettive proprietà come sopra individuate e citate, nonché della sussistenza di una stradella idonea al passaggio, sia pedonale che carrabile, fra le proprietà delle parti in lite ovverosia fra il confine nord dell'attore e quello sud della parte convenuta (cfr. pagg. 4 e 5, relazione in atti).
Su questa ultima il dott. ha accertato che: Persona_1
“Tale stradella (…) inizia dalla Sp 31, attraversa in parte la 291 di proprietà attrice, quindi continua nella proprietà del demanio, part. 145, terzo non parte in causa, ed in questo confine tra la part. 145 e la part. 113 della convenuta che esiste una barra chiusa con catenaccio (…) che impedisce il passaggio nella restante stradella situata sia nella part. 113 della convenuta che in parte nella part. 294 dell'attore (…). La stradella dallo stato di fatto, oltre la barra è delimitata a sud dal prospetto nord del fabbricato part. 153 di parte attrice, mentre in quello nord della stradella vi è un vecchio muro di pietre a secco (…), oltre ad un ultraventennale filare di albero di olivo dentro la proprietà convenuta,(…)”. (cfr. foto 2 allegata, pag. 6 relazione).
Così stando le cose, il perito, dopo aver chiarito che l'attuale accesso alla proprietà di parte attrice avviene dalla pubblica via SP 31 dalla sola particella n. 291 e per l'accesso alle sole particelle attoree nn. 295 e 114, ha appurato che l'accesso nella restante particella n. 294, sia pedonale che carrabile, di parte attrice, risulterebbe garantito solo dalla stradella oggetto di lite, passaggio questo ultimo presumibilmente considerato già esistente dal C.T.U. tenuto conto della originaria destinazione del bene di parte attrice (già ex distilleria) per il transito dei relativi mezzi al fine di raggiungere la porzione di terreno di cui alla citata particella n. 294 di parte attrice. Circa l'ulteriore quesito posto dal giudice, come inerente l'accertamento dei confini delle particelle nn. 113 e 294 - tenuto conto dei “rispettivi titoli e, laddove essi non contengano indicazioni sufficientemente precise in merito, avuto riguardo alle mappe catastali, fogli di impianto et similia”
-, al fine di verificare se la stradella oggetto di lite ricadesse nell'una o nell'altra proprietà
(rispettivamente nella particella 113 in testa alla parte convenuta o nella differente particella n. 294 in testa a parte attrice), il perito nominato ha accertato che:
“la stradella in esame ha l'ingresso dalla strada provinciale 31, quindi attraversa la part. 291 di esclusiva proprietà attrice, successivamente la stradella è nella particella
145 del demanio, fino a giungere alla sbarra di chiusura, situata al confine tra la part.
113 del convenuto e la part. 145 del demanio. Dopo questa sbarra la stradella come già descritto segue il muro in pietra situato a nord della stradella che è il confine rilevato dal convenuto, mentre a differenza di quanto riportato nell'atto di comparsa la stradella in esame non è all'interno della proprietà convenuta, ma è solo su una superficie complessiva della stradella di circa mq.240, individuata con il numero 1 nella successiva immagine, mentre la restante parte 2 della stradella è nella proprietà attore per circa mq. 170 su una superficie complessiva della zona 1 e 2 di mq. 410.”
(cfr. illustrazione fotografica pag. 9 relazione).
Pertanto il C.T.U. ha così concluso:
“la stradella è sia nella proprietà di parte convenuta part. 113 che di proprietà dell'attore part. 294, questo risulta sia dallo stato dei luoghi che tramite rilievo oppure visionando semplicemente la mappa catastale con i luoghi, dato che esiste una certa superficie (part. 294) davanti al fabbricato di parte attrice nel lato nord, ma è destinata al servizio del passaggio di mezzi meccanici o altro di ambedue le parti, in quanto sui luoghi non esiste nessun confine fisico che delimita tale confine”.
Inoltre, sempre in conclusione e per completezza di dato rispetto all'indagine affidatagli, lo stesso perito ha affermato che: “La part. 294 è interclusa sotto l'aspetto carrabile” in considerazione dell'esclusione del passaggio dalla stradella situata fra le particelle nn. 113 e 294, così residuando solo un passaggio di tipo pedonale mediante la particella n. 114 di parte attrice e per tramite della particella n. 291.
Le conclusioni del consulente d'ufficio nominato sopra riportate, come relative all'accertamento delle proprietà delle parti, allo stato dei luoghi, dei confini della stradella oggetto di lite e dell'interclusione della particella n. 294 di parte attrice, sono da condividere in quanto scevre da vizi logici o di calcolo;
inoltre, perché fondate sul fatto che il bene immobile di parte attrice “era una ex distilleria, per come risulta dagli atti di causa, per cui l'ingresso carrabile situato nella 294, quasi vicino alla 286 della convenuta permetteva il passaggio di automezzi, in caso contrario tale parte di fabbricato 153 situato ad est non poteva essere utilizzato dal dante causa dell'attuale attore” (cfr. illustrazione grafica a pag. 7, perizia in atti).
Il tutto come rimarcato dal C.T.U. nelle conclusioni con preciso riferimento all'accesso carrabile alla particella 294 di parte attrice (“Tuttavia, è da notare che una volta il bene attore aveva un passaggio carrabile nella strada in esame, in quanto esisteva una attività industriale, in caso contrario tale attività non poteva esserci” cfr. conclusioni a pag. 13 relazione).
Così stando le cose, entrambe le domande di parte attrice e di parte convenuta-attrice in via riconvenzionale, circa l'accertamento della proprietà esclusiva della citata stradella di accesso per cui
è causa, risultano infondate;
ciò in quanto la stradella privata oggetto di controversia risulta in comproprietà fra le parti in lite, ricadendo la stessa in parte nella proprietà di parte convenuta part. 113 ed in parte nella proprietà dell'attore part. 294, per l'accesso alle rispettive particelle citate come affermato dal consulente d'ufficio nominato.
Per tali motivi le spese di lite, come le spese di C.T.U. già poste a carico di parte attrice, seguono la compensazione fra le parti.
Infine, considerato l'esito del giudizio circa la domanda principale di accertamento del confine della stradella oggetto di lite – come appurata risultante in comproprietà fra le parti in lite per l'accesso anche alla particella n. 294 -, risultano del tutto assorbite tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti in via subordinata, considerando anche l'irrilevanza e l'inidoneità dei mezzi di prova forniti dalle parti a sostegno delle proprie ragioni.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1498/2022:
- Rigetta entrambe le domande spiegate in via principale dalle parti in lite e, per l'effetto,
- Accerta che la stradella privata oggetto di causa, posta fra le proprietà delle parti in lite, ricade in comproprietà fra le stesse parti, ovverosia in parte nella particella n. 113 di parte convenuta, CP_1
, ed in parte nella particella n. 294 di parte attrice, con conseguente diritto di
[...] Parte_1 entambe le parti in lite-comprorietarie, al passaggio per il raggiuntimento dei propri fondi;
- Compensa interamente sia le spese di lite che le spese di C.T.U. fra le parti in lite;
- Assorbita o disattesa ogni altra domanda fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Siracusa, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.