Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 601/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 601 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. e partita IVA n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e rappresentante legale SI. (c. f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fioretti e C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (AN), via Walter Tobagi n.
39.
- APPELLANTE -
CONTRO 1
Luca Taglianini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (AN), via Pergolesi n. 6.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/2023 del Tribunale di Ancona a definizione del giudizio iscritto al r. g. n. 1116/2021, pubblicata in data
03.05.2023 e notificata in data 31.05.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare:
- sospendere ex art. 283 c. p. c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale di rito: - dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 160 c. p. c. e, per l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c. p. c.; in via subordinata di rito:
- dichiarare la nullità dell'ordinanza in data 14.07.2022, della CTU espletata nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 161 c. p. c.; in via ulteriormente subordinata, nel merito:
- riformare la sentenza appellata nel capo in cui accerta l'irregolarità tecnica dello scarico e condanna al risarcimento del danno nella Parte_1
misura di €5.117,40, oltre Iva ed interessi;
- rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra , poiché CP_1
2 infondata e non provata;
in via ulteriormente subordinata:
- riformare il citato capo della sentenza appellata, dichiarando la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della SI.ra , ai sensi dell'art. CP_1
1227 c. c., nella causazione del danno e, per l'effetto, escludere il risarcimento
o ridurlo in base all'entità delle rispettive colpe e alle conseguenze derivatene.
Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: Respingere la richiesta di sospensiva avanzata dalla
[...]
Controparte_2
NEL MERITO: Respingere nella sua interezza, siccome infondato in fatto e diritto,
l'appello proposto dalla avverso la Sentenza N° Controparte_2
486/2023, pronunciata in data 03/05/2023 dal Tribunale Civile di Ancona in esito alla causa N° 1116/2021 R.G., nonché avverso l'ordinanza istruttoria in tale
ambito emessa il 14/07/2022, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 486/2023 pubblicata in data
03.05.2023 ha accolto le domande proposte dalla sig.na CP_1
dichiarando l'insussistenza, in capo alla società convenuta “ CP_3
[...
[...] , del diritto di servitù di far passare attraverso il terreno sottostante il
[...]
cortile che circonda l'abitazione di una tubatura per lo smaltimento CP_1
delle acque di scarico provenienti dagli immobili di proprietà della convenuta medesima.
Il primo giudice ha quindi condannato quest'ultima alla rimozione immediata della tubatura, con oneri interamente a suo carico, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in € 5.117,40, oltre Iva al 22% ed interessi.
è stata inoltre condannata a rifondere le spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società convenuta, contumace in primo grado, al fine di far dichiarare la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 160 c.p.c. In subordine, l'appellante deduce la nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado ed in via ulteriormente gradata denuncia il vizio di extra petitum, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla domanda di risarcimento dei danni.
Si costituisce insistendo per la conferma della sentenza di primo CP_1
grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la statuizione della sentenza impugnata con cui il giudice ha ritenuto regolare la notificazione dell'atto introduttivo di lite, dichiarando la contumacia di essa appellante.
Secondo l' appellante, vi sarebbe assoluta incertezza sulla persona alla quale l'atto è stato consegnato e, considerato che il destinatario dell'atto è una persona giuridica, l'omessa indicazione nell'avviso di ricevimento delle generalità del
4 soggetto a cui l'atto è consegnato e della sua qualifica determinerebbe la nullità della notificazione.
Dall'asserita impossibilità di identificare il soggetto a cui l'atto è stato consegnato, discenderebbe dunque la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che avrebbe determinato l'impossibilità per di venire a conoscenza in tempo utile del procedimento Parte_1
instaurato nei suoi confronti.
2. In via subordinata, con il secondo motivo d'appello la società appellante contesta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 161 c. p. c., derivante dalla invalidità della CTU svolta nel giudizio di primo grado, disposta con ordinanza nulla per violazione dell'art. 115 c. p. c.
Secondo parte appellante, infatti, la CTU svolta nel giudizio di primo grado sarebbe manifestamente nulla, poiché il Tribunale avrebbe sottoposto al consulente d'ufficio dei quesiti estranei all'oggetto della domanda, incaricandolo di accertare fatti principali non allegati e non provati dall'originaria parte attrice.
3. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo di appello,
l'appellante contesta il vizio di extra petitum e di acquisizione ufficiosa di prove in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla signora in violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. CP_1
4.L'appellnte, infine, ove non fossero accolti i citati motivi di appello, contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe ritenuto provata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla SI.ra condannando CP_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.117,40, Parte_1
oltre accessori.
5 Tale statuizione, secondo parte appellante, sarebbe sfornita del pur minimo supporto probatorio e assunta in violazione dell'art. 2697 c.c.
5. Da ultimo, l'appellante contesta la parte della sentenza con cui il giudice ha condannato la a risarcire i danni subiti da parte attrice senza Parte_1
considerare il concorso di colpa della SI.ra la quale, con la propria CP_1
condotta, ha impedito a di provvedere alle dovute Parte_1
manutenzioni sul tubo di scarico.
6. Il primo motivo d'appello è fondato.
6.1. In materia di notificazione degli atti alle persone giuridiche, la Corte di cassazione (Cass. civ. sez. VI, 30882/2017) ha affermato che l'art. 145 c.p.c.,
prevede due modalità alternative da tentarsi prioritariamente, e cioè la notificazione nella sede della persona giuridica, mediante la consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede; l'altra ipotesi di notificazione di cui all'art. 145 c.p.c. può effettuarsi alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La Cassazione ha rilevato che, ai sensi dell'art. 145 ult. comma, solo nel caso in cui la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità, prescritte all'art. 145 comma 1, cpc, è previsto – sempre che nello stesso atto da notificare risultino l'identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente, nonché uno dei luoghi indicati – che la notifica possa essere fatta a quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 140 o 143 c.p.c.
6 I giudici di legittimità hanno affermato che la notifica a mezzo posta alla persona giuridica può essere effettuata se dall'atto risultino gli elementi identificativi del legale rappresentante, soltanto mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi che costituiscono formalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c." (Cass. civ. sez. VI, ord. 30882/2017; in questo senso già Cass. civ. sez. VI, ord. 18762/2011).
La S.C. ha inoltre precisato che la notifica alla persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo: infatti, laddove l'art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, secondo comma, L. n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021).
Tale forma notificatoria, tuttavia, non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale, dovendo essere effettuata nei confronti del suo legale rappresentante(Cass., 8825 del 2022).
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C. il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma
7 impersonale (cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012,
n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n.18762).
6.2. Si aggiunga che, in merito alla notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. la Corte di cassazione ha chiarito che non è il plico, ma l'atto da notificare a dover indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante legale della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale (Cass. sez. V, sent. 14230/2015).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dall'originale di notifica depositato nel fascicolo telematico di primo grado (doc. 5), l'Ufficiale Giudiziario ha dapprima tentato la notificazione dell'atto di citazione presso la sede legale della società
ma tale tentativo non è andato a buon fine poiché la sede Parte_1
risultava chiusa, secondo quanto risulta dalla relata di notifica. A seguito di ciò
l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale, con spedizione presso l'indirizzo della sede della società convenuta. Dalla cartolina allegata si evince che, stante la temporanea assenza del destinatario, il piego è
stato depositato presso l'ufficio postale, e poi ritirato in data 17.03.2021 da un soggetto non identificato, né in altro modo qualificato. Anche la firma apposta in corrispondenza del “ricevente” non risulta leggibile e non appare idonea ad identificare le generalità del soggetto che ha provveduto al ritiro.
6.3. Dall'atto di citazione, peraltro, non si evince neppure chi sia il legale rappresentante della società convenuta, le sue generalità, né tanto meno la sua residenza, domicilio e dimora abituale.
8 Nell'intestazione dell'atto di citazione, infatti, vi è semplicemente il rifermento alla società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore che non è però identificato.
6.4. Nel caso di specie la notifica è dunque contraria alla disposizione dell'art. 145 c.p.c. ed è pertanto affetta da nullità.
La nullità della notifica dell'atto introduttivo comporta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 353 e 354 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado, con conseguente necessità di riassunzione del processo innanzi al
Tribunale di Ancona, nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
7. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe l'esame degli ulteriori mezzi.
8. Le spese del presente grado, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
L'appellata va altresì condannata al pagamento delle spese della Ctu espletata nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 486/2023 del
[...] CP_1
Tribunale di Ancona, pubblicata in data 03.05.2023, così dispone: dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 354 cpc;
dispone la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Ancona entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
9 condanna a rifondere le spese del presente grado a CP_1 Parte_1
che si liquidano in euro 3.473,00, di cui 384,00 € per esborsi, oltre a
[...]
rimborso forfetario a spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Pone le spese della Ctu espletata in primo grado a carico di CP_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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