Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 715 /2024
All'udienza del 11/02/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti alle ore 09.34 per parte attrice l'Avv. MINUTELLA GIOACCHINO e la dott.sa Mariagiovanna Dilluvio ai fini della pratica professionale;
per parte convenuta l'Avv. GALLO LISA CARMELA ANNA RITA sostituita dall'avv. Rocco DI Miceli
L'avv. Minutellla si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione;
evidenzia di aver aderito anche all'eccezione di difetto di competenza per materia con riferimento alla cartella relativa alla violazione del codice della strada
L'avv. Di Miceli si riporta agli atti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice sentita la discussione delle parti, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.25 assenti i procuratori dà lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) vertente tra nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTELLA GIOACCHINO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di in persona di quale Controparte_1 Controparte_2
“Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia”, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio in Roma, repertorio nr. 180134 Persona_1
raccolta nr. 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con Controparte_1
sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 (cod. fisc. e partita IVA n.
), ente pubblico economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del D.L. P.IVA_1
22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L.01.12.2016 n. 225, a decorrere dal
01.07.2017 è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Controparte_3
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n.
[...] All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso proporre opposizione avverso “l'intimazione di pagamento n. 299 2024 90039085 08/000 datata 23 gennaio 2024 e notifica il 29 gennaio 2024 in riferimento alle cartelle nn. 29920130000854875000 asseritamente notificata il 15 luglio 2013; 29920130011010172000 asseritamente notificata il 29 settembre 2013, 29920130015387543000 asseritamente notificata il 29 settembre 2013,
29920180005819669000 asseritamente notificata il 15 settembre 2018, 29920180010003356000, asseritamente notificata il 25 febbraio 2019” nonché di “di ogni altro atto ad esso avviso connesso dipendente e/o susseguente”.
Ha eccepito il ricorrente la “inesistenza della cartelle di pagamento e della notifica a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi”; la “inesigibilità del credito di cui alle cartelle sulle quali si fonda l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione”; la
“nullità della cartella per l'assenza dei criteri di calcolo degli interessi – erroneo computo degli interessi sulle sanzioni applicate”
Ha chiesto pertanto “previa sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento” opposta, “l'annullamento e/o, con qualsiasi statuizione che venga dichiarata nulla ed improduttiva di effetti l'intimazione di pagamento de qua per intervenuta prescrizione di tutti i crediti indicati negli atti impugnati ed intervenuta decadenza del relativo potere di riscossione”.
Si costituiva l'agente della riscossione il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente;
eccepiva il “difetto di giurisdizione dell'Autorità adita per le cartelle di pagamento n. 29920130000854875/000, n. 29920130011010172/000, 29920180010003356/000”
“in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado”; il difetto di giurisdizione del
Tribunale con riferimento “in favore del Giudice di Pace” con riferimento alla cartella n.
29920180005819669/000; allegava la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec richiamando a sostegno recente giurisprudenza di legittimità; deduceva con riferimento alla “cartella di pagamento n. 29920130015387543/000 di competenza dell'Autorità giudiziaria adita” che “contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la cartella di pagamento n.
29920130015387543/000 è stata regolarmente notificata in data 29/09/2013 ai sensi dell'art. 140.c.p.c., e alla stessa è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
299201790074997425/000 a mezzo raccomandata a/r n. 61454923915-4 in data 14/03/2018. Tale ultima notifica ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale. E ancora, nessuna prescrizione è maturata tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 299201790074997425/000 notificata il 14/03/2018, e l'intimazione di pagamento oggetto d'impugnazione n.
29920249003908508/000 notificata il 29/01/2024”.
Rilevava che l'intimazione opposta era stata redatta in conformità al modello ministeriale e che pertanto alcun vizio formale era sussistente;
che gli oneri accessori erano determinati sulla base di precise disposizioni normative
Chiedeva pertanto “1) In via preliminare, - quanto alla cartella n.
29920130000854875/000 relativa a somme richieste a titolo di diritti camerali anno 2010 (Ente impositore Camera di Commercio), alla cartella n. 29920130011010172/000 relativa a somme richieste a titolo di ICI anno 2006 (Ente impositore Comune di Campobello di Marsala), e alla cartella n. 29920180010003356/000 relativa a somme richieste a titolo di bollo auto anno 2014
(Ente impositore Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Trapani), dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado;
quanto alla cartella n. 29920180005819669/000 relativa a somme richieste a titolo di contravvenzioni al
Codice della Strada anno 2014, invece, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di
Pace, con le conseguenti statuizioni;
2) Nel merito, - rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte spiegate nel presente atto.”
Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.
Vanno preliminarmente accolte l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato
Tribunale in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado e incompetenza per materia, così riqualificando l'eccezione di parte resistente, del Tribunale in favore del
Giudice di Pace, alle quali il ricorrente ha espressamente dichiarato di aderire.
Con riferimento al merito della opposizione concernente quindi la sola cartella
29920130015387543/000 si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta da parte ricorrente va qualificata quale opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art 615 comma 1 cpc avendo la parte eccepito la sopravvenienza di elementi estintivi del diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta.
Tale opposizione nel merito non può essere accolta.
Con riferimento alla notifica eseguita da PEC non indicata in pubblici registri, non sussistono argomentate ragioni per discostarsi dall'ormai consolidato orientamento del
Giudice della Legittima secondo il quale che la notifica avvenuta utilizzando “un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, …. in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. Sez. U -
Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 – 01 e più di recente Cass. Ord. 26682/2024, del 14/10/2024 2024).
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'eventuale pregiudizio subito a causa dell'utilizzo da parte dell'agente della riscossione di un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Circa la sopravvenuta estinzione del diritto dell'agente a procedere ad esecuzione per intervenuta prescrizione, l'eccezione è infondata.
Ed invero la resistente ha depositato: la copia dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella de qua eseguita ai sensi dell'art 140 cpc il 13.9.2013 con attestazione di deposito in pari data presso la casa comunale e successivo invio dell'avviso di deposito inoltrato al destinatario a mezzo raccomandata a/r restituita al mittente per compiuta giacenza il 21.10.2013; la copia dell'intimazione di pagamento n. 299 2017 90074974 25/000 notificata anch'essa a mezzo raccomandata (n. 61454923915-4) con avviso di ricevimento, con plico postale restituito al mittente in data 1.3.2018 per compiuta giacenza. Avverso la regolarità di dette notifiche in seguito del deposito della relativa documentazione il ricorrente nulla ha dedotto né eccepito limitandosi a lamentare il mancato invio dell'agente della riscossione -a seguito dell'istanza da esso ricorrente formulata- di copia di tutti gli atti presupposti all'intimazione opposta.
Tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo su indicato e la notifica dell'intimazione oggi opposta, non può dirsi decorso il termine di prescrizione atteso che la decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 ha sospeso la decorrenza del termine di riscossione per complessivi 542 giorni con la conseguenza che applicato detto termine a quello ordinario quinquennale, risulta che al 29.01.2024 il credito non era estinto per sopravvenuta prescrizione.
Accertata la regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, gli ulteriori motivi di opposizione inerenti il contenuto della cartella medesima risultano tardivamente proposti come pure tardivamente proposti ove riferiti all'intimazione di pagamento in quanto proposti oltre il termine di cui all'art 617 cpc.
Le spese di lite tenuto conto della condotta processuale del ricorrente di immediata adesione alle eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dal resistente e della circostanze dal resistente medesima non contestata, del mancato invio al ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti, di tutta la documentazione inerente la notificazione di tutti gli atti sottesi alla intimazione opposta, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello
Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 715/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Trapani con riferimento alle cartelle nn. 29920130000854875/000 relativa a somme richieste a titolo di diritti camerali anno 2010 (Ente impositore Camera di
Commercio), alla cartella n. 29920130011010172/000 relativa a somme richieste a titolo di
ICI anno 2006 (Ente impositore Comune di Campobello di Marsala), e alla cartella n. 29920180010003356/000 relativa a somme richieste a titolo di bollo auto anno 2014 (Ente impositore Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Trapani) e per l'effetto
-assegna al ricorrente termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio innanzi alla suddetta Corte;
- dichiara la incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in favore dell'Ufficio del
Giudice di Pace del luogo in cui sono state commesse le contestate violazioni del codice della strada, con riferimento alla cartella n. n. 29920180005819669/000 e per l'effetto,
-assegna al ricorrente termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio innanzi al competente Giudice di Pace;
- rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29920249003908508/000 con riferimento alla cartella n. 29920130015387543/000;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte;
rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Carmela Gallo giusta procura in atti, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI